Articolo 1 della Legge 27 novembre 1956, n. 1358
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30 dicembre 1956
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' prevista dall' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 , ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1956
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