Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4947/2024
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4947 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa con ricorso
DA
-Parte_1 (nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NESTA LIANA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Pietro Colletta n.12
RICORRENTE
Controparte_1 (nato a [...]- Ucraina l'1.06.1974)
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
, premesso di aver contratto Con ricorso depositato in data 06.03.2024 Parte_1
matrimonio con in Ucraina il 12.07.2009; che dalla loro unione erano nate Controparte_1
tre figlie: (nata in [...] l'[...]) Persona_2 (nata in [...] 1'11.2.2013) Persona_1
(nata a [...] il [...]); che le parti avevano vissuto prima in Ucraina poi ed Parte_2
in Russia poi nuovamente in Ucraina e successivamente si erano trasferite in Italia dove avevano presentato richiesta di protezione internazionale;
che in data 26 Febbraio 2020 ella aveva ottenuto per sé
e per le bambine lo status di rifugiate;
che l'ultimo domicilio coniugale era stato in Napoli alla Piazza
Cardinale Riario Sforza n.156, in un immobile condotto in locazione;
che a partire dal 2016
l'atteggiamento del marito era cambiato, trascorrendo intere giornate nel letto e disinteressandosi della moglie e delle figlie;
che ella iniziò a nutrire il dubbio che il marito avesse ricominciato a fare uso di stupefacenti, circostanza che le veniva confermata da alcuni amici e pertanto nel 2017 decideva di chiedere il divorzio dal marito;
che tra le parti era stata emessa sentenza di divorzio in Ucraina in data
13.04.2018 e passata in giudicato il 15.05.2018, registrata a Napoli in data 24/11/2023; che con tale pronuncia il Tribunale ucraino nulla aveva statuito in ordine al regime di affido delle minori;
che la mattina del 30 Aprile 2018 aveva contattato telefonicamente il marito e costui le aveva riferito di essere tornato in Ucraina lasciandola sprovvista di qualsiasi risorsa finanziaria per sè e per le bambine;
che da allora aveva avuto tante difficoltà nella gestione delle figlie: si era attivata per trovare dei lavori che le consentissero il sostentamento per sé e per le figlie, aveva contattato il resistente per ottenere l'autorizzazione all'iscrizione scolastica di queste ultime, ma egli aveva rifiutato, aveva quindi presentato una denuncia presso il commissariato di PS, le bambine avevano avuto bisogno di cure mediche e la prima anche di un ricovero senza che il padre mostrasse il minimo interesse;
che ad agosto 2018 mentre ella era al lavoro il resistente era arrivato improvvisamente a casa sua e da settembre 2018 ad Aprile 2019 aveva iniziato a versare l'importo di euro 100,00; che, rientrato a Napoli, il resistente aveva ricominciato a lavorare e a riprendere i contatti con le bambine, ma assumendo atteggiamenti poco responsabili ad esempio lasciandole a dormire a casa sua in sua assenza e in compagnia di un suo amico;
che ad Aprile 2019 il resistente era scomparso nuovamente;
che in questi anni il resistente aveva reso difficoltoso se non impossibile lo svolgimento di qualsiasi pratica burocratica per le bambine, che solo previa autorizzazione del giudice tutelare erano riuscite ad ottenere un valido titolo di viaggio.
Tutto ciò premesso chiedeva modificarsi la sentenza di divorzio e accogliersi le seguenti conclusioni: "In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile, meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., Voglia, inaudita altera parte, attesa l'evidente impossibilità della Ricorrente ad ottenere l'assenso da parte del padre, autorizzare il rinnovo, da parte
Ufficio immigrazione, del permesso di soggiorno STATUS DIdella Controparte_2
RIFUGIATE nell'interesse di: Parte_1 nata a [...] il [...] e delle figlie minori:
Persona_3 nata in [...] il [...],
Persona_2 nata in [...] il [...], e
Parte_3 nata a [...] il [...]
Fissando, se del caso, apposita udienza per la conferma dello stesso.
in via principale: modificare le condizioni della Sentenza di divorzio nella parte in cui non prevede un regime di affido per le figlie minori Persona_4
, Persona_5 e Persona_6
[...]
disporre l'affidamento cd. "super esclusivo" delle minori alla Ricorrente;
nulla disporre in ordine al regime di visite e di incontri tra le minori ed il padre, il Sig. CP_1
attesa la sua irreperibilità e la probabile assenza dal territorio dello Stato;
[...]
a contribuire aldichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. Controparte_1
mantenimento delle figlie minori con la corresponsione di una somma mensile nella misura che Codesto
Tribunale riterrà equa, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la Ricorrente".
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, venivano altresì investiti i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di relazionare sulle condizioni di cittadinanza, di vita e di relazione delle minori con entrambe le figure genitoriali Il Giudice, ritenuta poi l'opportunità di ascoltare la minore Per 3 di anni 14, rinviava in prosieguo.
Scardinato il procedimento sul ruolo del sottoscritto relatore a seguito del trasferimento del magistrato titolare, all'udienza del 20.03.2025, venivano sentite la ricorrente e la minore Per_3 Il difensore di parte ricorrente rinunciava alla richiesta di cui al punto a) delle conclusioni del ricorso in quanto superato e insisteva per i capi c, d, e;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benchè regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Il Collegio rileva che dalle risultanze processuali, in particolare dalle relazioni dei servizi sociali, dalle dichiarazioni della ricorrente e dell'ascolto della prima figlia, è emerso che le minori sono ben accudite esclusivamente dalla madre, sono ben inserite nei rispettivi contesti scolastici frequentando la prima il liceo artistico, la seconda la scuola media "Viale delle Acacie" e la terza la scuola elementare "Luigi
Vanvitelli" e che il padre è totalmente assente dalla loro vita da diversi anni. In un tale contesto, tenuto conto del totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie e al contempo dei necessari adempimenti anche burocratici che la madre deve compiere nell'interesse delle minori, in relazione ad esempio ai compiti di cura, salute, educazione scolastica, certamente sussistono i presupposti per disporre, in accoglimento della domanda, l'affido esclusivo delle minori alla madre, disponendo altresì che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla ricorrente, unica vera e stabile presenza genitoriale per le figlie. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito"). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.). Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le visite padre figlie vanno disposte presso i Servizi sociali territorialmente competenti qualora il padre mostri interesse ad incontrare le figlie e a costruire un rapporto con le stesse, previo espletamento di percorsi di verifica della sua capacità genitoriale e della solidità dell'intento da attivare ad opera dei Servizi su iniziativa del resistente medesimo.
Quanto al mantenimento delle figlie, in assenza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale, tenuto conto che la ricorrente ha riferito che il marito ha in passato lavorato come cuoco sia in Italia che nel suo paese di origine e comunque tenuto conto della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo stabilire che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando euro 750,00 mensili ( 250,00 per ciascuna figlia) che dovranno essere corrisposti entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente a decorrere dalla domanda (marzo 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il
Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026. Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro [...]
CP_1 così provvede:
-dichiara la contumacia di Controparte_1
-affida le figlie minori in via esclusiva alla madre con la quale convivono. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, cinque di ogni mese, a Parte_4
la somma mensile di euro 750,00 a decorrere dalla domanda (marzo 2024); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le figlie da individuarsi secondo il Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale di Napoli ed il Presidente del COA in data 7.03.2018;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino