Sentenza 11 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/03/2022, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00404/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2021, proposto da
Riva Marina Resort Beach Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'esatta ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 754/2021, pubblicata il 12.03.2021 (R.G. 10614/2019), emessa dal Tribunale Civile di Lecce di conferma del decreto ingiuntivo n. 1845/2019 del 22.07.2019, iscritto al n. R.G. 6674/2019 (con cui si ingiungeva al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di pagare alla Società ricorrente la somma di € 39.870,75, oltre interessi legali, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 286,00 ed € 1.200,00 per competenze, oltre IVA, C.A.P. e spese generali), condannando il medesimo Ente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso di spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1845/2019 del 22.07.2019, procedimento iscritto al R.G. n. 6674/2019, il Tribunale Civile di Lecce ingiungeva al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di pagare alla Società ricorrente la somma di € 39.870,75, oltre interessi legali, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 286,00 ed € 1.200,00 per competenze, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali.
In data 31.10.2019, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio la Riva Marina Resort Beach Club S.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Lecce, per sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1845/2019.
La Riva Marina Resort Beach Club S.r.l., ritualmente costituita, chiedeva al Giudice Ordinario adito l’emanazione di un’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma non contestata di € 37.425,38.
Con ordinanza n. 1241/2020 del 21.02.2020 il Tribunale Civile di Lecce accoglieva l’istanza ex art. 186 bis c.p.c. e, per l’effetto, condannava il Consorzio al pagamento della somma di € 37.425,38.
Nelle more del giudizio, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con deliberazione commissariale n. 265/2020 del 07.09.2020, in ottemperanza all’ordinanza n. 1241/2020, facendo seguito agli accordi intercorsi con la Riva Marina Resort Beach Club S.r.l., disponeva il pagamento (dilazionato in tre rate) della somma di € 37.425,38 in favore di quest’ultima.
Con sentenza n. 754/2021 il Tribunale Civile di Lecce, nella persona del Giudice G. Imperiale, rigettava definitivamente l’opposizione del Consorzio Speciale di Bonifica di Arneo e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1845/2019, condannando il medesimo Ente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso di spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Con il ricorso di ottemperanza in esame, ritualmente notificato il 4.11.2021 e tempestivamente depositato il 17.11.2021, la Società ricorrente, alla luce dell’ottemperanza (parziale) fornita dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo alla citata ordinanza n. 1241/2020, ha chiesto l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza A.G.O. indicata in epigrafe, per la residua somma di € 6.109,69.
Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo non si è costituito nel presente giudizio.
Con memoria depositata in data 3.2.2022, i difensori della Società ricorrente hanno dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del presente giudizio di ottemperanza essendo intervenuta, successivamente alla sua proposizione, l’ottemperanza completa da parte del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Lecce n. 754/2021, pubblicata il 12.03.2021.
Nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, il Tribunale che, a seguito della sopravvenienza descritta in premessa (costituita dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, espressa da parte ricorrente il 3.2.2022) non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza, avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio di ottemperanza (nel quale, peraltro, non sono state depositate le pronunce dell’A.G.O. e la prova del passaggio in giudicato).
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili, in assenza di costituzione del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e di richieste sul punto da parte ricorrente, anche tenuto conto che non sono state depositate in giudizio le pronunce dell’A.G.O. e la prova del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO