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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Natale Parte_1 ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Contursi CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 18/01/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria del Parte_1 procedim ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/1984 a far data dal primo giorno del mese successivo alla revoca ovvero dalla decorrenza risultante dall'effettuanda istruttoria;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di c veniva integrato il quesito al CTU già precedentemente nominato, a seguito del deposito della nuova documentazione sanitaria. La causa veniva riservata in decisione nelle forme della trattazione scritta;
parte ricorrente ottemperava all'invito con note depositate in data 8-4-2025.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a
1 pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero
2 accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Nel caso di specie il CTU- richiesto di chiarimenti già con provvedimento in data 1-2-2024- confermava tutte le valutazioni e conclusioni già espresse nella sua relazione del 4.11.2023 in fase sommaria
In particolare il CTU precisava che: “nessuna nuova documentazione sanitaria è stata prodotta dalla parte ricorrente essendo il citato certificato neurochirurgico già stato esaminato e riportato a pag.8 della mia relazione di CTU: -Copia certificato del dr.
[...]
, datato 14-1-23, nel quale si legge: “ … Conclusioni diagnos Per_1 Parte_1
Spondilodiscoartrosi L5-S1 sx (Modic II o osteocondrosi cronica). Ernie discali C5-C6 e C6-C7 … Alla luce della professione svolta dall'istante (fabbro) e dalla incidenza che la suddetta patologia della colonna potrebbe avere non solo in riferimento alla attività lavorativa sostanzialmente identica a quella svolta ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione, presenta un grado di invalidità che determina una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi…”.
Quanto all'attività lavorativa del ricorrente, vale la pena precisare che il CTU ha concluso che
“ la mansione di titolare gli permette di delegare e/o di supervisionare le attività più gravose
3 come peraltro indirettamente prescritto dal succitato neurochirurgo che suggeriva:
“Modificazioni di attività lavorative o extralavorative potenzialmente algogene (carichi assiali, sforzi fisici, posture o movimenti ripetuti in flessione e/o torsione del tronco), calo ponderale …” ecc.” .
Si precisa, inoltre, che la documentazione sanitaria depositata in uno alla nota del 5.11.2024, non può costituire nemmeno a livello di affermazione difensiva un aggravamento, trattandosi di referti in perfetta continuità con le patologie di cui era già affetto il ricorrente al momento del deposito del ricorso, adeguatamente valutate dall'Ausiliario.
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass. n. 30860/2019). Il principio richiamato evidenzia la necessaria valutabilità anche degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, la cui interpretazione estensiva in adesione ai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza, trova giustificazione – oltre che nella constatazione della sussistenza della identità di “ratio” sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia processuale e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione – nel rilievo di fondo che le discipline sostanziali poste a raffronto (previdenziali, di assicurazione sociale contro gli infortuni e di assistenza sociale) sono accomunate dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento. Risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale.
Sicchè da un lato la produzione sopravvenuta è ammissibile nel procedimento per ATPO (Cassazione sopra citata); dovendosi tuttavia trattare di documentazione invocata in modo specifico quale aggravamento della condizione psicofisica della parte, non potendo invece entrare nel procedimento- in ogni caso soggetto alla regola della ragionevole durata- qualunque atto medico sopravvenuto (a titolo di mero esempio esami diagnostici, certificati di ricovero, etc, ) che non dimostri, seppure sommariamente, il detto imprescindibile aggravamento; e che solo in quel caso può giustificare un ulteriore riscontro peritale.
Per tali motivi il ricorso va rigettato, ritenendosi coerenti, lineari e logiche le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. Affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass. 04 agosto 2020, n. 16676).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
4 - rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
- pone definitivamente a carico del_ ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento;
.
Foggia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Natale Parte_1 ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Contursi CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 18/01/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria del Parte_1 procedim ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/1984 a far data dal primo giorno del mese successivo alla revoca ovvero dalla decorrenza risultante dall'effettuanda istruttoria;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di c veniva integrato il quesito al CTU già precedentemente nominato, a seguito del deposito della nuova documentazione sanitaria. La causa veniva riservata in decisione nelle forme della trattazione scritta;
parte ricorrente ottemperava all'invito con note depositate in data 8-4-2025.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a
1 pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero
2 accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Nel caso di specie il CTU- richiesto di chiarimenti già con provvedimento in data 1-2-2024- confermava tutte le valutazioni e conclusioni già espresse nella sua relazione del 4.11.2023 in fase sommaria
In particolare il CTU precisava che: “nessuna nuova documentazione sanitaria è stata prodotta dalla parte ricorrente essendo il citato certificato neurochirurgico già stato esaminato e riportato a pag.8 della mia relazione di CTU: -Copia certificato del dr.
[...]
, datato 14-1-23, nel quale si legge: “ … Conclusioni diagnos Per_1 Parte_1
Spondilodiscoartrosi L5-S1 sx (Modic II o osteocondrosi cronica). Ernie discali C5-C6 e C6-C7 … Alla luce della professione svolta dall'istante (fabbro) e dalla incidenza che la suddetta patologia della colonna potrebbe avere non solo in riferimento alla attività lavorativa sostanzialmente identica a quella svolta ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione, presenta un grado di invalidità che determina una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi…”.
Quanto all'attività lavorativa del ricorrente, vale la pena precisare che il CTU ha concluso che
“ la mansione di titolare gli permette di delegare e/o di supervisionare le attività più gravose
3 come peraltro indirettamente prescritto dal succitato neurochirurgo che suggeriva:
“Modificazioni di attività lavorative o extralavorative potenzialmente algogene (carichi assiali, sforzi fisici, posture o movimenti ripetuti in flessione e/o torsione del tronco), calo ponderale …” ecc.” .
Si precisa, inoltre, che la documentazione sanitaria depositata in uno alla nota del 5.11.2024, non può costituire nemmeno a livello di affermazione difensiva un aggravamento, trattandosi di referti in perfetta continuità con le patologie di cui era già affetto il ricorrente al momento del deposito del ricorso, adeguatamente valutate dall'Ausiliario.
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass. n. 30860/2019). Il principio richiamato evidenzia la necessaria valutabilità anche degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, la cui interpretazione estensiva in adesione ai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza, trova giustificazione – oltre che nella constatazione della sussistenza della identità di “ratio” sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia processuale e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione – nel rilievo di fondo che le discipline sostanziali poste a raffronto (previdenziali, di assicurazione sociale contro gli infortuni e di assistenza sociale) sono accomunate dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento. Risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale.
Sicchè da un lato la produzione sopravvenuta è ammissibile nel procedimento per ATPO (Cassazione sopra citata); dovendosi tuttavia trattare di documentazione invocata in modo specifico quale aggravamento della condizione psicofisica della parte, non potendo invece entrare nel procedimento- in ogni caso soggetto alla regola della ragionevole durata- qualunque atto medico sopravvenuto (a titolo di mero esempio esami diagnostici, certificati di ricovero, etc, ) che non dimostri, seppure sommariamente, il detto imprescindibile aggravamento; e che solo in quel caso può giustificare un ulteriore riscontro peritale.
Per tali motivi il ricorso va rigettato, ritenendosi coerenti, lineari e logiche le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. Affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass. 04 agosto 2020, n. 16676).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
4 - rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
- pone definitivamente a carico del_ ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento;
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Foggia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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