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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1346/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1409/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 319/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5874 IMU 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 390/2025 depositato il
26/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 319/2024, depositata il 10.01.2024, la C.G.T. di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso relativo alla imposta IMU Anno 2013, pretesa dal Comune di Caltagirone sull'area di pertinenza della casa di abitazione della ricorrente ed in comproprietà al proprio coniuge, imposta determinata dal suddetto Comune, sulla base di un valore unitario di € 187/mq circa, nulla disponendo sulle spese.
La ricorrente ha proposto appello, insistendo in ricorso, ribadendo la illegittimità dell'impugnato avviso, per l'eccessivo valore attribuito all'immobile oggetto di tassazione, valore da contenere entro il prezzo unitario di € 100/mq, così come, peraltro, confermato , per altra annualità, dalla C.G.T. di Catania, ha chiesto pertanto, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, annullarsi l'impugnato avviso ed, in via subordinata, accogliersi in parte l'appello.
Il Comune di Caltagirone non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 21.03.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T. di primo grado di Catania ha rigettato il ricorso della contribuente, rilevando che, il ricadere, l'area in questione, in quartiere decentrato rispetto agli assi principali della nuova città, non giustificava la individuazione del valore minimo risultante per la predetta zona dalle tabelle OMI, la posizione decentrata potendo incidere sui valori del quartiere rispetto a quello della 'nuova città', ma non la attribuzione del valore
'minimo', così come non si giustificava, secondo il primo giudice, la individuazione di una incidenza percentuale prossima ai minimi (12%) e neppure il taglio del valore massimo forbice dal 30% al 20%, non era neppure condivisibile, per la C.G.T. di primo grado, la utilizzazione di valori per abitazioni tipo civile a fronte della conclamata qualificazione dell'area in ville e villini, con la conseguenza che il valore attribuito dal Comune, era da ritenersi congruo, rispetto a quello di € 200,00, così determinando, a tener conto, come si legge in sentenza, di un valore medio fra quelli indicati nelle tabelle OMI (e, quindi, un valore di € 1.000,00 al mq per tipologia di ville e villini) ed un valore medio del 20% per la incidenza percentuale.
Dinanzi a siffatti rilievi, i motivi di appello sollevati dalla ricorrente appaiono del tutto generici e non affrontano specificatamente i diversi profili suenunciati, in ispecie, nulla è detto sulla utilizzazione, da parte della ricorrente a sostegno delle mosse censure, di valori riferiti ad abitazioni tipo civile a fronte della qualificazione dell'area in ville e villini, qualificazione che , come rilevato dalla C.G.T. di I° grado, tenuto conto anche delle tabelle O.M.I, legittimava, piuttosto, l'accertato maggior valore dell'area in questione così classificata.
La mancata dovuta valutazione di siffatto dato vizia l'iter logico seguito dall'appellante a sostegno del preteso minor valore della area tassata.
Ne discende che sono infondate, se non inammissibili, le censure mosse dalla ricorrente.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese, non avendo svolto il Comune intimato attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
MB CH
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1409/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 319/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5874 IMU 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 390/2025 depositato il
26/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 319/2024, depositata il 10.01.2024, la C.G.T. di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso relativo alla imposta IMU Anno 2013, pretesa dal Comune di Caltagirone sull'area di pertinenza della casa di abitazione della ricorrente ed in comproprietà al proprio coniuge, imposta determinata dal suddetto Comune, sulla base di un valore unitario di € 187/mq circa, nulla disponendo sulle spese.
La ricorrente ha proposto appello, insistendo in ricorso, ribadendo la illegittimità dell'impugnato avviso, per l'eccessivo valore attribuito all'immobile oggetto di tassazione, valore da contenere entro il prezzo unitario di € 100/mq, così come, peraltro, confermato , per altra annualità, dalla C.G.T. di Catania, ha chiesto pertanto, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, annullarsi l'impugnato avviso ed, in via subordinata, accogliersi in parte l'appello.
Il Comune di Caltagirone non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 21.03.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T. di primo grado di Catania ha rigettato il ricorso della contribuente, rilevando che, il ricadere, l'area in questione, in quartiere decentrato rispetto agli assi principali della nuova città, non giustificava la individuazione del valore minimo risultante per la predetta zona dalle tabelle OMI, la posizione decentrata potendo incidere sui valori del quartiere rispetto a quello della 'nuova città', ma non la attribuzione del valore
'minimo', così come non si giustificava, secondo il primo giudice, la individuazione di una incidenza percentuale prossima ai minimi (12%) e neppure il taglio del valore massimo forbice dal 30% al 20%, non era neppure condivisibile, per la C.G.T. di primo grado, la utilizzazione di valori per abitazioni tipo civile a fronte della conclamata qualificazione dell'area in ville e villini, con la conseguenza che il valore attribuito dal Comune, era da ritenersi congruo, rispetto a quello di € 200,00, così determinando, a tener conto, come si legge in sentenza, di un valore medio fra quelli indicati nelle tabelle OMI (e, quindi, un valore di € 1.000,00 al mq per tipologia di ville e villini) ed un valore medio del 20% per la incidenza percentuale.
Dinanzi a siffatti rilievi, i motivi di appello sollevati dalla ricorrente appaiono del tutto generici e non affrontano specificatamente i diversi profili suenunciati, in ispecie, nulla è detto sulla utilizzazione, da parte della ricorrente a sostegno delle mosse censure, di valori riferiti ad abitazioni tipo civile a fronte della qualificazione dell'area in ville e villini, qualificazione che , come rilevato dalla C.G.T. di I° grado, tenuto conto anche delle tabelle O.M.I, legittimava, piuttosto, l'accertato maggior valore dell'area in questione così classificata.
La mancata dovuta valutazione di siffatto dato vizia l'iter logico seguito dall'appellante a sostegno del preteso minor valore della area tassata.
Ne discende che sono infondate, se non inammissibili, le censure mosse dalla ricorrente.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese, non avendo svolto il Comune intimato attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
MB CH