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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 593/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino, n. 2140/24 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, via A. D'Isernia, 2, nello studio dell'avv. Paolo Renna,
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO ANTONIO (c.f.
), unitamente all'avv. NAPOLITANO C.F._1
FRANCESCO GIUSEPPE ( ), per procura in calce C.F._2
all'atto di appello E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio, n. 26, nello studio dell'Avv. AMENTA MAURIZIO (c.f. ), che la C.F._3
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta
Controparte_2 Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, la ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2140/2024, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il d.i. n.
1381/2017, dichiarato nei suoi confronti definitivamente esecutivo, essa opponente era stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita la cessionaria del credito vantato nei Controparte_2
confronti della invocando il rigetto dell'appello. Pt_1
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il
04.06.2025, nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c., la causa innanzi al Collegio all'udienza dell'11.06.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti costituite, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
2 Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, l'11/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giulio Cataldi
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