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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
SA (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Maria Toscano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM) rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Benincampi e Gian Paolo
Guarnieri, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte depositate telematicamente e, su istanza congiunta delle parti - con cui è stato richiesto di differire i termini ex art.190 c.p.c. dalla data in cui sarebbe stato emesso il provvedimento definitorio nel giudizio sub 1) la cui udienza risulta fissata per il 5.2.2025 - il Giudice, con decreto reso nella medesima data, ha autorizzato il rinvio della decorrenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche di cui all'art 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.11.2019, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 07.07.2013 Parte_1 contraeva matrimonio in NG SA (RM) con e che CP_1 dalla loro unione nascevano (15.07.2010) e (22.07.2011), venuta Per_1 Per_2 meno la comunione materiale e spiritale alla base del rapporto, chiedeva al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva:
- che la causa della crisi coniugale era stata l'incompatibilità caratteriale e la conflittualità tra le parti;
- che le parti vivevano ancora insieme in NG SA (RM) nella casa coniugale acquistata in comproprietà;
- che aveva subito atti di violenza verbale dal marito anche alla presenza dei figli;
- che lavorava alle dipendenze di e percepiva una Controparte_2 retribuzione annuale di circa euro 25.000,00;
- che il marito lavorava presso lo Stato Maggiore della Difesa con la qualifica di Tenente Colonnello e percepiva una retribuzione di almeno euro
40.000,00 annui, oltre premi e compensi per trasferte all'estero;
- che corrispondeva la propria quota del 50% del mutuo contrato per l'acquisto della casa coniugale per complessivi euro 1.100,00 mensili;
3
- che la famiglia aveva condotto una vita agiata in costanza di matrimonio.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale in cui vivere con i figli collocati presso di lei, disciplina del diritto di visita del padre con i figli alle condizioni indicate nel ricorso, l'obbligo del padre al mantenimento della prole mediante un assegno mensile di euro 1.000,00 al mese (500,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché al pagamento della sua quota parte del mutuo gravante sulla casa coniugale sita in NG SA
(RM) in Via dei Sambuchi n. 5/A con vittoria delle spese del giudizio.
Il Presidente f.f. differiva la prima udienza, su richiesta dei difensori che avevano rappresentato che i propri assistiti stavano tentando di comporre bonariamente la lite giudiziaria.
Con memoria difensiva del 04.05.2020 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che le parti non avevano raggiunto un accordo per addivenire ad una soluzione conciliativa;
- che negli anni la aveva intrattenuto diversi rapporti Parte_1 extraconiugali, causa della crisi del rapporto tra le parti;
- che dal 2017 la ricorrente aveva una relazione sentimentale stabile con
Persona_3
- che la era solita pernottare fuori l'abitazione coniugale;
Parte_1
- che la relazione della ricorrente con lo era confermata dalla Per_3 relazione investigativa in atti;
- che la si disinteressava del benessere psico-fisico dei figli;
Parte_1
-che le condotte della moglie erano inopportune con riguardo all'educazione dei figli di otto e nove anni e che i figli avevano udito l'appellativo
“amore” usato dallo nei confronti della propria madre;
Per_3
- che percepiva un reddito variabile tra i 28.500,00 e i 38.000,00 euro netti all'anno, oltre indennità aggiuntive per missioni svolte all'estero, come era accaduto nel 2017 e nel 2018;
- che la ra dipendente della con una retribuzione Parte_1 CP_2 netta annua di 25.000,00 euro ed era titolare della IOMIAMO s.r.l.s.; 4
- che sulla casa coniugale gravava dal 2005 un mutuo ipotecario di euro
230.000,00, con una durata di 25 anni e una rata mensile di 1.150,00;
- che i ratei del mutuo dell'immobile coniugale erano stati da lui pagati quasi per l'intero nonostante la quota parte del 50% a carico della moglie;
- che alla ricorrente spettava la cura dei tre cani di piccola taglia in quanto ne era la proprietaria.
Ciò premesso, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale e chiedeva l'addebito della stessa in capo alla moglie ed, in via principale,
l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento presso la casa coniugale da assegnare in suo favore, disciplina del diritto di visita della ricorrente alle condizioni indicate in comparsa di risposta, un assegno di mantenimento a carico della per i figli di 700,00 euro complessivi Parte_1
(350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo di pagamento del mutuo sulla casa coniugale a carico di entrambi i coniugi per il
50% ciascuno e l'affidamento esclusivo alla ricorrente degli animali da compagnia. In via subordinata, il resistente chiedeva disporsi l'affidamento paritario della prole con obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore nel periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni, ferma l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e collocamento prevalente dei figli presso la stessa.
All'udienza presidenziale del 10.11.2020 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltate le dichiarazione rese dalle parti, adottava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, il collocamento degli stessi presso la casa coniugale assegnata alla Parte_1 disciplina del diritto di visita del padre con i figli, obbligo del padre al mantenimento dei figli nella misura di 500,00 euro complessivi al mese (250,00 per ciascun figlio), ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative ai figli.
Con memoria integrativa del 18.01.21 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle pregresse difese e chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione.
In data 04.02.2021 veniva depositata la comparsa di costituzione del resistente che insisteva nell'accoglimento delle proprie istanze. 5
All'udienza cartolare del 24.02.2021 il Giudice, lette le note depositate e la richiesta delle parti di emissione di una sentenza parziale, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza n. 258/2021 pubblicata il 04.03.2021 veniva emessa la sentenza parziale e dichiarata la separazione personale di coniugi;
con separata ordinanza veniva rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore e assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano quindi le suddette memorie e articolavano le istanze di prova.
All'udienza cartolare del 14.10.2021, il Giudice, lette le note con cui i procuratori insistevano nell'ammissione dei mezzi istruttori, ammetteva le prove orali nei limiti indicati e fissava l'udienza per l'escussione dei testi, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori richieste delle parti.
Su istanza congiunta delle difese delle parti del 19.10.22 il Giudice accordava il rinvio dell'udienza già fissata per l'assunzione della prova.
All'udienza del 22.03.2023 veniva ascoltato il teste di parte resistente sui capitoli di prova ammessi e all'esito i procuratori delle parti evidenziavano le criticità nel frattempo insorte nel rapporto tra la madre e il figlio . Il Per_1
Giudice, preso atto, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali del Comune di NG SA (RM), invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, fissava udienza di prosecuzione della prova testimoniale e richiedeva ai Servizi Sociali il deposito di una relazione al fine di eventuali interventi a sostegno del minore.
In data 20.06.2023 veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali competenti che evidenziava le modalità educative discordanti dei genitori riguardo ai figli e che vi era stato uno scontro fisico tra ed il compagno della madre, il quale Per_1 viveva nella casa coniugale, dopo il trasferimento del CP_1
All'udienza del 06.07.2023 veniva ascoltato il teste di parte ricorrente e all'esito il Giudice disponeva l'audizione dei minori.
Con nota del 19.10.2023 veniva dato atto del percorso alla genitorialità sostenuto dalle parti e dei colloqui avuti con le parti in merito alle scelte sulla scuola che i figli avrebbero dovuto frequentare.
All'udienza del 22.11.2023 venivano ascoltati e e all'esito il Per_1 Per_2 6
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni su richiesta delle difese, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare del 14.11.2024 il Giudice, lette le note depositate dai procuratori e le precisate conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio
e assegnava i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con ricorso incidentale del depositato il 23.12.2024 veniva CP_1 richiesto al Giudice delegato di dirimere una controversia tra i genitori in merito alla scuola presso cui iscrivere la figli . Per_2
Con decreto del 28.12.2024 il Giudice, esaminata la documentazione acquisita, fissava la comparizione delle parti disponendo l'audizione della minore, che veniva sentita all'udienza del 05.02.2025. All'esito dell'ascolto, il
Giudice, tenuto conto delle volontà espresse dalla figlia, rilevata l'assenza di ragioni ostative all'iscrizione presso un Liceo in Roma, comune di residenza del padre, accoglieva il ricorso e autorizzava il a iscrivere la figlia presso CP_1
l'istituto scientifico “La Farnesina” sita in Roma.
Vista l'istanza congiunta dei difensori depositata nel fascicolo principale rimesso per la decisione della causa, con decreto del 05.02.2025 il Giudice autorizzava il rinvio dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche di cui all'art 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le memorie finali e chiedevano l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti, essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione
Parte resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per avere, nel corso della convivenza matrimoniale, violato l'obbligo di fedeltà con conseguente lesione della sua dignità personale.
La ricorrente ha dedotto invece che la crisi coniugale era legata a ragioni 7
diverse rispetto a quelle indicate da controparte, risalenti nel tempo e dovute ad una incompatibilità caratteriale accresciutasi negli anni dopo una convivenza ventennale e che pertanto la eventuale violazione dei doveri coniugali, per come dedotta dal marito, non aveva costituito la causa della separazione.
Giova in primo luogo rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Alla luce dell'istruttoria espletata e delle deduzioni svolte dalle parti il
Tribunale ritiene che la richiesta di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie debba essere rigettata, non risultando infatti provato, nel caso in esame, il nesso causale tra le condotte denunciate di violazione dell'obbligo di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale.
In particolare, occorre evidenziare che il ha dedotto di “aver CP_1 sopportato” i numerosi rapporti extraconiugali della moglie “per salvaguardare
l'unione familiare e il benessere dei bambini” già prima della scoperta della stabile relazione della con lo confermata nel corso dell'udienza Parte_1 Per_3 presidenziale e che il rapporto tra le parti aveva sempre avuto “alti e bassi”.
A tal proposito la ricorrente ha dichiarato il 10.11.2020 che aveva iniziato la relazione con lo circa un anno e mezzo prima, dopo che il Per_3 matrimonio si era già irrimediabilmente deteriorato. La circostanza poi che i coniugi dormissero in quel periodo in letti separati è stata da entrambi confermata nei rispettivi scritti difensivi.
Con riferimento alla durata della suddetta relazione il teste di parte 8
resistente investigatore privato presso “A&C Investigazioni” Testimone_1 per incarico conferito dal in data 17.09.2019, ascoltato all'udienza del Pt_2
22.03.23 ha dichiarato: “vero che gli atteggiamenti tenuti in pubblico dalla sig.ra Parte_1
e dal sig. , e da Lei rilevati, lasciavano intendere una relazione di lunga data?” Per_3 replicava: “Su questo non sono in grado di rispondere” e dunque anche sotto tale profilo la prova che la infedeltà della ricorrente sia stata causa della dissoluzione del rapporto matrimoniale non può ritenersi raggiunta. Inoltre lo stesso resistente ha dichiarato in udienza presidenziale che il rapporto tra i coniugi era sempre stato caratterizzato da alti e bassi ed ammesso che le parti dormivano da tempo in letti separati.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene, pertanto, non raggiunta la prova dell'infedeltà della moglie quale causa esclusiva della crisi matrimoniale, sicché è nel tempo e durante la vita matrimoniale che deve ritenersi venuta progressivamente meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare l'allontanamento materiale e spirituale tra le stesse e culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Il ricorrente con le comparse conclusionali depositate ha richiesto disporsi il collocamento prevalente della figlia – per la quale il Giudice delegato Per_2 ha autorizzato l'iscrizione alla scuola Farnesina di Roma – presso il padre e collocamento del figlio presso la madre con regolamentazione della Per_1 frequentazione padre figlio.
La resistente ha invece chiesto il collocamento dei figli presso la madre cui
è stata assegnata la casa familiare in via provvisoria con regolamentazione del diritto di visita padre figli.
Il Tribunale rileva che i figli sono stati sentiti all'udienza del 22.11.23 ed hanno dichiarato di trovarsi bene con la madre e di avere un buon rapporto con il padre che incontrano volentieri presso la sua abitazione e che non hanno problemi con l'attuale organizzazione di frequentazione dei genitori.
In particolare, il figlio ha dichiarato all'udienza del 22 novembre Per_1
2023: “Frequento l'istituto Cala Sanzi a Roma. Mi trovo bene a scuola e frequento la terza media. Il rendimento va così e così e con i compagni mi trovo bene. Penso di andare meglio in 9
italiano. L'anno prossimo vorrei fare il liceo linguistico. Faccio calcio ad NG SA.
Da NG mia accompagna mia madre che ci lascia al pulman all'Olgiata e con mia EL andiamo a Roma. Al calcio vado tre giorni a settimana e nel weekend facciamo la partita. Mi trovo bene con mia madre. Con noi vive anche mia EL ed il compagno di mia madre. Il compagno vive con lei da molto tempo. Ho buoni rapporti con il compagno di mia madre mentre mia EL ha rapporti meno buoni con lui. Con mio padre ci vediamo due giorni
a settimana il mercoledì e il venerdì ed i weekend sono alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Con mia EL andiamo gli stessi giorni da mio padre. Mio padre è solo in casa. Mi fa piacere frequentarlo. Di solito il weekend usciamo insieme anche con mia EL e
a volte esco anche con gli amici. Per me va bene l'attuale organizzazione. Con mia madre in passato abbiamo litigato per la scuola ma adesso la situazione è migliorata”.
Alla medesima udienza la figlia ha dichiarato: “Frequento la scuola Per_2
Cala Sanzio a Roma e vado alla seconda media. Mi trovo bene in questa scuola. Tra poco inizierò palla a volo vicino la scuola. Durante la settimana alterni i giorni con i miei genitori.
Il mercoledì ed il venerdì dormiamo con mio fratello da nostro padre. A volte se abbiamo altri servizi da fare rimaniamo anche altri giorni. I weekend sono alternati con i nostri genitori.
Quando dobbiamo tornare da NG prendiamo il pulman della scuola. Con mia madre
i rapporti sono normali. Lei convive con un compagno da tre anni circa. Io lo ignoro perché di lui non mi interessa. La sua presenza non mi mette a disagio perché non mi cambia nulla.
Quando sono da mia madre stiamo fino alle 19 e 30 al negozio al rientro da scuola, dopo ceniamo e andiamo a dormire. Con mio padre mi trovo bene e ci vado volentieri. Questa organizzazione mi va bene.”
In merito all'audizione della figlia nel procedimento incidentale Per_2 sub 1, deve rilevarsi che sebbene la medesima ha chiaramente espresso la volontà di frequentare la scuola a Roma, la figlia ha dichiarato di trascorrere maggiore tempo con il padre per motivi logistici e di recarsi ad NG SA mediante un pulmino.
Deve dunque ritenersi che, con riferimento alla figlia che Per_2 attualmente trascorre un periodo sostanzialmente paritario presso l'abitazione dei genitori – e presumibilmente ciò avverrà anche nei prossimi anni avendo iniziato un nuovo ciclo scolastico – la frequentazione della figlia con i genitori deve essere regolamentata in maniera libera compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
Con riferimento al figlio , invece, non sussistano i presupposti per Per_1 10
modificare i provvedimenti vigenti con riferimento al collocamento, sebbene sia risultato confermato che anche il minore trascorra molto tempo con il padre frequentando l'istituto “Calasanzio” sito in Roma.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve confermarsi che le parti sono autonome economicamente e che la resistente non ha richiesto un assegno di mantenimento a proprio favore.
Il ricorrente con le comparse conclusionali depositate ha richiesto disporsi il collocamento paritario dei figli con mantenimento diretto da parte dei genitori in relazione dei periodi trascorsi con ciascuno di loro mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 350,00 ciascuno o, in subordine, la conferma dei provvedimenti presidenziali.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dall'istruttoria a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è emerso che la ricorrente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 31.585,00 e per l'anno 2022 di euro 25.011,00 e di essere proprietaria al 50% della casa familiare nonché in via esclusiva di un appartamento a Oulx e di un negozio ad NG
SA al 50% e di corrispondere la propria quota del mutuo relativo alla casa familiare e le spese per la scuola e sport per i figli. Dagli estratti dei conti correnti risultano bonifici per distribuzioni utili dalla oltre al mantenimento Controparte_3 per i figli e l'assegno unico familiare.
Il resistente ha dichiarato per l'anno 2023 redditi lordi di euro 85.903,25 e corrisponde la propria quota di mutuo per la casa familiare oltre di avere una trattenuta per l'alloggio di servizio di euro 250,00 mensili e finanziamenti per circa 350,00 euro mensili. Dalle buste paga ed estratti conto depositati risulta uno stipendio mensile in media (salvo straordinari o altre indennità) di euro
4.500,00 mensili e le spese riportate nella dichiarazione di atto notorio.
In ragione di ciò, il Collegio ritiene di dovere disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento per la figlia ed un aumento Per_2 per il figlio di euro 350,00 mensili in ragione dell'aumento delle sue Per_1 esigenze ordinarie per l'età e del collocamento tuttora prevalente presso la madre.
Per il Collegio la sperequazione reddituale tra le parti giustifica nel caso di specie una maggiore attribuzione al delle spese straordinarie dei figli CP_1 che devono essere fissate al 70% a carico del padre e il restante 30% a carico 11
della madre.
Sulla casa coniugale e sulle ulteriori domande
Il Collegio prende atto che parte ricorrente ha dedotto in comparsa conclusionale di avere lasciato la casa familiare nel mese di novembre 2024 e di essersi trasferita con i figli in un'altra abitazione nel medesimo Comune di
NG SA (RM) alla Via dei Caputi n. 18 e dunque nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della medesima.
Nulla deve essere ulteriormente disposto con riferimento alle statuizioni tra i coniugi avendo le parti dichiarato la propria autosufficienza economica.
Non può inoltre trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo degli animali di affezione nonché quella diretta a disporre l'obbligo delle parti a provvedere ciascuno al pagamento pro quota del mutuo gravante sull'abitazione coniugale in quanto trattasi di domande non legate da alcun vincolo di connessione oggettiva con quella di separazione.
Infatti, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta allo speciale rito camerale, con quella relativa alla definizione delle eventuali ulteriori questioni patrimoniali
(scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno) pendenti tra i coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 6424/2017; Trib. Parma
1642/2018; Trib. Velletri 630/2020).
La natura della decisione, unitamente alla soccombenza reciproca delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio anche per quanto attiene alla fase incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304 del 2019 R.G.A.C., rilevata l'emissione della sentenza parziale di separazione delle parti, così provvede: 12
1) rigetta la domanda di addebito della separazione dal resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale per i motivi sopra indicati;
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli delle parti e a Per_1 Per_2 entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5) dispone il collocamento in via prevalente dei figli presso l'abitazione materna sita in NG SA (RM) alla Via dei Caputi n. 18;
6) dispone ampio diritto di visita e frequentazione del padre con i figli, e, salvo diverso accordo tra le parti, che la figlia possa frequentare Per_2 liberamente il padre compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e che il padre possa tenere e vedere con sé il figlio Per_1 liberamente e, in ogni caso, per entrambi i figli almeno per due fine settimana al mese alternati (dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina riportandoli a scuola); tutti i mercoledì dalle 18.30 fino alla mattina successiva riportandoli a scuola;
il venerdì dalle 16.00 alle 21,30 nelle settimane in cui il fine settimana è presso la madre;
ad anni alterni per le vacanze pasquali iniziando con il padre;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al
6 gennaio iniziando con la madre;
durante le vacanze estive scolastiche per trenta giorni non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e in difetto di accordo, i primi 15 giorni di luglio e di agosto negli anni pari e i secondi 15 giorni di luglio e di agosto negli anni dispari;
7) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 350,00 Parte_1 per il mantenimento del figlio corrispondersi da parte del Per_1 CP_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente 13
sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui si trova presso i rispettivi genitori, con Per_2 decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
9) dispone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie dei figli e a carico della madre il restante 30%, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia;
10) rigetta le ulteriori domande per le ragioni indicate;
11) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 27.10.2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
SA (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Maria Toscano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM) rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Benincampi e Gian Paolo
Guarnieri, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte depositate telematicamente e, su istanza congiunta delle parti - con cui è stato richiesto di differire i termini ex art.190 c.p.c. dalla data in cui sarebbe stato emesso il provvedimento definitorio nel giudizio sub 1) la cui udienza risulta fissata per il 5.2.2025 - il Giudice, con decreto reso nella medesima data, ha autorizzato il rinvio della decorrenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche di cui all'art 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.11.2019, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 07.07.2013 Parte_1 contraeva matrimonio in NG SA (RM) con e che CP_1 dalla loro unione nascevano (15.07.2010) e (22.07.2011), venuta Per_1 Per_2 meno la comunione materiale e spiritale alla base del rapporto, chiedeva al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva:
- che la causa della crisi coniugale era stata l'incompatibilità caratteriale e la conflittualità tra le parti;
- che le parti vivevano ancora insieme in NG SA (RM) nella casa coniugale acquistata in comproprietà;
- che aveva subito atti di violenza verbale dal marito anche alla presenza dei figli;
- che lavorava alle dipendenze di e percepiva una Controparte_2 retribuzione annuale di circa euro 25.000,00;
- che il marito lavorava presso lo Stato Maggiore della Difesa con la qualifica di Tenente Colonnello e percepiva una retribuzione di almeno euro
40.000,00 annui, oltre premi e compensi per trasferte all'estero;
- che corrispondeva la propria quota del 50% del mutuo contrato per l'acquisto della casa coniugale per complessivi euro 1.100,00 mensili;
3
- che la famiglia aveva condotto una vita agiata in costanza di matrimonio.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale in cui vivere con i figli collocati presso di lei, disciplina del diritto di visita del padre con i figli alle condizioni indicate nel ricorso, l'obbligo del padre al mantenimento della prole mediante un assegno mensile di euro 1.000,00 al mese (500,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché al pagamento della sua quota parte del mutuo gravante sulla casa coniugale sita in NG SA
(RM) in Via dei Sambuchi n. 5/A con vittoria delle spese del giudizio.
Il Presidente f.f. differiva la prima udienza, su richiesta dei difensori che avevano rappresentato che i propri assistiti stavano tentando di comporre bonariamente la lite giudiziaria.
Con memoria difensiva del 04.05.2020 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che le parti non avevano raggiunto un accordo per addivenire ad una soluzione conciliativa;
- che negli anni la aveva intrattenuto diversi rapporti Parte_1 extraconiugali, causa della crisi del rapporto tra le parti;
- che dal 2017 la ricorrente aveva una relazione sentimentale stabile con
Persona_3
- che la era solita pernottare fuori l'abitazione coniugale;
Parte_1
- che la relazione della ricorrente con lo era confermata dalla Per_3 relazione investigativa in atti;
- che la si disinteressava del benessere psico-fisico dei figli;
Parte_1
-che le condotte della moglie erano inopportune con riguardo all'educazione dei figli di otto e nove anni e che i figli avevano udito l'appellativo
“amore” usato dallo nei confronti della propria madre;
Per_3
- che percepiva un reddito variabile tra i 28.500,00 e i 38.000,00 euro netti all'anno, oltre indennità aggiuntive per missioni svolte all'estero, come era accaduto nel 2017 e nel 2018;
- che la ra dipendente della con una retribuzione Parte_1 CP_2 netta annua di 25.000,00 euro ed era titolare della IOMIAMO s.r.l.s.; 4
- che sulla casa coniugale gravava dal 2005 un mutuo ipotecario di euro
230.000,00, con una durata di 25 anni e una rata mensile di 1.150,00;
- che i ratei del mutuo dell'immobile coniugale erano stati da lui pagati quasi per l'intero nonostante la quota parte del 50% a carico della moglie;
- che alla ricorrente spettava la cura dei tre cani di piccola taglia in quanto ne era la proprietaria.
Ciò premesso, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale e chiedeva l'addebito della stessa in capo alla moglie ed, in via principale,
l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento presso la casa coniugale da assegnare in suo favore, disciplina del diritto di visita della ricorrente alle condizioni indicate in comparsa di risposta, un assegno di mantenimento a carico della per i figli di 700,00 euro complessivi Parte_1
(350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo di pagamento del mutuo sulla casa coniugale a carico di entrambi i coniugi per il
50% ciascuno e l'affidamento esclusivo alla ricorrente degli animali da compagnia. In via subordinata, il resistente chiedeva disporsi l'affidamento paritario della prole con obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore nel periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni, ferma l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e collocamento prevalente dei figli presso la stessa.
All'udienza presidenziale del 10.11.2020 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltate le dichiarazione rese dalle parti, adottava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, il collocamento degli stessi presso la casa coniugale assegnata alla Parte_1 disciplina del diritto di visita del padre con i figli, obbligo del padre al mantenimento dei figli nella misura di 500,00 euro complessivi al mese (250,00 per ciascun figlio), ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative ai figli.
Con memoria integrativa del 18.01.21 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle pregresse difese e chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione.
In data 04.02.2021 veniva depositata la comparsa di costituzione del resistente che insisteva nell'accoglimento delle proprie istanze. 5
All'udienza cartolare del 24.02.2021 il Giudice, lette le note depositate e la richiesta delle parti di emissione di una sentenza parziale, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza n. 258/2021 pubblicata il 04.03.2021 veniva emessa la sentenza parziale e dichiarata la separazione personale di coniugi;
con separata ordinanza veniva rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore e assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano quindi le suddette memorie e articolavano le istanze di prova.
All'udienza cartolare del 14.10.2021, il Giudice, lette le note con cui i procuratori insistevano nell'ammissione dei mezzi istruttori, ammetteva le prove orali nei limiti indicati e fissava l'udienza per l'escussione dei testi, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori richieste delle parti.
Su istanza congiunta delle difese delle parti del 19.10.22 il Giudice accordava il rinvio dell'udienza già fissata per l'assunzione della prova.
All'udienza del 22.03.2023 veniva ascoltato il teste di parte resistente sui capitoli di prova ammessi e all'esito i procuratori delle parti evidenziavano le criticità nel frattempo insorte nel rapporto tra la madre e il figlio . Il Per_1
Giudice, preso atto, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali del Comune di NG SA (RM), invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, fissava udienza di prosecuzione della prova testimoniale e richiedeva ai Servizi Sociali il deposito di una relazione al fine di eventuali interventi a sostegno del minore.
In data 20.06.2023 veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali competenti che evidenziava le modalità educative discordanti dei genitori riguardo ai figli e che vi era stato uno scontro fisico tra ed il compagno della madre, il quale Per_1 viveva nella casa coniugale, dopo il trasferimento del CP_1
All'udienza del 06.07.2023 veniva ascoltato il teste di parte ricorrente e all'esito il Giudice disponeva l'audizione dei minori.
Con nota del 19.10.2023 veniva dato atto del percorso alla genitorialità sostenuto dalle parti e dei colloqui avuti con le parti in merito alle scelte sulla scuola che i figli avrebbero dovuto frequentare.
All'udienza del 22.11.2023 venivano ascoltati e e all'esito il Per_1 Per_2 6
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni su richiesta delle difese, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare del 14.11.2024 il Giudice, lette le note depositate dai procuratori e le precisate conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio
e assegnava i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con ricorso incidentale del depositato il 23.12.2024 veniva CP_1 richiesto al Giudice delegato di dirimere una controversia tra i genitori in merito alla scuola presso cui iscrivere la figli . Per_2
Con decreto del 28.12.2024 il Giudice, esaminata la documentazione acquisita, fissava la comparizione delle parti disponendo l'audizione della minore, che veniva sentita all'udienza del 05.02.2025. All'esito dell'ascolto, il
Giudice, tenuto conto delle volontà espresse dalla figlia, rilevata l'assenza di ragioni ostative all'iscrizione presso un Liceo in Roma, comune di residenza del padre, accoglieva il ricorso e autorizzava il a iscrivere la figlia presso CP_1
l'istituto scientifico “La Farnesina” sita in Roma.
Vista l'istanza congiunta dei difensori depositata nel fascicolo principale rimesso per la decisione della causa, con decreto del 05.02.2025 il Giudice autorizzava il rinvio dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche di cui all'art 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le memorie finali e chiedevano l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti, essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione
Parte resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per avere, nel corso della convivenza matrimoniale, violato l'obbligo di fedeltà con conseguente lesione della sua dignità personale.
La ricorrente ha dedotto invece che la crisi coniugale era legata a ragioni 7
diverse rispetto a quelle indicate da controparte, risalenti nel tempo e dovute ad una incompatibilità caratteriale accresciutasi negli anni dopo una convivenza ventennale e che pertanto la eventuale violazione dei doveri coniugali, per come dedotta dal marito, non aveva costituito la causa della separazione.
Giova in primo luogo rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Alla luce dell'istruttoria espletata e delle deduzioni svolte dalle parti il
Tribunale ritiene che la richiesta di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie debba essere rigettata, non risultando infatti provato, nel caso in esame, il nesso causale tra le condotte denunciate di violazione dell'obbligo di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale.
In particolare, occorre evidenziare che il ha dedotto di “aver CP_1 sopportato” i numerosi rapporti extraconiugali della moglie “per salvaguardare
l'unione familiare e il benessere dei bambini” già prima della scoperta della stabile relazione della con lo confermata nel corso dell'udienza Parte_1 Per_3 presidenziale e che il rapporto tra le parti aveva sempre avuto “alti e bassi”.
A tal proposito la ricorrente ha dichiarato il 10.11.2020 che aveva iniziato la relazione con lo circa un anno e mezzo prima, dopo che il Per_3 matrimonio si era già irrimediabilmente deteriorato. La circostanza poi che i coniugi dormissero in quel periodo in letti separati è stata da entrambi confermata nei rispettivi scritti difensivi.
Con riferimento alla durata della suddetta relazione il teste di parte 8
resistente investigatore privato presso “A&C Investigazioni” Testimone_1 per incarico conferito dal in data 17.09.2019, ascoltato all'udienza del Pt_2
22.03.23 ha dichiarato: “vero che gli atteggiamenti tenuti in pubblico dalla sig.ra Parte_1
e dal sig. , e da Lei rilevati, lasciavano intendere una relazione di lunga data?” Per_3 replicava: “Su questo non sono in grado di rispondere” e dunque anche sotto tale profilo la prova che la infedeltà della ricorrente sia stata causa della dissoluzione del rapporto matrimoniale non può ritenersi raggiunta. Inoltre lo stesso resistente ha dichiarato in udienza presidenziale che il rapporto tra i coniugi era sempre stato caratterizzato da alti e bassi ed ammesso che le parti dormivano da tempo in letti separati.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene, pertanto, non raggiunta la prova dell'infedeltà della moglie quale causa esclusiva della crisi matrimoniale, sicché è nel tempo e durante la vita matrimoniale che deve ritenersi venuta progressivamente meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare l'allontanamento materiale e spirituale tra le stesse e culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Il ricorrente con le comparse conclusionali depositate ha richiesto disporsi il collocamento prevalente della figlia – per la quale il Giudice delegato Per_2 ha autorizzato l'iscrizione alla scuola Farnesina di Roma – presso il padre e collocamento del figlio presso la madre con regolamentazione della Per_1 frequentazione padre figlio.
La resistente ha invece chiesto il collocamento dei figli presso la madre cui
è stata assegnata la casa familiare in via provvisoria con regolamentazione del diritto di visita padre figli.
Il Tribunale rileva che i figli sono stati sentiti all'udienza del 22.11.23 ed hanno dichiarato di trovarsi bene con la madre e di avere un buon rapporto con il padre che incontrano volentieri presso la sua abitazione e che non hanno problemi con l'attuale organizzazione di frequentazione dei genitori.
In particolare, il figlio ha dichiarato all'udienza del 22 novembre Per_1
2023: “Frequento l'istituto Cala Sanzi a Roma. Mi trovo bene a scuola e frequento la terza media. Il rendimento va così e così e con i compagni mi trovo bene. Penso di andare meglio in 9
italiano. L'anno prossimo vorrei fare il liceo linguistico. Faccio calcio ad NG SA.
Da NG mia accompagna mia madre che ci lascia al pulman all'Olgiata e con mia EL andiamo a Roma. Al calcio vado tre giorni a settimana e nel weekend facciamo la partita. Mi trovo bene con mia madre. Con noi vive anche mia EL ed il compagno di mia madre. Il compagno vive con lei da molto tempo. Ho buoni rapporti con il compagno di mia madre mentre mia EL ha rapporti meno buoni con lui. Con mio padre ci vediamo due giorni
a settimana il mercoledì e il venerdì ed i weekend sono alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Con mia EL andiamo gli stessi giorni da mio padre. Mio padre è solo in casa. Mi fa piacere frequentarlo. Di solito il weekend usciamo insieme anche con mia EL e
a volte esco anche con gli amici. Per me va bene l'attuale organizzazione. Con mia madre in passato abbiamo litigato per la scuola ma adesso la situazione è migliorata”.
Alla medesima udienza la figlia ha dichiarato: “Frequento la scuola Per_2
Cala Sanzio a Roma e vado alla seconda media. Mi trovo bene in questa scuola. Tra poco inizierò palla a volo vicino la scuola. Durante la settimana alterni i giorni con i miei genitori.
Il mercoledì ed il venerdì dormiamo con mio fratello da nostro padre. A volte se abbiamo altri servizi da fare rimaniamo anche altri giorni. I weekend sono alternati con i nostri genitori.
Quando dobbiamo tornare da NG prendiamo il pulman della scuola. Con mia madre
i rapporti sono normali. Lei convive con un compagno da tre anni circa. Io lo ignoro perché di lui non mi interessa. La sua presenza non mi mette a disagio perché non mi cambia nulla.
Quando sono da mia madre stiamo fino alle 19 e 30 al negozio al rientro da scuola, dopo ceniamo e andiamo a dormire. Con mio padre mi trovo bene e ci vado volentieri. Questa organizzazione mi va bene.”
In merito all'audizione della figlia nel procedimento incidentale Per_2 sub 1, deve rilevarsi che sebbene la medesima ha chiaramente espresso la volontà di frequentare la scuola a Roma, la figlia ha dichiarato di trascorrere maggiore tempo con il padre per motivi logistici e di recarsi ad NG SA mediante un pulmino.
Deve dunque ritenersi che, con riferimento alla figlia che Per_2 attualmente trascorre un periodo sostanzialmente paritario presso l'abitazione dei genitori – e presumibilmente ciò avverrà anche nei prossimi anni avendo iniziato un nuovo ciclo scolastico – la frequentazione della figlia con i genitori deve essere regolamentata in maniera libera compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
Con riferimento al figlio , invece, non sussistano i presupposti per Per_1 10
modificare i provvedimenti vigenti con riferimento al collocamento, sebbene sia risultato confermato che anche il minore trascorra molto tempo con il padre frequentando l'istituto “Calasanzio” sito in Roma.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve confermarsi che le parti sono autonome economicamente e che la resistente non ha richiesto un assegno di mantenimento a proprio favore.
Il ricorrente con le comparse conclusionali depositate ha richiesto disporsi il collocamento paritario dei figli con mantenimento diretto da parte dei genitori in relazione dei periodi trascorsi con ciascuno di loro mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 350,00 ciascuno o, in subordine, la conferma dei provvedimenti presidenziali.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dall'istruttoria a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è emerso che la ricorrente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 31.585,00 e per l'anno 2022 di euro 25.011,00 e di essere proprietaria al 50% della casa familiare nonché in via esclusiva di un appartamento a Oulx e di un negozio ad NG
SA al 50% e di corrispondere la propria quota del mutuo relativo alla casa familiare e le spese per la scuola e sport per i figli. Dagli estratti dei conti correnti risultano bonifici per distribuzioni utili dalla oltre al mantenimento Controparte_3 per i figli e l'assegno unico familiare.
Il resistente ha dichiarato per l'anno 2023 redditi lordi di euro 85.903,25 e corrisponde la propria quota di mutuo per la casa familiare oltre di avere una trattenuta per l'alloggio di servizio di euro 250,00 mensili e finanziamenti per circa 350,00 euro mensili. Dalle buste paga ed estratti conto depositati risulta uno stipendio mensile in media (salvo straordinari o altre indennità) di euro
4.500,00 mensili e le spese riportate nella dichiarazione di atto notorio.
In ragione di ciò, il Collegio ritiene di dovere disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento per la figlia ed un aumento Per_2 per il figlio di euro 350,00 mensili in ragione dell'aumento delle sue Per_1 esigenze ordinarie per l'età e del collocamento tuttora prevalente presso la madre.
Per il Collegio la sperequazione reddituale tra le parti giustifica nel caso di specie una maggiore attribuzione al delle spese straordinarie dei figli CP_1 che devono essere fissate al 70% a carico del padre e il restante 30% a carico 11
della madre.
Sulla casa coniugale e sulle ulteriori domande
Il Collegio prende atto che parte ricorrente ha dedotto in comparsa conclusionale di avere lasciato la casa familiare nel mese di novembre 2024 e di essersi trasferita con i figli in un'altra abitazione nel medesimo Comune di
NG SA (RM) alla Via dei Caputi n. 18 e dunque nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della medesima.
Nulla deve essere ulteriormente disposto con riferimento alle statuizioni tra i coniugi avendo le parti dichiarato la propria autosufficienza economica.
Non può inoltre trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo degli animali di affezione nonché quella diretta a disporre l'obbligo delle parti a provvedere ciascuno al pagamento pro quota del mutuo gravante sull'abitazione coniugale in quanto trattasi di domande non legate da alcun vincolo di connessione oggettiva con quella di separazione.
Infatti, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta allo speciale rito camerale, con quella relativa alla definizione delle eventuali ulteriori questioni patrimoniali
(scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno) pendenti tra i coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 6424/2017; Trib. Parma
1642/2018; Trib. Velletri 630/2020).
La natura della decisione, unitamente alla soccombenza reciproca delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio anche per quanto attiene alla fase incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304 del 2019 R.G.A.C., rilevata l'emissione della sentenza parziale di separazione delle parti, così provvede: 12
1) rigetta la domanda di addebito della separazione dal resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale per i motivi sopra indicati;
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli delle parti e a Per_1 Per_2 entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5) dispone il collocamento in via prevalente dei figli presso l'abitazione materna sita in NG SA (RM) alla Via dei Caputi n. 18;
6) dispone ampio diritto di visita e frequentazione del padre con i figli, e, salvo diverso accordo tra le parti, che la figlia possa frequentare Per_2 liberamente il padre compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e che il padre possa tenere e vedere con sé il figlio Per_1 liberamente e, in ogni caso, per entrambi i figli almeno per due fine settimana al mese alternati (dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina riportandoli a scuola); tutti i mercoledì dalle 18.30 fino alla mattina successiva riportandoli a scuola;
il venerdì dalle 16.00 alle 21,30 nelle settimane in cui il fine settimana è presso la madre;
ad anni alterni per le vacanze pasquali iniziando con il padre;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al
6 gennaio iniziando con la madre;
durante le vacanze estive scolastiche per trenta giorni non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e in difetto di accordo, i primi 15 giorni di luglio e di agosto negli anni pari e i secondi 15 giorni di luglio e di agosto negli anni dispari;
7) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 350,00 Parte_1 per il mantenimento del figlio corrispondersi da parte del Per_1 CP_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente 13
sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui si trova presso i rispettivi genitori, con Per_2 decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
9) dispone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie dei figli e a carico della madre il restante 30%, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia;
10) rigetta le ulteriori domande per le ragioni indicate;
11) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 27.10.2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso