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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 447/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato l'[...] a [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Con Argento, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di opposizione a
- appellante-
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ) elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, C.so V. P.IVA_1
pagina 1 di 17 Emanuele n. 21 presso lo studio dell'avv. Piero Cantalamessa, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
società unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_3
), a mezzo della propria mandataria , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_4
pro tempore (c.f. p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona, in Piazza P.IVA_3 P.IVA_4
Kennedy n. 13 presso lo studio dell'avv. Andrea Andreani, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 169 del 17-20/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così
giudicare:
in via istruttoria:
- ammettere C.T.U. contabile al fine di determinare il reale rapporto dare/avere esistente tra le parti rispetto al rapporto di finanziamento ripassato con la società debitrice principale;
nel merito:
- in riforma del capo della sentenza impugnata sulla questione della fideiussione accertare, anche
“incidenter tantum”, che la garanzia fideiussoria prestata dal Sig. relativamente al Parte_1
rapporto bancario per cui è causa, è stata redatta in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez.
I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per Per_1
l'effetto, ai sensi degli artt. 1956, 1957 e seg.ti c.c. dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio;
sul capo relativo rapporto di finanziamento s ripassato con la società debitrice principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del contratto di finanziamento per difetto di pagina 2 di 17 causa concreta, per intrasparenza, per indeterminatezza dei tassi di interessi applicati al finanziamento,
per l'applicazione di interessi usurari e di mora illegittimi e, conseguentemente, rettificare il saldo dare
- avere;
sul capo della sentenza impugnata dedicato alle spese di lite e competenze professionali, si chiede la totale riforma dell'impugnata sentenza con la condanna della parte opposta/appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'appellata : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto confermare in toto la sentenza di 1° grado del Tribunale di Ascoli Piceno n. 169/2023 del
17/03/2023 e pubblicata il 20/03/2023.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona per tutte le Controparte_3
motivazioni esposte, respingere in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 169/2023, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 17/03/2023 e pubblicata in data
20.03.2023, nel giudizio rubricato RG 1199/2021 e nel merito respingere l'appello promosso da
, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n.169/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 17/03/2023 e pubblicata in data 20.03.2023, nel giudizio rubricato RG 1199/2021.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'opposizione proposta da al DI n. 356/2021, emesso nei suoi confronti ed in favore di Parte_2 [...]
, per il pagamento quale fideiussore di della Controparte_2 Parte_3
complessiva somma di € 77.164,83, oltre interessi, dovuta a titolo di residuo debito del mutuo chirografario n. 0009/023/105574 concesso alla debitrice principale l'1/12/2017. Nel giudizio è
pagina 3 di 17 intervenuta unipersonale, quale società cessionaria del credito dedotto in Controparte_5
giudizio.
In particolare, il primo giudice, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per essere competente il
Tribunale delle imprese, in quanto l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust era stata chiesta in via incidentale e non principale, ha ritenuto la domanda complessivamente infondata per un evidente difetto di allegazione, avendo l'opponente svolto “un atto
in puro “diritto”, eccependo cinque nullità, senza dedurre alcun elemento di fatto a supporto delle
stesse”. Ha inoltre affermato la titolarità del credito in capo a parte intervenuta con conseguente legittimazione della stessa ad intervenire in giudizio;
ha quindi condannato l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, CP_2
compensandole invece nei rapporti con la terza società intervenuta.
Il ha proposto appello, articolando i seguenti motivi:1) omessa e/o erronea pronuncia della Pt_1
domanda di nullità e/o annullabilità, e/o inefficacia tout court della fideiussione prestata dall'opponente e sull'eccepita nullità (quantomeno parziale) della fideiussione azionata in via monitoria poiché
conformi allo schema ABI vietato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, nonché sulla base dei principi della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del Lussemburgo del 17.05.2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 e della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479; 2)
erroneità della ritenuta legittimità della contrattualistica relativa al rapporto bancario di finanziamento,
delle condizioni economiche applicate dalla e sul tasso effettivamente applicato al rapporto di CP_2
finanziamento; 3) mancanza totale di istruttoria e della mancata ammissione di C.T.U. contabile per determinare il reale saldo dare/avere del rapporto di finanziamento ripassato tra le parti e conseguente erroneità della sentenza impugnata e sull'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca al finanziamento in parola;
4) erroneità del capo relativo al riconoscimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria in assenza di contratto di cessione e carenza di legittimazione;
5) Sull'erroneità
pagina 4 di 17 del capo relativo alle spese e competenze professionali poste a carico integrale di parte opponente. Ha
quindi concluso come in epigrafe.
Le appellate, costituitesi separatamente in giudizio, hanno instato per il rigetto del gravame e hanno concluso come in epigrafe.
Il primo motivo di appello, con il quale si censura l'impugnata sentenza per l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita nullità/inefficacia della azionata garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust in quanto riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, è infondato.
Premesso che il Tribunale ha rigettato anche l'eccezione in parola, ritenendola sprovvista delle necessarie allegazioni fattuali, occorre rilevare che il tenore letterale del contratto con il quale l'odierno appellante ha prestato la propria garanzia impone di qualificarlo in termini di fideiussione specifica. Si
legge infatti “in relazione mutuo chirografario concesso o che vi siete dichiarati disposti a concedere a
per l'importo di € 300.000,00 io/noi sottoscritto/i … Parte_3 Parte_2
vi comunico di costituirmi fideiussore del fino alla concorrenza Controparte_6
dell'importo massimo di € 360.000,00 … per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla
predetta operazione”. Ciò posto il Collegio rileva che la questione, relativa alla applicabilità anche alle fideiussioni specifiche della sanzione di nullità parziale per violazione della normativa antitrust,
affermata in più occasioni dai giudici di legittimità in relazione alle fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI sanzionato con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di
Banca d'Italia, è stato ormai risolto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 21841 del 2/8/2024; ord. n.
26847 del 16/10/2024) nel senso che alla stessa non si estendono le invalidità accertate con il richiamato provvedimento della Banca d'Italia, “in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle
sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti
pagina 5 di 17 dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca”. Si tratta di principio di diritto già affermato in più occasioni da questa Corte e che il Collegio ritiene in questa sede di ribadire.
Le conclusioni raggiunte determinano l'assorbimento delle ulteriori questioni connesse alla circostanza che, essendo stata la garanzia prestata nel 2017 e quindi in epoca successiva a quella oggetto di valutazione da parte della delibera della Banca d'Italia n. 55/2005, in relazione alla stessa non è
possibile affermare il valore di prova privilegiata del parere reso dalla Banca d'Italia con il richiamato provvedimento ai fini della sussistenza del contrasto con la norma imperativa antitrust, con il conseguente onere per l'appellante di fornire prova della permanenza della suddetta illecita restrizione di mercato all'epoca in cui è stata sottoscritta la fideiussione oggetto del presente giudizio.
A riguardo occorre tuttavia rilevare che, a tutto voler concedere, in ogni caso come affermato dalla
Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 “i contratti di fideiussione a valle
di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti
con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2,
comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”. La nullità delle intese in violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale delle garanzie prestate, bensì delle sole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale, in mancanza di allegazione e prova che le parti, in assenza di dette clausole, non avrebbero concluso l'accordo. Rileva, infatti, la Suprema Corte che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale,
perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata. Ma “è a carico di
chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova pagina 6 di 17 dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al
giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”. Ebbene, nessuna allegazione specifica e nessuna prova è stata a tal fine offerta dall'odierno appellante, che ne era onerato.
Ritenuto, pertanto, che al più nel caso di specie dovrebbe essere dichiarata la nullità delle sole clausole n. 2, 6 e 8 di cui allo schema ABI, va osservato che l'opponente in primo grado nulla ha eccepito a riguardo né nell'atto di citazione in opposizione né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., limitandosi ad affermare che “tanto in caso di nullità totale quanto in caso di nullità parziale, consegue comunque
la liberazione dell'odierna parte opponente dalla garanzia azionata in via monitoria” senza precisare quali effetti deriverebbero dalla espunzione delle predette clausole, in particolare con riferimento alla decadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., eccepita per la prima volta in questa sede.
Trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c., posto che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. per tutte Cass. sent. n. 8989 del 05/06/2012), la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi, non avendolo fatto, la parte interessata è decaduta dal proporla in questa sede vieppiù in ragione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., che vieta in sede di appello la proposizione di domande ed eccezioni nuove “che non siano rilevabili d'ufficio”. Né in senso contrario può ritenersi che la parte sia
“rimessa in termini per la proposizione dell'eccezione per il fatto che solo con questa sentenza
dovrebbe essere dichiarata la nullità della clausola derogativa dalla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.;
la sentenza, che accerta la nullità, è, infatti, una sentenza dichiarativa e non costitutiva e pertanto si
limita ad accertare la nullità di una clausola contrattuale, sussistente fin dall'origine, con la
conseguenza che la facoltà per la parte di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art.1957
sussisteva già nel momento in cui ha proposto l'atto di opposizione, senza sollevare l'eccezione in
questione” (cfr. in tal senso Corte di Appello di Milano 21/4/2022).
pagina 7 di 17 Del tutto inconferenti appaiono inoltre i richiami alla giurisprudenza di legittimità e della Corte di
Giustizia in materia di tutela del consumatore, atteso che l'appellante, allorché ha prestato la fideiussione in esame, era amministratore unico della debitrice principale società benefit Parte_3
come risulta dalla visura camerale prodotta dalla (cfr. doc. n. 11). Controparte_2
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di appello, con il quale il Pt_1
lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha apoditticamente accertato la validità del contratto di mutuo azionato in via monitoria.
Torna in questa sede in maniera apodittica l'appellante ad affermare che la ha “ricevuto e CP_2
contabilizzato interessi ed oneri illegittimi, avendo effettivamente applicato e praticato condizioni
economiche differenti rispetto a quelle indicate nei documenti in atti”. Come stigmatizzato dal primo giudice l'affermazione è argomentata mediante richiamo a principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di merito in fattispecie concrete in nessun modo precisate. In particolare, l'appellante chiede di accertare l'indeterminatezza del tasso di interesse e la violazione della richiesta forma scritta della sua pattuizione per la divergenza tra e in difetto di previsione pattizia del T.A.E. e CP_7 CP_8
del regime finanziario applicato, la violazione dell'art. 1283 c.c. essendo applicata anche se non dichiarata nel piano di ammortamento la capitalizzazione composta degli interessi e la nullità “di una
clausola contrattuale che autorizzi la modificabilità unilaterale e discrezionale del corrispettivo di una
prestazione da parte di uno dei contraenti”.
Tutti i rilievi appaiono infondati in considerazione delle condizioni specificamente pattuite quali emergenti dai documenti prodotti dalla appellata tutti sottoscritti dal quale legale CP_2 Pt_1
rappresentante della società debitrice principale.
In particolare, nel Documento di sintesi del 01/12/2017, sono indicati:
- Tasso di interesse nominale annuo indicizzato – attualmente pari al 3,726%
- Parametro di indicizzazione: Euribor 6 mesi
pagina 8 di 17 - Decorrenza variazione tasso (in riferimento alla pattuita indicizzazione;
dal primo giorno di ogni
mese con riferimento all'Euribor 6 mesi base 360 rilevato su “Il Sole 24Ore” con valore puntuale
dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente
- Spread + 4 punti
- Tasso d'interesse di preammortamento pari al tasso contrattuale
- Tasso di mora: + 2,00 punti rispetto al tasso contrattuale
Inoltre, sempre nello stesso Documento di sintesi del 01/12/2017 relativamente al piano di ammortamento, sono indicati:
- Tipo di ammortamento: Rata fissa francese
- Periodo di preammortamento: 12 mesi
- Tipologia della rata: quota capitale crescente
- Periodicità delle rate: mensile
- Numero delle rate: 60.
Al contratto risulta altresì allegato il piano di ammortamento del mutuo.
Le riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere il tasso di interesse non solo espressamente pattuito per iscritto, ma anche determinato e determinabile, risultando lo stesso ancorato “Euribor 6
mesi con valore puntuale dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente maggiorato di uno spread di 4 punti percentuali” e previsto espressamente il criterio di calcolo degli interessi fissato in quelli commerciali (360).
Ciò posto e volendo interpretare le doglianze svolte, occorre ribadire in questa sede i principi di diritto in più occasioni affermati da questa Corte e cioè che “il tasso di interesse non può considerarsi
indeterminato dove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a
sei mesi, atteso che l'Euribor costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un
articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione
unilaterale a cura della sola banca;
detto indice medio viene calcolato, e diffuso giornalmente dalla
pagina 9 di 17 Federazione delle banche europee, sulla base del comportamento adottato dalle principali banche
europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di
dati che si assumono oggettivi. Pertanto, risulta rispettato il consolidato principio per cui: “in tema di
contratto di mutuo affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa
contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci purché obiettivamente individuati, funzionali
alla corretta determinazione del saggio di interesse (Cass. 24690/2020, 8028/2018, 25205/2014,
12276/10, 2317/07, 17679/09)”.
Il criterio di calcolo appare quindi rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
Il secondo comma dell'art. 3 del contratto in esame prevede altresì che “al venir meno, per qualsiasi
motivo del parametro indicato nell'allegato documento di sintesi, lo stesso sarà automaticamente
sostituito -a decorrere dall'inizio del primo periodo di riferimento successivo alla cessazione in parola
dal tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle
operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, ferme restando le altre condizioni applicate
al rapporto. In tale caso i punti di maggiorazione o diminuzione rispetto al parametro verranno
adeguati per raggiungere l'ultimo valore numerico del tasso applicato al rapporto. Il tasso non potrà
comunque essere mai inferiore al livello minimo e superiore al livello massimo come nell'allegato
documento di sintesi indicati”.
La mera lettura della clausola contrattuale dà atto della agevole consultabilità dell'indice finanziario scelto quale parametro di fissazione del tasso di interessi.
Pur in mancanza di specifica allegazione a cura di parte appellante in ordine alla dichiarata nullità dei contratti ancorati al parametro in oggetto per violazione “della legge n.287/1990, per come accertato
dall'Autorità Antitrust Europea con provvedimento del 04.12.2013”, non ignora questa Corte che la
Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data pagina 10 di 17 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito (non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre 2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che il contratto di mutuo n. 0009/023/105574 in esame, in quanto stipulato in data
1/12/2017, non rientra nel periodo oggetto di considerazione da parte della Commissione Antitrust
Europea.
Con la richiamata decisione la Commissione, dopo avere dato atto che l'Euribor è un indice del tasso,
al quale i depositi interbancari a termine in Euro sono offerti da una banca primaria ad un'altra banca primaria all'interno dell'area Euro, e che si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie (comunicati a un agente di calcolo della
Federazione Bancaria Europea), ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro sapevano se l'Euribor in una certa data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
Ebbene, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il finanziamento in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte opponente oggi appellante, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo al maggio 2008.
Per il resto, le censure svolte dall'appellante e sopra riportate sono sostanzialmente riconducibili a quelle in via seriale svolte in relazione ai contratti di mutuo con ammortamento alla francese.
Anche a riguardo si osserva che i giudici di legittimità con la sentenza a sezioni Unite n. 15130 del
29/5/2024, esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate in riferimento ad un mutuo
“alla francese stantardizzato”, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si
pagina 11 di 17 afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un
calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale,
«l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito
sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come
accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di
interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non
prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il
metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò,
anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una
opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla
francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna
contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il
successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
pagina 12 di 17 concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia
fiscale)”.
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto
attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia
confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere
pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr. contratti acquisiti in giudizio).
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese”
implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117,
comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del prestito non
dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto
che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di
assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la
debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento
del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di
produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul
pagina 13 di 17 tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo
del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di
indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema
di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4
marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies,
comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito
immobiliare ai consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una
rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Questa Corte ritiene di fare piena applicazione dei principi di diritto sopra riportati, ai quali ritiene di aderire pienamente, con conseguente integrale rigetto del motivo di appello e della connessa richiesta di ammissione di CTU contabile, che avrebbe una funzione meramente esplorativa.
Ancora, infondato è il quarto motivo di impugnazione con il quale si contesta l'accertata attuale titolarità del credito dedotto in giudizio in capo alla società cessionaria Controparte_3
pagina 14 di 17 A riguardo occorre innanzitutto rilevare che la cedente ha Controparte_2
ribadito l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore della intervenuta società cessionaria,
già affermata in primo grado (vedi anche documento allegato alle note depositate in data 6/11/2023).
In ogni caso risulta documentato in atti dalla società cessionaria che la stessa ha provveduto all'acquisto in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tra le altre, dalla “tutti i crediti pecuniari Controparte_2
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel
documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da
Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza … sorti nel periodo tra
Contr novembre 1971 e gennaio 2021” (cfr. GU n. 140 del 25/11/2021 nel fascicolo della ). Nel caso di specie risulta documentato in atti dalla (cfr. doc. 9 nel suo fascicolo) che quest'ultima Controparte_2
con raccomandata in data 16/9/2019 (ricevuta dal in data 1/10/2019) ha comunicato la Parte_2
segnalazione in Centrale Rischi della posizione oggetto del presente giudizio, indubitabilmente riconducibile nel genus dei finanziamenti, “nella categoria di censimento Sofferenze”.
Inoltre, nell'avviso di cessione in blocco si precisa che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge
sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà
disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere
conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
”. Email_1
Il credito oggetto di cessione, pertanto, non solo appare sufficientemente individuato nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della sua insorgenza e della sua natura, ma risulta specificamente e singolarmente individuabile consultando il sito indicato dalle parti contrattuali oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti. Ebbene l'appellante non ha mai contestato l'inserimento del proprio credito nell'elenco sopra richiamato.
pagina 15 di 17 Infine, quale ulteriore elemento di conferma dell'avvenuta cessione vi è la disponibilità da parte della società cessionaria dei contratti di finanziamento e delle fideiussioni, oggetto di ingiunzione, in originale.
Infine, non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta la propria condanna al rimborso delle spese di lite in favore della Banca opposta,
disposta in applicazione del principio della soccombenza “per importi elevati”.
Attesa la totale infondatezza dell'opposizione spiegata dall'odierno appellante, ribadita in questa sede,
e la mancata allegazione da parte del medesimo di circostanze idonee ad integrare ipotesi di compensazione ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., correttamente il primo giudice nel regolare il regime delle spese di lite tra le originarie parti ha fatto applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Quanto poi all'entità della liquidazione questa Corte si limita a rilevare che la stessa (pari a complessivi € 8.328,00) è pari a poco più del valore minimo (€ 7.052,00)
dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00).
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore in favore di entrambe le parti appellate.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 169 del 17-20/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 condanna parte appellante al rimborso in favore di entrambe le appellate delle spese di lite, liquidate per ciascuna nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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