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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Franciosi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano (MI), Corso Sempione n.
157, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Nadia Perego, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Rep. n. 37875 Racc. n. 7313, elettivamente
[...]
domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 07.10.2024 il sig. ha Parte_2
dedotto di avere proposto in data 04.04.2023 la domanda di congedo per assistere il padre, sig. , affetto da disabilità grave, per il periodo dal 02.05.2023 al 11.08.2023 Parte_3 allegando l'accertamento di invalidità della madre convivente, riconosciuta invalida all'80% in CP_ data 09.3.2023. L' ha respinto la richiesta in quanto, esaminata la documentazione sanitaria agli atti relativa alla coniuge sig.ra (madre del ricorrente) “non si Persona_2 pagina 1 di 5 ritengono soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalla circolare n. 32 del 6/03/2012”; con le medesime motivazioni l ha respinto anche il ricorso amministrativo presentato dal CP_1
ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al congedo per assistere un familiare (padre) con disabilità grave (ex art. 42, comma 5, D.lgs.
151/2001) negato dall' ed ha agito in giudizio chiedendo quanto segue: “NEL MERITO: CP_1
Per le causali di cui in narrativa, annullare la predetta Comunicazione (cfr. all.01), unitamente alla Deliberazione di rigetto (cfr. all.03-04). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha rilevato che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati nella norma (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle situazioni normativamente descritte
(mancanza, decesso, patologie invalidanti). Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, l ha ritenuto corretto prendere CP_1
a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. In conclusione, l CP_1
sostiene che la situazione sanitaria accertata della madre del ricorrente non rientrerebbe in nessuna delle categorie di cui alla normativa richiamata né il ricorrente avrebbe prodotto ulteriore significativa documentazione medica o svolto istanze istruttorie in tal senso.
Fallito il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
L'oggetto del contendere è la verifica circa la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di congedo per assistere un familiare (padre) con disabilità grave (ex art. 42, comma
5, D.lgs. 151/2001) emesso dall' . Nello specifico, va premesso che: CP_1
- il ricorrente ha proposto preliminare ricorso amministrativo (doc. 2 ricorrente) avverso la
CP_ comunicazione (doc. 1 ricorrente) la quale recava la seguente motivazione: la “domanda
pagina 2 di 5 di per assistere il familiare con disabilità grave [N. il padre , assistito] Pt_4 Parte_3
per il periodo dal 02/05/2023 al 11/08/2023 presentata in data 04/04/2023 non può' essere accolta per il seguente motivo: Esaminata la documentazione sanitaria agli atti relativa alla sig.ra [n.:coniuge dell'assistito ], relativamente alla richiesta di Persona_2 Parte_3
congedo straordinario inoltrata dal figlio sig. per assistere il padre disabile Parte_2
, NON si ritengono soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalla circolare n. 32 Parte_3 del 6/03/2012”;
- il ricorso amministrativo suddetto (doc. 2 ricorrente) è stato respinto e nella deliberazione di reiezione (doc. 3 e 4 ricorrente) il Comitato competente ha reiterato le tesi di cui alla CP_1
comunicazione di rigetto originaria, ampliando la motivazione della stessa con il riferimento alla coabitazione del richiedente e reiterando la qualificazione delle condizioni di invalidità del coniuge;
- il ricorrente ritiene che il provvedimento sia privo di motivazione, in violazione dell'art. CP_1
3 L. 241/1990, e che il riferimento al requisito della coabitazione da parte del familiare sarebbe arbitrario, in quanto frutto della mancata considerazione del requisito dell'invalidità riconosciuta al coniuge (madre invalida all'80%).
Va precisato che il testo novellato dell'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del dictum della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.
In particolare, i beneficiari potranno usufruire del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: a. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
c. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. d. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Come detto, la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
pagina 3 di 5 Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, l ha ritenuto corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere CP_1 permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 ovvero
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario” (dall'art. 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000).
Nel caso di specie in capo alla madre del ricorrente è attestata un'invalidità pari all'80% (doc.
6 ricorrente) poichè Affetta da ipoacusia dx e anacusia sn. DM NID di recente riscontro, pregresse protesi ginocchio bilat”. Così l'esame obiettivo: “(Kg 63 x cm 160), discrete condizioni generali, orientata, collaborante, utilizza protesi acustica, deambulazione e pp autonomi”. Si tratta pertanto di una situazione causata da patologie che determinano una permanente riduzione della perdita dell'autonomia personale di cui al punto 1 lettera d) del decreto interministeriale citato.
Conseguentemente il ricorrente si trova nella condizione di cui al comma 5 dell'art. 42 D.lgs
151/01 “in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi” con titolarità pertanto a fruire del congedo.
CP_ Ritenuto il rigetto non conforme alle normative vigenti, compresa la circolare di , si accerta la ricorrenza delle condizioni di legge per il diritto al congedo straordinario. CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.100,00 per compensi (applicati i minimi per la non complessità della controversia nello scaglione fino a pagina 4 di 5 26.000,00), oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- accogliendo il ricorso, annulla il diniego alla domanda di congedo straordinario formulata dal ricorrente sussistendone i presupposti di cui all'art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 19 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Franciosi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano (MI), Corso Sempione n.
157, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Nadia Perego, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Rep. n. 37875 Racc. n. 7313, elettivamente
[...]
domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 07.10.2024 il sig. ha Parte_2
dedotto di avere proposto in data 04.04.2023 la domanda di congedo per assistere il padre, sig. , affetto da disabilità grave, per il periodo dal 02.05.2023 al 11.08.2023 Parte_3 allegando l'accertamento di invalidità della madre convivente, riconosciuta invalida all'80% in CP_ data 09.3.2023. L' ha respinto la richiesta in quanto, esaminata la documentazione sanitaria agli atti relativa alla coniuge sig.ra (madre del ricorrente) “non si Persona_2 pagina 1 di 5 ritengono soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalla circolare n. 32 del 6/03/2012”; con le medesime motivazioni l ha respinto anche il ricorso amministrativo presentato dal CP_1
ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al congedo per assistere un familiare (padre) con disabilità grave (ex art. 42, comma 5, D.lgs.
151/2001) negato dall' ed ha agito in giudizio chiedendo quanto segue: “NEL MERITO: CP_1
Per le causali di cui in narrativa, annullare la predetta Comunicazione (cfr. all.01), unitamente alla Deliberazione di rigetto (cfr. all.03-04). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha rilevato che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati nella norma (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle situazioni normativamente descritte
(mancanza, decesso, patologie invalidanti). Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, l ha ritenuto corretto prendere CP_1
a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. In conclusione, l CP_1
sostiene che la situazione sanitaria accertata della madre del ricorrente non rientrerebbe in nessuna delle categorie di cui alla normativa richiamata né il ricorrente avrebbe prodotto ulteriore significativa documentazione medica o svolto istanze istruttorie in tal senso.
Fallito il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
L'oggetto del contendere è la verifica circa la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di congedo per assistere un familiare (padre) con disabilità grave (ex art. 42, comma
5, D.lgs. 151/2001) emesso dall' . Nello specifico, va premesso che: CP_1
- il ricorrente ha proposto preliminare ricorso amministrativo (doc. 2 ricorrente) avverso la
CP_ comunicazione (doc. 1 ricorrente) la quale recava la seguente motivazione: la “domanda
pagina 2 di 5 di per assistere il familiare con disabilità grave [N. il padre , assistito] Pt_4 Parte_3
per il periodo dal 02/05/2023 al 11/08/2023 presentata in data 04/04/2023 non può' essere accolta per il seguente motivo: Esaminata la documentazione sanitaria agli atti relativa alla sig.ra [n.:coniuge dell'assistito ], relativamente alla richiesta di Persona_2 Parte_3
congedo straordinario inoltrata dal figlio sig. per assistere il padre disabile Parte_2
, NON si ritengono soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalla circolare n. 32 Parte_3 del 6/03/2012”;
- il ricorso amministrativo suddetto (doc. 2 ricorrente) è stato respinto e nella deliberazione di reiezione (doc. 3 e 4 ricorrente) il Comitato competente ha reiterato le tesi di cui alla CP_1
comunicazione di rigetto originaria, ampliando la motivazione della stessa con il riferimento alla coabitazione del richiedente e reiterando la qualificazione delle condizioni di invalidità del coniuge;
- il ricorrente ritiene che il provvedimento sia privo di motivazione, in violazione dell'art. CP_1
3 L. 241/1990, e che il riferimento al requisito della coabitazione da parte del familiare sarebbe arbitrario, in quanto frutto della mancata considerazione del requisito dell'invalidità riconosciuta al coniuge (madre invalida all'80%).
Va precisato che il testo novellato dell'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del dictum della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.
In particolare, i beneficiari potranno usufruire del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: a. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
c. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. d. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Come detto, la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
pagina 3 di 5 Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, l ha ritenuto corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere CP_1 permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 ovvero
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario” (dall'art. 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000).
Nel caso di specie in capo alla madre del ricorrente è attestata un'invalidità pari all'80% (doc.
6 ricorrente) poichè Affetta da ipoacusia dx e anacusia sn. DM NID di recente riscontro, pregresse protesi ginocchio bilat”. Così l'esame obiettivo: “(Kg 63 x cm 160), discrete condizioni generali, orientata, collaborante, utilizza protesi acustica, deambulazione e pp autonomi”. Si tratta pertanto di una situazione causata da patologie che determinano una permanente riduzione della perdita dell'autonomia personale di cui al punto 1 lettera d) del decreto interministeriale citato.
Conseguentemente il ricorrente si trova nella condizione di cui al comma 5 dell'art. 42 D.lgs
151/01 “in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi” con titolarità pertanto a fruire del congedo.
CP_ Ritenuto il rigetto non conforme alle normative vigenti, compresa la circolare di , si accerta la ricorrenza delle condizioni di legge per il diritto al congedo straordinario. CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.100,00 per compensi (applicati i minimi per la non complessità della controversia nello scaglione fino a pagina 4 di 5 26.000,00), oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- accogliendo il ricorso, annulla il diniego alla domanda di congedo straordinario formulata dal ricorrente sussistendone i presupposti di cui all'art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 19 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5