Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/2002, n. 14781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14781 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
) 4 P UB BLICA ITAL IANA 7 . 147 8 1/0 2IN NOMEA L POPOLO A n S 7 E 8 S I 9 1 A O D T e R A t r T T a A S S m LA CORTE SUPRE A DI CASSAZ ONE I R O 6 G T P L E e M A R I g 1^ sezione civile. abitazione e mantenimento ' g I L I e L L N D A 9 G , 1 . D composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: figli;
modifiche ex art. O t O r E L A ( A T L D N O Presidente 710 c.p.c. separazione.dr. Rosario De Musis E B S E dr. Mario Adamo Consigliere R.G. N. 3814/00 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. 6443/00 Cron. 34557 dr. Bruno Spagna Musso Consigliere dr. Angelo Spirito Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 21.02.2002 S E N T E NZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 3814 e 6443 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposti DA 「༠GATTONI ST, elettivamente domiciliata in Roma, P.za del Paradiso n. 55, presso l'avv. Nicola Staffa che la rappresenta e difende con l'avv. Gregorio Ca- trambone di Genova per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
GI PA, elettivamente domiciliato in Roma pres- so la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso, per procura a margine del con- 466 2002 - 2 - troricorso e ricorso incidentale dall'avv.Davide Po- denzana-Bonvino di Genova. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE contro il decreto della Corte di Appello di Genova, 3^ Sez. civ., dell'11.6.1999 notificato il 14.12.1999. Udita, all'udienza del 21 febbraio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Ennio Antonio Sepe, che ha conclu- so per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo off TI TI ON, a modifica delle condizioni accesso- rie della separazione consensuale da LO NG, il quale si era obbligato a corrisponderle il contributo al mantenimento di ciascuno dei due figli minori a lei affidati di £.
1.250.000 e £. 500.000 per il manteni- mento di lei, accollandosi il canone di locazione del- la casa familiare che ella e i minori avevano lascia- to, chiedeva ai sensi dell'art. 710 c.p.c. al Tribuna- le di Genova di trasformare l'onere locativo assunto dal marito pure a vantaggio dei figli in contributo al mantenimento di questi, da aumentare comunque per le loro accresciute esigenze. Il Tribunale di Genova rigettava il ricorso, ritenendo il cambiamento di casa dipeso dalla volontà della don- 3 na, che aveva intrapreso una relazione con un altro, dalla quale era nata una figlia, con conseguente in- sufficienza dell'abitazione per la nuova famiglia di fatto, trasferitasi in altra abitazione a carico del nuovo compagno della donna, il quale le garantiva un buon tenore di vita;
doveva quindi revocarsi pure il contributo al mantenimento della moglie e il NG non doveva concorrere al bisogno della casa per i fi- gli, venuto meno per le ragioni indicate. La Corte di appello di Genova, con decreto 11 giugno 1999, su gravame della TT, ha negato ogni automa- ticità tra la fine dell'onere locativo e l'aumento del contributo per i figli, non risultando necessaria una casa per i minori i quali con la madre abitavano, uni- tamente al convivente di lei, in altra abitazione da costui messa a loro disposizione e, ritenute aumentate le esigenze dei figli cresciuti in età, ha elevato a £.
1.400.000 per ciascun minore il contributo del pa- dre al loro mantenimento. Circa il contributo per la moglie, pur negando che la convivenza di questa comporti necessariamente la re- voca della disposizione in suo favore, la Corte ha ri- tenuto che le ammissioni della TT circa l'apporto rilevante del suo nuovo compagno al fabbisogno di lei abbiano fatto venir meno ogni diritto della reclamante - 4 - al contributo per lei e ha compensato tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di questo decreto, ha proposto ri- H corso con unico motivo TI ON e il NG si é difeso con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi contro lo stesso provvedimento devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1. L'eccezione del controricorrente d'inammissibilità del ricorso principale per violazione del termine ad impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. é infondata. Il NG deduce che il decreto della Corte d'appello é stato notificato, a istanza della Cancelleria e a cura dell'ufficiale giudiziario il 20 luglio 1999 al difensore domiciliatario della ricorrente avv. Catam- brone e che il termine breve per il ricorso, conside- rata la sospensione del periodo feriale, è scaduto il 3 novembre 1999, con tardività conseguente del ricorso notificato il 12 febbraio 2000. Come in ogni altra notificazione che segni il dies a quo per impugnare nel termine dell'art. 325 c.p.c., anche nel caso l'intero provvedimento é stato portato a conoscenza del difensore tecnico del precedente gra- do, unico soggetto in astratto idoneo a valutarne la ricorribilità; in secondo luogo si afferma dal
contro
- i - 5 - ricorrente anche l'inammissibilità del ricorso, perchè censura valutazioni di fatto dalla Corte di merito in ordine alla necessità per i minori dell'abitazione fa- miliare, precluse in sede di legittimità.
1.2. Come chiarito dalle S.U., con sentenza 29 aprile 1997 n. 3670: "A norma del secondo comma dell'art. 739 c.p.c. nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento, che abbia definito il relativo pro- cedimento, é idonea a far decorrere il termine di die- ci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata a istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo o su istanza di quell' ausiliare;
tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l'assenza di una diversa espressa previsione legislativa, la noti- fica del decreto del tribunale in ordine all'ammissi- bilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all'art. 274 c. c., eseguita dal cancelliere del giudice a quo o su i- stanza di detto ausiliare, non é idonea a determinare la decorrenza del termine breve per il reclamo avverso · 6 · detto provvedimento" (nello stesso senso Cass. 19 feb- braio 1994 n. 1640); il principio riportato comporta che la notifica del decreto di cui all'art. 710 c.p.c. a cura della cancelleria del giudice a quo non é ter- mine iniziale per il decorso del periodo breve di ses- santa giorni per ricorrere per cassazione. Inoltre, in quanto denuncia violazioni di leggi (artt. 147 e 148 c.c.), il ricorso principale non può dirsi inammissibile perchè relativo a valutazioni di fatto, come si deduce dal controricorrente.
2. In ogni caso sia il ricorso principale che quello incidentale censurano il decreto della Corte d'appello circa le statuizioni relative ai figli minori e al lo- дер ro mantenimento, deducendo la ON violazione degli artt. 147 e 148 c.c. sui doveri verso i minori dei ge- nitori e il NG l'errata valutazione delle prove sulle aumentate esigenze dei figli a base dell'aumento del contributo a suo carico, con violazione degli art. 2697 c.c. e 360 c.p.c. Entrambi i ricorsi devono quindi dichiararsi inammis- sibili, avendo ad oggetto statuizioni di un decreto e- messo ai sensi dell'art. 710 c.p.c. in favore di figli minori, sempre modificabili ai sensi dell'art. 155 c.c. e quindi prive di definitività e decisorietà e non im- pugnabili ex art. 111 Cost.
7 - Questa Corte ha ripetutamente affermato: "Il provvedi- mento emesso dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., su reclamo avverso il decreto del Tribuna- le in materia di modificazione dei provvedimenti di separazione riguardanti i coniugi, dichiarato espres- samente non reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c., é caratterizzato dagli elementi della decisorietà e definitività ed é perciò ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., diversamente da quanto ac- cade per i provvedimenti della separazione riguardanti la prole, atteso che tali provvedimenti, essendo modi- ficabili, a norma dell'art. 155, ultimo comma, C.C., senza bisogno che per la modifica sia dedotto un muta- mento delle circostanze esaminate dal giudice, sono privi del carattere della definitività e insuscettibi- li di passare in cosa giudicata" (Cass. 3 agosto 1999, n. 9113, 28 maggio 1999 n. 5201, 22 maggio 1999 n. 4998, 14 agosto 1998 n. 8046 e 4 settembre 1997 n. 8495). La mancanza di decisorietà delle statuizioni impugnate relative al mantenimento dei figli minori, comporta la inammissibilità del ricorso principale e di quello in- cidentale, che censurano entrambi solo tali statuizio- ni, modificabili in ogni momento con ricorso al tribu- nale competente ai sensi dell'art. 155 c.c., anche se non sono sopravvenute nuove circostanze necessarie per - 8 - - ottenere la modifica delle condizioni accessorie alla separazione relative ai soli coniugi (cfr. Cass. 14 no- vembre 1992 n. 12235 e la giurisprudenza già citata); solo queste ultime possono quindi impugnarsi per cas- sazione in quanto definitive e decisorie. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la totale compensazione tra loro delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibi- li. Compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2002. Il presidente Mellylung iere estensoresigliere Il" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERS Prima Seri e IL LL Depositato lleria 18 OTT 2002 CANCELLIERE