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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 576/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Broccostella
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1697 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2025 depositato il
08/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istituto di credito “Ricorrente_1” ha proposto ricorso contro il Comune di Broccostella avverso l'avviso di accertamento prot. n. 1697 del 22.03.2024, notificato a mezzo PEC 2 in data 22.03.2024, emesso in sostituzione di un precedente avviso di accertamento prot. n. 7010 del 31.12.2023, con il quale il Comune ha richiesto il pagamento della TASI per l'anno 2018.
La banca ricorrente ha eccepito in primo luogo la decadenza dal potere accertativo del Comune atteso che l'atto era stato notificato ben oltre il termine quinquennale previsto per esercitare il potere impositivo.
Inoltre, ha dedotto la non debenza della tassa poiché nel corso dell'anno 2018 il contratto era scaduto in data 04.02.2018 ma l'immobile non era stato riconsegnato alla società di leasing;
la titolarità del tributo era dunque da individuarsi esclusivamente in capo al locatario possessore.
Il Comune di Broccostella si è costituito ed ha controdedotto contestando tutto quanto ex adverso sostenuto dalla parte ed ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato trattato, discusso e deciso all'udienza del 05.05.2025 in presenza di parte ricorrente collegata da remoto e di parte resistente in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di merito relativa alla non debenza del tributo e quindi alla carenza di legittimazione attiva in capo alla banca Ricorrente_1 è meritevole di accoglimento ed assorbente rispetto alle altre.
Infatti, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi delli tributi locali IMU e TASI occorre necessariamente differenziare a seconda del tributo.
Sulla questione, da tempo dibattuta, è intervenuta una condivisibile ordinanza della Corte di Cassazione,
Sez.5 (la n. 25017 del 16 settembre 2021), che ha approfondito proprio il caso di cessazione di efficacia del contratto di leasing senza la conseguente restituzione dell'immobile nella disponibilità del locatore.
Ebbene per risolvere l'annosa questione relativa allo stabilire quale sia il soggetto passivo titolare dell'IMU
o della TASI, ossia se esso debba essere individuato in capo al locatore, ovvero se invece debba trattarsi del soggetto che è rimasto utilizzatore dell'immobile e che ancora materialmente ne dispone, la Corte ha riconosciuto una disciplina differente per i due tributi.
Mentre, cioè, nel caso dell'IMU, ciò che rileva è il vincolo contrattuale con il quale si detiene l'immobile, pertanto non rileva ai fini tributari la mera detenzione materiale senza titolo e di conseguenza non qualificata, ancora in essere da parte dell'utilizzatore, in quanto la norma di riferimento, art. 3 del D. Lgs. n. 504 del
1992, replicata nel D. Lgs. n. 23 del 2011, all'art. 9, prevede che: “Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2 ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”; per la TASI non rileva, in senso contrario, il venir meno del rapporto giuridico, traducendosi in mera detenzione senza titolo, in quanto essa rimane dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.
E dunque nel caso della TASI, l'art. 1, comma 672 della L. n. 147 del 2013, prevede espressamente che il tributo sia dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, ma in tal caso per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
Tale principio è applicabile solamente alla TASI, non potendo essere analogicamente estesa anche all'IMU che è un'imposta di natura prettamente patrimoniale per la quale l'individuazione del soggetto passivo fa riferimento ad una nozione di possesso civilistica per cui ciò che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene.
Ciò premesso, e per quanto osservato, nel caso di specie non può ravvisarsi nell'Istituto San Paolo il soggetto passivo della tassa che doveva essere invece individuato dal Comune resistente nel locatario ancora in possesso dell'immobile.
Per quanto sopra il ricorso è accolto. Quanto alle spese del giudizio, questa Corte ritiene di doverle compensare attesi i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa spese. Frosinone lì 05.05.2025 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 576/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Broccostella
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1697 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2025 depositato il
08/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istituto di credito “Ricorrente_1” ha proposto ricorso contro il Comune di Broccostella avverso l'avviso di accertamento prot. n. 1697 del 22.03.2024, notificato a mezzo PEC 2 in data 22.03.2024, emesso in sostituzione di un precedente avviso di accertamento prot. n. 7010 del 31.12.2023, con il quale il Comune ha richiesto il pagamento della TASI per l'anno 2018.
La banca ricorrente ha eccepito in primo luogo la decadenza dal potere accertativo del Comune atteso che l'atto era stato notificato ben oltre il termine quinquennale previsto per esercitare il potere impositivo.
Inoltre, ha dedotto la non debenza della tassa poiché nel corso dell'anno 2018 il contratto era scaduto in data 04.02.2018 ma l'immobile non era stato riconsegnato alla società di leasing;
la titolarità del tributo era dunque da individuarsi esclusivamente in capo al locatario possessore.
Il Comune di Broccostella si è costituito ed ha controdedotto contestando tutto quanto ex adverso sostenuto dalla parte ed ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato trattato, discusso e deciso all'udienza del 05.05.2025 in presenza di parte ricorrente collegata da remoto e di parte resistente in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di merito relativa alla non debenza del tributo e quindi alla carenza di legittimazione attiva in capo alla banca Ricorrente_1 è meritevole di accoglimento ed assorbente rispetto alle altre.
Infatti, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi delli tributi locali IMU e TASI occorre necessariamente differenziare a seconda del tributo.
Sulla questione, da tempo dibattuta, è intervenuta una condivisibile ordinanza della Corte di Cassazione,
Sez.5 (la n. 25017 del 16 settembre 2021), che ha approfondito proprio il caso di cessazione di efficacia del contratto di leasing senza la conseguente restituzione dell'immobile nella disponibilità del locatore.
Ebbene per risolvere l'annosa questione relativa allo stabilire quale sia il soggetto passivo titolare dell'IMU
o della TASI, ossia se esso debba essere individuato in capo al locatore, ovvero se invece debba trattarsi del soggetto che è rimasto utilizzatore dell'immobile e che ancora materialmente ne dispone, la Corte ha riconosciuto una disciplina differente per i due tributi.
Mentre, cioè, nel caso dell'IMU, ciò che rileva è il vincolo contrattuale con il quale si detiene l'immobile, pertanto non rileva ai fini tributari la mera detenzione materiale senza titolo e di conseguenza non qualificata, ancora in essere da parte dell'utilizzatore, in quanto la norma di riferimento, art. 3 del D. Lgs. n. 504 del
1992, replicata nel D. Lgs. n. 23 del 2011, all'art. 9, prevede che: “Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2 ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”; per la TASI non rileva, in senso contrario, il venir meno del rapporto giuridico, traducendosi in mera detenzione senza titolo, in quanto essa rimane dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.
E dunque nel caso della TASI, l'art. 1, comma 672 della L. n. 147 del 2013, prevede espressamente che il tributo sia dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, ma in tal caso per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
Tale principio è applicabile solamente alla TASI, non potendo essere analogicamente estesa anche all'IMU che è un'imposta di natura prettamente patrimoniale per la quale l'individuazione del soggetto passivo fa riferimento ad una nozione di possesso civilistica per cui ciò che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene.
Ciò premesso, e per quanto osservato, nel caso di specie non può ravvisarsi nell'Istituto San Paolo il soggetto passivo della tassa che doveva essere invece individuato dal Comune resistente nel locatario ancora in possesso dell'immobile.
Per quanto sopra il ricorso è accolto. Quanto alle spese del giudizio, questa Corte ritiene di doverle compensare attesi i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa spese. Frosinone lì 05.05.2025 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini