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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO ZO, EL
VALEA SE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2975/2018 depositato il 19/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1368/17 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1368/17 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1368/17 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. - INERTI E CONGLOMERATI, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (ora ADE IS) avverso comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata in data 08.06.2018, per un importo complessivo di euro
2.574.683,18, limitatamente a cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 1.301.948,18.
Parte ricorrente ha formulato vari motivi di ricorso:1) Illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata per violazione di legge - Violazione ex artt. 3 L. 241/90 e 7 della Legge 212/2000 –
Difetto assoluto di motivazione – Omessa indicazione della rendita catastale degli immobili che si intende sottoporre a misura – Violazione del diritto di difesa ex art 24 Cost.;
2) Illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione - Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di accessori
3) Illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per violazione dell'obbligo legale di allegazione degli atti richiamati ex art 3, Legge n. 241/90 – Difetto di prova – Violazione del diritto di difesa;
4) Illegittimità dell'atto opposto per violazione di legge- Art. 10 L. 212/2000;
5) Omessa e/o irrituale notifica delle presupposte cartelle di pagamento e degli atti intermedi;
6) Prescrizione/decadenza della richiesta impositiva;
7) Prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
8) Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per illegittima richiesta degli interessi di mora.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente comunica di avere richiesto ed ottenuto la Definizione Agevolata
(“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione, ai sensi dell'art.3 D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 e di avere provveduto al pagamento delle rate (I, II e III) nei termini di legge.
Con ordinanza del 21/9/2023 questa Corte sospendeva il processo.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio per avere aderito alla rottamazione con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia al ricorso (art. 44
d.lgs. 546/1992).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Messina 20/11/2025
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO ZO, EL
VALEA SE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2975/2018 depositato il 19/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1368/17 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1368/17 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1368/17 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. - INERTI E CONGLOMERATI, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (ora ADE IS) avverso comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata in data 08.06.2018, per un importo complessivo di euro
2.574.683,18, limitatamente a cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 1.301.948,18.
Parte ricorrente ha formulato vari motivi di ricorso:1) Illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata per violazione di legge - Violazione ex artt. 3 L. 241/90 e 7 della Legge 212/2000 –
Difetto assoluto di motivazione – Omessa indicazione della rendita catastale degli immobili che si intende sottoporre a misura – Violazione del diritto di difesa ex art 24 Cost.;
2) Illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione - Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di accessori
3) Illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per violazione dell'obbligo legale di allegazione degli atti richiamati ex art 3, Legge n. 241/90 – Difetto di prova – Violazione del diritto di difesa;
4) Illegittimità dell'atto opposto per violazione di legge- Art. 10 L. 212/2000;
5) Omessa e/o irrituale notifica delle presupposte cartelle di pagamento e degli atti intermedi;
6) Prescrizione/decadenza della richiesta impositiva;
7) Prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
8) Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per illegittima richiesta degli interessi di mora.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente comunica di avere richiesto ed ottenuto la Definizione Agevolata
(“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione, ai sensi dell'art.3 D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 e di avere provveduto al pagamento delle rate (I, II e III) nei termini di legge.
Con ordinanza del 21/9/2023 questa Corte sospendeva il processo.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio per avere aderito alla rottamazione con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia al ricorso (art. 44
d.lgs. 546/1992).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Messina 20/11/2025