Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. /2025 pubbl. il /2025
RG n. 368/2024
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico Presidente est.
Dott.ssa Carolina Elia Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368/2024 R.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 28-01-2025
PROMOSSA DA
( e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv. ti De Bartolomeo Giuseppe (C.F. C.F._2
e Specchia Francesca (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Lecce presso il loro studio in via Filippo Turati, 23
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE, che ha reso parere favorevole in data 14 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13-10-2004, n. prot. 943-2004 il Tribunale Ecclesiastico regionale di Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato il 29 maggio 1999, in Veglie, tra e per “Simulazione totale da parte del convenuto”; il Tribunale Parte_1 Parte_2
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento con decreto in data 29-03-2006 ratificava la suddetta sentenza canonica.
In data 12/12/2008 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dava esecutività alla stessa.
Con ricorso congiunto datato 06-08-2024 (depositato in data 20-09-2024), e Parte_1 [...]
chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza Parte_2 citata del Tribunale Ecclesiastico regionale di Bari, con le conseguenti annotazioni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/05/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/03/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990
n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che, nel caso in esame, come si evince dalla documentazione prodotta, siano stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
2) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
3) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
4) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
5) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero;
7) alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per
“Simulazione totale da parte del convenuto”; che sia stata decretata l'esecutività da parte del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Inoltre, nel procedimento ecclesiastico veniva fornita la confessione giudiziale del di aver CP_1 simulato il consenso nuziale escludendo da esso con atto positivo della volontà il vincolo dell'indissolubilità prevista dal canone n. 1056 del codice di diritto canonico.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle citate norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 c.c., senza che vi osti la circostanza che la predetta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma, “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello
Stato delineano l'istituto del matrimonio e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. UU. Sent. n. 4700 del
20-07-1988).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello ovvero non si opponga a tale declaratoria”. (per tutte
Cass. 7/12/2005 n. 27078).
Nel caso di specie, nessuna opposizione è stata proposta atteso che le parti hanno congiuntamente proposto la domanda nel presente giudizio.
La domanda proposta deve pertanto essere accolta.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico regionale di
Bari del 13 ottobre 2004, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di
Benevento il 29-03-2006 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 12-12-2008, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in Veglie tra e il 29 maggio 2009; Parte_1 Parte_2
2) Dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) Nulla per le spese.
Lecce, 18/2/2025.
IL Presidente est.
(Dott. Carlo ERRICO)