Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell'incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal C.d.S. (principio affermato con riferimento ad un incidente automobilistico in relazione al quale il consulente tecnico aveva ritenuto adeguata, al fine di evitare il sinistro, una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/h, in realtà tenuta dal conducente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 7, presso l'avvocato M. VITOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MURARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI VICENZA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 15/95 della Pretura di BASSANO DEL GRAPPA, Sezione distaccata di ASIAGO, depositata il 26/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 In relazione allo scontro fra le autovetture condotte da IA RI e IA ED BU, avvenuto il 6 agosto del 1993, l'11 agosto successivo i Carabinieri di Lusiana ( Vicenza) accertarono, a carico del RI, la violazione dell'art. 141 commi 3, 7 ed 8 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada), per aver egli omesso di regolare la velocità in prossimità di una curva.
1.2 A seguito di ricorso del RI, avverso il relativo sommario processo verbale, al Prefetto di Vicenza, questo, con ordinanza- ingiunzione n.289/93 del 6 agosto 1994 - ritenuto fondato l'accertamento - determinò, a carico del RI medesimo, la sanzione pecuniaria di £.200.000, per la violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 c.d.s., consistita nell'avere omesso di regolare la velocità in prossimità di una curva.
Avverso tale provvedimento il RI propose opposizione dinanzi al RE di Bassano del Grappa-sez. dist. di Asiago, chiedendone l'annullamento e deducendo, fra l'altro, l'insussistenza della violazione addebitatagli, in considerazione del fatto che il predetto scontro era stato determinato esclusivamente dalla condotta colposa della Busa, la quale, procedendo a velocità eccessiva nella curva, aveva parzialmente invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, da lui percorsa.
In contraddittorio con il Prefetto di Vicenza, il RE adito - assunta prova orale;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica dell'incidente, con particolare riferimento alla velocità tenuta dal ricorrente;
e sentito a chiarimenti il consulente medesimo - con sentenza n. 15 del 26 giugno 1995, rigettò il ricorso proposto dal RI.
In particolare, il RE ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni: A)- Per quanto attiene al lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il Giudice - dopo aver preliminarmente rilevato che non risulta specificato "se tale vizio riguardi la motivazione sulla sussistenza dell'addebito contestato, oppure quella sulla concreta determinazione del quantum della sanzione" - ha affermato, relativamente alla prima questione dell'alternativa, che "anche l'ordinanza-ingiunzione, come ogni altro provvedimento amministrativo, può essere motivata per relationem, mediante un semplice riferimento al verbale di contestazione, purché questo contenga una completa indicazione degli estremi dell'addebito e sia stato portato a conoscenza del trasgressore"; B)- Per quanto riguarda il merito - sussistenza o non della violazione - il Giudice, dopo aver testualmente riprodotto le osservazioni del c.t.u. in ordine alla dinamica dell'incidente, nonché le conclusioni e le precisazioni del medesimo, ha affermato la responsabilità del RI, osservando che: B1)-
"....l'obbligo....di moderare la velocità in prossimità ed in corrispondenza di curve è imposto proprio in considerazione del fatto che il moto dei veicoli in curva comporta il rischio di uno sbandamento e di una limitata visibilità"; B2)- "....nel percorrere una curva a visibilità limitata, il conducente deve contenere la velocità in limiti tali da consentire l'arresto del veicolo tra il punto di avvistamento e quello in cui si trovi l'ostacolo...."; B3)- non "può farsi questione di prevedibilità della situazione di pericolo, poiché questa è insita nella previsione legislativa contenuta nel citato art. 141", essendo "propria delle situazioni ivi contemplate la possibilità di insorgenza di un pericolo"; B4)- "se anche, pertanto, è ravvisabile, alla stregua di quanto accertato dal c.t.u., un comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ciò non esclude la responsabilità dell'opponente, che, moderando maggiormente la velocità della propria autovettura, si sarebbe trovato in condizione tale da poter percepire in tempo l'ostacolo, ed arrestare quindi il veicolo e porre in essere le manovre atte ad evitarlo".
1.3 Avverso tale sentenza IA RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.
Il Prefetto di Vicenza, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di comportamento nella guida di autovetture, artt. 140 e 141 c.d.s" ), il ricorrente - dopo aver individuato il ragionamento svolto dal RE: "....avendo il c.t.u. accertato e riconosciuto che lo scontro fra le due autovetture era avvenuto per invasione della corsia da parte della vettura della Busa ed avendo inoltre rilevato che la velocità tenuta dal RI ( circa Km.40-43; la stessa velocità tenuta dalla Busa) non consentiva un arresto della vettura del RI prima dell'impatto e che l'impatto si sarebbe forse potuto evitare se le vetture avessero proceduto alla velocità di Km.30/h, il RE ne ha dedotto che la velocità di Km.40-43/h fosse eccessiva" - sostiene che il RE avrebbe fatto applicazione di una norma inesistente nel codice della strada, la quale implicherebbe una condotta inesigibile.
Con il secondo motivo ( con cui deduce "motivazione omessa e contraddittoria circa il punto del preteso eccesso di velocità per aver dedotto un eccesso di velocità dal semplice fatto dell'avvenuto scontro - art. 360 n.5 cod.proc.civ. ), il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il RE avrebbe omesso di motivare in maniera appropriata e specifica sulla sussistenza dell'addebito di eccesso di velocità, e, in secondo luogo, che lo stesso avrebbe totalmente ignorato l'affermazione del c.t.u., secondo cui "la velocità tenuta dal RI era adeguata alle condizioni della strada e della curva". Con il terzo motivo ( con cui deduce "violazione di legge quanto ai principii circa la motivazione dell'atto amministrativo - art. 360 n.3 cod.proc.civ." ), il ricorrente critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valido il provvedimento opposto, ancorché non contenente alcuna motivazione in ordine alle ragioni del rigetto del ricorso al Prefetto di Vicenza.
Infine, con il quarto motivo ( con cui deduce "in subordine, violazione dell'art.23 comma penultimo della legge 24.11.1981 n.689, od omessa motivazione circa l'inapplicazione del medesimo"), il RI lamenta la mancata applicazione della norma che consente l'accoglimento dell'opposizione "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".
2.2 Deve essere immediatamente rilevata l'inammissibilità del terzo motivo - il cui esame è preliminare, rispetto agli altri, in quanto involge la validità dell'ordinanza-ingiunzione opposta - perché, con esso, il ricorrente introduce una questione del tutto "nuova", la quale, implicando accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità, non può essere quivi presa in considerazione per la prima volta: infatti - posto che il suo oggetto ( cfr., supra, n.2.1 ) consiste nel rilievo, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle critiche mosse dal ricorrente al provvedimento prefettizio opposto per il fatto che questo non conterrebbe un'espressa e completa motivazione circa le ragioni del rigetto del ricorso al Prefetto, proposto dal RI, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., avverso il verbale di accertamento della violazione - deve sottolinearsi che tale motivo di invalidità dell'ordinanza-ingiunzione non risulta compreso tra quelli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, tanto è vero che il Giudice a quo non ne ha giudicato, intendendo, significativamente ( cfr., supra, n.
1.2 lett A ), il dedotto difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione riferito, alternativamente, alla sussistenza dell'illecito, ovvero all'entità della sanzione pecuniaria irrogata in concreto.
2.3 Il primo, secondo e quarto motivo - unitariamente considerati, avuto riguardo alla loro stretta connessione - sono, invece, infondati.
Deve escludersi, innanzitutto, la lamentata violazione degli artt. 140 e 141 c.d.s.: infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata ( cfr., supra, n.
1.2 lett. B4 ) costituisce puntuale applicazione della specifica regola di comportamento imposta dal combinato disposto dei commi 2 e 3 art. 141. Allorquando art. 141 comma 3 prescrive, "in particolare", che il conducente deve regolare la velocità nelle curve ( tenuto conto che, nella specie, lo scontro de quo è pacificamente avvenuto in un tratto di strada curvilineo:
cfr., supra, n.1.1 ) - ed in altre specifiche circostanze di luogo o di tempo - siffatta prescrizione rappresenta espressa specificazione delle regole generali poste dagli artt. 140 e 141 commi 1 e 2. Quest'ultima disposizione, infatti, stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, "specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Orbene, nella curva ( come, in generale, in tutti i tratti di strada a visibilità limitata - in cui l'ostacolo alla marcia del veicolo deve sempre considerarsi "prevedibile" ex lege - ) la velocità del veicolo deve essere sempre regolata in relazione al campo di visibilità del conducente e, quindi, contenuta nel concreto limite corrispondente, tale da consentire l'arresto del veicolo stesso dinanzi a qualsiasi ostacolo. E l'osservanza, da parte del conducente, di tale canone di comportamento, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito previsto art. 141 comma 8 non può che essere valutata ex post, anche indipendentemente dai valori numerici assoluti della velocità dei veicolo, in relazione alle concrete circostanze di luogo e di tempo in cui la corrispondente violazione si è verificata, ed autonomamente rispetto ad eventuale, identica violazione commessa da altro conducente (cfr.,in tal senso, Cass. sentt. nn. 6621 del 1997 e 5305 del 1994). Il Giudice a quo, come già rilevato, ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha fondato la responsabilità del RI per l'illecito amministrativo contestatogli esclusivamente sull'omessa regolazione della velocità dell'autovettura dallo stesso condotta in rapporto alle concrete caratteristiche della curva percorsa ed alla circostanza dello scontro, deducendo da esse - e non soltanto dal fatto dello scontro - la sussistenza della predetta violazione;
ha valorizzato legittimamente, a tal fine, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, le osservazioni del c.t.u. relative alla velocità, ritenuta dallo stesso adeguata, non già in astratto ( in termini numerici assoluti: 40/45 Km./h ), ma in concreto ( 30 Km./h ), vale a dire alla velocità concretamente idonea ad evitare lo scontro (cfr. art. 141 comma 2 cit. ); ed ha giustamente escluso, proprio per questa ragione, che la "colpa" dell'altro conducente ( invasione di corsia ) nella causazione dello scontro fosse, di per sè sola, idonea ad "esimere" da responsabilità il ricorrente per il titolo di illecito contestatogli ( omessa regolazione della velocità in curva, appunto ).
Tutti gli altri profili di censura - contenuti segnatamente nel secondo e quarto motivo - sono parimenti infondati, sia perché danno esclusivo risalto al comportamento colposo dell'altro conducente per escludere la sussistenza dell'illecito contestato al ricorrente (comportamento del tutto irrilevante rispetto a tale valutazione ), sia perché, in definitiva, essi tendono inammissibilmente, di fronte ad una motivazione adeguata, a confutare la valutazione delle prove operata dal RE di Bassano del Grappa.
3 Non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 1999.