Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Vivaldi Maimone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Direzione Generale Territoriale Nord Ovest Ufficio 7 Motorizzazione Civile Novara, non costituito in giudizio;
Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento Trasporti e Navigazione, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di revisione della Carta di Qualificazione del conducente associata alla patente di guida N. -OMISSIS-, a firma del Direttore Dott. -OMISSIS- di cui al Protocollo -OMISSIS-, notificato in pari data dal Funzionario Amministrativo Dott. -OMISSIS-, in servizio presso l’Ufficio 7 Motorizzazione Civile di Novara, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo, della comunicazione di avvio del procedimento in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, prodromico, conseguente e/o connesso, ancorché sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Trasporti e Navigazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 3 maggio 2025 -OMISSIS- impugnava il provvedimento di cui al protocollo -OMISSIS- concernente ordine di revisione della carta di qualificazione del conducente associata alla patente di guida n. -OMISSIS-, emesso dall’Ufficio 7 Motorizzazione Civile di Novara, unitamente a tutti gli atti connessi ai sensi dell’art. 126 bis co. 6 del codice della strada, visto l’azzeramento del punteggio associato a titolo di guida e ne chiedeva l’annullamento per i motivi ivi riportati.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, si costituiva in giudizio, sostenendo che il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza 12 giugno 2025 n. 233 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla odierna udienza la causa è passata in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata.
Secondo la corrente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, spetta al giudice ordinario ed alla competenza funzionale del giudice di pace l'impugnazione della revisione della patente disposta in caso di perdita integrale del punteggio
Quando consegue alla comunicazione della perdita integrale del punteggio per violazioni al codice della strada, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida rappresenta un atto dovuto di natura vincolata; pertanto, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza funzionale del giudice di pace (Cons. Stato, II, 27 luglio 2020, n. 4775; Cass. civile sez. un., 24 luglio 2015, n. 15573; T.A.R. Piemonte, I, 19 marzo 2026 n. 632)
Per cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso che andrà riproposto nei termini di legge dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio.
Le spese di giudizio possono essere compensate, vista la primitiva ordinanza cautelare di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE OS, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.