Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10721 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 13.7.2021 da parte del Ministero dell’Interno e notificato al ricorrente il 13.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con il quale il Ministro dell’Interno gli ha denegato la concessione della cittadinanza italiana, a causa dell’accertata sussistenza di condanne a suo carico, oltreché per l’insufficiente capacità reddituale.
1.1. In particolare, l’impugnato provvedimento di diniego si fonda sui seguenti pregiudizi e segnalazioni di natura penale: i) “ 18/01/2006 sentenza del Tribunale di Modena - sezione distaccata di Sassuolo irrevocabile il 15/07/2006, 1° reato) ricettazione art. 648 c.p. (commesso dal 25/10/2001 e fino al 2/11/2001 in luogo non accertato); in data 10/11/2011 decreto penale del G.I.P. Tribunale di Bologna esecutivo il 15/12/2011, 1° reato ) guida in stato di ebbrezza accertata mediante analisi dell’aria alveolare espirata art. 186 comma 2 lett. b D.Lvo 30/4/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) commesso il 12/3/2009 in Bologna ”.
1.2. Inoltre, a carico del ricorrente è emersa “ una segnalazione del 2017 ex art. 75 d.P.R. n. 309/90 (uso personale di stupefacenti)” e, in riferimento al requisito reddituale, a seguito di verifica presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, è risultato “un ammontare reddituale inferiore a i parametri sopracitati” ( id est, € 8.273, incrementati fino a € 11.362 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico) .
2. La difesa attorea ha censurato il provvedimento impugnato, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi di doglianza: I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana” ; II. “Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art 6 della legge n. 91 del 199 2”.
2.1. In sintesi, il ricorrente lamenta che il provvedimento gravato sia affetto da insufficiente motivazione e carente istruttoria, non avendo l’Amministrazione considerato:
- la sua integrazione nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di condotta, posto che i precedenti penali a lui attribuiti sono stati dichiarati estinti dal Tribunale di Modena e dal GIP del Tribunale di Bologna, e che la notizia di reato a carico della suocera convivente non può avere rilevanza nei suoi confronti;
- per quanto attiene al requisito reddituale, la circostanza che egli può contare, ai fini del raggiungimento del livello minimo di sussistenza, sulla capacità economica dei familiari conviventi, ovvero sui redditi del fratello e della sorella.
2.2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, depositando relazione con annessa documentazione.
2.3. Con ordinanza n. 2800/2022 del 30.4.2022 è stata respinta l’istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente unitamente all’atto introduttivo del giudizio.
3. All’udienza di smaltimento del 16 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che occorre brevemente richiamare.
4.1. L’atto di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale ed è condizionato dall’esistenza di un interesse pubblico, che con l’atto stesso si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che si faccia a richiederlo ” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 14/02/2017, n. 657); l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. St., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52; Cons. St., Sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 282; Tar Lazio, II quater, 18 aprile 2012, n. 3547).
4.2. D’altra parte, si è costantemente sottolineata la delicatezza della valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino, da cui scaturisce la pienezza del godimento dei diritti civili e politici.
4.3. Per costante giurisprudenza, in relazione all’istanza per il riconoscimento della cittadinanza, il comportamento dell’istante è valutabile come fatto storico anche nell’ipotesi di estinzione del reato e, conseguentemente, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (T.A.R. Roma – Lazio, Sez. V, 26/04/2023, n. 7171).
4.4. La giurisprudenza ha inoltre affermato che l’art. 6, comma 3, della legge n. 91 del 1992 prevede che solo la riabilitazione faccia cessare l’effetto preclusivo dei precedenti penali, essendo quindi l’unico rimedio previsto dalla legge per elidere tale effetto ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana; la riabilitazione, infatti, non può essere considerata fungibile, a detti fini, con altre cause di estinzione del reato, come quella di cui all’art. 460 c.p.p., dalle quali differisce per la peculiarità di presupporre - essa soltanto - l’accertamento di un completo ravvedimento del reo (T.A.R. Roma – Lazio, Sez. II, 02/02/2015, n.1833).
4.5. In tal senso, questa Sezione ha affermato, anche di recente, che “l’estinzione dei reati non comporta alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da una costante giurisprudenza, "il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all’art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell’art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell’invocato status" (v. Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n.1837; 13/11/2018, n. 6374)” (v. TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 7584/2025) .
4.6. In definitiva, alla stregua del dato normativo e del formante giurisprudenziale sopra richiamati, l’estinzione dei reati non comporta alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza.
5. Si deve peraltro osservare, con specifico riferimento alla significatività delle condotte poste in essere, che - tra i precedenti ascritti al richiedente - vi è quello relativo alla violazione dell’art. 186 del d. lgs. 285/1992, che punisce la guida in stato di ebbrezza, fattispecie inquadrabile nell’ambito di quei reati stradali che, un tempo sentiti come mancanze minori, hanno progressivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità.
5.1. Proprio la gravità di tali eventi ha indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi (legge n. 94/2009 e legge n. 41/2016, che ha introdotto l’art. 589- bis c.p.) e a ritornare sull’argomento con la legge n. 177/2024, che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, con interventi mirati a rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187, relativi rispettivamente alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
5.2. Alla luce di ciò, con specifico riferimento alla loro rilevanza nell’ambito del procedimento concessorio, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da chi aspira ad essere immesso stabilmente nella comunità del Paese ospite.
5.3. Come da ultimo chiarito da questa Sezione, ”non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l’autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro nell’ambito del Popolo italiano (tal è l’effetto giuridico del DPR di “concessione” della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell’ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l’alterazione delle capacità di guida causata dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale “indicatore” dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione”, da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice “criterio dell’uomo comune”, si deve escludere l’irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull’ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall’iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un’epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L’aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest’ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l’incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).” (T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, n. 10636 del 27 maggio 2024).
5.4. In ordine, poi al reato di ricettazione ex art. 648 c.p., va osservato che la giurisprudenza, a proposito del disvalore dei cd. “reati di sussistenza”, considerati nel loro inquadramento complessivo, rispetto ai quali “potrebbe apparire eccessivo” il peso attribuito a tale precedente ove ridotto a un mero “fenomeno di costume”, ha precisato che tale tipo di reati ”comporta comunque l’inserimento del venditore in una rete facente capo ad gruppi criminali che organizzano la produzione e la distribuzione commerciale di prodotti falsi - che quindi vengono indirettamente favoriti dall’attività dei soggetti impiegati in tali traffici – di cui lo straniero costituisce l’ultimo anello della catena – e che giustifica lo sfavore attribuito dall’ordinamento (a tal fine, peraltro, va ricordata anche la ratio della norma in parola, che non è solo quella di tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità della merce acquistata e l’interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento di marchi, come nel caso in esame…)” (TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 6609/2022) .
5.5. Le considerazioni che precedono spiegano la ragione della rilevanza attribuita a condotte di tal fatta ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale si deve tenere conto di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057
6. Quanto poi al parametro reddituale, l’Amministrazione commisura l’idoneità delle fonti di reddito sulla base della legislazione vigente in materia di esenzione totale della partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare della pensione di vecchiaia.
6.1. L’art. 3 del d.l. 25.11.1989, n. 362, convertito, con modificazioni, nella legge 25.1.1990, n. 8 e confermato, quanto ai limiti di reddito, dall’art. 2, comma 15, della legge 28.12.1995 n. 549, stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo, in presenza di coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico. Per la giurisprudenza “ Tale legge fornisce, infatti, un criterio obbiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che, in relazione ai redditi percepiti, debbono considerarsi indigenti e quindi, nel caso degli stranieri che richiedono la cittadinanza, di coloro che non risultano in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia ” (Cons. Stato, Sez. I, 17 giugno 1998, n. 3145; Cons. Stato, Sez. I, 16 maggio 2001, n. 447).
6.2. D’altronde, “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, sentt. nn. 10747/2023, 4268/2023, 1993/2023, 16321/2022 e 11028/2022), rilevando “ ex se quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, sent. n. 23866/2024, cit. ).
6.3. Ciò detto, è evidente la legittimità del provvedimento impugnato, dal momento che la P.A. ha fatto corretta applicazione delle norme e delle coordinate ermeneutiche sopra esposte.
6.4. Va infatti evidenziato che l’istruttoria condotta dal Ministero resistente e la motivazione posta a base del gravato provvedimento di diniego non sono intaccate dalle censure attoree, in quanto dalla documentazione in atti emerge come il ricorrente, sia al momento della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, sia all’atto dell’adozione del gravato provvedimento, fosse privo del requisito reddituale normativamente richiesto.
6.5. Sotto altro profilo, se è vero che ai fini della valutazione della capacità reddituale può anche essere considerato il reddito del nucleo familiare, ciò tuttavia è in concreto possibile solo allorquando il richiedente possegga una minima capacità reddituale propria (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, n. 7158 del 26 aprile 2023); diversamente, invero, l’Amministrazione non sarebbe in condizione di svolgere alcuna valutazione in ordine alla stabilità e alla durata nel tempo della autosufficienza della capacità reddituale del richiedente, presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, n. 23866 del 31 dicembre 2024).
6.6. La carenza, in capo al ricorrente, di una minima e continuativa capacità reddituale propria risulta peraltro confermata da quanto allegato al ricorso, essendo prodotte in atti certificazioni di redditi riferite al solo anno 2018.
7. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
8. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.