Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile,
all'udienza del giorno 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5826/2024 del R.G.
promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Lippolis
-Ricorrente-
CONTRO
CP 1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445, comma c.p.c., parte ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento,
poiché, sottoposta a visita di revisione, la Commissione Medica gli aveva riconosciuto la condizione di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%. Non riconosceva il diritto
all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80, né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente riconosceva alla ricorrente una invalidità del 100% nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità a decorrere dalla visita di revisione di luglio 2023, ma non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
La domanda attorea finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi in accordo con Cassazione civile , sez. lav.
20/08/2018 , n. 20819 che "ai fini della concessione dell'indennità
di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili,
sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della 1. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere atti della vita quotidiana, sicché nella valutazione di agli quest'ultimo requisito il giudice del merito deve tener conto di un
-
difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.". Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile. Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata CTU -
sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Persona 1 ha ritenuto quanto segue: Sul punto la dott.ssa
"VALUTAZIONE MEDICO― LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento in favore della ricorrente signora Parte_1 della indennità di accompagnamento e riconoscimento di Handicap in situazioni di gravità.
Il quadro patologico della ricorrente è il seguente: "Esiti di intervento chirurgico di Artroprotesi d'anca destra nel marzo 2018 ed Artroprotesi di anca sn. nel luglio 2018 in esiti di displasia congenita dell'anca,
da cui è residuata una dismetria tra un arto e l'altro di circa 4 cm oltre alla ipotrofia muscolare di entrambi gli arti inferiori. Gonartrosi
bilaterale con accentuato varismo >a dx. Severa spondiloartrosi diffusa di tutto il rachide, Scoliosi lombare destro-convessa. Discopatie
diffuse."
Quanto descritto comporta turbe statico dinamiche con ripercussioni sulla obiettivamente deficitaria e quindi sulla autonomiadeambulazione le limitazioni esclusivamente motorie,funzionale. La paziente, per necessita di una assistenza continuativa: la deambulazione avviene con zoppia da caduta per dismetria di 4 cm tra i due arti, possibile per brevissimi tratti e con l'ausilio di terzi.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene sussistente il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento (art.1 L.18/80) e lo stato di handicap in situazioni di gravità comma 3 art 3 L.104/1992 dalla data della revisione del luglio 2023 da parte della Commissione Medica".
All'accertamento positivo consegue la condanna dell CP 1 alle spese di lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell CP 1 vanno poste le spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dalla data di revisione del luglio 2023; condanna 1 CP 1 alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida nella misura di € 5.350, oltre RSG, IVA e
СРА, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone
definitivamente a carico dell CP 1 le spese di consulenza.
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile