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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10159/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 02/04/2025
TRA
Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
03/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di parte resistente, in forza di matrimonio CP_1
celebrato in data 05/09/2013, precisando che dalla loro unione sono nate le figlie il 06/08/2016 e il 02/07/2020. Per_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il piano genitoriale in atti, l'assegnazione della casa coniugale a sé,
l'obbligo del marito di versarle € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie nonché il suo diritto a percepire integralmente l'A.U.U., con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione con addebito a carico della
, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, l'affido Pt_1
2 condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il piano genitoriale in atti, il suo obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella misura pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna), oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, la ripartizione al 50% dell'A.U.U. e della rata di mutuo ipotecario mensile cointestato nonché nulla sia disposto a titolo di assegno muliebre, con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il 28/02/2025).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 02/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla medesima udienza. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 05/09/2013 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Altamura al n. 183, parte II, serie A, anno 2013).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 02/04/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10159/2024 introdotto con ricorso del 03/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 02/04/2025 e dichiara che le relative statuizioni regolano i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10159/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 02/04/2025
TRA
Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
03/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di parte resistente, in forza di matrimonio CP_1
celebrato in data 05/09/2013, precisando che dalla loro unione sono nate le figlie il 06/08/2016 e il 02/07/2020. Per_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il piano genitoriale in atti, l'assegnazione della casa coniugale a sé,
l'obbligo del marito di versarle € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie nonché il suo diritto a percepire integralmente l'A.U.U., con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione con addebito a carico della
, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, l'affido Pt_1
2 condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il piano genitoriale in atti, il suo obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella misura pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna), oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, la ripartizione al 50% dell'A.U.U. e della rata di mutuo ipotecario mensile cointestato nonché nulla sia disposto a titolo di assegno muliebre, con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il 28/02/2025).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 02/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla medesima udienza. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 05/09/2013 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Altamura al n. 183, parte II, serie A, anno 2013).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 02/04/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10159/2024 introdotto con ricorso del 03/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 02/04/2025 e dichiara che le relative statuizioni regolano i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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