Articolo 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Articolo 1Articolo 3
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6 maggio 2001
Art. 2. (Definizione di ciechi totali). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.
Entrata in vigore il 6 maggio 2001
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