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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 852/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/01/2025, rimessa al Collegio di prima comparizione del 06.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadina italiana, rappresentata e difesa dall' avv. CASALE ALESSANDRO con studio in VIALE
MONZA, 16 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/04/1985, cittadino algerino, ultima residenza conosciuta in Milano (MI), Piazza Filangieri Gaetano
n. 2, presso il Carcere di San Vittore, ora CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.01.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il rituale tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali di legge, Voglia:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, libero Pt_2 Pt_1 CP_1
ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
2) non vi sono proprietà o beni da ripartire.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
TU (TN) il 15/03/2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2019, atto n. 0841, Registro 07, Parte 2, Serie C1, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 09.01.2025 la chiedeva pronuncia di separazione senza Pt_1
ulteriori condizioni;
allegava che subito dopo la celebrazione del matrimonio il marito la raggiungeva in Italia tramite procedura per ricongiungimento familiare, che trascorso un breve periodo di convivenza ella denunciava il marito a causa di ripetuti maltrattamenti e si incardinava un procedimento penale che si concludeva con sentenza di condanna del che veniva pertanto CP_1
recluso nel carcere di San Vittore,
pagina 2 di 4 all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 28.01.2025, tenutasi in data 06.05.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c. in data 11.2.2025, veniva dichiarata la contumacia del non CP_1
costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “voglio solo separarmi. Non vedo mio marito dal momento della sua carcerazione per violenza domestica nei miei confronti. Lui è stato condannato, ed ha scontato la pena”. Il Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precisate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento UE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle deduzioni della ricorrente che ha riportato della condanna del marito per maltrattamenti nei suoi confronti e la lunga separazione di fatto danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in TU (TN) il Controparte_1
15/03/2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2019, atto n. 0841, Registro 07, Parte 2, Serie C1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano, 28/05/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/01/2025, rimessa al Collegio di prima comparizione del 06.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadina italiana, rappresentata e difesa dall' avv. CASALE ALESSANDRO con studio in VIALE
MONZA, 16 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/04/1985, cittadino algerino, ultima residenza conosciuta in Milano (MI), Piazza Filangieri Gaetano
n. 2, presso il Carcere di San Vittore, ora CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.01.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il rituale tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali di legge, Voglia:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, libero Pt_2 Pt_1 CP_1
ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
2) non vi sono proprietà o beni da ripartire.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
TU (TN) il 15/03/2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2019, atto n. 0841, Registro 07, Parte 2, Serie C1, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 09.01.2025 la chiedeva pronuncia di separazione senza Pt_1
ulteriori condizioni;
allegava che subito dopo la celebrazione del matrimonio il marito la raggiungeva in Italia tramite procedura per ricongiungimento familiare, che trascorso un breve periodo di convivenza ella denunciava il marito a causa di ripetuti maltrattamenti e si incardinava un procedimento penale che si concludeva con sentenza di condanna del che veniva pertanto CP_1
recluso nel carcere di San Vittore,
pagina 2 di 4 all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 28.01.2025, tenutasi in data 06.05.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c. in data 11.2.2025, veniva dichiarata la contumacia del non CP_1
costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “voglio solo separarmi. Non vedo mio marito dal momento della sua carcerazione per violenza domestica nei miei confronti. Lui è stato condannato, ed ha scontato la pena”. Il Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precisate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento UE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle deduzioni della ricorrente che ha riportato della condanna del marito per maltrattamenti nei suoi confronti e la lunga separazione di fatto danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in TU (TN) il Controparte_1
15/03/2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2019, atto n. 0841, Registro 07, Parte 2, Serie C1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano, 28/05/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4