Art. 1. Articolo unico.
La facolta' prevista dall' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 , ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.
La facolta' prevista dall' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 , ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.