TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'avvocato CP_6
PAVANETTO MATTEO, nel cui studio hanno eletto domicilio ricorrente
e in persona del legale rappresentante in carica CP_7
Convenuto contumace oggetto: assegno - pensione
1
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa verifica e ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità avente ad oggetto il meccanismo perequativo introdotto con l'art. 1 c. 309 della L. 197 del 29.12.2022, per contrarietà con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza estrinsecati dalla Corte Costituzionali nella sentenza n. 75 del 2015 richiamati e reiterati nella sentenza 234 del 2020, sospendere il giudizio a quo, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinchè assuma ogni opportuna determinazione circa la compatibilità/ legittimità costituzionale della normativa dedotta (l'art. 1 c. 309 L 197 del 2022) rispetto al disposto di cui agli art. 3, 36 e 38 Cost. nonché con i principi costituzionali che regolamentano la subiecta materia. All'esito ed in ogni caso disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, siccome costituzionalmente illegittimo, l'art. 1 c. 309 L. 197 del 2022, condannando per l'effetto, a voler rivalutare la loro CP_7 pensione per gli anni 2023 e 2024 secondo il più favorevole provvedimento normativo richiamato dalla L. 234 del 2021 e previsto nella L. 388 del 2000 che prevedeva la c.d. perequazione a scaglioni, norma già giudicata costituzionalmente legittima”. ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. CP_7
Con note di trattazione scritte del 19/03/2025 i ricorrenti hanno dedotto: “ … … che la Corte dei Conti Toscana con ordinanza n. 33 del 2024, la Corte dei Conti della Campania con propria ord. 101 del 2024 e la Corte dei Conti Lombardia con ord. 38 del 2024 avevano accolto l'eccezione di costituzionalità sollevata anche dai ricorrenti, per l'effetto trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale che fissava udienza al 29.1.2025 per decidere della compatibilità costituzionale tra l'art. 309 c. 1 L. 197 del 2022 e gli artt. 3, 36 e 38 Cost.; che tuttavia la Corte Costituzionale con propria sentenza n. 19 del 2025, quivi allegata, dichiarava la compatibilità della norma di cui si chiedeva la disapplicazione, ovvero l'art. 309 c. 1 L 197 del 2022, rispetto al dettato costituzionale respingendo, in maniera definitiva le richieste dei pensionati ricorrenti, portatori di analogo interesse rispetto a quelli di cui al presente ricorso … …”. Pertanto, alla luce della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale del Febbraio 2025, in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, gli istanti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, non essendo più possibile per il Giudice a quo sollevare a sua volta eccezione di costituzionalità o mettere in dubbio l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 309 c. 1 L. 197 del 2022.
2 Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), nel caso de quo, essendo pacificamente venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 19/2025, su richiesta dei ricorrenti va dichiarata cessata la materia del contendere. Nulla per le spese attesa la contumacia di CP_7
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08.04.2024 da
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5
nei confronti dell' così provvede: CP_6 CP_7
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese. Brindisi, 25/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3