Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2489/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
20/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489 del R.G. per l'anno 2020 avente ad oggetto: Assegno Sociale promossa da
, con l'avv. Pierpaolo Boccucci Parte_1
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. E. Triolo CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 22.10.2020 il ricorrente, avendo presentato domanda di assegno sociale in data 28.01.2020 respinta il 21.02.2020 in ragione della mancata dimostrazione del reale stato di bisogno sancito dall'art. 3 c. 6 L. 335/95 sul presupposto di aver configurato una situazione economico patrimoniale come
“indigenza precostituita”, chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegno sociale condannando l al pagamento dei relativi ratei, con vittoria delle spese di lite. CP_1
Allegava l'accordo di separazione matrimoniale.
Si costituiva tempestivamente l contestando la spettanza del diritto all'assegno CP_1 sociale attesa la natura sussidiaria della prestazione assistenziale che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito, nel caso di specie oggetto, come si evince dall'accordo di separazione vi era una simulazione di un disagio economico
La causa, di natura documentale, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1. gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65. anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge". Rileva pertanto, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, oltre al reddito effettivamente percepito, anche quello “conseguibile” nell'anno di riferimento, il cui onere probatorio incombe sull'interessato secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).
Nel caso di specie, nessuno dei predetti elementi costitutivi del diritto è stato allegato in ricorso con la conseguenza che, in mancanza di allegazione –e quindi, anche di prova-degli elementi costitutivi del diritto azionato, il cui onere incombe sul ricorrente ex art. 2697 c.c., il ricorso dev'essere respinto.
Peraltro, la natura sussidiaria dell'istituto impone dunque un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale. Come ha condivisibilmente ritenuto la Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 293/2008 e sentenza n. 596/2018 la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (redditi di qualsiasi natura), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Trieste con la decisione del
08.06.2017 secondo cui quest'ultima soluzione è quella che appare più corretta, in base al testo della norma, che attribuisce rilievo ai redditi "di qualsiasi natura"; e soprattutto alla sua ratio: non si deve dimenticare infatti che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento. Anche secondo Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 25/02/2019), n.101 “Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge,
d'altronde, è l'unica coerente con il citato disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”. Nello stesso senso anche la Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza n. 1615/2019, sulla scorta di quanto precisato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6570/2010 in cui, pur evidenziando il rilevo dei redditi effettivamente percepiti, era stata ritenuta incompatibile con la percezione dell'assegno sociale la mancata attivazione per la riscossione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione legale o di assegno divorzile, occorrendo l'impossibilità di ottenerlo, aveva ritenuto: “Qualora il soggetto che chiede l'assegno sociale risulti titolare di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito, occorre dimostrare che ad essa non corrisponde alcuna concreta prospettiva di poterlo percepire”.
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica dell'interessato e l'effettiva sussistenza dello stato di bisogno, nel caso di specie non provato, pur a fronte della specifica contestazione CP_ dell
Per le ragioni sopra esposte il ricorso dev'essere respinto, ritenute assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano integralmente le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
- Respinge il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 25/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo