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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9131/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato all'udienza di discussione del
21.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9131/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F.: ) nata a [...] ed Arnone il 04/10/40, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Maresca, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 15.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione e dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetta ed in particolare la mancata considerazione della certificazione medica proveniente da struttura pubblica che attestava nel corso degli anni la cecità assoluta, nonché l'avvenuto riconoscimento sia in data
27/11/2008 che il 16/01/2009 e successivamente il 13/10/2015 da parte dell' della condizione CP_1 di cecità assoluta;
che da ultimo, a seguito di richiesta di esame specialistico da parte del CTU Dott. , evidenziava che in data 21/6/24, pur trasportata con l'ambulanza presso l'Ospedale di Per_1
Maddaloni, non si era potuta sottoporre all'esame del campo visivo computerizzato poiché allettata e non in grado di posizionarsi correttamente davanti al computer per l'esame. Pertanto, chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento delle prestazioni di cui in premessa o in caso di accertata pluriminorazione dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
14242/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 16.05.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 14.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 15.07.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il CTU nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetta, ossia avrebbe omesso di considerare che la stessa già riconosciuta sin dall'anno 2001 bisognevole di indennità di accompagnamento, successivamente, sia in data CP_ 27/11/2008 che il 16/01/2009 e successivamente in data 13/10/2015 veniva riconosciuta dall'
“cieca assoluta”.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo all'esito dell'esame obiettivo e sulla base della documentazione sanitaria allegata ha accertato che
“ , di anni 83, attesa l'ufficialità della documentazione sanitaria esibita, risulta Parte_1 affetta da: cardiopatia ipertensiva;
ateromasia dei tsa. insufficienza venosa cr. arti;
inferiori. esiti di pta + stent della carotide destra;
artrosi polidistrettuale in soggetto obeso con esiti di frattura bacino;
diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico;
vasculopatia cerebrale cronica;
bpco. irc. Circa
l'acuità visiva non risulta possibile esprimere un giudizio di merito per cui in mancanza degli accertamenti strumentali richiesti nel corso dell'accesso peritale, la ricorrente sarà considerata non cieca. Per il resto, trattasi di quadro patologico complesso in soggetto in età senile avanzata (aa. 83), incidente in maniera grave sulle autonomie della ricorrente”. Pertanto, deve ritenersi “Invalido ultrasessantasettenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 509/88)”. Nel caso di specie risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal mese di Febbraio 2023, mentre non completando l'iter diagnostico richiesto, è da considerarsi NON CIECA
(cfr. Dott. del 4.05.2024). Persona_2
Tali conclusioni devono intendersi confermate anche alla luce dei chiarimenti resi all'odierna udienza dal CTU Dott. sui motivi di opposizione e sulla base della certificazione medica depositata Per_1 in tale fase, ossia certificato del 21.06.2024 dove risulta che la ricorrente trasportata in ambulanza presso l'ospedale di Maddaloni non poteva essere sottoposta all'esame prescritto del campo visivo computerizzato poiché allettata e non in grado di posizionarsi correttamente davanti al computer per l'esame. In particolare, il consulente ha evidenziato che “in mancanza dell'approfondimento diagnostico richiesto di natura strumentale (esame computerizzato campo visivo retinico) non risulta possibile alla luce degli artt. 11 comma 5 Legge n.382/70 nonché dell'art. 2 Legge 138/2001 che richiedono un residuo perimetrico bioculare inferiore al 3%, il riconoscimento della cecità assoluta
(…)”.
Con riguardo poi agli esami “del 13/10/2011 presso l'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano in
Caserta (depositato in atti con timbro di prot. Asl 3010 del 14/11/11) accompagnato da relazione oculistica del 14/11/11 e dai quali si evince l'assenza di potenzialismo, occhio dx e sx spenti” e
“relazione medico legale Asl Ce del 24/2/24 che riporta che la ricorrente ha occhi spenti, non segue la luce. Vi è impossibilità ad effettuare il fondo oculare per la posizione supina della paziente che non permette al macchinario necessario di operare il consulente” il consulente ha precisato “Anche rispetto alla precedente documentazione, da me già esaminata, preciso che trattasi di dati provenienti da riferiti soggettivi della ricorrente e pertanto non consentono di accertare oggettivamente un residuo perimetrico bioculare inferiore al 3%”.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato all'udienza di discussione del
21.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9131/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F.: ) nata a [...] ed Arnone il 04/10/40, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Maresca, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 15.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione e dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetta ed in particolare la mancata considerazione della certificazione medica proveniente da struttura pubblica che attestava nel corso degli anni la cecità assoluta, nonché l'avvenuto riconoscimento sia in data
27/11/2008 che il 16/01/2009 e successivamente il 13/10/2015 da parte dell' della condizione CP_1 di cecità assoluta;
che da ultimo, a seguito di richiesta di esame specialistico da parte del CTU Dott. , evidenziava che in data 21/6/24, pur trasportata con l'ambulanza presso l'Ospedale di Per_1
Maddaloni, non si era potuta sottoporre all'esame del campo visivo computerizzato poiché allettata e non in grado di posizionarsi correttamente davanti al computer per l'esame. Pertanto, chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento delle prestazioni di cui in premessa o in caso di accertata pluriminorazione dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
14242/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 16.05.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 14.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 15.07.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il CTU nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetta, ossia avrebbe omesso di considerare che la stessa già riconosciuta sin dall'anno 2001 bisognevole di indennità di accompagnamento, successivamente, sia in data CP_ 27/11/2008 che il 16/01/2009 e successivamente in data 13/10/2015 veniva riconosciuta dall'
“cieca assoluta”.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo all'esito dell'esame obiettivo e sulla base della documentazione sanitaria allegata ha accertato che
“ , di anni 83, attesa l'ufficialità della documentazione sanitaria esibita, risulta Parte_1 affetta da: cardiopatia ipertensiva;
ateromasia dei tsa. insufficienza venosa cr. arti;
inferiori. esiti di pta + stent della carotide destra;
artrosi polidistrettuale in soggetto obeso con esiti di frattura bacino;
diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico;
vasculopatia cerebrale cronica;
bpco. irc. Circa
l'acuità visiva non risulta possibile esprimere un giudizio di merito per cui in mancanza degli accertamenti strumentali richiesti nel corso dell'accesso peritale, la ricorrente sarà considerata non cieca. Per il resto, trattasi di quadro patologico complesso in soggetto in età senile avanzata (aa. 83), incidente in maniera grave sulle autonomie della ricorrente”. Pertanto, deve ritenersi “Invalido ultrasessantasettenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 509/88)”. Nel caso di specie risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal mese di Febbraio 2023, mentre non completando l'iter diagnostico richiesto, è da considerarsi NON CIECA
(cfr. Dott. del 4.05.2024). Persona_2
Tali conclusioni devono intendersi confermate anche alla luce dei chiarimenti resi all'odierna udienza dal CTU Dott. sui motivi di opposizione e sulla base della certificazione medica depositata Per_1 in tale fase, ossia certificato del 21.06.2024 dove risulta che la ricorrente trasportata in ambulanza presso l'ospedale di Maddaloni non poteva essere sottoposta all'esame prescritto del campo visivo computerizzato poiché allettata e non in grado di posizionarsi correttamente davanti al computer per l'esame. In particolare, il consulente ha evidenziato che “in mancanza dell'approfondimento diagnostico richiesto di natura strumentale (esame computerizzato campo visivo retinico) non risulta possibile alla luce degli artt. 11 comma 5 Legge n.382/70 nonché dell'art. 2 Legge 138/2001 che richiedono un residuo perimetrico bioculare inferiore al 3%, il riconoscimento della cecità assoluta
(…)”.
Con riguardo poi agli esami “del 13/10/2011 presso l'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano in
Caserta (depositato in atti con timbro di prot. Asl 3010 del 14/11/11) accompagnato da relazione oculistica del 14/11/11 e dai quali si evince l'assenza di potenzialismo, occhio dx e sx spenti” e
“relazione medico legale Asl Ce del 24/2/24 che riporta che la ricorrente ha occhi spenti, non segue la luce. Vi è impossibilità ad effettuare il fondo oculare per la posizione supina della paziente che non permette al macchinario necessario di operare il consulente” il consulente ha precisato “Anche rispetto alla precedente documentazione, da me già esaminata, preciso che trattasi di dati provenienti da riferiti soggettivi della ricorrente e pertanto non consentono di accertare oggettivamente un residuo perimetrico bioculare inferiore al 3%”.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano