Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA assegno ordinario di invalidità cumulo con
In nome del Popolo italiano redditi da lavoro limiti indebito
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 968/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Francesco Elia e Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
15.4.2025 la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 22.9.2023, Parte_1 per sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità” dell'importo di € CP_ 30.859,20 di cui gli ha chiesto il rimborso. Ha riferito di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità a carico della gestione artigiani dal mese di dicembre 2019 e di avere costantemente e regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi e che con nota del 26.7.2023, gli ha contestato di CP_1 avere percepito senza titolo la prestazione indicata per il periodo dal 2020 al
2023 in ragione del divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995. Ha sostenuto che l'indebito non è ripetibile perché le somme sono state percepite in buona fede e che, in ogni caso, non esiste perché non sono stati superati i limiti stabiliti dalla disposizione richiamata. CP_ 2. Costituitosi con memoria depositata in data 15.10.2024, l richiamati i principi di riparto dell'onere probatorio in tema di indebito, ha insistito nella
Giudice dati non corrispondenti al vero, posto che dalle dichiarazioni fiscali emerge la percezione, nelle annualità di interesse, di redditi superiori alla soglia consentita dalla legge ed ha rilevato che lo stesso è ripetibile perché la liquidazione della prestazione è avvenuta in via provvisoria.
3. All'esito dell'udienza del 29.10.2024, lo scrivente ha assegnato alle parti termine sfalsato per note difensive sollecitando alcuni chiarimenti contabili.
4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni dappresso brevemente esposte. CP_ 4.1 Con comunicazione del 3.12.2019, l accogliendo la domanda presentata il 7.11.2019, ha liquidato a l'assegno ordinario di Parte_1 invalidità a decorrere dall'1.12.2019. Nel provvedimento si legge che “La liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso.” Con comunicazione del 26.7.2023, il resistente ha reso noto al ricorrente che “…la sua pensione n. 019-580034025162 Cat. IOART è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020…”, che “…da gennaio 2020 a luglio 2023 sull'assegno n. CP_ 019-580034025162 Cat. IOART l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 30.859,20…”, precisando che l'importo effettivo da restituire, al netto delle ritenute fiscali ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ammonta ad € 26.223,91.
4.2 Nel rispetto dell'ordine logico corretto, in ordine all'esistenza dell'indebito, va evidenziato quanto segue. L'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995 prevede che: “…All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con
l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
22 massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.” La Tabella G richiamata “Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro Redditi
Percentuale di riduzione” è così strutturata:
Percentuale di Redditi riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo 25 per cento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in dell'importo misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo 50 per cento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in dell'importo misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Le disposizioni indicate prevedono, dunque, che l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con redditi prodotti nell'esercizio di attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa (e quindi di attività poste in essere con la capacità lavorativa specifica che residua alla luce del riconoscimento della prestazione) entro i limiti indicati, superati i quali si applica una decurtazione del
25% o del 50%. Dalle tabelline riepilogative prodotte dal resistente – sull'esattezza delle quali non v'è contestazione – emerge, in particolare, il seguente quadro: anno di imposta 2020
redditi fra € 26.810,16 ed € 33.512,70 riduzione 25 per cento redditi oltre € 33.512,70, riduzione 50 per cento anno di imposta 2021
redditi fra € 26.810,16 ed € 33.512,70 riduzione 25 per cento redditi oltre € 33.512,70, riduzione 50 per cento anno di imposta 2022
redditi fra € 27.319,76 ed € 34.149,70, riduzione 25 per cento
33 redditi oltre € 34.149,70, riduzione 50 per cento
Il ostiene di avere percepito, nel periodo 2020-2023, redditi al di sotto Pt_1 della soglia che fa scattare le riduzioni, in alcuni casi anche senza procedere ad un confronto dei valori previa decurtazione dai valori reddituali dell'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e segnatamente: € 21.373,00 (valore sotto il limite senza sottrarre la contribuzione) per il 2020 ed € 28.295,00, che scende ad € 21.297,00 se vengono decurtati i contributi versati, per il 2021, deducendo che il 2022 era “…in corso di certificazione ma in linea con le annualità precedenti…”.
Va osservato, in primo luogo, che i redditi rilevanti ai fini del cumulo con l'assegno ordinario di invalidità sono solamente quelli da lavoro dipendente, CP_ autonomo e di impresa (sicché i riferimenti fatti da nella memoria di costituzione in giudizio a redditi ulteriori sono erronei) e, in secondo luogo che, ai sensi dell'art. 35, comma 10, del d.l. 207/2008, conv. con modif. nella legge
14/2009, la verifica dei limiti di cumulo va effettuata decurtando dall'ammontare dei redditi percepiti il valore della contribuzione previdenziale ed assistenziale: “10. Per i procedimenti di cui all'allegato A1 rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.”.
Ciò premesso, dalle dichiarazioni dei redditi del merge: Pt_1 per l'anno di imposta 2020: € 16.837,00 redditi da lavoro dipendente, €
20.535,00 redditi di impresa familiare, la somma dei quali dà luogo ad €
37.372,00 – € 5.486,00 pari ai contributi versati desumibili dal riquadro RR
(contributi sul minimale € 4.036,00 oltre ad € 1.450,00 per somme eccedenti il minimale) = € 31.886,00, importo superiore al primo limite di cumulo e tale da determinare la riduzione del 25 per cento dell'assegno CP_ (mentre ha ridotto la prestazione del 50%, cfr specchietto pag. 4 del provvedimento contestato);
44 per l'anno di imposta 2021: € 17.107,00 redditi da lavoro dipendente, €
27.185,00 redditi di impresa familiare, la somma dei quali dà luogo dà luogo ad € 44.292,00 – € 5.337,00 pari ai contributi versati desumibili dal riquadro RR (contributi sul minimale € 4.036,00 oltre ad € 1.301,00 per somme eccedenti il minimale) = € 38.955,00, importo superiore al secondo limite di cumulo e tale da determinare la riduzione del 50 per cento dell'assegno, come accaduto nel caso in esame;
per l'anno di imposta 2022: € 17.539,00 redditi da lavoro dipendente, €
38.765,00, redditi di impresa familiare, la somma dei quali dà luogo ad €
56.304,00 – € 8.264,00 pari ai contributi versati desumibili dal riquadro RR
(contributi sul minimale € 4.105,00 oltre ad € 4.159,00 per somme eccedenti il minimale) = € 48.040,00, importo superiore al secondo limite di cumulo e tale da determinare la riduzione del 50 per cento dell'assegno, come accaduto nel caso in esame;
CP_ 4.3 Dalle considerazioni precedenti emerge che l'indebito rivendicato da sussiste per la maggior parte, salvo che per l'annualità 2020, per la quale l'ente ha diritto al rimborso del 25% dell'ammontare della prestazione di invalidità erogata in luogo del 50% preteso.
L'indebito, da ricalcolarsi nei termini indicati, è anche pienamente ripetibile.
Invero, l'art. 52 della legge n. 88/1989 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile
55 soltanto in caso di dolo o colpa grave.” L'art. 13 della legge n. 412/1991 stabilisce che le “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, CP_ consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le CP_ fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.” A ciò va aggiunto che l'art. 2 del d.l. n. 145 del 18.10.2023, conv. con modif. nella legge 191/2023 prevede che “
1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta
2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.”.
Nella fattispecie in esame, come riferito al punto 4.1, il provvedimento che ha quantificato l'indebito ha fatto seguito ad una liquidazione soltanto provvisoria dell'assegno ordinario di invalidità il che rende inapplicabile in radice la sanatoria prevista dalle disposizioni sopra riportate, essendo ivi stabilito che
66 l'irripetibilità dell'indebito è subordinata alle seguenti quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato
(a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass., 18.4.2023, n. 10337, 5984 del 23.2.2022). A ciò va aggiunto, per mero scrupolo di completezza, che il CP_ limite temporale indicato dall'art. 13 della legge 412/1991, secondo cui ha la possibilità di procedere al recupero l'anno successivo rispetto alla formazione dell'indebito (recte, rispetto al momento in cui sia disponibile la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente) è stato ampliato, per le annualità 2020 e 2021 al 31.12.2024. CP_ 5. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che è creditore delle somme pretese, per le annualità 2020, 2021 e 2022, nel provvedimento del 26.7.2023 da ricalcolarsi, visto che per l'annualità 2020 è da considerarsi indebitamente percepito il 25% e non il 50% dell'importo erogato a titolo di assegno ordinario di invalidità. Vista l'assenza di una dichiarazione, ritualmente sottoscritta dall'interessato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. tenuto conto della reciprocità della soccombenza (il che supera in radice la CP_ richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2, mentre il ricorrente va condannato a rimborsare al resistente il residuo 1/2. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014, e s.m., tenendo conto del valore (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: CP_
- dichiara che ha diritto di ripetere dal ricorrente l'indebito quantificato nel provvedimento del 26.7.2023 in contestazione salvo
77 ricalcolo per l'anno 2020 nel quale l'assegno ordinario di invalidità dovrà essere ridotto nella misura del solo 25%;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2 e condanna il ricorrente a rifondere al resistente il residuo 1/2, che qui si liquidano nell'importo di € 2.320,00 per compenso professionale, oltre r.f.
Perugia, il 15.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
88 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fra i procedimenti menzionati dall'allegato A si trova la “…b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;…”.