Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2025, proposto da AT LP, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Tese', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Palma di Montechiaro, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo n. 1134/2024, del 29.03.2024;
Visti:
– il ricorso e i documenti allegati;
– tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AT;
Udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 luglio 2025 a mezzo PEC e depositato in data 11 agosto 2025, AT LP ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1134/2024 di questa sezione, con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell’ostensione documentale intervenuta in corso di causa, il Comune di Palma di Montechiaro è stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Il ricorrente ha dedotto che la sentenza è stata notificata al Comune di Palma di Montechiaro in data 5 agosto 2024 a mezzo PEC ed è divenuta definitiva, come da attestazione di mancata proposizione di appello rilasciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in data 14 luglio 2025.
Ha rappresentato che, nonostante il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate, né alla rifusione del contributo unificato versato nel giudizio presupposto, permanendo inerte anche a fronte della formale diffida del 9 novembre 2024, regolarmente trasmessa a mezzo PEC.
L’Amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All’udienza camerale del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
La sentenza n. 1134/2024 di questo Tribunale è divenuta definitiva, come da attestazione versata in atti, ed è stata regolarmente notificata all’Amministrazione resistente; risulta, altresì, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, senza che il Comune di Palma di Montechiaro abbia dato esecuzione alla statuizione giurisdizionale.
L’Amministrazione comunale debitrice non ha provveduto all’adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato, avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente, così violando l’obbligo di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale definitiva.
Il ricorso va, dunque, accolto, con ordine al Comune di Palma di Montechiaro di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1134/2024 entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, è nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento il quale, su istanza dell’interessato, provvederà all’esecuzione del giudicato in via sostitutiva dell’Amministrazione comunale inerte, entro il successivo termine di sessanta (60) giorni, con oneri e compenso a carico del Comune di Palma di Montechiaro.
Va, inoltre, accolta la domanda di applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ricorrendo profili di manifesta iniquità, né ragioni ostative, trattandosi di obbligazione pecuniaria di pronta esecuzione.
La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale debitrice per l’adempimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Palma di Montechiaro, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
– ordina al Comune di Palma di Montechiaro di dare esecuzione al giudicato nei modi e nei termini indicati in motivazione;
– dispone, in caso di perdurante inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta , nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– fissa la penalità di mora nei termini indicati in motivazione;
– condanna il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente
Anna AT, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AT | CO NO |
IL SEGRETARIO