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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 441/2022 RG promossa da
(CF. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIALE UMBERTO I 28 SASSARI presso lo studio dell'avv. SECHI LUCA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
(CF. ) e (CF. CP_1 C.F._2 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA DIAZ 3 C.F._3 dio dall'avv. CHISCUZZU GIUSEPPINA che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellati OGGETTO: responsabilità extracontrattuale. All'udienza del 18/10/2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della Sentenza n. 670/2022, emessa dal Tribunale Civile di Sassari in data 27.06.2022, depositata in pari data, resa nel procedimento con R.G. n. 2175/20, notificata via p.e.c. all'indirizzo del sottoscritto difensore in data 03.10.2022, - accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa avanzata dal sig. ;- in CP_1 subordine, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto nonché carente di ogni prova la domanda proposta dal sig. , con CP_1 conseguente rigetto di ogni pretesa;
- in ogni cas e gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”. Nell'interesse degli appellati: “l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI respinta ogni contraria istanza, rigettare il gravame proposto dal poiché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 Parte_3
e, premesso che la aveva Parte_1 Pt_2 intrapreso una relazione sentimentale con il convenuto dalla quale era nato il figlio , allegavano che: CP_1
- , nato il [...], affetto sin dalla nascita da CP_1 piastrinopenia e Morbo di , aveva convissuto con il padre per Per_1 circa tre mesi dopo la nasc - il genitore si era interessato al figlio fino al compimento del suo primo anno di età, interrompendo successivamente ogni frequentazione;
- era stata costretta ad allevare il figlio da sola sostenendo Parte_2
t er il suo mantenimento e poi unitamente a CP_2 con cui aveva contratto matrimonio nell'anno 2001 e dal quale si era separata nel 2013;
- il convenuto si era occupato del mantenimento del figlio solo per un brevissimo periodo e, in particolare, dal 2016 al 2018 quando aveva iniziato a far uso di sostanze stupefacenti cui erano seguiti problemi di tossicodipendenza. Alla luce di tale deduzioni, gli attori domandavano, quanto alla , Pt_2 la ripetizione della quota di mantenimento anticipata per il figlio il risarcimento del danno non patrimoniale patito per le difficoltà affrontate nel corso degli anni per la sua educazione e, quanto al
, il risarcimento del danno endofamiliare per avere a lungo CP_1 sofferto per l'assenza del genitore con conseguente scadimento della qualità della vita e limitazione delle possibilità di scelta negli ambiti personale, familiare, sociale, relazionale e lavorativo che lo aveva portato a far uso di sostanze stupefacenti. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande perché infond ritto ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto vantato dagli attori. Il convenuto, nel merito, allegava che aveva contribuito al mantenimento del figlio anche quando la madre aveva repentinamente abbandonato la casa in cui vivevano per intrattenere una nuova relazione con e che, di fatto, era stata la ad CP_2 Pt_2 ostacolare il ra e e figlio. Inoltre, precisava che si era occupato del figlio oltre il suo primo anno di età e che aveva intensificato i rapporti con lo stesso (ormai maggiorenne) già nel corso dell'anno 2014 al fine di allontanarlo dalle cattive compagnie e dall'uso di sostanze stupefacenti e che, nonostante gli sforzi compiuti per trovargli una occupazione e per farlo ricoverare in una comunità di recupero, era stato sottoposto alla misura CP_1 della detenzione in carcere pe erosi reati commessi. Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 870/2022, emessa in data 27.6.2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, rigettata per il resto, condannava a pagare in favore di la Parte_1 CP_3 somma di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare, regolando le spese secondo soccombenza fra padre e figlio e disponendo, invece, la compensazione delle stesse nei confronti di per la sua parziale soccombenza. Parte_2
In particolare, il tribunale gravato, richiamata la disciplina normativa applicabile al caso di specie, accoglieva preliminarmente l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal convenuto in relazione alle somme richieste dalla a titolo di ripetizione degli importi Pt_2 corrisposti per il mantenimento del figlio. Il primo giudice rigettava, inoltre, l'ulteriore domanda formulata dall'attrice di risarcimento del danno non patrimoniale, sull'assunto che la stessa ometteva di allegare e provare sotto quali aspetti la mancata collaborazione del nella crescita e cura del figlio comune aveva CP_1 inciso nella propria vita, tenuto conto della presenza di un rapporto sentimentale proficuo da lei instaurato con altro uomo, il quale aveva sicuramente modificato l'incidenza causale dell'evento lesivo. Con riguardo alla domanda proposta da , diretta ad CP_1 ottenere il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, il tribunale riteneva provato il comportamento colposo posto in essere dal , in violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 147 Parte_1
e 1 ativo di un danno ai sensi dell'art. 2059 c.c., posto che, all'esito delle allegazioni e delle risultanze documentali, era emerso che non si era curato in alcun modo del Parte_1 proprio figlio e non si era preoccupato delle sue esigenze affettive, materiali ed esistenziali e ciò sino al 2014 quando era rientrato in Sardegna. In ordine alla quantificazione del danno, il tribunale liquidava a CP_1
l'importo, già determinato all'attualità, di euro 40.000,00, sulla
[...] base delle seguenti considerazioni “Partendo al punto base determinato dalle richiamate tabelle per la perdita di un genitore pari a € 9806,70 moltiplicato peri i punti determinati in favore di un figlio pari a 18 si ottiene una somma complessiva per la perdita pari a € 176.520,06. Siffatta somma deve essere ridotta del 50% trattandosi di somma determinata con gli elementi propri della perdita totale del rapporto parentale, molto più grave rispetto all'abbandono del figlio avvenuto nel primo quarto di vita. La somma per detta lesione va determinata in
€ 88.260,3 somma che deve essere adeguata alla situazione di fatto sopra evidenziata come risultante dagli atti, in particolare deve tenere conto del fatto che ha vissuto dal suo secondo anno di CP_3 età (parte attrice n hiarezza quando ha iniziato la nuova relazione sentimentale, parte convenuta per contro afferma di avere frequentato il minore fino al momento nel quale lo stesso ha seguito la madre a Mantova) fino al momento della separazione della madre e quindi dal 1997 fino all'anno 2010, circa 13 anni, alla presenza di una figura maschile familiare, figura che ha sicuramente influito sulla sua crescita e che con la sua presenza ha neutralizzato, seppure non del tutto, il disagio e la sofferenza del minore per l'assenza del padre. Appare equo ridurre la somma sopra determinata di 1/3 così determinando la somma di €58.840,2, siffatta somma va ulteriormente ridotta alla luce della obiettiva difficoltà per il di tenere rapporti CP_1 costanti con il figlio una volta trasferito a va con la madre. Quest'ultima negli atti difensivi, in particolare nella memoria n.1 ex art. 183 cpc ha riconosciuto che il padre sentiva il figlio al telefono senza preoccuparsi delle sue esigenze, soprattutto materiali. Ritiene di conseguenza questo giudice che la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento dal al proprio figlio Parte_1 CP_3 sia pari a € 40.000,00. S nata all'attualità non necessita di adeguamento Istat”.
ha proposto appello lamentando: i) l'omessa pronuncia Parte_1 ccezione quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto fatto valere da;
ii) l'errata applicazione del CP_1 disposto di cui all'art. 2697 c.c. in ordine agli oneri probatori incombenti in capo a;
iii) l'errata quantificazione del danno CP_1 endofamiliar applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di compensazione delle spese di giudizio in relazione alla posizione di
, la quale in ragione della soccombenza totale e non parziale, Parte_2 come affermato dal tribunale, doveva essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
e si sono costituiti in giudizio resistendo al CP_1 Parte_3 ui o il rigetto perché infondato, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che in assenza di specifici motivi di appello si è formato il giudicato sulle statuizioni riguardanti il rigetto delle domande proposte da . Parte_2
Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione parte appellante si è doluta del fatto che il tribunale ometteva di pronunciarsi in ordine all'eccezione quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale (c.d. danno endofamiliare) fatto valere da . CP_1
In particolare, l'appellante ha lame primo giudice, pur avendo sostenuto che il si era interessato “al figlio quando CP_1 nell'anno 2014 lo stess trovava in difficoltà a causa della tossicodipendenza”, non accertava che da tale epoca era cessata l'asserita condotta illecita, con conseguente decorrenza del dies a quo della prescrizione, ormai maturata tenuto conto che la domanda di risarcimento era formulata solo in data 29.7.2020 con la notificazione dell'atto di citazione. Ciò premesso, giova evidenziare in via preliminare che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo;
al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio” (cfr. Cass. n. 9930/2023). Orbene, alla luce dei richiamati principi di diritto, sebbene il primo giudice abbia effettivamente omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione proposta dall'odierno appellante, la stessa non può trovare accoglimento, dal momento che non risulta provato il momento in cui, per effetto di una radicale modificazione del proprio atteggiamento genitoriale, il padre aveva effettivamente cominciato ad adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, al fine di individuare la data di cessazione dell'asserita condotta illecita da cui far decorrere il dies a quo per il calcolo dei termini di prescrizione. Sul punto, si limitava ad allegare, senza alcun Parte_1 riscontro, che aveva iniziato a frequentare il figlio subito dopo il compimento della maggiore età (28.06.2013) e che aveva intensificato la frequentazione nell'anno 2014, nel momento in cui si era accorto dei suoi problemi di tossicodipendenza (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione primo grado: “subito dopo il compimento della maggiore età (28.06.2013) ha incontrato il padre al quale, fino ad allora, CP_1 era stato dalla madre opportunamente celato il domicilio ed ogni contatto. Da tale epoca il padre ha più volte frequentato il figlio e ad ogni incontro corrispondeva del denaro utile al suo sostentamento. Sul finire dell'anno 2013 e nel corso delle frequentazioni svoltesi nell'anno 2014 il padre si rendeva conto dei problemi di tossicodipendenza dai quali era afflitto il figlio, seppur da quest'ultimo sempre negati, e gli proponeva di iniziare a lavorare con lui nell'attività di carico e scarico di beni mobili ottenendo però ostinati rifiuti. Nelle rare volte in cui
accettava di aiutare il padre, il più delle volte non si presentava CP_1 agli appuntamenti fissati. Come sopra già precisato, al fine di affrancare il proprio figlio dalla tossicodipendenza ed allontanarlo dalle cattive compagnie, il padre tentava più volte di convincerlo ad intraprendere un percorso riabilitativo presso una comunità di recupero sostenendone le spese”). Tuttavia, - tenuto anche conto delle puntuali contestazioni sul punto formulate dalle controparti, le quali individuavano il dies a quo dal quale calcolare la prescrizione nell'anno 2016, coincidente con il periodo in cui il aveva iniziato a corrispondere al figlio la somma CP_1 di euro 400,00 mensili (cfr. pag. 2 atto di citazione) - Parte_1
non dimostrava alcunchè a sostegno delle proprie
[...]
Non ha, invero, fornito alcuno specifico conforto neppure la prova orale resa dal teste , escusso all'udienza del 17.1.2022, il Testimone_1 quale si limitava ad affermare de relato che “Non sono mai stato presente agli incontri tra e il figlio, lui mi raccontava Parte_1 Parte nell'anno 2013 che incontrava il figlio, lo incontrava da solo;
non avendo partecipato agli incontri non so di che cosa parlassero, so sul fatto che corrispondesse denari al figlio”, mentre Parte_1 alcun riferimento in tal senso emergeva dalle ulteriori prove orali rese dalle testimoni e , le quali riferivano al Testimone_2 Tes_3 contrario che l'a er to delle esigenze morali e materiali del figlio (cfr. verbali di udienza del 19.7.2021 e del 8.11.2021). Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi formato alcun giudicato in ordine all'accertamento del momento da cui far decorrere il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale nell'anno 2014, in difetto di appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il primo giudice sosteneva che il avesse cominciato a interessarsi del figlio dal CP_1
2014 (“E' emers prova, ma è dato pacifico tra le parti, che il
si sia interessato al figlio quando nell'anno 2014 lo stesso si CP_1
a in difficoltà a causa della tossicodipendenza nella quale era caduto e che in detta occasione e successivamente si era occupato di lui fino a quando, essendo coinvolto nello spaccio di droga, lo stesso veniva ristretto in carcere”: vedi sentenza). Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 40276/2021) ”In tema di appello, la mancata impugnazione di una
o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”: vedi anche Cass. n. 32563/24). Nel caso di specie, l'accertamento fattuale relativo all'anno 2014 effettuato dal primo giudice non comportava la risoluzione di alcuna questione dotata di propria individualità ed autonomia – il tribunale non si era infatti pronunciato in tema di prescrizione - ma rappresentava una mera argomentazione, che unitamente ad altri elementi di giudizio, aveva concorso a fondare la statuizione in ordine alla sussistenza in capo a del diritto al risarcimento del danno endofamiliare. CP_4
Per tali imo motivo di gravame va rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'errata e contraddittoria applicazione delle disposizioni normative in tema di danno endofamiliare, il quale non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. In particolare, l'appellante ha lamentato che non solo non CP_1 allegava specificatamente il danno asseritamente patito ma non deduceva alcun mezzo di prova per dimostrare quanto dedotto neppure con riguardo al nesso causale fra la privazione del rapporto parentale e l'evocato scadimento della propria vita. Sul punto, con la recente pronuncia n. 4594/2024, la Suprema Corte di Cassazione, senza discostarsi dai principi di diritto già affermati in materia, ha ribadito che “la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cc., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. n. 34986/2022)”, precisando che possono essere utilizzati “tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. n. 23469/2018)”. Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico dalle allegazioni delle parti ed all'esito dell'istruttoria che si era occupato dei Parte_1 bisogni materiali e morali del o anno di vita dello stesso, per poi disinteressarsene sino alla maggiore età, secondo le allegazioni dell'appellante, e sino al 2016 secondo la controparte.
, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, CP_1 all'atto di citazione come l'assenza della figura paterna nella propria vita avesse comportato, anche a fronte della patologia riscontrata sin dalla nascita, numerose e rilevanti alterazioni negative sulla sua formazione personale con ripercussioni riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative e relazionali che lo avevano portato anche a fare uso di sostante stupefacenti (cfr. pag. 5 atto di citazione: “ non ha mai conosciuto il padre ed ha CP_3
a lungo sofferto p za e a causa di ciò ha subito un grave danno non patrimoniale ascrivibile alla componente dinamico relazionale, consistente in un rilevante scadimento della qualità della vita ed una limitazione delle possibilità di scelta negli ambiti personale, familiare, sociale, relazionale e lavorativo;
.. che invero il CP_3 dal 2016 ha iniziato a far uso di sostanze stupefacenti al quale sono seguiti problemi di tossicodipendenza”). Dalle allegazioni e produzioni effettuate dallo stesso appellante risulta, inoltre, che aveva abbandonato gli studi, non aveva mai CP_1 di fatto lavorato e, soprattutto, era rimasto coinvolto in numerosi episodi criminali compiuti nel periodo in cui si era trasferito in Sardegna (cfr. allegazioni a pag. 3 comparsa di costituzione e produzioni dal n. 1 al n. 5 ove vengono riportati due articoli di stampa della “
[...]
” del 12.07.2017 e del 9.12.2019 relativi ai furti co Pt_5 dal in danno dell'Università di Sassari e dell'Istituto CP_1
Prof di Sassari, nonché un terzo del 26.10.2020 ove si legge ”sassarese di venticinque anni, ritenuto dagli investigatori il responsabile principale di almeno 15 furti, di forte personalità e capace di coinvolgere gli altri nelle azioni delittuose, si sono spalancate le porte del carcere di Bancali”). Orbene - alla luce dei richiamati principi di diritto e, quindi, della possibilità di ricorrere nella prova del danno endofamiliare a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza – correttamente il primo giudice riteneva provato il danno patito da in CP_1 conseguenza della privazione del rapporto parentale consistente nel vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna, tenendo anche conto dell'esito della prova testimoniale nella parte in cui le testi e confermavano che il padre non si era mai Tes_2 Pt_2 occupato d ig orali e materiali del figlio. Appare evidente, infatti, che l'assenza paterna nel periodo infantile e adolescenziale del era stata di certo rilevante in termini negativi CP_1 nel suo percorso di crescita, trattandosi del periodo in cui è notorio che un ragazzo ha la maggiore necessità di punti di riferimento. Il padre, invece, non solo non sapeva neppure dove vivesse, per sua ammissione, ma neppure era a conoscenza della patologia che lo affliggeva sin dalla nascita (cfr. interrogatorio formale del 12.7.2021
“Ho saputo solamente di recente della malattia di mio figlio, quando stavo insieme alla mio figlio non aveva questo tipo di problemi. Pt_2 Parte Nulla so sulle mediche per mio figlio e da chi sono state Parte affrontate;
ulla so sulla raccolta di fondi per aiutare mio figlio”). Per tali ragi nche il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellato lamenta l'errata quantificazione del danno, eccependo, in particolare, che gli anni indennizzabili sarebbero, tutt'al più, 14 e non 18 e che il valore del punto base indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano, quale criterio di determinazione del danno utilizzato dal primo giudice, è pari ad euro 3.365,00 e non all'importo maggiore indicato in sentenza pari ad euro 9.806,70. L'appellante ha, in particolare, eccepito che, in forza degli stessi criteri individuati nella sentenza gravata e non oggetto di alcuna censura, “gli anni da prendere in considerazione non possono essere considerati 18 ma solamente 14, visto che lo stesso Giudice ha riportato che il padre ometteva la frequentazione del figlio dall'anno 1999 fino all'anno 2013. Per tale ragione il calcolo avrebbe dovuto essere svolto nel modo seguente: valore punto base euro 3.365,00 x 14 = 47.110,00 – riduzione del 50% trattandosi di somma determinata per la perdita totale del rapporto parentale = 23.555,00 – 1/3 in considerazione della presenza della figura maschile rappresentata dal marito della madre = 15.703,33 – un ulteriore terzo per l'oggettiva difficoltà per il di CP_1 tenere rapporti costanti con il proprio figlio in Mantova = 10.468,56”. Il terzo motivo di gravame è parzialmente fondato. Preliminarmente va rilevato che in assenza di specifici motivi di appello, tenuto anche conto dei principi di diritto richiamati sul punto, deve ritenersi che la pronuncia impugnata sia ormai definitiva in relazione all'utilizzabilità delle tabelle del Tribunale di Milano. Ciò premesso - come correttamente eccepito dall'appellante – il primo giudice nel procedere alla liquidazione del danno endofamiliare non utilizzava il valore corretto del punto base previsto dalle citate tabelle, pari ad euro 3.365,00 per l'anno 2022, ponendo a base di calcolo una somma nettamente maggiore, pari ad euro 9.806,70, di cui si disconosce l'origine (cfr. Tabelle Tribunale di Milano anno 2022). Quanto, invece, alla censura formulata dall'appellante volta a ridurre gli anni indennizzabili da 18 a 14, la stessa non coglie la ratio decidendi posto che il tribunale non moltiplicava il valore del punto base per gli anni ma per il numero dei punti riconosciuti in favore del (cfr. CP_1 sentenza pag. 7 “Partendo al punto base determinato dalle mate tabelle per la perdita di un genitore pari a € 9806,70 moltiplicato peri i punti determinati in favore di un figlio pari a 18 si ottiene una somma complessiva per la perdita pari a € 176.520,06”), sicché la stessa, in essenza di puntuale censura, non potrà trovare accoglimento. Conseguentemente, deve essere condannato a Parte_1 corrispondere a ioni di cui sopra, la somma CP_1 complessiva pari ad euro 11.733,00 già rivalutata all'attualità secondo le tabelle relative all'anno 2024 e comprensiva delle riduzioni già applicate dal primo giudice sull'importo totale e ritenute del tutto giustificabili anche dalla Corte in ragione delle peculiarità del caso concreto ed in difetto di specifiche censure della parte interessata (3.911,00 x 18 = 70.398,00 da ridursi del 50% trattandosi di abbandono e non di perdita del rapporto parentale;
di un ulteriore 1/3 in considerazione della presenza della figura maschile rappresentata dal marito della per 13 anni;
di un ulteriore 1/3 per Parte_2
l'oggettiva difficoltà per il di tenere rapporti costanti con il CP_1 proprio figlio in tutto il periodo in cui aveva vissuto a Mantova). Nulla per accessori, non previsti neppure in sentenza in difetto di appello incidentale.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di compensazione delle spese di giudizio in relazione alla posizione di , la quale in ragione Parte_2 della soccombenza totale e non parziale, come affermato dal tribunale, doveva essere condannata alla rifusione delle spese di lite. Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 10367/2024) nei processi litisconsortili, quando l'avvocato difenda più parti, trova applicazione “il principio c.d. “del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14)” e “per parti aventi la stessa posizione processuale” deve “intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore”, con la precisazione che in caso di avvocato “che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (nel senso sopra indicato: tutti attori, tutti convenuti, ecc.), la cui difesa comporta l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse, cioè specifiche e distinte…, è dovuto il compenso previsto per la difesa d'una sola parte, maggiorato delle percentuali indicate al comma 2 dell'art. 4 d.m. 55/14 (30% per ciascuna parte oltre la prima sino alla decima;
10% per ciascuna parte dall'undicesima alla trentesima)”. Pertanto, a fronte di due parti difese dal medesimo avvocato, il tribunale non poteva compensare le spese in relazione ad una parte e condannare in relazione all'altra parte, ma avrebbe dovuto, previa valutazione di sussistenza di una eventuale ipotesi di parziale soccombenza reciproca, liquidare un unico compenso secondo i criteri sopra indicati. Tanto premesso, in accoglimento del quarto motivo di censura, considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate in ragione di 1/2, ponendo a carico dell'appellante la restante metà, liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, oltre agli aumenti di cui all'art. 4 comma 2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento parziale dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 670/2022 del Tribunale Parte_1 di a per il resto:
- condanna a corrispondere a , per Parte_1 CP_1 il titolo di ma di euro 11.73
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/2 e pone a carico dell'appellante la restante metà, che liquida in complessivi euro 7.075,85, di cui euro 3.300,00 per il primo grado ed euro 3.775,85 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sassari, 24.1.2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
(CF. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIALE UMBERTO I 28 SASSARI presso lo studio dell'avv. SECHI LUCA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
(CF. ) e (CF. CP_1 C.F._2 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA DIAZ 3 C.F._3 dio dall'avv. CHISCUZZU GIUSEPPINA che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellati OGGETTO: responsabilità extracontrattuale. All'udienza del 18/10/2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della Sentenza n. 670/2022, emessa dal Tribunale Civile di Sassari in data 27.06.2022, depositata in pari data, resa nel procedimento con R.G. n. 2175/20, notificata via p.e.c. all'indirizzo del sottoscritto difensore in data 03.10.2022, - accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa avanzata dal sig. ;- in CP_1 subordine, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto nonché carente di ogni prova la domanda proposta dal sig. , con CP_1 conseguente rigetto di ogni pretesa;
- in ogni cas e gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”. Nell'interesse degli appellati: “l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI respinta ogni contraria istanza, rigettare il gravame proposto dal poiché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 Parte_3
e, premesso che la aveva Parte_1 Pt_2 intrapreso una relazione sentimentale con il convenuto dalla quale era nato il figlio , allegavano che: CP_1
- , nato il [...], affetto sin dalla nascita da CP_1 piastrinopenia e Morbo di , aveva convissuto con il padre per Per_1 circa tre mesi dopo la nasc - il genitore si era interessato al figlio fino al compimento del suo primo anno di età, interrompendo successivamente ogni frequentazione;
- era stata costretta ad allevare il figlio da sola sostenendo Parte_2
t er il suo mantenimento e poi unitamente a CP_2 con cui aveva contratto matrimonio nell'anno 2001 e dal quale si era separata nel 2013;
- il convenuto si era occupato del mantenimento del figlio solo per un brevissimo periodo e, in particolare, dal 2016 al 2018 quando aveva iniziato a far uso di sostanze stupefacenti cui erano seguiti problemi di tossicodipendenza. Alla luce di tale deduzioni, gli attori domandavano, quanto alla , Pt_2 la ripetizione della quota di mantenimento anticipata per il figlio il risarcimento del danno non patrimoniale patito per le difficoltà affrontate nel corso degli anni per la sua educazione e, quanto al
, il risarcimento del danno endofamiliare per avere a lungo CP_1 sofferto per l'assenza del genitore con conseguente scadimento della qualità della vita e limitazione delle possibilità di scelta negli ambiti personale, familiare, sociale, relazionale e lavorativo che lo aveva portato a far uso di sostanze stupefacenti. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande perché infond ritto ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto vantato dagli attori. Il convenuto, nel merito, allegava che aveva contribuito al mantenimento del figlio anche quando la madre aveva repentinamente abbandonato la casa in cui vivevano per intrattenere una nuova relazione con e che, di fatto, era stata la ad CP_2 Pt_2 ostacolare il ra e e figlio. Inoltre, precisava che si era occupato del figlio oltre il suo primo anno di età e che aveva intensificato i rapporti con lo stesso (ormai maggiorenne) già nel corso dell'anno 2014 al fine di allontanarlo dalle cattive compagnie e dall'uso di sostanze stupefacenti e che, nonostante gli sforzi compiuti per trovargli una occupazione e per farlo ricoverare in una comunità di recupero, era stato sottoposto alla misura CP_1 della detenzione in carcere pe erosi reati commessi. Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 870/2022, emessa in data 27.6.2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, rigettata per il resto, condannava a pagare in favore di la Parte_1 CP_3 somma di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare, regolando le spese secondo soccombenza fra padre e figlio e disponendo, invece, la compensazione delle stesse nei confronti di per la sua parziale soccombenza. Parte_2
In particolare, il tribunale gravato, richiamata la disciplina normativa applicabile al caso di specie, accoglieva preliminarmente l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal convenuto in relazione alle somme richieste dalla a titolo di ripetizione degli importi Pt_2 corrisposti per il mantenimento del figlio. Il primo giudice rigettava, inoltre, l'ulteriore domanda formulata dall'attrice di risarcimento del danno non patrimoniale, sull'assunto che la stessa ometteva di allegare e provare sotto quali aspetti la mancata collaborazione del nella crescita e cura del figlio comune aveva CP_1 inciso nella propria vita, tenuto conto della presenza di un rapporto sentimentale proficuo da lei instaurato con altro uomo, il quale aveva sicuramente modificato l'incidenza causale dell'evento lesivo. Con riguardo alla domanda proposta da , diretta ad CP_1 ottenere il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, il tribunale riteneva provato il comportamento colposo posto in essere dal , in violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 147 Parte_1
e 1 ativo di un danno ai sensi dell'art. 2059 c.c., posto che, all'esito delle allegazioni e delle risultanze documentali, era emerso che non si era curato in alcun modo del Parte_1 proprio figlio e non si era preoccupato delle sue esigenze affettive, materiali ed esistenziali e ciò sino al 2014 quando era rientrato in Sardegna. In ordine alla quantificazione del danno, il tribunale liquidava a CP_1
l'importo, già determinato all'attualità, di euro 40.000,00, sulla
[...] base delle seguenti considerazioni “Partendo al punto base determinato dalle richiamate tabelle per la perdita di un genitore pari a € 9806,70 moltiplicato peri i punti determinati in favore di un figlio pari a 18 si ottiene una somma complessiva per la perdita pari a € 176.520,06. Siffatta somma deve essere ridotta del 50% trattandosi di somma determinata con gli elementi propri della perdita totale del rapporto parentale, molto più grave rispetto all'abbandono del figlio avvenuto nel primo quarto di vita. La somma per detta lesione va determinata in
€ 88.260,3 somma che deve essere adeguata alla situazione di fatto sopra evidenziata come risultante dagli atti, in particolare deve tenere conto del fatto che ha vissuto dal suo secondo anno di CP_3 età (parte attrice n hiarezza quando ha iniziato la nuova relazione sentimentale, parte convenuta per contro afferma di avere frequentato il minore fino al momento nel quale lo stesso ha seguito la madre a Mantova) fino al momento della separazione della madre e quindi dal 1997 fino all'anno 2010, circa 13 anni, alla presenza di una figura maschile familiare, figura che ha sicuramente influito sulla sua crescita e che con la sua presenza ha neutralizzato, seppure non del tutto, il disagio e la sofferenza del minore per l'assenza del padre. Appare equo ridurre la somma sopra determinata di 1/3 così determinando la somma di €58.840,2, siffatta somma va ulteriormente ridotta alla luce della obiettiva difficoltà per il di tenere rapporti CP_1 costanti con il figlio una volta trasferito a va con la madre. Quest'ultima negli atti difensivi, in particolare nella memoria n.1 ex art. 183 cpc ha riconosciuto che il padre sentiva il figlio al telefono senza preoccuparsi delle sue esigenze, soprattutto materiali. Ritiene di conseguenza questo giudice che la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento dal al proprio figlio Parte_1 CP_3 sia pari a € 40.000,00. S nata all'attualità non necessita di adeguamento Istat”.
ha proposto appello lamentando: i) l'omessa pronuncia Parte_1 ccezione quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto fatto valere da;
ii) l'errata applicazione del CP_1 disposto di cui all'art. 2697 c.c. in ordine agli oneri probatori incombenti in capo a;
iii) l'errata quantificazione del danno CP_1 endofamiliar applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di compensazione delle spese di giudizio in relazione alla posizione di
, la quale in ragione della soccombenza totale e non parziale, Parte_2 come affermato dal tribunale, doveva essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
e si sono costituiti in giudizio resistendo al CP_1 Parte_3 ui o il rigetto perché infondato, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che in assenza di specifici motivi di appello si è formato il giudicato sulle statuizioni riguardanti il rigetto delle domande proposte da . Parte_2
Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione parte appellante si è doluta del fatto che il tribunale ometteva di pronunciarsi in ordine all'eccezione quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale (c.d. danno endofamiliare) fatto valere da . CP_1
In particolare, l'appellante ha lame primo giudice, pur avendo sostenuto che il si era interessato “al figlio quando CP_1 nell'anno 2014 lo stess trovava in difficoltà a causa della tossicodipendenza”, non accertava che da tale epoca era cessata l'asserita condotta illecita, con conseguente decorrenza del dies a quo della prescrizione, ormai maturata tenuto conto che la domanda di risarcimento era formulata solo in data 29.7.2020 con la notificazione dell'atto di citazione. Ciò premesso, giova evidenziare in via preliminare che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo;
al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio” (cfr. Cass. n. 9930/2023). Orbene, alla luce dei richiamati principi di diritto, sebbene il primo giudice abbia effettivamente omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione proposta dall'odierno appellante, la stessa non può trovare accoglimento, dal momento che non risulta provato il momento in cui, per effetto di una radicale modificazione del proprio atteggiamento genitoriale, il padre aveva effettivamente cominciato ad adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, al fine di individuare la data di cessazione dell'asserita condotta illecita da cui far decorrere il dies a quo per il calcolo dei termini di prescrizione. Sul punto, si limitava ad allegare, senza alcun Parte_1 riscontro, che aveva iniziato a frequentare il figlio subito dopo il compimento della maggiore età (28.06.2013) e che aveva intensificato la frequentazione nell'anno 2014, nel momento in cui si era accorto dei suoi problemi di tossicodipendenza (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione primo grado: “subito dopo il compimento della maggiore età (28.06.2013) ha incontrato il padre al quale, fino ad allora, CP_1 era stato dalla madre opportunamente celato il domicilio ed ogni contatto. Da tale epoca il padre ha più volte frequentato il figlio e ad ogni incontro corrispondeva del denaro utile al suo sostentamento. Sul finire dell'anno 2013 e nel corso delle frequentazioni svoltesi nell'anno 2014 il padre si rendeva conto dei problemi di tossicodipendenza dai quali era afflitto il figlio, seppur da quest'ultimo sempre negati, e gli proponeva di iniziare a lavorare con lui nell'attività di carico e scarico di beni mobili ottenendo però ostinati rifiuti. Nelle rare volte in cui
accettava di aiutare il padre, il più delle volte non si presentava CP_1 agli appuntamenti fissati. Come sopra già precisato, al fine di affrancare il proprio figlio dalla tossicodipendenza ed allontanarlo dalle cattive compagnie, il padre tentava più volte di convincerlo ad intraprendere un percorso riabilitativo presso una comunità di recupero sostenendone le spese”). Tuttavia, - tenuto anche conto delle puntuali contestazioni sul punto formulate dalle controparti, le quali individuavano il dies a quo dal quale calcolare la prescrizione nell'anno 2016, coincidente con il periodo in cui il aveva iniziato a corrispondere al figlio la somma CP_1 di euro 400,00 mensili (cfr. pag. 2 atto di citazione) - Parte_1
non dimostrava alcunchè a sostegno delle proprie
[...]
Non ha, invero, fornito alcuno specifico conforto neppure la prova orale resa dal teste , escusso all'udienza del 17.1.2022, il Testimone_1 quale si limitava ad affermare de relato che “Non sono mai stato presente agli incontri tra e il figlio, lui mi raccontava Parte_1 Parte nell'anno 2013 che incontrava il figlio, lo incontrava da solo;
non avendo partecipato agli incontri non so di che cosa parlassero, so sul fatto che corrispondesse denari al figlio”, mentre Parte_1 alcun riferimento in tal senso emergeva dalle ulteriori prove orali rese dalle testimoni e , le quali riferivano al Testimone_2 Tes_3 contrario che l'a er to delle esigenze morali e materiali del figlio (cfr. verbali di udienza del 19.7.2021 e del 8.11.2021). Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi formato alcun giudicato in ordine all'accertamento del momento da cui far decorrere il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale nell'anno 2014, in difetto di appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il primo giudice sosteneva che il avesse cominciato a interessarsi del figlio dal CP_1
2014 (“E' emers prova, ma è dato pacifico tra le parti, che il
si sia interessato al figlio quando nell'anno 2014 lo stesso si CP_1
a in difficoltà a causa della tossicodipendenza nella quale era caduto e che in detta occasione e successivamente si era occupato di lui fino a quando, essendo coinvolto nello spaccio di droga, lo stesso veniva ristretto in carcere”: vedi sentenza). Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 40276/2021) ”In tema di appello, la mancata impugnazione di una
o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”: vedi anche Cass. n. 32563/24). Nel caso di specie, l'accertamento fattuale relativo all'anno 2014 effettuato dal primo giudice non comportava la risoluzione di alcuna questione dotata di propria individualità ed autonomia – il tribunale non si era infatti pronunciato in tema di prescrizione - ma rappresentava una mera argomentazione, che unitamente ad altri elementi di giudizio, aveva concorso a fondare la statuizione in ordine alla sussistenza in capo a del diritto al risarcimento del danno endofamiliare. CP_4
Per tali imo motivo di gravame va rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'errata e contraddittoria applicazione delle disposizioni normative in tema di danno endofamiliare, il quale non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. In particolare, l'appellante ha lamentato che non solo non CP_1 allegava specificatamente il danno asseritamente patito ma non deduceva alcun mezzo di prova per dimostrare quanto dedotto neppure con riguardo al nesso causale fra la privazione del rapporto parentale e l'evocato scadimento della propria vita. Sul punto, con la recente pronuncia n. 4594/2024, la Suprema Corte di Cassazione, senza discostarsi dai principi di diritto già affermati in materia, ha ribadito che “la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cc., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. n. 34986/2022)”, precisando che possono essere utilizzati “tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. n. 23469/2018)”. Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico dalle allegazioni delle parti ed all'esito dell'istruttoria che si era occupato dei Parte_1 bisogni materiali e morali del o anno di vita dello stesso, per poi disinteressarsene sino alla maggiore età, secondo le allegazioni dell'appellante, e sino al 2016 secondo la controparte.
, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, CP_1 all'atto di citazione come l'assenza della figura paterna nella propria vita avesse comportato, anche a fronte della patologia riscontrata sin dalla nascita, numerose e rilevanti alterazioni negative sulla sua formazione personale con ripercussioni riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative e relazionali che lo avevano portato anche a fare uso di sostante stupefacenti (cfr. pag. 5 atto di citazione: “ non ha mai conosciuto il padre ed ha CP_3
a lungo sofferto p za e a causa di ciò ha subito un grave danno non patrimoniale ascrivibile alla componente dinamico relazionale, consistente in un rilevante scadimento della qualità della vita ed una limitazione delle possibilità di scelta negli ambiti personale, familiare, sociale, relazionale e lavorativo;
.. che invero il CP_3 dal 2016 ha iniziato a far uso di sostanze stupefacenti al quale sono seguiti problemi di tossicodipendenza”). Dalle allegazioni e produzioni effettuate dallo stesso appellante risulta, inoltre, che aveva abbandonato gli studi, non aveva mai CP_1 di fatto lavorato e, soprattutto, era rimasto coinvolto in numerosi episodi criminali compiuti nel periodo in cui si era trasferito in Sardegna (cfr. allegazioni a pag. 3 comparsa di costituzione e produzioni dal n. 1 al n. 5 ove vengono riportati due articoli di stampa della “
[...]
” del 12.07.2017 e del 9.12.2019 relativi ai furti co Pt_5 dal in danno dell'Università di Sassari e dell'Istituto CP_1
Prof di Sassari, nonché un terzo del 26.10.2020 ove si legge ”sassarese di venticinque anni, ritenuto dagli investigatori il responsabile principale di almeno 15 furti, di forte personalità e capace di coinvolgere gli altri nelle azioni delittuose, si sono spalancate le porte del carcere di Bancali”). Orbene - alla luce dei richiamati principi di diritto e, quindi, della possibilità di ricorrere nella prova del danno endofamiliare a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza – correttamente il primo giudice riteneva provato il danno patito da in CP_1 conseguenza della privazione del rapporto parentale consistente nel vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna, tenendo anche conto dell'esito della prova testimoniale nella parte in cui le testi e confermavano che il padre non si era mai Tes_2 Pt_2 occupato d ig orali e materiali del figlio. Appare evidente, infatti, che l'assenza paterna nel periodo infantile e adolescenziale del era stata di certo rilevante in termini negativi CP_1 nel suo percorso di crescita, trattandosi del periodo in cui è notorio che un ragazzo ha la maggiore necessità di punti di riferimento. Il padre, invece, non solo non sapeva neppure dove vivesse, per sua ammissione, ma neppure era a conoscenza della patologia che lo affliggeva sin dalla nascita (cfr. interrogatorio formale del 12.7.2021
“Ho saputo solamente di recente della malattia di mio figlio, quando stavo insieme alla mio figlio non aveva questo tipo di problemi. Pt_2 Parte Nulla so sulle mediche per mio figlio e da chi sono state Parte affrontate;
ulla so sulla raccolta di fondi per aiutare mio figlio”). Per tali ragi nche il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellato lamenta l'errata quantificazione del danno, eccependo, in particolare, che gli anni indennizzabili sarebbero, tutt'al più, 14 e non 18 e che il valore del punto base indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano, quale criterio di determinazione del danno utilizzato dal primo giudice, è pari ad euro 3.365,00 e non all'importo maggiore indicato in sentenza pari ad euro 9.806,70. L'appellante ha, in particolare, eccepito che, in forza degli stessi criteri individuati nella sentenza gravata e non oggetto di alcuna censura, “gli anni da prendere in considerazione non possono essere considerati 18 ma solamente 14, visto che lo stesso Giudice ha riportato che il padre ometteva la frequentazione del figlio dall'anno 1999 fino all'anno 2013. Per tale ragione il calcolo avrebbe dovuto essere svolto nel modo seguente: valore punto base euro 3.365,00 x 14 = 47.110,00 – riduzione del 50% trattandosi di somma determinata per la perdita totale del rapporto parentale = 23.555,00 – 1/3 in considerazione della presenza della figura maschile rappresentata dal marito della madre = 15.703,33 – un ulteriore terzo per l'oggettiva difficoltà per il di CP_1 tenere rapporti costanti con il proprio figlio in Mantova = 10.468,56”. Il terzo motivo di gravame è parzialmente fondato. Preliminarmente va rilevato che in assenza di specifici motivi di appello, tenuto anche conto dei principi di diritto richiamati sul punto, deve ritenersi che la pronuncia impugnata sia ormai definitiva in relazione all'utilizzabilità delle tabelle del Tribunale di Milano. Ciò premesso - come correttamente eccepito dall'appellante – il primo giudice nel procedere alla liquidazione del danno endofamiliare non utilizzava il valore corretto del punto base previsto dalle citate tabelle, pari ad euro 3.365,00 per l'anno 2022, ponendo a base di calcolo una somma nettamente maggiore, pari ad euro 9.806,70, di cui si disconosce l'origine (cfr. Tabelle Tribunale di Milano anno 2022). Quanto, invece, alla censura formulata dall'appellante volta a ridurre gli anni indennizzabili da 18 a 14, la stessa non coglie la ratio decidendi posto che il tribunale non moltiplicava il valore del punto base per gli anni ma per il numero dei punti riconosciuti in favore del (cfr. CP_1 sentenza pag. 7 “Partendo al punto base determinato dalle mate tabelle per la perdita di un genitore pari a € 9806,70 moltiplicato peri i punti determinati in favore di un figlio pari a 18 si ottiene una somma complessiva per la perdita pari a € 176.520,06”), sicché la stessa, in essenza di puntuale censura, non potrà trovare accoglimento. Conseguentemente, deve essere condannato a Parte_1 corrispondere a ioni di cui sopra, la somma CP_1 complessiva pari ad euro 11.733,00 già rivalutata all'attualità secondo le tabelle relative all'anno 2024 e comprensiva delle riduzioni già applicate dal primo giudice sull'importo totale e ritenute del tutto giustificabili anche dalla Corte in ragione delle peculiarità del caso concreto ed in difetto di specifiche censure della parte interessata (3.911,00 x 18 = 70.398,00 da ridursi del 50% trattandosi di abbandono e non di perdita del rapporto parentale;
di un ulteriore 1/3 in considerazione della presenza della figura maschile rappresentata dal marito della per 13 anni;
di un ulteriore 1/3 per Parte_2
l'oggettiva difficoltà per il di tenere rapporti costanti con il CP_1 proprio figlio in tutto il periodo in cui aveva vissuto a Mantova). Nulla per accessori, non previsti neppure in sentenza in difetto di appello incidentale.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di compensazione delle spese di giudizio in relazione alla posizione di , la quale in ragione Parte_2 della soccombenza totale e non parziale, come affermato dal tribunale, doveva essere condannata alla rifusione delle spese di lite. Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 10367/2024) nei processi litisconsortili, quando l'avvocato difenda più parti, trova applicazione “il principio c.d. “del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14)” e “per parti aventi la stessa posizione processuale” deve “intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore”, con la precisazione che in caso di avvocato “che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (nel senso sopra indicato: tutti attori, tutti convenuti, ecc.), la cui difesa comporta l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse, cioè specifiche e distinte…, è dovuto il compenso previsto per la difesa d'una sola parte, maggiorato delle percentuali indicate al comma 2 dell'art. 4 d.m. 55/14 (30% per ciascuna parte oltre la prima sino alla decima;
10% per ciascuna parte dall'undicesima alla trentesima)”. Pertanto, a fronte di due parti difese dal medesimo avvocato, il tribunale non poteva compensare le spese in relazione ad una parte e condannare in relazione all'altra parte, ma avrebbe dovuto, previa valutazione di sussistenza di una eventuale ipotesi di parziale soccombenza reciproca, liquidare un unico compenso secondo i criteri sopra indicati. Tanto premesso, in accoglimento del quarto motivo di censura, considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate in ragione di 1/2, ponendo a carico dell'appellante la restante metà, liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, oltre agli aumenti di cui all'art. 4 comma 2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento parziale dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 670/2022 del Tribunale Parte_1 di a per il resto:
- condanna a corrispondere a , per Parte_1 CP_1 il titolo di ma di euro 11.73
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/2 e pone a carico dell'appellante la restante metà, che liquida in complessivi euro 7.075,85, di cui euro 3.300,00 per il primo grado ed euro 3.775,85 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sassari, 24.1.2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi