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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.07.2022 da elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Parte_1
Evangelista Basile e Chiara Nicolai che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, anche quale Controparte_1
mandatario di elettivamente domiciliato presso l'avv.to CP_2
Filippo Doni che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato - Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 31/22 del Tribunale di Treviso
In punto: opposizione ad avviso di addebito
Causa trattata all'udienza del 19.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza di primo grado resa inter partes dal
Tribunale di Treviso sezione Lavoro, in persona della Giudice dott.ssa
Roberta Poiré, n. 31/2022, resa nella causa R.G. 436/2019, pubblicata in data 20 gennaio 2022 e non notificata: - In via principale: confermata la revoca dell'avviso di addebito opposto, dichiarare l'illegittimità e/o inesistenza e/o infondatezza dei residui pretesi crediti mediante di esso azionati dall' e comunque CP_1
riformare la sentenza in accoglimento dei motivi, in fatto e in diritto, di cui al presente atto;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio e la restituzione di quanto versato da a titolo di spese legali liquidate dal Pt_1
Tribunale di Treviso”
Conclusioni per parte appellata: “Rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto trattasi di credito contributivo successivo Controparte_2
al 2006 e per tanto non oggetto di cessione ex lege;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado;
IN OGNI
CASO, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo CP_1
grado, e precisamente: In via preliminare =respingere tutte le eccezioni formulate per i motivi sopra dedotti. In Via
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
principale=respingere il ricorso;
accertare la legittimità degli addebiti contestati con il verbale di accertamento del 22/7/2016 e di conseguenza confermare l'avviso di addebito impugnato e/o condannare la ditta ricorrente al pagamento dei contributi e somme aggiuntive cosi come quantificati nell'avviso di addebito o/a quelli che saranno dovuti all'esito del presente procedimento. Spese ed onorari come per Legge. In via istruttoria=ammettere prova per testi nella persona degli ispettori verbalizzanti sui fatti e sulle circostanze di cui al verbale di accertamento del 22/7/2016 e sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 28 della presente memoria preceduti da “Vero che”.
Ammettere prova per testi nella persona dei sig.ri Testimone_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, , tutti sui capitoli di Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
prova dal n. 1 al n. 28 della presente memoria preceduti da “Vero che” ed a conferma delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti. Sempre in via istruttoria e nel caso il sig. Giudice lo ritenesse necessario al fine del decidere si riserva di depositare tutti gli Lul degli anni in contestazione. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19 luglio 2022, Parte_1
(società che svolge attività di consulenza e interventi su impianti elettrici e fotovoltaici) ha impugnato la sentenza del Tribunale di
Treviso indicata in epigrafe con cui era stato parzialmente accolto il ricorso in opposizione avverso l'avviso di addebito n.
41320190000376820000 notificatole il 7.02.2019, con il quale le
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veniva ingiunto il pagamento di €53.108,45 per omissioni contributive relative al periodo giugno 2011 - maggio 2016.
In particolare, con il verbale unico di accertamento e notificazione alla base del suddetto avviso di addebito era stato contestato alla Parte_1
il pagamento dell'indennità trasferta di importo fisso per ogni
[...]
giornata di lavoro agli impiegati tecnici o apprendisti tecnici
, e in assenza di documentazione Tes_1 Pt_1 Tes_3 Tes_4
idonea a dimostrare l'effettività delle trasferte;
la fittizietà del contratto part time con gli operati e;
l'indebita Tes_5 Tes_6
fruizione dei benefici contributivi ex art. 1 comma 1175 L.296/06 con riferimento al lavoratore l'imponibile contributivo inferiore Tes_5
alla retribuzione imponibile pattuita con l'accordo di armonizzazione contrattuale del 13/2/2013 relativamente ai lavoratori , Per_1
e il mancato versamento del Tes_1 Tes_4 Per_2 Per_3
contributo previsto dall'art. 2, comma 31, l. n. 92/2012 quanto al lavoratore cessato per mancato superamento del periodo Parte_2
di prova;
la percezione indebita di nell'anno 2013 con CP_3
riferimento ad alcuni lavoratori che avevano svolto lavoro straordinario.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 25 co.1 d.lgs. n. 46/1999, in quanto l'avviso di addebito era stato emesso oltre il termine previsto che, nel caso di specie, sarebbe stato il 31 dicembre 2017. Ha rilevato, in ogni caso, che la decadenza avrebbe natura meramente processuale, inidonea a precludere l'accertamento nel merito della pretesa creditoria da parte del giudice.
Ha, invece, ritenuto infondata l'eccezione di nullità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 della l. 689/81 in quanto la notifica del verbale, in data 29 luglio 2016, era avvenuta entro il
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novantesimo giorno dall'accertamento compiuto dagli ispettori CP_1
terminato il 17 maggio 2016.
Nel merito, ha ritenuto fondata l'opposizione per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time di e alla luce del fatto che Tes_5 Tes_6
la fittizietà di tali rapporti si basava su elementi presuntivi e indiziari insufficienti a provare il tempo pieno.
Ha accolto, altresì, il ricorso per quanto riguarda il recupero dei benefici contributivi relativi a e la contribuzione addebitata a Tes_5
seguito del disconoscimento delle trasferte del dipendente Tes_3
In merito alla contestazione relativa agli importi corrisposti a titolo di trasferta a partire da giugno 2011 agli impiegati tecnici ed apprendisti impiegati tecnici e il giudice di prime cure Tes_1 Pt_1 Tes_4
ha affermato che l'onere di provare i presupposti fattuali della trasferta grava sul datore di lavoro, quale soggetto che invoca l'esonero dall'obbligo contributivo, ha ritenuto veritiere le dichiarazioni fornite in sede amministrativa da e mentre ha Tes_1 Pt_1 Tes_4
considerato inattendibili le testimonianze di segno contrario fornite dagli stessi in sede processuale. Ha, parimenti, ritenuto attendibile la dichiarazione resa agli ispettori dalla socia , circa CP_1 Parte_3
l'assenza di documentazione comprovante l'effettività delle trasferte per gli impiegati e la mancata conservazione dei report quotidiani, o periodici, dopo l'elaborazione delle buste paga. Di contro, ha ritenuto che fosse di postuma produzione, rispetto all'accertamento il CP_1
“registro mensile delle attività e dei controlli inerenti la gestione della commessa” prodotto dalla società e privo di data certa.
Il giudice di prime cure ha, quindi, confermato la fondatezza della pretesa creditoria dell' in relazione al recupero a contribuzione CP_1
delle indennità di trasferta erogate agli impiegati e Tes_4 Pt_1
Tes_1
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
In merito all'imponibile contributivo inferiore alla retribuzione imponibile pattuita con l'accordo di armonizzazione contrattuale del
13/2/2013 relativamente ai lavoratori , Per_1 Tes_1 Tes_4
e , il giudice di primo grado, valorizzando l'ammissione Per_2 Per_3
datoriale in ordine al fatto che la retribuzione corrisposta da luglio
2015 era stata inferiore al minimo ivi stabilito e rilevando che l'importo corrisposto “una tantum”, previsto dalla contrattazione collettiva a partire da novembre 2016, era stato erogato successivamente all'accertamento per cui è causa e, in ogni caso, non era funzionale a ripristinare per il periodo successivo a giugno 2015 il livello retributivo stabilito con il citato accordo di armonizzazione, ha ritenuto fondato l'addebito contributivo.
Relativamente agli importi corrisposti dall' a titolo di Cassa CP_1
Integrazione ai lavoratori che, come registrato dal Libro Unico, avevano effettuato prestazioni di lavoro straordinario nei medesimi periodi di sospensione dal lavoro indennizzati con CIG, il giudice di primo grado ha evidenziato che, in corrispondenza delle accertate ore di lavoro straordinario, la corresponsione del contributo di integrazione salariale risultava privo di causa e giustificava il recupero da parte dell' . CP_1
Infine, ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione in base all'ipotesi dell'evasione, in quanto l'avviso di addebito ha ad oggetto contributi che non risultavano dalle denunce obbligatorie.
Propone appello sulla base di otto motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado, nonostante abbia ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dell' dal diritto di CP_1
emissione dell'avviso di addebito, ha affermato la natura
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esclusivamente processuale della decadenza ex art. 25 D.lgs.
46/1999.
b) Con il secondo motivo censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la notifica del verbale unico di accertamento sia avvenuta entro il novantesimo giorno dall'accertamento, individuando il termine iniziale nel 17 maggio 2016. Rileva che il termine di 90 giorni ha cominciato a decorrere l'8 aprile 2016, data del primo accesso ispettivo e, in assenza di un verbale interlocutorio, il verbale è stato notificato il 22 luglio 2016, ossia 105 giorni dopo.
c) Con il terzo motivo di appello contesta l'erroneità della sentenza per aver invertito l'onere della prova ritenendo che spettasse al datore di lavoro fornire la prova circa le quotidiane trasferte dei tre impiegati tecnici.
d) Con il quarto motivo di appello censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non dimostrata l'effettività delle trasferte e, conseguentemente, corretto il recupero a contribuzione degli importi indebitamente erogati come indennità di trasferta. Sostiene l'attendibilità delle testimonianze fornite dai lavoratori escussi, che avevano confermato lo svolgimento di mansioni fuori dalla sede aziendale. Sostiene altresì che tali dichiarazioni testimoniali trovano riscontro documentale nel “registro mensile delle attività e dei controlli inerenti la gestione della commessa”
(documento non esibito in sede ispettiva ma che, in ogni caso, conteneva indicazione circa le attività svolte presso i clienti) e nel doc. 3 relativo alle 5 auto aziendali in uso ai dipendenti per i frequenti spostamenti.
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e) Con il quinto motivo di appello censura la sentenza laddove il giudice ha posto alla base della propria decisione le dichiarazioni contenute nel verbale unico di accertamento.
Rileva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare le dichiarazioni rese agli ispettori alla luce del quadro istruttorio delineato in sede giudiziale previlegiando le testimonianze assunte.
f) Con il sesto motivo di appello evidenzia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto la retribuzione imponibile inferiore a quella contrattualmente spettante. Sul punto, sostiene che la società non era tenuta a ripristinare la retribuzione convenuta con l'accordo di armonizzazione, in quanto quest'ultimo era stato superato dal
CCRL del 2014 e in ogni caso, il livello retributivo era stato comunque conservato, stante il riconoscimento della “una tantum” istituita dal CCRL del 2016.
g) Con il settimo motivo di appello censura la sentenza laddove si afferma l'indebita percezione della CIG in deroga alla luce del lavoro straordinario prestato nell'anno 2013. Evidenzia che il ricorso allo strumento della CIGD era dovuto da cali di commesse subite a partire dal 2013 e, in particolare, dalla perdita del maggiore cliente, Illustra che la società aveva CP_4
fatto ricorso solo occasionalmente al lavoro straordinario per far fronte a specifiche urgenti richieste della committenza, senza perciò decadere dal trattamento della CIGD, permanendo la situazione di grave carenza di lavoro stabile.
h) Con l'ottavo motivo di appello contesta la quantificazione delle sanzioni in regime di evasione, evidenziando l'assenza
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dell'elemento psicologico dell'intenzionalità richiesto dal legislatore.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
richiamando in larga parte quanto già sostenuto in primo grado a sostegno della pretesa creditoria oggetto di causa.
Sostiene, in particolare, che l'onere della prova circa la sussistenza delle trasferte sia a carico del datore di lavoro, afferma la correttezza della sentenza di prime cure laddove il giudice ha ritenuto che, cessata l'applicazione temporanea del premio di produzione previsto dalla contrattazione collettiva regionale del settore artigiano metalmeccanico, la società avrebbe comunque dovuto garantire il livello retributivo concordato con previsione di un superminimo.
Rileva inoltre che l'indennità “una tantum” prevista in sostituzione del premio è stata riconosciuta successivamente alla conclusione dell'accertamento, ossia a partire da novembre 2016 e che il premio di Contr produzione era commisurato all'ottenimento di specifici risultati produttivi e, quindi, non poteva dirsi sostitutivo del superminimo spettante. Sostiene il carattere indebito della CIG in deroga alla luce del pagamento di ore di lavoro straordinario ai medesimi lavoratori in
CIG e ritiene corretta anche la quantificazione delle sanzioni civili sulla base dell'ipotesi di evasione contributiva, alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 28966/11 della Corte di cassazione e dalla circolare n. 106/2017. CP_1
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo ed un altro rinvio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – I primi tre motivi d'appello sono manifestamente infondati e devono essere respinti.
1.1 – Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, il giudice di prime cure, pur ritenendo integrata tale ipotesi di decadenza nel caso di specie alla luce della data di formazione dell'avviso di addebito rispetto alla data di notifica del verbale di accertamento, ha del tutto correttamente affermato la natura processuale e non sostanziale della stessa che, pertanto, non preclude l'accertamento in giudizio della pretesa creditoria dell' . Sul punto si rileva che CP_1
“in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi e previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:
a. l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda per il recupero dei crediti, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie;
b. coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
c. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale
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anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale” (Cass. sez. lav., 10/02/2020, n. 3062; Cass. sez. lav., n. 5963 del 12/03/2018; nonché la più risalente Cass. sez. lav., n. 3486 del 23/02/2016 secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo più avvalersi CP_1
del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda”).
1.2 – Parimenti, vanno disattese le censure di carattere formale avverso l'avviso di accertamento (che, nella prospettazione, si rifletterebbero anche sulla legittimità dell'avviso di addebito), concernenti la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Il presente giudizio è un'opposizione ad avviso di addebito, che rimane insensibile ad asserite violazioni dei presupposti dettati dalla legge n.
689/1981 per la legittimità della contestazione dell'illecito
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
amministrativo e della successiva ordinanza ingiunzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. sez. lav., n. 4225 del 21/02/2018). Inoltre, in riferimento ai giudizi di accertamento negativo (avverso il verbale di accertamento ispettivo contenente la pretesa contributiva poi destinata all'iscrizione CP_1
a ruolo in caso di mancato spontaneo pagamento) la Suprema Corte ha altresì precisato che “in base alla giurisprudenza di questa Corte, deve affermarsi che in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del
2009 e con l'ordinanza n. 4225 del 2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e segg., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza
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di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta in esordio, anche in relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi” (Cass. sez. lav., 03/01/2019, n.28).
Sul punto, anche in ragione del fatto che la difesa della società chiede
(pag. 30 appello, terza riga dall'alto) una dichiarazione di nullità del verbale di accertamento, giova comunque rilevare che il verbale ispettivo dell' non costituisce atto autonomamente impugnabile. CP_1
1.3 – Con il terzo motivo d'appello la società si duole, in particolare, dell'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “l'onere di provare i presupposti fattuali della trasferta grava sul datore di lavoro che il conseguente diritto all'esonero contributivo invoca” e, nella sostanza, sostiene che sarebbe stato onere dell' dimostrare CP_1
la non genuinità delle trasferte indennizzate.
La doglianza si pone in contrasto con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto secondo cui: “In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R.
n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne,
l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. sez. lav., n. 13011 del 24/05/2017). Più di recente, in modo ancor più esplicito, si è affermato che “se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a
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qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.
10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. 18/06/2018 n. 16033). L' come detto, deve CP_1
solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del
2018, cit.)” (Cass. sez. lav., 19/08/2024, n. 22926; nonché Cass. sez. lav., 19/08/2024, n. 22920). Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'effettività delle trasferte (disconosciute dall' ) per le CP_1
quali sono state erogate le indennità recuperate a contribuzione.
La doglianza in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell (contenuta nel terzo motivo d'appello) appare CP_1
inoltre riferita anche alle ulteriori pretese contributive oggetto di causa
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ma tale profilo, per ragioni di ordine sistematico, verrà esaminato di volta in volta procedendo nella disamina degli ulteriori motivi d'appello.
2 – Con il quarto e il quinto motivo d'appello la società si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto – in coerenza con la prospettazione dell' – la non genuinità delle trasferte indennizzate e non ha CP_1
valorizzato, in senso prevalente rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del processo.
L'appellante sostiene che ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta non sarebbe richiesta una durata minima, né l'esborso di spese e, parimenti, non sarebbe ostativa la continuità della corresponsione delle indennità (sul punto richiama Cass. sez. un.,
15.11.2017, n. 27093).
Se, in astratto, certamente non può dirsi ostativa al riconoscimento delle trasferte la continuativa erogazione della relativa indennità, si deve comunque dimostrare che le trasferte siano effettive.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha puntualmente analizzato gli elementi istruttori a disposizione e, condivisibilmente, ha escluso la genuinità delle trasferte che dovrebbero giustificare l'erogazione delle relative indennità sottratte a contribuzione.
Nel verbale ispettivo si è dato atto che la società corrispondeva importi a titolo di indennità di trasferta – esenti da imposizione – a ciascuno dei dipendenti con mansioni di impiegato tecnico/apprendista impiegato tecnico e che, in particolare, sono stati corrisposti importi fissi a titolo di trasferta per ciascuna giornata di presenza ai lavoratori: (30 euro giornalieri), Testimone_1
(15 euro giornalieri), (15 euro Testimone_2 Testimone_3
giornalieri) e (15 euro giornalieri). Tale circostanza, Testimone_4
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accertata dagli ispettori verbalizzanti, non è oggetto di contestazione da parte della società appellante.
Sempre nel verbale si dà atto – e poi lo ha confermato l'ispettore sentita come teste – che la società non ha esibito idonea Tes_9
documentazione dalla quale si potesse accertare l'effettiva prestazione lavorativa in trasferta per ciascuna giornata di presenza. Se per gli operai, infatti, erano stati esibiti prospetti riepilogativi mensili, per gli impiegati (ed è solo di loro che si parla ai fini del recupero a contribuzione delle somme erogate) non era stata predisposta – e quindi esibita – alcuna documentazione, fatta salva l'autorizzazione all'utilizzo dell'auto aziendale che, all'evidenza, non è in grado di dimostrare se e quando sarebbero state effettuate da parte degli impiegati delle reali trasferte. La teste ha dichiarato: “gli Tes_9
impiegati erano pagati con l'indennità di trasferta per ogni giorno di servizio e non c'era documentazione che comprovasse la trasferta noi abbiamo chiesto qualunque documentazione possibile idonea a dimostrare l'effettività delle trasferte, anche, ad es., scontrini / fatture di pasti consumati fuori Comune;
l'azienda anche nel corso del proseguo dell'accertamento non ci ha dato nulla, dicendo che solo il fatto che ci fosse una macchina disponibile per ciascun impiegato poteva suffragare le trasferte. Non ci hanno prodotto il doc. 2A che mi viene mostrato adesso”.
Quest'ultimo documento, pacificamente non esibito agli ispettori (lo ammette anche l'appellante) nonostante fosse stata richiesta qualunque documentazione che potesse comprovare le trasferte, è stato prodotto in allegato al ricorso di primo grado, unitamente agli omologhi doc. 2B, 2C, 2D, proprio al fine comprovare le attività che gli impiegati tecnici avrebbero svolto in trasferta. Se tale è la funzione dei documenti in questione, visto che vengono presentati come
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documenti idonei a comprovare l'effettività delle trasferte, se fossero stati nella disponibilità della società datrice di lavoro all'epoca dell'accertamento ispettivo risulta evidente che sarebbero stati prodotti agli ispettori che, per quanto visto, avevano richiesto
“qualunque documentazione” in grado di comprovare le trasferte.
Inoltre, come già rilevato dal giudice di prime cure, tali documenti sono privi di data certa e, dunque, a maggior ragione, non vi sono elementi per poter ritenere che gli stessi siano stati redatti in epoca anteriore all'accertamento. Di qui l'inidoneità degli stessi a comprovare l'effettività delle trasferte, essendo altamente verosimile, come sostenuto nella sentenza gravata, che gli stessi siano stati predisposti a posteriori, allo scopo di fornire una documentazione a sostegno delle risultanze delle buste paga. D'altro canto, la socia
, in sede ispettiva, aveva candidamente ammesso che “Di Parte_3
norma i report che vengono predisposti giornalmente non vengono conservati dall'azienda ma vengono utilizzati per aggiornare le presenze utilizzate poi per l'elaborazione delle paghe e poi buttati
[…] Per quanto riguarda gli impiegati la trasferta è documentata esclusivamente dall'assegnazione del mezzo aziendale”. A conferma che, all'epoca, l'azienda non aveva a disposizione alcuna documentazione in grado di comprovare le trasferte degli impiegati
(che, altrimenti, sarebbe stata esibita).
Parte appellante ha formulato due capitoli di prova che prendono in considerazione le risultanze di tali documenti, tuttavia il capitolo di prova n. 11 formulato dall'appellante è inammissibile perché meramente descrittivo del contenuto dei documenti (e, dunque non è funzionale a ottenere conferma che gli impiegati ivi indicati abbiano effettivamente lavorato in trasferta in relazione alle lavorazioni indicate e nei giorni indicati); il cap. 12 è parimenti inammissibile
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
perché inidoneo a provare l'effettività delle trasferte in contestazione visto che si limita ad indicare il numero di trasferte che avrebbe svolto ciascun tecnico in un estremamente esiguo numero di mensilità (due, tre o quattro) rispetto al pluriennale periodo oggetto di accertamento, senza peraltro neppur specificare la durata delle “uscite dall'ufficio”
(circostanza rilevante alla luce del CCNL applicato, per quanto si vedrà infra).
Le risultanze di tali documenti, inoltre, appaiono in evidente contrasto con quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni dagli impiegati e . Tes_4 Tes_1 Pt_1
Gava l'8 aprile 2016 ha dichiarato: “mi occupo della gestione dei cantieri (preparazione documenti) contabilità dei lavori per la fatturazione all' Mi capita di uscire qualche volta insieme al CP_4
tecnico per effettuare sopralluoghi in cantiere in genere fuori dal CP_4
Comune di Orsago, normalmente rimango fuori dall'ufficio al massimo mezz'ora al massimo per un paio di volte alla settimana.
Questa settimana non sono mai uscito. Anche a e capita Tes_1 Tes_2
di uscire più o meno nella stessa misura e con la stessa frequenza”. ha dichiarato in sede ispettiva: ”sono responsabile Tes_1
dell'ufficio tecnico, seguo in particolare la parte di lavorazione CP_4
(contabilità, preventivi, e gestione)..La mia sede di lavoro è l'ufficio presso la sede legale dell'azienda, mi capita tuttavia di dover effettuare dei sopralluoghi presso i cantieri al massimo per due o tre ore al giorno al massimo per due o tre giorni alla settimana…Ricevo rimborso a piè di lista quando mi capita di mangiare fuori
Normalmente mangio a casa dato che abito a S.Vendemmiano”.
ha dichiarato in sede ispettiva: “nel primo periodo di Testimone_2
apprendistato era impegnato sia dentro l'ufficio che presso i vari cantieri per imparare il lavoro che attualmente consiste nel preparare
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
tutta la documentazione necessaria al cantiere (sicurezza, planimetrie, richieste ai comuni e agli enti), gestione dei materiali
(entrate e uscite), sono in particolare il referente del materiale per la
. Dopo i primi sei o sette mesi in cui ho frequentato spesso i Pt_1
cantieri per apprendere meglio il mio lavoro ho cominciato a lavorare prevalentemente in ufficio, mi capita comunque di dover uscire ma solo per un massimo di due ore nell'arco della giornata…Non ho mai lavorato il sabato se non in casi eccezionali”.
Tali dichiarazioni risultano univoche e coerenti nel ricostruire l'attività lavorativa, dando conto della netta prevalenza dell'attività svolta in ufficio, peraltro in coerenza con la mansione impiegatizia loro propria. Le uscite vengono indicate come saltuarie e di breve durata;
una rappresentazione assolutamente incompatibile con la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento quotidiano dell'indennità di trasferta.
2.1 - Sul punto parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere prevalenti, in quanto dotate di maggiore efficacia probatoria, le dichiarazioni testimoniali rese dei medesimi lavoratori nel corso del processo che avrebbero avvalorato la quotidianità delle trasferte.
Il teste nel corso dell'istruttoria orale ha dichiarato: “Io lavoro Tes_4
sempre nei cantieri che sono tanti, in tanti comuni anche in Friuli;
rientro in ufficio per la consegna carte, verifiche, ma poco, la maggior parte sto in cantiere”. Ha poi fornito chiarimento rispetto alle incompatibili dichiarazioni rese in sede ispettiva nei seguenti termini:
“riconosco le dichiarazioni che ho reso ai funzionari lì mi CP_1
riferivo esclusivamente alle uscite per andare nei cantieri”.
Similmente anche il teste che, dopo aver dichiarato in Tes_1
sede testimoniale di recarsi quotidianamente in trasferta, ha parimenti
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
affermato – a giustificazione della non congruenza delle dichiarazioni rese agli ispettori, che “le dichiarazioni rese ai funzionari dell' CP_1
[…] si riferivano alle uscite in cantiere, le altre uscite sono finalizzate ai sopralluoghi nei cantieri che si apriranno che, però, io non consideravo cantieri quando ho reso le dichiarazioni all' perché CP_1
io considero cantieri solo quelli dove c'è la lavorazione attiva”. Il teste si è limitato a dichiarare in sede testimoniale di svolgere Pt_1
attività lavorativa fuori dell'ufficio tutti i giorni, senza fornire particolari spiegazioni in grado di giustificare le diverse dichiarazioni rese in sede ispettiva.
2.2 – Il Collegio ritiene del tutto condivisibile la valutazione del giudice di prime cure circa l'inverosimiglianza e la minore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede testimoniale rispetto a quelle rilasciate agli ispettori nell'immediatezza dei fatti e ciò per una pluralità di motivi.
In primo luogo, i testi non hanno smentito di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nei verbali ispettivi nei termini ivi riportati (e,
d'altro canto, nei verbali la firma dei dichiaranti è preceduta dalla dichiarazione “letto, confermato e sottoscritto” che rappresentano circostanze di cui l'ispettore pubblico ufficiale, anch'esso sottoscrivente, attesta essere avvenute alla sua presenza).
In secondo luogo, la spiegazione - comune - fornita dai testi e per giustificare l'evidente discrepanza tra quanto Tes_1 Tes_4
dichiarato agli ispettori e quanto dichiarato, a distanza di anni, in sede testimoniale non appare logicamente sostenibile. Le dichiarazioni in sede ispettiva risultano evidentemente funzionali a descrivere, su domanda dell'ispettore, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa loro richiesta, nell'intento di chiarire e distinguere attività svolta in sede e attività svolta fuori sede. Emblematico quanto
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
dichiarato da agli ispettori che, dopo aver parlato di sopralluoghi Tes_4
in cantiere, comunque precisa che “normalmente rimango fuori dall'ufficio al massimo mezz'ora al massimo per un paio di volte alla settimana”; utilizzando una locuzione che si riferisce – senza alcuna distinzione tra cantiere e luogo esterno diverso dal cantiere – all'attività svolta fuori dall'ufficio. Anche il dipendente Tes_1
in sede ispettiva ha reso dichiarazioni che sono chiaramente funzionali a distinguere l'attività resa in ufficio da quella resa fuori dall'ufficio.
Ciò si ricava dal fatto che inizialmente dichiara “La mia sede di lavoro
è l'ufficio presso la sede legale dell'azienda” e subito dopo aggiunge
“mi capita tuttavia di dover effettuare dei sopralluoghi presso i cantieri al massimo per due o tre ore al giorno al massimo per due o tre giorni alla settimana”. Il dichiarante, pertanto, contrappone all'attività d'ufficio (prevalente) la necessità di dover talora uscire per dei sopralluoghi in cantiere. Non avrebbe alcun senso – volendo il dichiarante evidentemente distinguere attività in sede da attività svolta fuori sede – ritenere che vi sarebbero state delle ulteriori attività, non prese in considerazione, svolte fuori dall'ufficio presso i potenziali futuri cantieri, non sussumibili nel concetto di “cantiere” utilizzato dal dichiarante dinanzi agli ispettori perché non ancora aperti (questa la spiegazione fornita in sede testimoniale). Si ritiene, dunque, corretta la valutazione del giudice di prime cure laddove afferma come sia
“evidente la artificiosità della contorta spiegazione, fondata su sottili
e soggettivissimi distinguo nell'ambito della, di per sé stessa univoca
e semplice, nozione di “cantiere”, articolata da con Tes_1
riguardo alla incompatibilità assoluta tra le proprie dichiarazioni siccome rese in tempi tra di loro successivi;
dovendosi, altresì, evidenziare che la sostanziale sovrapponibilità delle artificiose giustificazioni fornite da e alle divergenze di Tes_4 Tes_1
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
dichiarazioni (tutte fondate su inediti significati delle pur semplici parole “cantieri”, “dentro”, “fuori”) depone per concertazione al fine di concordare la versione più favorevole possibile sia al datore di lavoro che a sé stessi, posta la sottrazione alla tassazione delle somme corrisposte a titolo di trasferta”. Il teste , peraltro Pt_1
dichiaratosi figlio di uno dei due soci-amministratori della società, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione in ordine alle diverse dichiarazioni rese in sede ispettiva che, in ogni caso, non ha negato di aver rilasciato. Inoltre, nel riferire in ordine alle sue uscite quotidiane dall'ufficio appare riferirsi al tempo presente (all'epoca della testimonianza) e non tanto all'arco temporale (precedente) oggetto dell'accertamento ispettivo.
In terzo luogo, come parimenti rilevato dal Tribunale, una quotidiana assenza dall'ufficio di tutti gli impiegati tecnici (per quanto non necessariamente per l'intera giornata lavorativa) risulterebbe incompatibile con la necessità di garantire una presenza in ufficio dalle 8.00 sino alle 18.00 (con un'ora di pausa), così come dichiarato da e agli ispettori;
circostanza non smentita in sede Tes_4 Tes_1
testimoniale dopo la rilettura delle dichiarazioni in questione.
Tali rilievi conducono a ritenere maggiormente attendibili e genuine le dichiarazioni rese in sede ispettiva ed erra parte appellante laddove afferma che dovrebbe necessariamente darsi prevalenza alle dichiarazioni testimoniali. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così
Cass. n. 13910 del 2001, resa proprio in fattispecie in cui i giudici di merito avevano conferito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell rispetto a quelle CP_1
successivamente da loro rese in giudizio, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto;
più di recente, nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 1554 del 2004, 17097 del 2010, 13054 del 2014, 29404 del 2017)” (Cass. sez. VI-lav, n. 28419 del 5/11/2019). Nello stesso senso anche la successiva Cass. sez. lav., n. 24208 del 2/11/2020 secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizi”.
2.3 – Attesa la valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, unitamente all'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle trasferte in relazione alle quali è stata erogata la relativa indennità in busta paga, si deve escludere che la società appellante abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante che, per quanto visto, riguardava la dimostrazione delle trasferte quotidiane dei tre impiegati tecnici sopra citati. Per il quarto impiegato il Tribunale ha ritenuto di valorizzare, in assenza di dichiarazioni rese in sede ispettiva, quanto dichiarato in sede testimoniale quale prova dell'effettività delle trasferte di tale lavoratore e sul punto l' non ha svolto appello incidentale. CP_1
Quanto dichiarato in sede ispettiva dai tre lavoratori Tes_4 Tes_1
e , inoltre, non consente di individuare il numero esatto e i Pt_1
giorni in cui sarebbero avvenute le uscite dalla sede aziendale per esigenze di lavoro e, per tale motivo, non può dirsi pienamente
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raggiunta la prova neppure con riferimento ad un minor numero di trasferte effettive.
Sotto altro, concorrente, profilo si deve inoltre rilevare che in base all'art 30 del CCNL applicato (la relativa disciplina è stata riportata nel verbale ispettivo e non è in contestazione) si prevede che “quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo.
La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dal 1° gennaio 2000: euro 30,99. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto meridiano
o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto è dovuto quando, considerato l'intervallo che Per_4
l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo – ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella stessa sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
effettivamente trasferito – avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto […]”. Ne deriva che alla già dirimente carenza di prova in ordine all'effettività delle trasferte, manca anche la prova del rispetto dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva, non avendo la società allegato e dimostrato nulla a riguardo (anzi, il dipendente aveva fatto riferimento in sede ispettiva al riconoscimento Tes_1
di un rimborso a più di lista per le occasioni di lavoro fuori sede che risulta incompatibile con l'indennità di trasferta in base alla disciplina contrattual-collettiva).
2.4 – Ulteriormente, si deve rilevare come sia pacifico tra le parti che l'indennità di trasferta sia stata riconosciuta anche per giornate non lavorate e tale circostanza depone nel senso che la finalità dell'indennità erogata fosse, in realtà, quella di garantire una retribuzione superiore beneficiando dello sgravio fiscale e contributivo legato alla natura dell'emolumento.
2.5 - Neppure risulta configurabile l'ipotesi di trasfertismo, così come delineata dal legislatore del 2016 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies (conv. con L. n.
225 del 2016), nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto che "l'art. 51, comma 6 del Testo
Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità
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del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta". Le Sezioni unite della
Cassazione hanno poi hanno ritenuto che il predetto art.
7- quinquies abbia effettiva natura di norma di interpretazione autentica e quindi trovi applicazione anche ai casi, come quello di specie, le cui fattispecie siano maturate anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art.
7- quinquies (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito
(comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 - risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di
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quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore
e la variegata giurisprudenza di merito” (Cass. sez. un., 15/11/2017,
n.27093). La giurisprudenza successiva si è, da ultimo, consolidata nell'affermare che in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies d.l. n. 193 del
2016, conv., con modificazioni, in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione 'in misura fissa', attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (cfr. Cass. sez. lav., 08/09/2020, n.18663).
Nel caso di specie parte appellante neppure ha allegato che si verterebbe in ipotesi di trasfertismo e, in ogni caso, non sono stati prodotti in causa i contratti di lavoro dei lavoratori interessati, con conseguente impossibilità di verificare se manchi l'indicazione della sede di lavoro.
2.6 - In conclusione, si deve confermare l'addebito in punto recupero a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta.
~ 27 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Il sesto motivo d'appello è infondato.
3.1 – A fronte della decisione aziendale di adottare dal gennaio 2013 il
CCNL metalmeccanica artigianato in luogo del precedente CCNL edilizia industria, la società – con riferimento al personale già in forze
– ha concordato in un apposito accordo di armonizzazione contrattuale
(doc. 7 ) in cui si è stabilito che “è volontà delle parti Pt_1
salvaguardare al solo personale in forza alla data odierna le eventuali condizioni di miglior favore in essere, derivanti dall'applicazione del ccnl edilizia industria nel confronto con il complesso negoziale artigiano comprensivo delle prestazioni aggiuntive derivanti dalla bilateralità artigiana veneta” e che “a decorrere dal 1.01.2013 vengono applicate le retribuzioni tabellari previste dal ccnl 16.06.2011, verranno comunque mantenute in essere le retribuzioni attualmente in atto e corrisposte, laddove è necessario un superminimo assorbibile solo dagli aumenti periodici di anzianità, nelle quantità definite nella tabella allegata per raggiungere il valore della retribuzione globale in atto”. Si è inoltre stabilito che “per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente intesa si applica a far data dal 1.01.2013 quanto previsto dal ccnl 16.06.2011 sia al personale in forza sia alle nuove assunzioni”, indicando a titolo esemplificativo anche i premi di produttività regionali come previsti dalla contrattazione collettiva artigiana. Nelle tabelle allegate all'accordo di armonizzazione viene posto a confronto il trattamento economico garantito sino ad allora dal CCNL edilizia e il nuovo trattamento del CCNL metalmeccanica artigianato (comprensivo anche dell'emolumento denominato EET) cui è stato aggiunto un superminimo con funzione di compensare la differenza e ottenendo così un nuovo trattamento economico del tutto uguale, nel risultato finale, al precedente. Non è corretto affermare – come sostenuto
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contr dall'appellante (pag. 51) – che l abbia preso luogo del superminimo assorbibile, tant'è vero che nelle tabelle allegate Contr all'accordo di armonizzazione l'elemento è stato computato nel complessivo trattamento spettante in forza del nuovo CCNL applicato e si è prevista comunque l'erogazione del superminimo che, infatti, è Contr stato erogato unitamente all' sino a giugno 2015. La variazione in diminuzione che è intervenuta da luglio 2015 (pacifica e provata documentalmente) non deriva dall'eliminazione o dalla riduzione del Contr superminimo concordato, ma dal venir meno dell'elemento (ciò si ricava dalla visione delle buste paga di giugno e luglio 2015 in atti), in conseguenza delle previsioni del contratto collettivo regionale del luglio 2014 in cui si era prevista la proroga dell'erogazione di tale elemento retributivo solamente sino al 30.06.2015 (doc. 8 ). Pt_1
Tuttavia, nell'accordo di armonizzazione del 2013 si era stabilito che
“è volontà delle parti salvaguardare al solo personale in forza alla data odierna le eventuali condizioni di miglior favore in essere, derivanti dall'applicazione del ccnl edilizia industria nel confronto con il complesso negoziale artigiano”, prevedendo l'erogazione di un superminimo al dichiarato scopo di raggiungere e garantire – nonostante l'applicazione del diverso CCNL – il valore della retribuzione globale in atto. Tale confronto è stato fatto nell'apposita tabella allegata per ciascun lavoratore e in essa, tra gli elementi retributivi del ccnl metalmeccanica artigianato, viene indicato anche Contr l' . La società si era, quindi, vincolata a garantire quel livello Contr retributivo e, pur a fronte del venir meno della spettanza dell' dal
30.06.2015, in ogni caso, in forza dell'accordo di armonizzazione non avrebbe potuto erogare ai dipendenti che l'avevano sottoscritto (ai sensi degli artt. 411 e 412 ter c.p.c.) una retribuzione inferiore a quella concordata.
~ 29 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il motivo d'appello, ad ogni modo, risulta formulato in modo incoerente con le risultanze documentali atteso che non è affatto vero che il superminimo non sia stato più erogato in quanto sostituito Contr dall (le buste paga dimostrano la contemporanea erogazione di Contr superminimo ed sino a giugno 2015).
Irrilevante risulta, poi, l'erogazione dell'una tantum prevista dal
CCRL del 28.07.2016, prevista a titolo di vacanza contrattuale, erogata successivamente al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, e inidonea compensare la mancata erogazione della retribuzione nella misura concordata nell'accordo di armonizzazione.
4 – Il settimo motivo d'appello è infondato.
4.1 – È dato pacifico tra le parti (e, dunque, dimostrato) che in relazione a diverse giornate in cui la società ha beneficiato del trattamento di integrazione salariale si sono registrate a LUL e pagate diverse ore di lavoro straordinario in favore degli stessi lavoratori che erano stati sospesi e che avevano beneficiato dell'indennità di cassa integrazione. Ne consegue, inevitabilmente, che il numero di ore di effettiva sospensione dal lavoro sia inferiore al dato comunicato dalla e, conseguentemente, risultano erogati importi a titolo di cassa CP_6
integrazione in misura superiore rispetto al dovuto. Parte appellante sostiene che, in ragione di alcuni interventi urgenti e non preventivabili, i lavoratori in questione avrebbero dovuto necessariamente svolgere un maggior orario di lavoro, ma tali evenienze, pur avendo comportato il doveroso pagamento dello straordinario, non sarebbero incompatibili con il legittimo ricorso alla cassa integrazione.
4.2 – Come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, ciò che qui maggiormente rileva è che, se sono state svolte ore di lavoro straordinario (aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, in parte
~ 30 ~ Corte d'Appello di Venezia
indennizzato con la cassa integrazione), significa che per tali giornate di lavoro non era necessario il ricorso alla cassa integrazione nella misura richiesta per coprire le ore di lavoro ordinario e, pertanto, la società ha beneficiato dell'ammortizzatore sociale in misura superiore Part rispetto alle ore di effettiva sospensione. Se la va ad indennizzare le ore di lavoro ordinario che il datore di lavoro non è in grado di garantire e, nel contempo, vengono svolte ore di lavoro straordinario, risulta evidente che devono intendersi indebitamente fruite tante ore di cassa quante sono le ore di straordinario retribuite. Di qui la fondatezza della pretesa volta a recuperare gli importi indebitamente corrisposti a titolo di cassa integrazione atteso che le ore di straordinario devono andare ad incidere per sottrazione sul tetto orario dell'ammortizzatore sociale.
5 – Anche l'ottavo motivo d'appello è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte, “alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1
retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8, lett. B) e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lettera A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento
~ 31 ~ Corte d'Appello di Venezia
fraudolento e, quindi, la sua buona fede, e proprio il rilievo da annettere all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (per inadempimenti derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti;
cfr., fra le tante, Cass.
n. 30427 del 2017)” (così Cass. sez. lav., 26/05/2020, n.9809). Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato la mancanza dell'intento fraudolento e, con specifico riferimento alle somme poi recuperate a contribuzione che erano state indicate nel LUL con la qualificazione fittizia di indennità di trasferta (il motivo d'appello fa esplicito riferimento solo a tale contestazione), emerge evidente lo scopo di sottrarre parte della retribuzione al dovuto prelievo contributivo.
Analogamente per il recupero a contribuzione delle quote di retribuzione non erogate ma dovute in forza dell'accordo di armonizzazione. Di qui la necessaria applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) della legge n. 388/2000.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (tenuto conto del valore della causa in appello, inciso in diminuzione rispetto al primo grado atteso il parziale accoglimento del ricorso da parte del Tribunale).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 32 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%.
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
~ 33 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.07.2022 da elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Parte_1
Evangelista Basile e Chiara Nicolai che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, anche quale Controparte_1
mandatario di elettivamente domiciliato presso l'avv.to CP_2
Filippo Doni che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato - Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 31/22 del Tribunale di Treviso
In punto: opposizione ad avviso di addebito
Causa trattata all'udienza del 19.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza di primo grado resa inter partes dal
Tribunale di Treviso sezione Lavoro, in persona della Giudice dott.ssa
Roberta Poiré, n. 31/2022, resa nella causa R.G. 436/2019, pubblicata in data 20 gennaio 2022 e non notificata: - In via principale: confermata la revoca dell'avviso di addebito opposto, dichiarare l'illegittimità e/o inesistenza e/o infondatezza dei residui pretesi crediti mediante di esso azionati dall' e comunque CP_1
riformare la sentenza in accoglimento dei motivi, in fatto e in diritto, di cui al presente atto;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio e la restituzione di quanto versato da a titolo di spese legali liquidate dal Pt_1
Tribunale di Treviso”
Conclusioni per parte appellata: “Rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto trattasi di credito contributivo successivo Controparte_2
al 2006 e per tanto non oggetto di cessione ex lege;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado;
IN OGNI
CASO, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo CP_1
grado, e precisamente: In via preliminare =respingere tutte le eccezioni formulate per i motivi sopra dedotti. In Via
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principale=respingere il ricorso;
accertare la legittimità degli addebiti contestati con il verbale di accertamento del 22/7/2016 e di conseguenza confermare l'avviso di addebito impugnato e/o condannare la ditta ricorrente al pagamento dei contributi e somme aggiuntive cosi come quantificati nell'avviso di addebito o/a quelli che saranno dovuti all'esito del presente procedimento. Spese ed onorari come per Legge. In via istruttoria=ammettere prova per testi nella persona degli ispettori verbalizzanti sui fatti e sulle circostanze di cui al verbale di accertamento del 22/7/2016 e sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 28 della presente memoria preceduti da “Vero che”.
Ammettere prova per testi nella persona dei sig.ri Testimone_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, , tutti sui capitoli di Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
prova dal n. 1 al n. 28 della presente memoria preceduti da “Vero che” ed a conferma delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti. Sempre in via istruttoria e nel caso il sig. Giudice lo ritenesse necessario al fine del decidere si riserva di depositare tutti gli Lul degli anni in contestazione. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19 luglio 2022, Parte_1
(società che svolge attività di consulenza e interventi su impianti elettrici e fotovoltaici) ha impugnato la sentenza del Tribunale di
Treviso indicata in epigrafe con cui era stato parzialmente accolto il ricorso in opposizione avverso l'avviso di addebito n.
41320190000376820000 notificatole il 7.02.2019, con il quale le
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veniva ingiunto il pagamento di €53.108,45 per omissioni contributive relative al periodo giugno 2011 - maggio 2016.
In particolare, con il verbale unico di accertamento e notificazione alla base del suddetto avviso di addebito era stato contestato alla Parte_1
il pagamento dell'indennità trasferta di importo fisso per ogni
[...]
giornata di lavoro agli impiegati tecnici o apprendisti tecnici
, e in assenza di documentazione Tes_1 Pt_1 Tes_3 Tes_4
idonea a dimostrare l'effettività delle trasferte;
la fittizietà del contratto part time con gli operati e;
l'indebita Tes_5 Tes_6
fruizione dei benefici contributivi ex art. 1 comma 1175 L.296/06 con riferimento al lavoratore l'imponibile contributivo inferiore Tes_5
alla retribuzione imponibile pattuita con l'accordo di armonizzazione contrattuale del 13/2/2013 relativamente ai lavoratori , Per_1
e il mancato versamento del Tes_1 Tes_4 Per_2 Per_3
contributo previsto dall'art. 2, comma 31, l. n. 92/2012 quanto al lavoratore cessato per mancato superamento del periodo Parte_2
di prova;
la percezione indebita di nell'anno 2013 con CP_3
riferimento ad alcuni lavoratori che avevano svolto lavoro straordinario.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 25 co.1 d.lgs. n. 46/1999, in quanto l'avviso di addebito era stato emesso oltre il termine previsto che, nel caso di specie, sarebbe stato il 31 dicembre 2017. Ha rilevato, in ogni caso, che la decadenza avrebbe natura meramente processuale, inidonea a precludere l'accertamento nel merito della pretesa creditoria da parte del giudice.
Ha, invece, ritenuto infondata l'eccezione di nullità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 della l. 689/81 in quanto la notifica del verbale, in data 29 luglio 2016, era avvenuta entro il
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novantesimo giorno dall'accertamento compiuto dagli ispettori CP_1
terminato il 17 maggio 2016.
Nel merito, ha ritenuto fondata l'opposizione per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time di e alla luce del fatto che Tes_5 Tes_6
la fittizietà di tali rapporti si basava su elementi presuntivi e indiziari insufficienti a provare il tempo pieno.
Ha accolto, altresì, il ricorso per quanto riguarda il recupero dei benefici contributivi relativi a e la contribuzione addebitata a Tes_5
seguito del disconoscimento delle trasferte del dipendente Tes_3
In merito alla contestazione relativa agli importi corrisposti a titolo di trasferta a partire da giugno 2011 agli impiegati tecnici ed apprendisti impiegati tecnici e il giudice di prime cure Tes_1 Pt_1 Tes_4
ha affermato che l'onere di provare i presupposti fattuali della trasferta grava sul datore di lavoro, quale soggetto che invoca l'esonero dall'obbligo contributivo, ha ritenuto veritiere le dichiarazioni fornite in sede amministrativa da e mentre ha Tes_1 Pt_1 Tes_4
considerato inattendibili le testimonianze di segno contrario fornite dagli stessi in sede processuale. Ha, parimenti, ritenuto attendibile la dichiarazione resa agli ispettori dalla socia , circa CP_1 Parte_3
l'assenza di documentazione comprovante l'effettività delle trasferte per gli impiegati e la mancata conservazione dei report quotidiani, o periodici, dopo l'elaborazione delle buste paga. Di contro, ha ritenuto che fosse di postuma produzione, rispetto all'accertamento il CP_1
“registro mensile delle attività e dei controlli inerenti la gestione della commessa” prodotto dalla società e privo di data certa.
Il giudice di prime cure ha, quindi, confermato la fondatezza della pretesa creditoria dell' in relazione al recupero a contribuzione CP_1
delle indennità di trasferta erogate agli impiegati e Tes_4 Pt_1
Tes_1
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
In merito all'imponibile contributivo inferiore alla retribuzione imponibile pattuita con l'accordo di armonizzazione contrattuale del
13/2/2013 relativamente ai lavoratori , Per_1 Tes_1 Tes_4
e , il giudice di primo grado, valorizzando l'ammissione Per_2 Per_3
datoriale in ordine al fatto che la retribuzione corrisposta da luglio
2015 era stata inferiore al minimo ivi stabilito e rilevando che l'importo corrisposto “una tantum”, previsto dalla contrattazione collettiva a partire da novembre 2016, era stato erogato successivamente all'accertamento per cui è causa e, in ogni caso, non era funzionale a ripristinare per il periodo successivo a giugno 2015 il livello retributivo stabilito con il citato accordo di armonizzazione, ha ritenuto fondato l'addebito contributivo.
Relativamente agli importi corrisposti dall' a titolo di Cassa CP_1
Integrazione ai lavoratori che, come registrato dal Libro Unico, avevano effettuato prestazioni di lavoro straordinario nei medesimi periodi di sospensione dal lavoro indennizzati con CIG, il giudice di primo grado ha evidenziato che, in corrispondenza delle accertate ore di lavoro straordinario, la corresponsione del contributo di integrazione salariale risultava privo di causa e giustificava il recupero da parte dell' . CP_1
Infine, ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione in base all'ipotesi dell'evasione, in quanto l'avviso di addebito ha ad oggetto contributi che non risultavano dalle denunce obbligatorie.
Propone appello sulla base di otto motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado, nonostante abbia ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dell' dal diritto di CP_1
emissione dell'avviso di addebito, ha affermato la natura
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esclusivamente processuale della decadenza ex art. 25 D.lgs.
46/1999.
b) Con il secondo motivo censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la notifica del verbale unico di accertamento sia avvenuta entro il novantesimo giorno dall'accertamento, individuando il termine iniziale nel 17 maggio 2016. Rileva che il termine di 90 giorni ha cominciato a decorrere l'8 aprile 2016, data del primo accesso ispettivo e, in assenza di un verbale interlocutorio, il verbale è stato notificato il 22 luglio 2016, ossia 105 giorni dopo.
c) Con il terzo motivo di appello contesta l'erroneità della sentenza per aver invertito l'onere della prova ritenendo che spettasse al datore di lavoro fornire la prova circa le quotidiane trasferte dei tre impiegati tecnici.
d) Con il quarto motivo di appello censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non dimostrata l'effettività delle trasferte e, conseguentemente, corretto il recupero a contribuzione degli importi indebitamente erogati come indennità di trasferta. Sostiene l'attendibilità delle testimonianze fornite dai lavoratori escussi, che avevano confermato lo svolgimento di mansioni fuori dalla sede aziendale. Sostiene altresì che tali dichiarazioni testimoniali trovano riscontro documentale nel “registro mensile delle attività e dei controlli inerenti la gestione della commessa”
(documento non esibito in sede ispettiva ma che, in ogni caso, conteneva indicazione circa le attività svolte presso i clienti) e nel doc. 3 relativo alle 5 auto aziendali in uso ai dipendenti per i frequenti spostamenti.
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e) Con il quinto motivo di appello censura la sentenza laddove il giudice ha posto alla base della propria decisione le dichiarazioni contenute nel verbale unico di accertamento.
Rileva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare le dichiarazioni rese agli ispettori alla luce del quadro istruttorio delineato in sede giudiziale previlegiando le testimonianze assunte.
f) Con il sesto motivo di appello evidenzia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto la retribuzione imponibile inferiore a quella contrattualmente spettante. Sul punto, sostiene che la società non era tenuta a ripristinare la retribuzione convenuta con l'accordo di armonizzazione, in quanto quest'ultimo era stato superato dal
CCRL del 2014 e in ogni caso, il livello retributivo era stato comunque conservato, stante il riconoscimento della “una tantum” istituita dal CCRL del 2016.
g) Con il settimo motivo di appello censura la sentenza laddove si afferma l'indebita percezione della CIG in deroga alla luce del lavoro straordinario prestato nell'anno 2013. Evidenzia che il ricorso allo strumento della CIGD era dovuto da cali di commesse subite a partire dal 2013 e, in particolare, dalla perdita del maggiore cliente, Illustra che la società aveva CP_4
fatto ricorso solo occasionalmente al lavoro straordinario per far fronte a specifiche urgenti richieste della committenza, senza perciò decadere dal trattamento della CIGD, permanendo la situazione di grave carenza di lavoro stabile.
h) Con l'ottavo motivo di appello contesta la quantificazione delle sanzioni in regime di evasione, evidenziando l'assenza
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dell'elemento psicologico dell'intenzionalità richiesto dal legislatore.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
richiamando in larga parte quanto già sostenuto in primo grado a sostegno della pretesa creditoria oggetto di causa.
Sostiene, in particolare, che l'onere della prova circa la sussistenza delle trasferte sia a carico del datore di lavoro, afferma la correttezza della sentenza di prime cure laddove il giudice ha ritenuto che, cessata l'applicazione temporanea del premio di produzione previsto dalla contrattazione collettiva regionale del settore artigiano metalmeccanico, la società avrebbe comunque dovuto garantire il livello retributivo concordato con previsione di un superminimo.
Rileva inoltre che l'indennità “una tantum” prevista in sostituzione del premio è stata riconosciuta successivamente alla conclusione dell'accertamento, ossia a partire da novembre 2016 e che il premio di Contr produzione era commisurato all'ottenimento di specifici risultati produttivi e, quindi, non poteva dirsi sostitutivo del superminimo spettante. Sostiene il carattere indebito della CIG in deroga alla luce del pagamento di ore di lavoro straordinario ai medesimi lavoratori in
CIG e ritiene corretta anche la quantificazione delle sanzioni civili sulla base dell'ipotesi di evasione contributiva, alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 28966/11 della Corte di cassazione e dalla circolare n. 106/2017. CP_1
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo ed un altro rinvio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – I primi tre motivi d'appello sono manifestamente infondati e devono essere respinti.
1.1 – Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, il giudice di prime cure, pur ritenendo integrata tale ipotesi di decadenza nel caso di specie alla luce della data di formazione dell'avviso di addebito rispetto alla data di notifica del verbale di accertamento, ha del tutto correttamente affermato la natura processuale e non sostanziale della stessa che, pertanto, non preclude l'accertamento in giudizio della pretesa creditoria dell' . Sul punto si rileva che CP_1
“in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi e previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:
a. l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda per il recupero dei crediti, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie;
b. coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
c. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale
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anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale” (Cass. sez. lav., 10/02/2020, n. 3062; Cass. sez. lav., n. 5963 del 12/03/2018; nonché la più risalente Cass. sez. lav., n. 3486 del 23/02/2016 secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo più avvalersi CP_1
del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda”).
1.2 – Parimenti, vanno disattese le censure di carattere formale avverso l'avviso di accertamento (che, nella prospettazione, si rifletterebbero anche sulla legittimità dell'avviso di addebito), concernenti la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Il presente giudizio è un'opposizione ad avviso di addebito, che rimane insensibile ad asserite violazioni dei presupposti dettati dalla legge n.
689/1981 per la legittimità della contestazione dell'illecito
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amministrativo e della successiva ordinanza ingiunzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. sez. lav., n. 4225 del 21/02/2018). Inoltre, in riferimento ai giudizi di accertamento negativo (avverso il verbale di accertamento ispettivo contenente la pretesa contributiva poi destinata all'iscrizione CP_1
a ruolo in caso di mancato spontaneo pagamento) la Suprema Corte ha altresì precisato che “in base alla giurisprudenza di questa Corte, deve affermarsi che in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del
2009 e con l'ordinanza n. 4225 del 2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e segg., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza
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di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta in esordio, anche in relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi” (Cass. sez. lav., 03/01/2019, n.28).
Sul punto, anche in ragione del fatto che la difesa della società chiede
(pag. 30 appello, terza riga dall'alto) una dichiarazione di nullità del verbale di accertamento, giova comunque rilevare che il verbale ispettivo dell' non costituisce atto autonomamente impugnabile. CP_1
1.3 – Con il terzo motivo d'appello la società si duole, in particolare, dell'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “l'onere di provare i presupposti fattuali della trasferta grava sul datore di lavoro che il conseguente diritto all'esonero contributivo invoca” e, nella sostanza, sostiene che sarebbe stato onere dell' dimostrare CP_1
la non genuinità delle trasferte indennizzate.
La doglianza si pone in contrasto con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto secondo cui: “In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R.
n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne,
l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. sez. lav., n. 13011 del 24/05/2017). Più di recente, in modo ancor più esplicito, si è affermato che “se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.
10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. 18/06/2018 n. 16033). L' come detto, deve CP_1
solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del
2018, cit.)” (Cass. sez. lav., 19/08/2024, n. 22926; nonché Cass. sez. lav., 19/08/2024, n. 22920). Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'effettività delle trasferte (disconosciute dall' ) per le CP_1
quali sono state erogate le indennità recuperate a contribuzione.
La doglianza in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell (contenuta nel terzo motivo d'appello) appare CP_1
inoltre riferita anche alle ulteriori pretese contributive oggetto di causa
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ma tale profilo, per ragioni di ordine sistematico, verrà esaminato di volta in volta procedendo nella disamina degli ulteriori motivi d'appello.
2 – Con il quarto e il quinto motivo d'appello la società si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto – in coerenza con la prospettazione dell' – la non genuinità delle trasferte indennizzate e non ha CP_1
valorizzato, in senso prevalente rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del processo.
L'appellante sostiene che ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta non sarebbe richiesta una durata minima, né l'esborso di spese e, parimenti, non sarebbe ostativa la continuità della corresponsione delle indennità (sul punto richiama Cass. sez. un.,
15.11.2017, n. 27093).
Se, in astratto, certamente non può dirsi ostativa al riconoscimento delle trasferte la continuativa erogazione della relativa indennità, si deve comunque dimostrare che le trasferte siano effettive.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha puntualmente analizzato gli elementi istruttori a disposizione e, condivisibilmente, ha escluso la genuinità delle trasferte che dovrebbero giustificare l'erogazione delle relative indennità sottratte a contribuzione.
Nel verbale ispettivo si è dato atto che la società corrispondeva importi a titolo di indennità di trasferta – esenti da imposizione – a ciascuno dei dipendenti con mansioni di impiegato tecnico/apprendista impiegato tecnico e che, in particolare, sono stati corrisposti importi fissi a titolo di trasferta per ciascuna giornata di presenza ai lavoratori: (30 euro giornalieri), Testimone_1
(15 euro giornalieri), (15 euro Testimone_2 Testimone_3
giornalieri) e (15 euro giornalieri). Tale circostanza, Testimone_4
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accertata dagli ispettori verbalizzanti, non è oggetto di contestazione da parte della società appellante.
Sempre nel verbale si dà atto – e poi lo ha confermato l'ispettore sentita come teste – che la società non ha esibito idonea Tes_9
documentazione dalla quale si potesse accertare l'effettiva prestazione lavorativa in trasferta per ciascuna giornata di presenza. Se per gli operai, infatti, erano stati esibiti prospetti riepilogativi mensili, per gli impiegati (ed è solo di loro che si parla ai fini del recupero a contribuzione delle somme erogate) non era stata predisposta – e quindi esibita – alcuna documentazione, fatta salva l'autorizzazione all'utilizzo dell'auto aziendale che, all'evidenza, non è in grado di dimostrare se e quando sarebbero state effettuate da parte degli impiegati delle reali trasferte. La teste ha dichiarato: “gli Tes_9
impiegati erano pagati con l'indennità di trasferta per ogni giorno di servizio e non c'era documentazione che comprovasse la trasferta noi abbiamo chiesto qualunque documentazione possibile idonea a dimostrare l'effettività delle trasferte, anche, ad es., scontrini / fatture di pasti consumati fuori Comune;
l'azienda anche nel corso del proseguo dell'accertamento non ci ha dato nulla, dicendo che solo il fatto che ci fosse una macchina disponibile per ciascun impiegato poteva suffragare le trasferte. Non ci hanno prodotto il doc. 2A che mi viene mostrato adesso”.
Quest'ultimo documento, pacificamente non esibito agli ispettori (lo ammette anche l'appellante) nonostante fosse stata richiesta qualunque documentazione che potesse comprovare le trasferte, è stato prodotto in allegato al ricorso di primo grado, unitamente agli omologhi doc. 2B, 2C, 2D, proprio al fine comprovare le attività che gli impiegati tecnici avrebbero svolto in trasferta. Se tale è la funzione dei documenti in questione, visto che vengono presentati come
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documenti idonei a comprovare l'effettività delle trasferte, se fossero stati nella disponibilità della società datrice di lavoro all'epoca dell'accertamento ispettivo risulta evidente che sarebbero stati prodotti agli ispettori che, per quanto visto, avevano richiesto
“qualunque documentazione” in grado di comprovare le trasferte.
Inoltre, come già rilevato dal giudice di prime cure, tali documenti sono privi di data certa e, dunque, a maggior ragione, non vi sono elementi per poter ritenere che gli stessi siano stati redatti in epoca anteriore all'accertamento. Di qui l'inidoneità degli stessi a comprovare l'effettività delle trasferte, essendo altamente verosimile, come sostenuto nella sentenza gravata, che gli stessi siano stati predisposti a posteriori, allo scopo di fornire una documentazione a sostegno delle risultanze delle buste paga. D'altro canto, la socia
, in sede ispettiva, aveva candidamente ammesso che “Di Parte_3
norma i report che vengono predisposti giornalmente non vengono conservati dall'azienda ma vengono utilizzati per aggiornare le presenze utilizzate poi per l'elaborazione delle paghe e poi buttati
[…] Per quanto riguarda gli impiegati la trasferta è documentata esclusivamente dall'assegnazione del mezzo aziendale”. A conferma che, all'epoca, l'azienda non aveva a disposizione alcuna documentazione in grado di comprovare le trasferte degli impiegati
(che, altrimenti, sarebbe stata esibita).
Parte appellante ha formulato due capitoli di prova che prendono in considerazione le risultanze di tali documenti, tuttavia il capitolo di prova n. 11 formulato dall'appellante è inammissibile perché meramente descrittivo del contenuto dei documenti (e, dunque non è funzionale a ottenere conferma che gli impiegati ivi indicati abbiano effettivamente lavorato in trasferta in relazione alle lavorazioni indicate e nei giorni indicati); il cap. 12 è parimenti inammissibile
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
perché inidoneo a provare l'effettività delle trasferte in contestazione visto che si limita ad indicare il numero di trasferte che avrebbe svolto ciascun tecnico in un estremamente esiguo numero di mensilità (due, tre o quattro) rispetto al pluriennale periodo oggetto di accertamento, senza peraltro neppur specificare la durata delle “uscite dall'ufficio”
(circostanza rilevante alla luce del CCNL applicato, per quanto si vedrà infra).
Le risultanze di tali documenti, inoltre, appaiono in evidente contrasto con quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni dagli impiegati e . Tes_4 Tes_1 Pt_1
Gava l'8 aprile 2016 ha dichiarato: “mi occupo della gestione dei cantieri (preparazione documenti) contabilità dei lavori per la fatturazione all' Mi capita di uscire qualche volta insieme al CP_4
tecnico per effettuare sopralluoghi in cantiere in genere fuori dal CP_4
Comune di Orsago, normalmente rimango fuori dall'ufficio al massimo mezz'ora al massimo per un paio di volte alla settimana.
Questa settimana non sono mai uscito. Anche a e capita Tes_1 Tes_2
di uscire più o meno nella stessa misura e con la stessa frequenza”. ha dichiarato in sede ispettiva: ”sono responsabile Tes_1
dell'ufficio tecnico, seguo in particolare la parte di lavorazione CP_4
(contabilità, preventivi, e gestione)..La mia sede di lavoro è l'ufficio presso la sede legale dell'azienda, mi capita tuttavia di dover effettuare dei sopralluoghi presso i cantieri al massimo per due o tre ore al giorno al massimo per due o tre giorni alla settimana…Ricevo rimborso a piè di lista quando mi capita di mangiare fuori
Normalmente mangio a casa dato che abito a S.Vendemmiano”.
ha dichiarato in sede ispettiva: “nel primo periodo di Testimone_2
apprendistato era impegnato sia dentro l'ufficio che presso i vari cantieri per imparare il lavoro che attualmente consiste nel preparare
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
tutta la documentazione necessaria al cantiere (sicurezza, planimetrie, richieste ai comuni e agli enti), gestione dei materiali
(entrate e uscite), sono in particolare il referente del materiale per la
. Dopo i primi sei o sette mesi in cui ho frequentato spesso i Pt_1
cantieri per apprendere meglio il mio lavoro ho cominciato a lavorare prevalentemente in ufficio, mi capita comunque di dover uscire ma solo per un massimo di due ore nell'arco della giornata…Non ho mai lavorato il sabato se non in casi eccezionali”.
Tali dichiarazioni risultano univoche e coerenti nel ricostruire l'attività lavorativa, dando conto della netta prevalenza dell'attività svolta in ufficio, peraltro in coerenza con la mansione impiegatizia loro propria. Le uscite vengono indicate come saltuarie e di breve durata;
una rappresentazione assolutamente incompatibile con la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento quotidiano dell'indennità di trasferta.
2.1 - Sul punto parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere prevalenti, in quanto dotate di maggiore efficacia probatoria, le dichiarazioni testimoniali rese dei medesimi lavoratori nel corso del processo che avrebbero avvalorato la quotidianità delle trasferte.
Il teste nel corso dell'istruttoria orale ha dichiarato: “Io lavoro Tes_4
sempre nei cantieri che sono tanti, in tanti comuni anche in Friuli;
rientro in ufficio per la consegna carte, verifiche, ma poco, la maggior parte sto in cantiere”. Ha poi fornito chiarimento rispetto alle incompatibili dichiarazioni rese in sede ispettiva nei seguenti termini:
“riconosco le dichiarazioni che ho reso ai funzionari lì mi CP_1
riferivo esclusivamente alle uscite per andare nei cantieri”.
Similmente anche il teste che, dopo aver dichiarato in Tes_1
sede testimoniale di recarsi quotidianamente in trasferta, ha parimenti
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
affermato – a giustificazione della non congruenza delle dichiarazioni rese agli ispettori, che “le dichiarazioni rese ai funzionari dell' CP_1
[…] si riferivano alle uscite in cantiere, le altre uscite sono finalizzate ai sopralluoghi nei cantieri che si apriranno che, però, io non consideravo cantieri quando ho reso le dichiarazioni all' perché CP_1
io considero cantieri solo quelli dove c'è la lavorazione attiva”. Il teste si è limitato a dichiarare in sede testimoniale di svolgere Pt_1
attività lavorativa fuori dell'ufficio tutti i giorni, senza fornire particolari spiegazioni in grado di giustificare le diverse dichiarazioni rese in sede ispettiva.
2.2 – Il Collegio ritiene del tutto condivisibile la valutazione del giudice di prime cure circa l'inverosimiglianza e la minore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede testimoniale rispetto a quelle rilasciate agli ispettori nell'immediatezza dei fatti e ciò per una pluralità di motivi.
In primo luogo, i testi non hanno smentito di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nei verbali ispettivi nei termini ivi riportati (e,
d'altro canto, nei verbali la firma dei dichiaranti è preceduta dalla dichiarazione “letto, confermato e sottoscritto” che rappresentano circostanze di cui l'ispettore pubblico ufficiale, anch'esso sottoscrivente, attesta essere avvenute alla sua presenza).
In secondo luogo, la spiegazione - comune - fornita dai testi e per giustificare l'evidente discrepanza tra quanto Tes_1 Tes_4
dichiarato agli ispettori e quanto dichiarato, a distanza di anni, in sede testimoniale non appare logicamente sostenibile. Le dichiarazioni in sede ispettiva risultano evidentemente funzionali a descrivere, su domanda dell'ispettore, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa loro richiesta, nell'intento di chiarire e distinguere attività svolta in sede e attività svolta fuori sede. Emblematico quanto
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
dichiarato da agli ispettori che, dopo aver parlato di sopralluoghi Tes_4
in cantiere, comunque precisa che “normalmente rimango fuori dall'ufficio al massimo mezz'ora al massimo per un paio di volte alla settimana”; utilizzando una locuzione che si riferisce – senza alcuna distinzione tra cantiere e luogo esterno diverso dal cantiere – all'attività svolta fuori dall'ufficio. Anche il dipendente Tes_1
in sede ispettiva ha reso dichiarazioni che sono chiaramente funzionali a distinguere l'attività resa in ufficio da quella resa fuori dall'ufficio.
Ciò si ricava dal fatto che inizialmente dichiara “La mia sede di lavoro
è l'ufficio presso la sede legale dell'azienda” e subito dopo aggiunge
“mi capita tuttavia di dover effettuare dei sopralluoghi presso i cantieri al massimo per due o tre ore al giorno al massimo per due o tre giorni alla settimana”. Il dichiarante, pertanto, contrappone all'attività d'ufficio (prevalente) la necessità di dover talora uscire per dei sopralluoghi in cantiere. Non avrebbe alcun senso – volendo il dichiarante evidentemente distinguere attività in sede da attività svolta fuori sede – ritenere che vi sarebbero state delle ulteriori attività, non prese in considerazione, svolte fuori dall'ufficio presso i potenziali futuri cantieri, non sussumibili nel concetto di “cantiere” utilizzato dal dichiarante dinanzi agli ispettori perché non ancora aperti (questa la spiegazione fornita in sede testimoniale). Si ritiene, dunque, corretta la valutazione del giudice di prime cure laddove afferma come sia
“evidente la artificiosità della contorta spiegazione, fondata su sottili
e soggettivissimi distinguo nell'ambito della, di per sé stessa univoca
e semplice, nozione di “cantiere”, articolata da con Tes_1
riguardo alla incompatibilità assoluta tra le proprie dichiarazioni siccome rese in tempi tra di loro successivi;
dovendosi, altresì, evidenziare che la sostanziale sovrapponibilità delle artificiose giustificazioni fornite da e alle divergenze di Tes_4 Tes_1
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
dichiarazioni (tutte fondate su inediti significati delle pur semplici parole “cantieri”, “dentro”, “fuori”) depone per concertazione al fine di concordare la versione più favorevole possibile sia al datore di lavoro che a sé stessi, posta la sottrazione alla tassazione delle somme corrisposte a titolo di trasferta”. Il teste , peraltro Pt_1
dichiaratosi figlio di uno dei due soci-amministratori della società, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione in ordine alle diverse dichiarazioni rese in sede ispettiva che, in ogni caso, non ha negato di aver rilasciato. Inoltre, nel riferire in ordine alle sue uscite quotidiane dall'ufficio appare riferirsi al tempo presente (all'epoca della testimonianza) e non tanto all'arco temporale (precedente) oggetto dell'accertamento ispettivo.
In terzo luogo, come parimenti rilevato dal Tribunale, una quotidiana assenza dall'ufficio di tutti gli impiegati tecnici (per quanto non necessariamente per l'intera giornata lavorativa) risulterebbe incompatibile con la necessità di garantire una presenza in ufficio dalle 8.00 sino alle 18.00 (con un'ora di pausa), così come dichiarato da e agli ispettori;
circostanza non smentita in sede Tes_4 Tes_1
testimoniale dopo la rilettura delle dichiarazioni in questione.
Tali rilievi conducono a ritenere maggiormente attendibili e genuine le dichiarazioni rese in sede ispettiva ed erra parte appellante laddove afferma che dovrebbe necessariamente darsi prevalenza alle dichiarazioni testimoniali. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così
Cass. n. 13910 del 2001, resa proprio in fattispecie in cui i giudici di merito avevano conferito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell rispetto a quelle CP_1
successivamente da loro rese in giudizio, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto;
più di recente, nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 1554 del 2004, 17097 del 2010, 13054 del 2014, 29404 del 2017)” (Cass. sez. VI-lav, n. 28419 del 5/11/2019). Nello stesso senso anche la successiva Cass. sez. lav., n. 24208 del 2/11/2020 secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizi”.
2.3 – Attesa la valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, unitamente all'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle trasferte in relazione alle quali è stata erogata la relativa indennità in busta paga, si deve escludere che la società appellante abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante che, per quanto visto, riguardava la dimostrazione delle trasferte quotidiane dei tre impiegati tecnici sopra citati. Per il quarto impiegato il Tribunale ha ritenuto di valorizzare, in assenza di dichiarazioni rese in sede ispettiva, quanto dichiarato in sede testimoniale quale prova dell'effettività delle trasferte di tale lavoratore e sul punto l' non ha svolto appello incidentale. CP_1
Quanto dichiarato in sede ispettiva dai tre lavoratori Tes_4 Tes_1
e , inoltre, non consente di individuare il numero esatto e i Pt_1
giorni in cui sarebbero avvenute le uscite dalla sede aziendale per esigenze di lavoro e, per tale motivo, non può dirsi pienamente
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raggiunta la prova neppure con riferimento ad un minor numero di trasferte effettive.
Sotto altro, concorrente, profilo si deve inoltre rilevare che in base all'art 30 del CCNL applicato (la relativa disciplina è stata riportata nel verbale ispettivo e non è in contestazione) si prevede che “quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo.
La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dal 1° gennaio 2000: euro 30,99. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto meridiano
o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto è dovuto quando, considerato l'intervallo che Per_4
l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo – ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella stessa sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
effettivamente trasferito – avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto […]”. Ne deriva che alla già dirimente carenza di prova in ordine all'effettività delle trasferte, manca anche la prova del rispetto dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva, non avendo la società allegato e dimostrato nulla a riguardo (anzi, il dipendente aveva fatto riferimento in sede ispettiva al riconoscimento Tes_1
di un rimborso a più di lista per le occasioni di lavoro fuori sede che risulta incompatibile con l'indennità di trasferta in base alla disciplina contrattual-collettiva).
2.4 – Ulteriormente, si deve rilevare come sia pacifico tra le parti che l'indennità di trasferta sia stata riconosciuta anche per giornate non lavorate e tale circostanza depone nel senso che la finalità dell'indennità erogata fosse, in realtà, quella di garantire una retribuzione superiore beneficiando dello sgravio fiscale e contributivo legato alla natura dell'emolumento.
2.5 - Neppure risulta configurabile l'ipotesi di trasfertismo, così come delineata dal legislatore del 2016 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies (conv. con L. n.
225 del 2016), nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto che "l'art. 51, comma 6 del Testo
Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità
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del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta". Le Sezioni unite della
Cassazione hanno poi hanno ritenuto che il predetto art.
7- quinquies abbia effettiva natura di norma di interpretazione autentica e quindi trovi applicazione anche ai casi, come quello di specie, le cui fattispecie siano maturate anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art.
7- quinquies (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito
(comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 - risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di
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quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore
e la variegata giurisprudenza di merito” (Cass. sez. un., 15/11/2017,
n.27093). La giurisprudenza successiva si è, da ultimo, consolidata nell'affermare che in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies d.l. n. 193 del
2016, conv., con modificazioni, in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione 'in misura fissa', attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (cfr. Cass. sez. lav., 08/09/2020, n.18663).
Nel caso di specie parte appellante neppure ha allegato che si verterebbe in ipotesi di trasfertismo e, in ogni caso, non sono stati prodotti in causa i contratti di lavoro dei lavoratori interessati, con conseguente impossibilità di verificare se manchi l'indicazione della sede di lavoro.
2.6 - In conclusione, si deve confermare l'addebito in punto recupero a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta.
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3 – Il sesto motivo d'appello è infondato.
3.1 – A fronte della decisione aziendale di adottare dal gennaio 2013 il
CCNL metalmeccanica artigianato in luogo del precedente CCNL edilizia industria, la società – con riferimento al personale già in forze
– ha concordato in un apposito accordo di armonizzazione contrattuale
(doc. 7 ) in cui si è stabilito che “è volontà delle parti Pt_1
salvaguardare al solo personale in forza alla data odierna le eventuali condizioni di miglior favore in essere, derivanti dall'applicazione del ccnl edilizia industria nel confronto con il complesso negoziale artigiano comprensivo delle prestazioni aggiuntive derivanti dalla bilateralità artigiana veneta” e che “a decorrere dal 1.01.2013 vengono applicate le retribuzioni tabellari previste dal ccnl 16.06.2011, verranno comunque mantenute in essere le retribuzioni attualmente in atto e corrisposte, laddove è necessario un superminimo assorbibile solo dagli aumenti periodici di anzianità, nelle quantità definite nella tabella allegata per raggiungere il valore della retribuzione globale in atto”. Si è inoltre stabilito che “per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente intesa si applica a far data dal 1.01.2013 quanto previsto dal ccnl 16.06.2011 sia al personale in forza sia alle nuove assunzioni”, indicando a titolo esemplificativo anche i premi di produttività regionali come previsti dalla contrattazione collettiva artigiana. Nelle tabelle allegate all'accordo di armonizzazione viene posto a confronto il trattamento economico garantito sino ad allora dal CCNL edilizia e il nuovo trattamento del CCNL metalmeccanica artigianato (comprensivo anche dell'emolumento denominato EET) cui è stato aggiunto un superminimo con funzione di compensare la differenza e ottenendo così un nuovo trattamento economico del tutto uguale, nel risultato finale, al precedente. Non è corretto affermare – come sostenuto
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contr dall'appellante (pag. 51) – che l abbia preso luogo del superminimo assorbibile, tant'è vero che nelle tabelle allegate Contr all'accordo di armonizzazione l'elemento è stato computato nel complessivo trattamento spettante in forza del nuovo CCNL applicato e si è prevista comunque l'erogazione del superminimo che, infatti, è Contr stato erogato unitamente all' sino a giugno 2015. La variazione in diminuzione che è intervenuta da luglio 2015 (pacifica e provata documentalmente) non deriva dall'eliminazione o dalla riduzione del Contr superminimo concordato, ma dal venir meno dell'elemento (ciò si ricava dalla visione delle buste paga di giugno e luglio 2015 in atti), in conseguenza delle previsioni del contratto collettivo regionale del luglio 2014 in cui si era prevista la proroga dell'erogazione di tale elemento retributivo solamente sino al 30.06.2015 (doc. 8 ). Pt_1
Tuttavia, nell'accordo di armonizzazione del 2013 si era stabilito che
“è volontà delle parti salvaguardare al solo personale in forza alla data odierna le eventuali condizioni di miglior favore in essere, derivanti dall'applicazione del ccnl edilizia industria nel confronto con il complesso negoziale artigiano”, prevedendo l'erogazione di un superminimo al dichiarato scopo di raggiungere e garantire – nonostante l'applicazione del diverso CCNL – il valore della retribuzione globale in atto. Tale confronto è stato fatto nell'apposita tabella allegata per ciascun lavoratore e in essa, tra gli elementi retributivi del ccnl metalmeccanica artigianato, viene indicato anche Contr l' . La società si era, quindi, vincolata a garantire quel livello Contr retributivo e, pur a fronte del venir meno della spettanza dell' dal
30.06.2015, in ogni caso, in forza dell'accordo di armonizzazione non avrebbe potuto erogare ai dipendenti che l'avevano sottoscritto (ai sensi degli artt. 411 e 412 ter c.p.c.) una retribuzione inferiore a quella concordata.
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Il motivo d'appello, ad ogni modo, risulta formulato in modo incoerente con le risultanze documentali atteso che non è affatto vero che il superminimo non sia stato più erogato in quanto sostituito Contr dall (le buste paga dimostrano la contemporanea erogazione di Contr superminimo ed sino a giugno 2015).
Irrilevante risulta, poi, l'erogazione dell'una tantum prevista dal
CCRL del 28.07.2016, prevista a titolo di vacanza contrattuale, erogata successivamente al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, e inidonea compensare la mancata erogazione della retribuzione nella misura concordata nell'accordo di armonizzazione.
4 – Il settimo motivo d'appello è infondato.
4.1 – È dato pacifico tra le parti (e, dunque, dimostrato) che in relazione a diverse giornate in cui la società ha beneficiato del trattamento di integrazione salariale si sono registrate a LUL e pagate diverse ore di lavoro straordinario in favore degli stessi lavoratori che erano stati sospesi e che avevano beneficiato dell'indennità di cassa integrazione. Ne consegue, inevitabilmente, che il numero di ore di effettiva sospensione dal lavoro sia inferiore al dato comunicato dalla e, conseguentemente, risultano erogati importi a titolo di cassa CP_6
integrazione in misura superiore rispetto al dovuto. Parte appellante sostiene che, in ragione di alcuni interventi urgenti e non preventivabili, i lavoratori in questione avrebbero dovuto necessariamente svolgere un maggior orario di lavoro, ma tali evenienze, pur avendo comportato il doveroso pagamento dello straordinario, non sarebbero incompatibili con il legittimo ricorso alla cassa integrazione.
4.2 – Come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, ciò che qui maggiormente rileva è che, se sono state svolte ore di lavoro straordinario (aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, in parte
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indennizzato con la cassa integrazione), significa che per tali giornate di lavoro non era necessario il ricorso alla cassa integrazione nella misura richiesta per coprire le ore di lavoro ordinario e, pertanto, la società ha beneficiato dell'ammortizzatore sociale in misura superiore Part rispetto alle ore di effettiva sospensione. Se la va ad indennizzare le ore di lavoro ordinario che il datore di lavoro non è in grado di garantire e, nel contempo, vengono svolte ore di lavoro straordinario, risulta evidente che devono intendersi indebitamente fruite tante ore di cassa quante sono le ore di straordinario retribuite. Di qui la fondatezza della pretesa volta a recuperare gli importi indebitamente corrisposti a titolo di cassa integrazione atteso che le ore di straordinario devono andare ad incidere per sottrazione sul tetto orario dell'ammortizzatore sociale.
5 – Anche l'ottavo motivo d'appello è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte, “alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1
retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8, lett. B) e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lettera A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento
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fraudolento e, quindi, la sua buona fede, e proprio il rilievo da annettere all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (per inadempimenti derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti;
cfr., fra le tante, Cass.
n. 30427 del 2017)” (così Cass. sez. lav., 26/05/2020, n.9809). Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato la mancanza dell'intento fraudolento e, con specifico riferimento alle somme poi recuperate a contribuzione che erano state indicate nel LUL con la qualificazione fittizia di indennità di trasferta (il motivo d'appello fa esplicito riferimento solo a tale contestazione), emerge evidente lo scopo di sottrarre parte della retribuzione al dovuto prelievo contributivo.
Analogamente per il recupero a contribuzione delle quote di retribuzione non erogate ma dovute in forza dell'accordo di armonizzazione. Di qui la necessaria applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) della legge n. 388/2000.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (tenuto conto del valore della causa in appello, inciso in diminuzione rispetto al primo grado atteso il parziale accoglimento del ricorso da parte del Tribunale).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%.
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
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