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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1551/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 06/11/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 1551 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1
, con o Telematico
RICORRENTE
E
CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28° - Firenze
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981. Conclusioni: come in atti
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 24/04/2025 ha proposto Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione N. OI-0011738917 relativa ad atto di accertamento n. .3000.11/06/2019.0181236 del 11/06/2019, riferito CP_1 all'anno 2016.
A motivo dell'opposizione, in sintesi, ha dedotto che la richiesta di pagamento della sanzione, in esito alla verifica negli archivi del mancato pagamento di CP_1 ritenute previdenziali lavoratori dipendenti al periodo11\2015 per euro 672,95, sarebbe stata chiaramente affetta da decadenza ex art. 14 di della legge 689/1981. CP_ L' ha determinato e irrogato la sanzione di cui all'art. 2 co.
1-bis del D.L. n. 463/1983 soltanto con l'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata notificata in data 26.3.2025 sulla base di un atto di accertamento tardivo e comunque ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ratione temporis applicabile al caso in esame. Inoltre, lamenta che la sanzione irrogata riferita ad una obbligazione contributiva prescritta e comunque soddisfatta in sede concorsuale. CP_ Radicato il contraddittorio si è costituito l' deducendo la circostanza di avere provveduto, in autotutela, ad annullare l'ordinanza ingiunzione di che trattasi, facendo venire meno l'oggetto del contendere.
Ha concluso quindi chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese anche in considerazione della tempestività dell'attività posta in essere in autotutela in relazione alla richiesta giudiziaria in atto.
Parte opponente nel concludere chiedendo che sia dichiarata la cessazione della CP_ materia del contendere, ha chiesto altresì la condanna dell' alle spese di lite .
2. - Va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere come richiesto concordemente dalle parti.
3. - Quanto alle spese, è certamente fondata la richiesta della parte ricorrente di rifusione delle spese di lite, che ritiene dovuta in ragione del principio della soccombenza virtuale dell' resistente che ha emesso un'O.I. nonostante CP_2 l' sia pacificamente incorso nella decadenza ex art. 14 l. 689/1981. CP_2
3.1. - Occorre ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
3.2. - La stessa Corte cost. - nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso ___________________________________________________________________ 2
N. 1551/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni - ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. Cost. n. 77/2018 cit.).
3.3. - Ciò posto, non vi ravvisa alcuna circostanza che sia idonea a giustificare la compensazione delle spese in assenza di quelle ragioni di pari o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata, così come addotto dalla su richiamata pronuncia del Giudice delle Leggi.
Piuttosto, una volta rilevata la tardività della contestazione della sanzione e quindi dell'iniziativa sanzionatoria, appare vieppiù insussistente la causa giustificatrice dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, tanto da costringere la società stessa ad agire per il suo annullamento, al quale solo dopo l'instaurazione del giudizio ha provveduto l'Ente impositore in sede di autotutela.
4. - Ne consegue che, venendo alla liquidazione, con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale rientra l'ammontare del titolo controverso, il compenso dovuto è da computarsi, ai sensi degli artt. 1 e 4, d.m. n. 55/2014 (e come ora modificato dal d.m. 37/2018 e dal succ. d.m. 147/2022, applicabile ratione temporis) tra il minimo ed il massimo delle tariffe e, pertanto, anche con riferimento ai minimi (cfr. Cass. nn. 18167/2015 e 2386/2017), qui individuabili, tenendo conto delle prime due fasi per il giudizio di merito e a quella ridotta decisionale (conclusa con una mera declaratoria di cessazione della materia del contendere) e trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in complessivi € 1.310,00.
In tal senso, non vi è oltremodo ragione di dolersi della liquidazione secondo i minimi tariffari e non secondo quelli medi, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia, per come desumibile dalla mera lettura del ricorso introduttivo nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale;
inoltre, proprio per l'assenza di questioni di fatto e di diritto è giustificata la riduzione ulteriormente del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato d.m. 55/2014, fino alla quantificazione nella misura su indicata, ritenuta più che congrua avuto riguardo all'andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
___________________________________________________________________ 3
N. 1551/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
CP_ II) Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.310,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie, € 43 per C.U. Iva, se dovuta, e cpa come per legge. Così deciso in Firenze, il 06/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 1551/2025 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 06/11/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 1551 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1
, con o Telematico
RICORRENTE
E
CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28° - Firenze
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981. Conclusioni: come in atti
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 24/04/2025 ha proposto Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione N. OI-0011738917 relativa ad atto di accertamento n. .3000.11/06/2019.0181236 del 11/06/2019, riferito CP_1 all'anno 2016.
A motivo dell'opposizione, in sintesi, ha dedotto che la richiesta di pagamento della sanzione, in esito alla verifica negli archivi del mancato pagamento di CP_1 ritenute previdenziali lavoratori dipendenti al periodo11\2015 per euro 672,95, sarebbe stata chiaramente affetta da decadenza ex art. 14 di della legge 689/1981. CP_ L' ha determinato e irrogato la sanzione di cui all'art. 2 co.
1-bis del D.L. n. 463/1983 soltanto con l'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata notificata in data 26.3.2025 sulla base di un atto di accertamento tardivo e comunque ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ratione temporis applicabile al caso in esame. Inoltre, lamenta che la sanzione irrogata riferita ad una obbligazione contributiva prescritta e comunque soddisfatta in sede concorsuale. CP_ Radicato il contraddittorio si è costituito l' deducendo la circostanza di avere provveduto, in autotutela, ad annullare l'ordinanza ingiunzione di che trattasi, facendo venire meno l'oggetto del contendere.
Ha concluso quindi chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese anche in considerazione della tempestività dell'attività posta in essere in autotutela in relazione alla richiesta giudiziaria in atto.
Parte opponente nel concludere chiedendo che sia dichiarata la cessazione della CP_ materia del contendere, ha chiesto altresì la condanna dell' alle spese di lite .
2. - Va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere come richiesto concordemente dalle parti.
3. - Quanto alle spese, è certamente fondata la richiesta della parte ricorrente di rifusione delle spese di lite, che ritiene dovuta in ragione del principio della soccombenza virtuale dell' resistente che ha emesso un'O.I. nonostante CP_2 l' sia pacificamente incorso nella decadenza ex art. 14 l. 689/1981. CP_2
3.1. - Occorre ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
3.2. - La stessa Corte cost. - nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso ___________________________________________________________________ 2
N. 1551/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni - ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. Cost. n. 77/2018 cit.).
3.3. - Ciò posto, non vi ravvisa alcuna circostanza che sia idonea a giustificare la compensazione delle spese in assenza di quelle ragioni di pari o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata, così come addotto dalla su richiamata pronuncia del Giudice delle Leggi.
Piuttosto, una volta rilevata la tardività della contestazione della sanzione e quindi dell'iniziativa sanzionatoria, appare vieppiù insussistente la causa giustificatrice dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, tanto da costringere la società stessa ad agire per il suo annullamento, al quale solo dopo l'instaurazione del giudizio ha provveduto l'Ente impositore in sede di autotutela.
4. - Ne consegue che, venendo alla liquidazione, con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale rientra l'ammontare del titolo controverso, il compenso dovuto è da computarsi, ai sensi degli artt. 1 e 4, d.m. n. 55/2014 (e come ora modificato dal d.m. 37/2018 e dal succ. d.m. 147/2022, applicabile ratione temporis) tra il minimo ed il massimo delle tariffe e, pertanto, anche con riferimento ai minimi (cfr. Cass. nn. 18167/2015 e 2386/2017), qui individuabili, tenendo conto delle prime due fasi per il giudizio di merito e a quella ridotta decisionale (conclusa con una mera declaratoria di cessazione della materia del contendere) e trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in complessivi € 1.310,00.
In tal senso, non vi è oltremodo ragione di dolersi della liquidazione secondo i minimi tariffari e non secondo quelli medi, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia, per come desumibile dalla mera lettura del ricorso introduttivo nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale;
inoltre, proprio per l'assenza di questioni di fatto e di diritto è giustificata la riduzione ulteriormente del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato d.m. 55/2014, fino alla quantificazione nella misura su indicata, ritenuta più che congrua avuto riguardo all'andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
___________________________________________________________________ 3
N. 1551/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
CP_ II) Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.310,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie, € 43 per C.U. Iva, se dovuta, e cpa come per legge. Così deciso in Firenze, il 06/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 1551/2025 R.G.S.L.