TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 180/2024,
TRA
(c.f. ) rapp e dif. ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo Roberto
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/1/2024 il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento dell' del 09.09.2023 con la qule l' di Avellino provvedeva a comunicare CP_1 CP_1
al ricorrente la riliquidazione della prestazione pensionistica n. 044-080007087564 Cat. INVICV, decorrenza 1° agosto 2020, in quanto il ricorrente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 aveva superato i limiti reddituali che consentivano, appunto, l'accesso alla misura. Chiedeva, quindi, la restituzione della somma di € 26.213,15. Il ricorrente, quindi, attivava la procedura amministrativa depositando in data 09.10.2023 ricorso amministrativo presso il Comitato Provinciale di Avellino. CP_1
Con missiva datata 23.11.2023 (Protocollo del 23.11.2023, n. .0800.22/11/2023.00337701), CP_1 ricevuta il 01.12.2023, l'ente previdenziale comunicava all'odierno ricorrente la definizione del ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2023/72172 con esito respinto, precisando però in calce alla comunicazione che il ricorrente avrebbe potuto fare una ricostituzione reddituale e ottenere per il periodo 01/2023-06/2023 la relativa prestazione scomputando l'importo dall'indebito in essere.
Pertanto, parte ricorrente rilevava l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'ente previdenziale per assenza di dolo.
1 Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha specificato che l'indebito sarebbe scaturito dal superamento dei limiti reddituali per la concessione della prestazione di invalidità civile.
Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
Pacifico il superamento dei limiti reddituali nell'arco temporale oggetto del recupero, si discute esclusivamente sulla ripetibilità dei ratei in ragione della dedotta non addebitabilità al percipiente dell'erroneo incameramento delle somme.
Questo Giudice intende abbracciare la tesi sostenuta da parte ricorrente, in accordo con l'orientamento recentemente affermatosi e consolidatesi in seno alla Suprema Corte.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38 Cost. a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del
2 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n.
323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario.
È stato così posto l'accento dalla giurisprudenza di legittimità sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione, affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (cfr ex multis Cass. Sez. Lav.
26036/2019; Cass. Sez. Lav. 28771/2018).
L' ordinanza della Corte di Cassazione (13223/2020) sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991 che si riferisce invece all'indebito previdenziale, ha tuttavia ancora una volta affermato che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., dovendosi invece applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass. n. 1446/2008; n.
11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento", che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Sul solco delle sentenze sopra richiamate (Cass. 28771/2018 e Cass. 31372/2019) l'ordinanza
13223/2020 conferma il principio secondo il quale nella specifica fattispecie
3 dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione deve ricorrere il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno il suo affidamento e ha escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' . Già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1
dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato poi normativamente rafforzato dall'art. 15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ancor più dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria).
Alla luce delle compendiate coordinate normative e giurisprudenziali, posto che è pacifica l'assenza di dolo e la non addebitabilità dell'indebito al percipiente, deve essere esclusa la ripetibilità dei ratei erogati medio tempore, considerato altresì che il superamento dei limiti reddituali è scaturito dalla percezione di ratei di una prestazione previdenziale erogata dall' stesso (in questo senso anche CP_1
Tribunale Sulmona Sez. lavoro, Sent., 17/08/2023).
Tuttavia, la complessità delle questioni trattate e la qualità delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
In questi termini il ricorso merita accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile dall' la somma di Euro 26.213,15 CP_1 erogata dall' in favore del sig.re a titolo di pensione Cat. INVCIV, CP_1 Parte_1
4 n. 044-080007087564 nel periodo da gennaio 2020 a novembre 2023, ordinando all' CP_1
di restituire quanto già trattenuto a tale titolo sulla pensione di reversibilità;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso, Avellino 19.5.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 180/2024,
TRA
(c.f. ) rapp e dif. ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo Roberto
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/1/2024 il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento dell' del 09.09.2023 con la qule l' di Avellino provvedeva a comunicare CP_1 CP_1
al ricorrente la riliquidazione della prestazione pensionistica n. 044-080007087564 Cat. INVICV, decorrenza 1° agosto 2020, in quanto il ricorrente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 aveva superato i limiti reddituali che consentivano, appunto, l'accesso alla misura. Chiedeva, quindi, la restituzione della somma di € 26.213,15. Il ricorrente, quindi, attivava la procedura amministrativa depositando in data 09.10.2023 ricorso amministrativo presso il Comitato Provinciale di Avellino. CP_1
Con missiva datata 23.11.2023 (Protocollo del 23.11.2023, n. .0800.22/11/2023.00337701), CP_1 ricevuta il 01.12.2023, l'ente previdenziale comunicava all'odierno ricorrente la definizione del ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2023/72172 con esito respinto, precisando però in calce alla comunicazione che il ricorrente avrebbe potuto fare una ricostituzione reddituale e ottenere per il periodo 01/2023-06/2023 la relativa prestazione scomputando l'importo dall'indebito in essere.
Pertanto, parte ricorrente rilevava l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'ente previdenziale per assenza di dolo.
1 Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha specificato che l'indebito sarebbe scaturito dal superamento dei limiti reddituali per la concessione della prestazione di invalidità civile.
Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
Pacifico il superamento dei limiti reddituali nell'arco temporale oggetto del recupero, si discute esclusivamente sulla ripetibilità dei ratei in ragione della dedotta non addebitabilità al percipiente dell'erroneo incameramento delle somme.
Questo Giudice intende abbracciare la tesi sostenuta da parte ricorrente, in accordo con l'orientamento recentemente affermatosi e consolidatesi in seno alla Suprema Corte.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38 Cost. a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del
2 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n.
323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario.
È stato così posto l'accento dalla giurisprudenza di legittimità sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione, affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (cfr ex multis Cass. Sez. Lav.
26036/2019; Cass. Sez. Lav. 28771/2018).
L' ordinanza della Corte di Cassazione (13223/2020) sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991 che si riferisce invece all'indebito previdenziale, ha tuttavia ancora una volta affermato che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., dovendosi invece applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass. n. 1446/2008; n.
11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento", che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Sul solco delle sentenze sopra richiamate (Cass. 28771/2018 e Cass. 31372/2019) l'ordinanza
13223/2020 conferma il principio secondo il quale nella specifica fattispecie
3 dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione deve ricorrere il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno il suo affidamento e ha escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' . Già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1
dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato poi normativamente rafforzato dall'art. 15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ancor più dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria).
Alla luce delle compendiate coordinate normative e giurisprudenziali, posto che è pacifica l'assenza di dolo e la non addebitabilità dell'indebito al percipiente, deve essere esclusa la ripetibilità dei ratei erogati medio tempore, considerato altresì che il superamento dei limiti reddituali è scaturito dalla percezione di ratei di una prestazione previdenziale erogata dall' stesso (in questo senso anche CP_1
Tribunale Sulmona Sez. lavoro, Sent., 17/08/2023).
Tuttavia, la complessità delle questioni trattate e la qualità delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
In questi termini il ricorso merita accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile dall' la somma di Euro 26.213,15 CP_1 erogata dall' in favore del sig.re a titolo di pensione Cat. INVCIV, CP_1 Parte_1
4 n. 044-080007087564 nel periodo da gennaio 2020 a novembre 2023, ordinando all' CP_1
di restituire quanto già trattenuto a tale titolo sulla pensione di reversibilità;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso, Avellino 19.5.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
5