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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 366/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. GIANCARLO DE PERSIIS
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. _1 C.F._1 Controparte_2
) , (C.F. ), quali eredi di C.F._2 Parte_2 C.F._3
, con l'Avv. EMANUELE DE VITA. Persona_1
E
in persona del Curatore p.t. (P.IVA Controparte_3
), con l'avv. RAFFAELLA MAGLIOCCO P.IVA_2
Appellata ed Appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n.644/2019 resa in data 21.6.2019 dal Tribunale Ordinario di Frosinone.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato la , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza n.644/2019 con cui il Tribunale Ordinario di
Frosinone ha dichiarato usucapita da parte di , _1 Parte_2 CP_2
, la proprietà della quota parte del terreno ubicato nel Comune di Anagni, riportato al
[...] catasto al foglio n.49, particella 314, di circa mq 150, nonché dell'ulteriore quota parte del
1 medesimo terreno di circa mq 3500 da definire con frazionamento, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni condannando la e la Curatela Parte_1
Fallimentare alla rifusione, in solido, delle spese di lite liquidate in complessive € 5.000,00 per compensi, più € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, oltre iva e cpa, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone di annotare e trascrivere la sentenza con esonero da ogni responsabilità ed al competente Ufficio tecnico erariale di effettuare le necessarie e conseguenti volturazioni.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. citava innanzi al Tribunale di Persona_1
Frosinone i convenuti sopra citati, assumendo di avere da più di venti anni il possesso continuo, ininterrotto e indisturbato della quota parte del terreno ubicato nel Comune di Anagni, riportato al catasto al foglio n.49, particella 314, di circa mq 150, nonché dell'ulteriore quota parte del medesimo terreno di circa mq 3500 da definire con frazionamento. Assumeva l'attore che sulla quota parte del terreno di mq 150, ubicata antistante l'abitazione di sua proprietà, di aver realizzato fin dal 1976 un locale per ricovero della propria autovettura costituito da una struttura in legno con copertura e pareti perimetrali in pannelli del tipo isopan, nel quale riponeva anche le attrezzature utilizzate per la pulizia e coltivazione dei terreni, apportando migliorie a proprie ed esclusive spese e cure, mentre, per quanto concerne l'altro fondo, asseriva di essersi occupato in modo continuo e ininterrotto e per l'intero periodo della coltivazione e lavorazione della quota parte del terreno di circa mq 3500, apportando alla proprietà notevoli migliorie ed eseguendo costanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia del fondo, impiantando sullo stesso numerose piante da frutto. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione dell'avvenuta usucapione dei predetti beni e dunque l'acquisto della proprietà. Si costituiva in giudizio la in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, proprietaria del terreno oggetto di causa, acquistato all'asta fallimentare, chiamando in causa la i quali contestavano le Controparte_4 ragioni avanzata dal sig. La spiegava altresì domanda riconvenzionale tesa ad _1 Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni, derivanti dall'infondata domanda e connessi ai maggiori oneri nella costruzione del complesso immobiliare, alla rinegoziazione più onerosa dei contratti di vendita, alla restituzione delle penali dei contratti già sottoscritti, alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da determinare il tutto in via equitativa. Espletata l'attività istruttoria con l'esame dei testi e l'interpello del sig. , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni dal giudice procedente, dott. Palladini;
tuttavia, nelle more, l'attore decedeva. Gli eredi del sig. si costituivano in giudizio, con la riassunzione da parte del sig. Persona_1 _1
(figlio) e con l'intervento volontario adesivo degli altri eredi, ossia e
[...] Parte_2 [...]
facendo proprie le precedenti argomentazioni e richieste avanzate dal de cuius. CP_2
Con ordine di servizio del 3/01/19 da parte del Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata a questo Giudice, il quale fissava l'udienza del 5/03/19 per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate a quella udienza, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Ritiene questo Tribunale che la domanda proposta sia fondata. A tale riguardo, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio
è risultato adeguatamente provato l'assunto di parte attrice circa l'acquisto per usucapione. Le circostanze di fatto esposte da parte attrice circa la realizzazione di un locale per ricovero della propria autovettura, nonché delle attrezzature necessarie a tenere puliti e a coltivare i fondi, così come le migliorie apportate con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa a dimora di alberi da frutto, sono state tutte confermate dai testi escussi, in sede di interrogatorio del
2 defunto, oltre che dalla perizia svolta dall'ing. nell'ambito della procedura fallimentare. In Per_2 questo contesto i testi , , confinante, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
tutti indifferenti, quindi pienamente attendibili, hanno reso dichiarazioni univoche riguardo
[...] ai fatti di causa, riferendo di aver visto il padre provvedere alla coltivazione e alla pulizia _1 dei fondi, alla messa a dimora delle piante da frutto (peschi, meli, fighi, nocciole e altro), alla costruzione di un manufatto in legno con copertura e questo per circa 40 anni, ossia a partire dagli anni 70. Il teste precisava inoltre che all'epoca della deposizione il ancora Tes_3 _1 lavorava quei fondi. Alcuni dei testi sentiti, infine, sottolineavano la sussistenza di un accordo tra il padre e il sig. ex proprietario del terreno, per il quale il padre avrebbe _1 CP_5 _1 potuto provvedere alla coltivazione e alla pulizia dello stesso. Anche il perito sentito come Per_2 teste, dichiarava che su una parte del fondo oggetto di causa vi è un piccolo ricovero per auto in lamiera, così come vi è la presenza di numerosi alberi da frutto, come documentato del resto dalle foto contenute nel fascicolo. In sostanza, le emergenze probatorie conducono nella direzione di poter ragionevolmente affermare che il sig. ha esercitato sulla res in questione per Persona_1 più di vent'anni un possesso pacifico, ininterrotto, pubblico e quindi un potere di fatto, corrispondente al diritto di proprietà, atteso che il predetto ha disposto nel corso degli anni della cosa, attuando i poteri propri del proprietario e con l'animus di questi. E', inoltre, risultato che durante il lasso di tempo (molto più di venti anni) la signoria di fatto non è stata mai spezzata da cause interruttive del possesso ad usucapionem che peraltro spettava ai convenuti, in particolare alla società dichiarata fallita ovvero al precedente proprietario, sig. di allegare e CP_5 dimostrare. Quanto alle censure mosse dalle controparti riguardo al fatto che il sig. non _1 avrebbe potuto procedere all'utilizzo del terreno in quanto facente parte di una procedura fallimentare, si osserva che, come si evince dagli atti, il terreno oggetto di causa fino al 2008 risultava essere completamente aperto, senza alcun tipo di delimitazione o recinzione e senza indicazione alcuna che il medesimo facesse parte di un compendio fallimentare. Si tratta comunque di un possesso maturato già alla data della citazione (25/05/2010) e ancora prima che venisse dichiarato il fallimento della (sentenza del 2/08/2011), posto che tale signoria di fatto ha CP_3 avuto inizio a partire dai primi anni 70, come emerge dalla prova testimoniale. Ne consegue che la rimozione dal manufatto in legno da parte di , avvenuta solo successivamente Persona_1 all'acquisto all'asta del bene da parte della così come il fatto che il terreno oggetto di causa Pt_1 sia rimasto incolto negli ultimi anni, dato che si evince dalla prova testimoniale, sono tutte circostanze del tutto irrilevanti, dal momento che i requisiti dell'istituto dell'usucapione (signoria di fatto + decorso del tempo) si erano già perfezionati da diversi anni. In punto di diritto, si osserva che l'acquisto del diritto per usucapione (modo di acquisto della proprietà a titolo originario), si produce automaticamente, nel momento in cui si realizzano i presupposti della stessa usucapione su accennati. La sentenza del Giudice infatti è di mero accertamento, nel senso che prede atto di fatti già verificatisi ed ha per l'appunto natura dichiarativa e non costitutiva (Cass. 19/03/2008 b.
12609; Cass. 15/02/2007 n. 2485); tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici ai sensi dell'art. 2651 c.c. Essa, a differenza di quanto avviene per gli acquisti a titolo derivativo, non rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi, anche di buona fede. Ciò significa che l'usucapione, anche se non accertata giudizialmente e, quindi, non pubblicizzata attraverso la trascrizione, non è assolutamente vanificata da eventuali acquisti effettuati a qualunque titolo da terzi successivamente al compimento dei presupposti dell'usucapione e trascritti nei pubblici registri.
Lo stesso principio vale nel caso di iscrizioni pregiudizievoli (quale ad esempio l'iscrizione di ipoteca ad opera di un creditore), avvenute successivamente al momento in cui si è compiuta l'usucapione. Ne discende che l'effetto del possesso continuato su di un bene per un periodo superiore a venti anni determina l'acquisto di diritto, rispetto al quale controparte non ha dimostrato
3 idonei fatti interruttivi. Si deve rilevare inoltre che il terreno di circa mq 3500 necessita di frazionamento. La domanda quindi deve essere accolta e quindi dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà dei fondi da parte degli eredi e le spese di lite, liquidate in _1 dispositivo, seguono il principio della soccombenza. L'accoglimento della domanda principale comporta l'automatico rigetto di quella riconvenzionale di danni. La presente sentenza, ai sensi dell'art.2651 c.c., deve essere trascritta”.
4.-La , ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi Parte_1 rubricati di seguito enunciati:
1 - MANCANZA DI PROVA RIGUARDO ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI EREDI
DEL DEFUNTO;
Persona_1
2- NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE;
3- NULLITÀ E/O GENERICITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA;
4- ERRONEA DECISIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI
NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE DI USUCAPIONE;
5- ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI;
6 - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI;
7 - DOMANDA DI GARANZIA PER L'EVIZIONE E CONSEQUENZIALE DOMANDA DI
RESTITUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL TERRENO PAGATO;
RISARCIMENTO
DEI DANNI SUBITI.
L'appellante chiede, pertanto:
a) in via preliminare, dichiararsi la carenza di legitimatio ad causam dei sigg.ri , _1
e , tutti quali presunti eredi del defunto Parte_2 Controparte_2 CP_6
, e/o la carenza di prova concernente la loro qualità di successori universali;
Persona_1
b) sempre in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo e/o la nullità della domanda di usucapione, non avendo l'attore individuato le due porzioni di terreno oggetto di usucapione e, comunque, per non aver mai dedotto alcunché in merito all'aspetto psicologico del presunto possesso (c.d. animus possidendi);
c) sempre in via preliminare, dichiararsi la nullità della sentenza e/o del dispositivo non avendo il giudice di primo grado assolutamente individuato le due porzioni di terreno oggetto della sentenza di usucapione, in maniera tale da lasciare assoluta incertezza sul contenuto e sulla portata della decisione e, quindi, sul concreto comando giudiziale;
d) nel merito, il rigetto della domanda di usucapione degli attori per il mancato raggiungimento della prova in merito ai presupposti necessari di legge (corpus e animus possidendi);
e) nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, accogliersi la domanda di risarcimento danni con la condanna degli eredi di al risarcimento dei danni subiti da Persona_1 Parte_1 in conseguenza della domanda di usucapione e per i maggiori oneri sostenuti nella costruzione del complesso immobiliare e la restituzione delle penali dei contratti di vendita sottoscritti per la somma di € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa e/o di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
4 f) in caso di conferma della sentenza di primo grado, condannarsi la Curatela Parte_3 alla restituzione del prezzo di acquisto del terreno, pari ad € 200.916,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna al risarcimento dei danni per la somma di €
50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e/o di giustizia da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
5.- , E , quali eredi _1 Controparte_2 Parte_2 di si sono ritualmente costituitisi in giudizio chiedendo: Persona_1
a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nuova formulazione ed art. 348 bis c.p.c.; b) nel merito, rigettarsi l'appello principale. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
5.1- LA si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_3 ed ha spiegato appello incidentale sul presupposto della CONDANNA ALLE Pt_4 CP_7
IN SOLIDO TRA LA CONVENUTA E LA CHIAMATA IN CAUSA, chiedendo: A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nella parte in cui condanna la alla rifusione Controparte_4 delle spese di giudizio;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, il rigetto della domanda di usucapione dell'attrice e, per l'effetto, il rigetto della domanda della di condanna alla restituzione del Parte_1 prezzo di acquisto del terreno, oltre accessori, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. C) IN VIA INCIDENTALE E SUBORDINATA, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto e la riforma della sentenza di primo grado impugnata nel punto in cui ha condannato la al pagamento in solido delle spese di giudizio per Controparte_4 difetto del requisito della soccombenza in giudizio. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
6. con ordinanza del 14.9.2020 l'istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c. formulata dalla CP_8 successivamente, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, Controparte_3 tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
7.- In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito giova richiamare l'ordinanza della
Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/2018) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/2017) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sempre in via preliminare si deve rilevare che l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa l'impugnazione della Parte_1 palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Tale
5 delibazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale è stata rigettata l'istanza inibitoria e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
8.- Passando alla disamina dei motivi di appello, con il PRIMO MOTIVO, l'appellante principale lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione formulata relativamente alla mancanza di prova della legittimazione attiva degli eredi del defunto : del figlio Persona_1
che aveva riassunto il processo interrotto in primo grado, e delle sorelle _1 [...]
e intervenute in giudizio a seguito della notifica dell'atto in CP_2 Parte_2 riassunzione. L'appellante deduce che a sostegno della propria legittimazione ad _1 agire in giudizio avrebbe prodotto soltanto il certificato di morte relativo al IG. Persona_1 oltre al certificato di morte della IG.ra (moglie del ) ed il certificato Persona_3 Parte_5 dello stato di famiglia di , senza specificare di agire anche nella qualità di erede Persona_1 della IG.ra che, a seguito del decesso del marito , sarebbe divenuta Persona_3 Persona_1 sua erede. Il giudizio, pertanto, non sarebbe stato regolarmente riassunto nei confronti di tutti gli eredi ed aventi diritto in mancanza di prova della qualità di eredi e della legittimazione attiva.
Il motivo è privo di pregio.
La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione spiegata in primo grado da e Persona_1 il giudizio interrotto a seguito del suo decesso è stato riassunto dal figlio del de cuius _1
.
[...]
In termini di legittimazione ad agire in giudizio, anche recentemente, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione” (Cassazione, Sezione 2^ Civile n.18294/2024).
Nella fattispecie , nella sua qualità di figlio ed erede del de cuius , _1 Persona_1 originario attore, ha proceduto a riassumere ritualmente il giudizio - dichiarato interrotto all'udienza del 24.3.2017 - nei confronti degli altri eredi dell'attore, IGg.ri CP_6 [...]
e , producendo in tal senso documentazione idonea (certificati di Pt_2 Controparte_2 morte di e;
stato di famiglia) atti a dimostrare la sua qualità di erede e Persona_1 Persona_4
l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Peraltro, all'udienza del 13.12.2017 i procuratori di e della nulla osservavano né eccepivano Parte_1 CP_4 Controparte_3 sulla richiesta di rinvio di per il rinnovo della notifica del Ricorso in riassunzione _1 nei confronti degli eredi dell'attore.
9.- Con il SECONDO motivo, l'appellante principale lamenta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'incertezza e/o indeterminatezza del bene oggetto della domanda di usucapione, deducendo che l'attore si sarebbe limitato ad affermare il possesso pacifico ed ininterrotto di una quota parte di terreno di ca. mq 150, sulla quale aveva realizzato un locale utilizzato ad autorimessa, nonché una ulteriore porzione di terreno di mq. 3500 che egli aveva coltivato e lavorato apportandovi notevoli migliorie eseguendo costanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia del fondo ed impiantandovi numerose piante da frutto. Lamenta che nella sua domanda di usucapione non avrebbe indicato l'esatta posizione della Persona_1 baracca e dell'area dallo stesso occupata, né la porzione del terreno che egli avrebbe lavorato con
6 la sua precisa estensione in modo tale da essere esattamente identificato con riferimento a delle misure e dei punti di riferimento stabili quali recinzioni, termini, pali e muri. Assume che l'attore si sarebbe limitato ad affermare il possesso per oltre venticinque anni di una quota parte delle due aree (quella di 150 mq. distinta in planimetria con il colore verde;
quella di 3500 mq. distinta in planimetria con il colore giallo allegata nella perizia del Geom ma non avrebbe Per_5 dimostrato l'esistenza dell'elemento psicologico dell'animus possidendi ritenuto necessario ai fini della domanda di usucapione
Con il TERZO, il ed il QUINTO motivo, l'appellante lamenta la nullità e/o genericità CP_9 della sentenza che non avrebbe tenuto conto di una divergenza tra la superficie del terreno asseritamente usucapita rispetto all'estensione totale del terreno e non avrebbe individuato le due porzioni di terreno usucapite dall'attore che sarebbe impossibile definire con il frazionamento.
Lamenta, inoltre, che le prove testimoniali ritenute decisive dal tribunale avrebbero dovuto essere considerate generiche in quanto inidonee a identificare gli elementi del corpus e dell'animus del possesso da parte dell'attore uti dominus.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
L'attore ha introdotto il giudizio di primo grado nei confronti della società al fine di far Parte_1 dichiarare l'usucapione ex art. 1158 c.c. su una quota parte del terreno sito in Anagni (Fr), distinto in Catasto al Foglio 49, particella 314, dell'estensione di 150 mq l'una e di 3500 mq. l'altra, assumendo di averne avuto il possesso pacifico ed ininterrotto per oltre venticinque anni. A sostegno della domanda di usucapione l'attore ha dedotto di aver realizzato sin dal 1976 un locale ricovero per la propria autovettura e deposito di attrezzi «costituito da una struttura in legno con copertura e pareti perimetrali in pannelli del tipo isopan, nel quale riponeva anche le attrezzature utilizzate per la pulizia e coltivazione dei terreni» su una quota parte del terreno dell'estensione di mq. 150 antistante la propria abitazione e di essersi occupato nello stesso periodo della coltivazione e lavorazione di altra quota del medesimo terreno dell'estensione di circa 3500 mq. (individuate su planimetria allegata alla perizia di parte del Geom. con il colore verde ed il colore Per_5 giallo), apportandovi delle migliorie e costanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia del fondo, impiantandovi numerose piante da frutto.
L'attore a corredo della propria domanda ha allegato le foto dei luoghi di causa, che rappresentano detta struttura in legno costituita da una copertura e dalle pareti laterali, priva di porta e dunque accessibile a tutti, posta al di là del cancello di ingresso dell'abitazione del e dei terreni _1 iviraffigurati come incolti. Detti beni sono stati descritti nella relazione di perizia estimativa dell'Ing. redatta su incarico del fallimento ove si legge letteralmente che “il Persona_6 terreno contraddistinto dai mappali 29 e 314 del foglio 49 del catasto terreni e di complessivi
3650 mq., situato in località San Giacomo Ciabattino…; attualmente è incolto e su di esso c'è un piccolo ricovero per auto in lamiera” (v. pag 3, Relazione depositata in data 14.3.2006, Fall.to n.1910 dichiarato con sentenza n.39/2001 del Tribunale di Frosinone).
Ritiene questa Corte che, alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale di primo grado non abbia fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito per cui, mentre rientra nelle facoltà del proprietario anche godere del proprio fondo saltuariamente oppure scegliere di rimanere inerte, è onere esclusivo di chi intende usucapire la proprietà fornire la dimostrazione integrale delle concrete modalità del continuativo pieno possesso ultraventennale.
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone,
7 difatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017), seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487/2019).
Pertanto, chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 C.C. (ex multis Cass. n. 12984/2002) e, dunque, deve dare la prova di un comportamento continuo e non interrotto inequivocabilmente diretto ad esercitare, sul bene, un potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. n. 11000/2001); di avere fatto uso della cosa utilizzandola per i propri fini od interessi in un qualsiasi modo materialmente possibile
(facoltà di godimento) ovvero di aver posto in essere un'attività tipicamente negoziale avente ad oggetto il bene controverso (facoltà di disposizione), per il periodo necessario ad usucapire il bene.
Per contro, come rammentato, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene ma è necessario che, parallelamente alla inerzia, si palesi detto utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e con modalità tali da configurare intenzionale, indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata è emerso che , dante causa degli odierni Persona_1 appellati, ha avuto la disponibilità e l'uso delle due porzioni di terreno da parte del suo proprietario originario IG. che su parte di esso, per l'estensione di circa 150 mq, ha Parte_6 realizzato un locale per ricovero della propria autovettura e delle attrezzature, costituito da un tetto e dalle pareti esterne;
che la restante parte è stata coltivata e sono stati piantati alberi da frutto, che la nel 2008 aveva provveduto alla pulizia del terreno e allo smontaggio della baracca per il _10 ricovero dell'auto di proprietà del ed alla recinzione del terreno. _1
Ritiene questa Corte che detti elementi non siano idonei all'accertamento dell'evocata usucapione.
Il godimento dei beni in questione, connotato anche da interventi di manutenzione straordinaria, quale riferito, sia pure in termini piuttosto generici, dai testi escussi, può essere ascritto all'originaria concessione in comodato da parte dell'originario proprietario, mentre non è emersa alcuna manifestazione di tale pur qualificata detenzione suscettibile di negare la titolarità della proprietà in capo all'originario concedente e quindi, di convertire il potere di fatto esercitato in un possesso idoneo all'usucapione (c.d. interversio possessionis).
Quanto alle attività compiute sul fondo - rammentato che la mera coltivazione del terreno non configura espressione di un potere dominicale e, quindi, di un possesso “uti domini”, idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione, poiché tale attività è pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono di per sé un'attività idonea a realizzare un'esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. n. 1796/2022) – consistite nella coltivazione con piante da frutto e nella pulizia e manutenzione, non esprimono di per sé l'esercizio di un potere dominicale, trattandosi di attività che possono essere realizzate anche da chi non sia proprietario e senza escludere ulteriori utilizzatori.
Infine, neanche la costruzione e l'utilizzazione del ricovero per l'autovettura e per gli attrezzi per la coltivazione, costituito da una tettoia e dalle pareti laterali, in un terreno non recintato e in assenza di una idonea chiusura (vedi foto allegate dall'attore) sono idonei a integrare elementi utili
8 all'usucapione, dal momento che non ne risulta il possesso attraverso l'apposizione di ostacoli o serrature all'accesso sì da ingenerare nei terzi la convinzione che l'utilizzo sia stato esclusivo
8.- Da quanto precede deriva la fondatezza dei precedenti motivi di appello, per l'assorbente considerazione per cui non è emersa la prova dell'attività espletata “ad immagine” dell'esercizio del diritto di proprietà. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (ex multis, Cassazione civile sez. II, 02/10/2018,
n. 23849).
9.- È di contro infondato il sesto motivo di appello con cui si reitera la richiesta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per la ritardata realizzazione del complesso residenziale alla quale era deputato l'acquisto del terreno da parte del fallimento.
L'oggettiva controvertibilità dei fatti di causa, come dimostra l'esito dell'odierno giudizio, e il diritto ad agire per la tutela dei propri interessi, tutelato dall'art. 24 Cost., escludono che nel caso di specie possa ravvisarsi l'elemento soggettivo della colpa che connota l'evocata responsabilità civile.
10.- Dall'accoglimento dell'appello principale per i motivi indicati consegue, da un canto, l'assorbimento della domanda di Parte_7 [...] nei confronti della e, dall' altro, Parte_1 CP_3 Controparte_4 l'accoglimento dell'appello incidentale di quest'ultimo sulle spese del giudizio di primo grado.
12.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza per la domanda principale e il principio di causazione per la chiamata del terzo e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 366 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 644 del 21.6.2019:
- rigetta la domanda di usucapione spiegata da , _1 CP_2
E , quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
- condanna , CONCETTA E quali _1 CP_2 Parte_2 eredi di , in solido tra loro, a corrispondere a favore di Persona_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida per il primo grado nella
[...] misura di €. 2.800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge, e per il presente grado per la complessiva somma di euro 3500,00 per compensi di avvocato, spese forfettarie del 15% sui compensi ex D.M.
55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge oltre al rimborso delle spese vive di euro 1140,00
-condanna , E , quali _1 Controparte_2 Parte_2 eredi di , in solido tra loro, a corrispondere a favore della Persona_1 [...]
n persona del curatore p.t., le spese di lite che liquida per il Controparte_3 primo grado nella misura di €. 2.200,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge, e per il presente grado per la complessiva somma di euro 3000,00 per compensi di avvocato, spese forfettarie del 15% sui compensi ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge, oltre al rimborso delle spese vive di euro 355.
Roma, 22 maggio 2025
9 Il Consigliere relatore
10
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 366/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. GIANCARLO DE PERSIIS
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. _1 C.F._1 Controparte_2
) , (C.F. ), quali eredi di C.F._2 Parte_2 C.F._3
, con l'Avv. EMANUELE DE VITA. Persona_1
E
in persona del Curatore p.t. (P.IVA Controparte_3
), con l'avv. RAFFAELLA MAGLIOCCO P.IVA_2
Appellata ed Appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n.644/2019 resa in data 21.6.2019 dal Tribunale Ordinario di Frosinone.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato la , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza n.644/2019 con cui il Tribunale Ordinario di
Frosinone ha dichiarato usucapita da parte di , _1 Parte_2 CP_2
, la proprietà della quota parte del terreno ubicato nel Comune di Anagni, riportato al
[...] catasto al foglio n.49, particella 314, di circa mq 150, nonché dell'ulteriore quota parte del
1 medesimo terreno di circa mq 3500 da definire con frazionamento, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni condannando la e la Curatela Parte_1
Fallimentare alla rifusione, in solido, delle spese di lite liquidate in complessive € 5.000,00 per compensi, più € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, oltre iva e cpa, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone di annotare e trascrivere la sentenza con esonero da ogni responsabilità ed al competente Ufficio tecnico erariale di effettuare le necessarie e conseguenti volturazioni.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. citava innanzi al Tribunale di Persona_1
Frosinone i convenuti sopra citati, assumendo di avere da più di venti anni il possesso continuo, ininterrotto e indisturbato della quota parte del terreno ubicato nel Comune di Anagni, riportato al catasto al foglio n.49, particella 314, di circa mq 150, nonché dell'ulteriore quota parte del medesimo terreno di circa mq 3500 da definire con frazionamento. Assumeva l'attore che sulla quota parte del terreno di mq 150, ubicata antistante l'abitazione di sua proprietà, di aver realizzato fin dal 1976 un locale per ricovero della propria autovettura costituito da una struttura in legno con copertura e pareti perimetrali in pannelli del tipo isopan, nel quale riponeva anche le attrezzature utilizzate per la pulizia e coltivazione dei terreni, apportando migliorie a proprie ed esclusive spese e cure, mentre, per quanto concerne l'altro fondo, asseriva di essersi occupato in modo continuo e ininterrotto e per l'intero periodo della coltivazione e lavorazione della quota parte del terreno di circa mq 3500, apportando alla proprietà notevoli migliorie ed eseguendo costanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia del fondo, impiantando sullo stesso numerose piante da frutto. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione dell'avvenuta usucapione dei predetti beni e dunque l'acquisto della proprietà. Si costituiva in giudizio la in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, proprietaria del terreno oggetto di causa, acquistato all'asta fallimentare, chiamando in causa la i quali contestavano le Controparte_4 ragioni avanzata dal sig. La spiegava altresì domanda riconvenzionale tesa ad _1 Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni, derivanti dall'infondata domanda e connessi ai maggiori oneri nella costruzione del complesso immobiliare, alla rinegoziazione più onerosa dei contratti di vendita, alla restituzione delle penali dei contratti già sottoscritti, alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da determinare il tutto in via equitativa. Espletata l'attività istruttoria con l'esame dei testi e l'interpello del sig. , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni dal giudice procedente, dott. Palladini;
tuttavia, nelle more, l'attore decedeva. Gli eredi del sig. si costituivano in giudizio, con la riassunzione da parte del sig. Persona_1 _1
(figlio) e con l'intervento volontario adesivo degli altri eredi, ossia e
[...] Parte_2 [...]
facendo proprie le precedenti argomentazioni e richieste avanzate dal de cuius. CP_2
Con ordine di servizio del 3/01/19 da parte del Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata a questo Giudice, il quale fissava l'udienza del 5/03/19 per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate a quella udienza, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Ritiene questo Tribunale che la domanda proposta sia fondata. A tale riguardo, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio
è risultato adeguatamente provato l'assunto di parte attrice circa l'acquisto per usucapione. Le circostanze di fatto esposte da parte attrice circa la realizzazione di un locale per ricovero della propria autovettura, nonché delle attrezzature necessarie a tenere puliti e a coltivare i fondi, così come le migliorie apportate con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa a dimora di alberi da frutto, sono state tutte confermate dai testi escussi, in sede di interrogatorio del
2 defunto, oltre che dalla perizia svolta dall'ing. nell'ambito della procedura fallimentare. In Per_2 questo contesto i testi , , confinante, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
tutti indifferenti, quindi pienamente attendibili, hanno reso dichiarazioni univoche riguardo
[...] ai fatti di causa, riferendo di aver visto il padre provvedere alla coltivazione e alla pulizia _1 dei fondi, alla messa a dimora delle piante da frutto (peschi, meli, fighi, nocciole e altro), alla costruzione di un manufatto in legno con copertura e questo per circa 40 anni, ossia a partire dagli anni 70. Il teste precisava inoltre che all'epoca della deposizione il ancora Tes_3 _1 lavorava quei fondi. Alcuni dei testi sentiti, infine, sottolineavano la sussistenza di un accordo tra il padre e il sig. ex proprietario del terreno, per il quale il padre avrebbe _1 CP_5 _1 potuto provvedere alla coltivazione e alla pulizia dello stesso. Anche il perito sentito come Per_2 teste, dichiarava che su una parte del fondo oggetto di causa vi è un piccolo ricovero per auto in lamiera, così come vi è la presenza di numerosi alberi da frutto, come documentato del resto dalle foto contenute nel fascicolo. In sostanza, le emergenze probatorie conducono nella direzione di poter ragionevolmente affermare che il sig. ha esercitato sulla res in questione per Persona_1 più di vent'anni un possesso pacifico, ininterrotto, pubblico e quindi un potere di fatto, corrispondente al diritto di proprietà, atteso che il predetto ha disposto nel corso degli anni della cosa, attuando i poteri propri del proprietario e con l'animus di questi. E', inoltre, risultato che durante il lasso di tempo (molto più di venti anni) la signoria di fatto non è stata mai spezzata da cause interruttive del possesso ad usucapionem che peraltro spettava ai convenuti, in particolare alla società dichiarata fallita ovvero al precedente proprietario, sig. di allegare e CP_5 dimostrare. Quanto alle censure mosse dalle controparti riguardo al fatto che il sig. non _1 avrebbe potuto procedere all'utilizzo del terreno in quanto facente parte di una procedura fallimentare, si osserva che, come si evince dagli atti, il terreno oggetto di causa fino al 2008 risultava essere completamente aperto, senza alcun tipo di delimitazione o recinzione e senza indicazione alcuna che il medesimo facesse parte di un compendio fallimentare. Si tratta comunque di un possesso maturato già alla data della citazione (25/05/2010) e ancora prima che venisse dichiarato il fallimento della (sentenza del 2/08/2011), posto che tale signoria di fatto ha CP_3 avuto inizio a partire dai primi anni 70, come emerge dalla prova testimoniale. Ne consegue che la rimozione dal manufatto in legno da parte di , avvenuta solo successivamente Persona_1 all'acquisto all'asta del bene da parte della così come il fatto che il terreno oggetto di causa Pt_1 sia rimasto incolto negli ultimi anni, dato che si evince dalla prova testimoniale, sono tutte circostanze del tutto irrilevanti, dal momento che i requisiti dell'istituto dell'usucapione (signoria di fatto + decorso del tempo) si erano già perfezionati da diversi anni. In punto di diritto, si osserva che l'acquisto del diritto per usucapione (modo di acquisto della proprietà a titolo originario), si produce automaticamente, nel momento in cui si realizzano i presupposti della stessa usucapione su accennati. La sentenza del Giudice infatti è di mero accertamento, nel senso che prede atto di fatti già verificatisi ed ha per l'appunto natura dichiarativa e non costitutiva (Cass. 19/03/2008 b.
12609; Cass. 15/02/2007 n. 2485); tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici ai sensi dell'art. 2651 c.c. Essa, a differenza di quanto avviene per gli acquisti a titolo derivativo, non rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi, anche di buona fede. Ciò significa che l'usucapione, anche se non accertata giudizialmente e, quindi, non pubblicizzata attraverso la trascrizione, non è assolutamente vanificata da eventuali acquisti effettuati a qualunque titolo da terzi successivamente al compimento dei presupposti dell'usucapione e trascritti nei pubblici registri.
Lo stesso principio vale nel caso di iscrizioni pregiudizievoli (quale ad esempio l'iscrizione di ipoteca ad opera di un creditore), avvenute successivamente al momento in cui si è compiuta l'usucapione. Ne discende che l'effetto del possesso continuato su di un bene per un periodo superiore a venti anni determina l'acquisto di diritto, rispetto al quale controparte non ha dimostrato
3 idonei fatti interruttivi. Si deve rilevare inoltre che il terreno di circa mq 3500 necessita di frazionamento. La domanda quindi deve essere accolta e quindi dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà dei fondi da parte degli eredi e le spese di lite, liquidate in _1 dispositivo, seguono il principio della soccombenza. L'accoglimento della domanda principale comporta l'automatico rigetto di quella riconvenzionale di danni. La presente sentenza, ai sensi dell'art.2651 c.c., deve essere trascritta”.
4.-La , ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi Parte_1 rubricati di seguito enunciati:
1 - MANCANZA DI PROVA RIGUARDO ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI EREDI
DEL DEFUNTO;
Persona_1
2- NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE;
3- NULLITÀ E/O GENERICITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA;
4- ERRONEA DECISIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI
NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE DI USUCAPIONE;
5- ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI;
6 - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI;
7 - DOMANDA DI GARANZIA PER L'EVIZIONE E CONSEQUENZIALE DOMANDA DI
RESTITUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL TERRENO PAGATO;
RISARCIMENTO
DEI DANNI SUBITI.
L'appellante chiede, pertanto:
a) in via preliminare, dichiararsi la carenza di legitimatio ad causam dei sigg.ri , _1
e , tutti quali presunti eredi del defunto Parte_2 Controparte_2 CP_6
, e/o la carenza di prova concernente la loro qualità di successori universali;
Persona_1
b) sempre in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo e/o la nullità della domanda di usucapione, non avendo l'attore individuato le due porzioni di terreno oggetto di usucapione e, comunque, per non aver mai dedotto alcunché in merito all'aspetto psicologico del presunto possesso (c.d. animus possidendi);
c) sempre in via preliminare, dichiararsi la nullità della sentenza e/o del dispositivo non avendo il giudice di primo grado assolutamente individuato le due porzioni di terreno oggetto della sentenza di usucapione, in maniera tale da lasciare assoluta incertezza sul contenuto e sulla portata della decisione e, quindi, sul concreto comando giudiziale;
d) nel merito, il rigetto della domanda di usucapione degli attori per il mancato raggiungimento della prova in merito ai presupposti necessari di legge (corpus e animus possidendi);
e) nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, accogliersi la domanda di risarcimento danni con la condanna degli eredi di al risarcimento dei danni subiti da Persona_1 Parte_1 in conseguenza della domanda di usucapione e per i maggiori oneri sostenuti nella costruzione del complesso immobiliare e la restituzione delle penali dei contratti di vendita sottoscritti per la somma di € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa e/o di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
4 f) in caso di conferma della sentenza di primo grado, condannarsi la Curatela Parte_3 alla restituzione del prezzo di acquisto del terreno, pari ad € 200.916,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna al risarcimento dei danni per la somma di €
50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e/o di giustizia da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
5.- , E , quali eredi _1 Controparte_2 Parte_2 di si sono ritualmente costituitisi in giudizio chiedendo: Persona_1
a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nuova formulazione ed art. 348 bis c.p.c.; b) nel merito, rigettarsi l'appello principale. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
5.1- LA si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_3 ed ha spiegato appello incidentale sul presupposto della CONDANNA ALLE Pt_4 CP_7
IN SOLIDO TRA LA CONVENUTA E LA CHIAMATA IN CAUSA, chiedendo: A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nella parte in cui condanna la alla rifusione Controparte_4 delle spese di giudizio;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, il rigetto della domanda di usucapione dell'attrice e, per l'effetto, il rigetto della domanda della di condanna alla restituzione del Parte_1 prezzo di acquisto del terreno, oltre accessori, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. C) IN VIA INCIDENTALE E SUBORDINATA, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto e la riforma della sentenza di primo grado impugnata nel punto in cui ha condannato la al pagamento in solido delle spese di giudizio per Controparte_4 difetto del requisito della soccombenza in giudizio. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
6. con ordinanza del 14.9.2020 l'istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c. formulata dalla CP_8 successivamente, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, Controparte_3 tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
7.- In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito giova richiamare l'ordinanza della
Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/2018) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/2017) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sempre in via preliminare si deve rilevare che l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa l'impugnazione della Parte_1 palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Tale
5 delibazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale è stata rigettata l'istanza inibitoria e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
8.- Passando alla disamina dei motivi di appello, con il PRIMO MOTIVO, l'appellante principale lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione formulata relativamente alla mancanza di prova della legittimazione attiva degli eredi del defunto : del figlio Persona_1
che aveva riassunto il processo interrotto in primo grado, e delle sorelle _1 [...]
e intervenute in giudizio a seguito della notifica dell'atto in CP_2 Parte_2 riassunzione. L'appellante deduce che a sostegno della propria legittimazione ad _1 agire in giudizio avrebbe prodotto soltanto il certificato di morte relativo al IG. Persona_1 oltre al certificato di morte della IG.ra (moglie del ) ed il certificato Persona_3 Parte_5 dello stato di famiglia di , senza specificare di agire anche nella qualità di erede Persona_1 della IG.ra che, a seguito del decesso del marito , sarebbe divenuta Persona_3 Persona_1 sua erede. Il giudizio, pertanto, non sarebbe stato regolarmente riassunto nei confronti di tutti gli eredi ed aventi diritto in mancanza di prova della qualità di eredi e della legittimazione attiva.
Il motivo è privo di pregio.
La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione spiegata in primo grado da e Persona_1 il giudizio interrotto a seguito del suo decesso è stato riassunto dal figlio del de cuius _1
.
[...]
In termini di legittimazione ad agire in giudizio, anche recentemente, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione” (Cassazione, Sezione 2^ Civile n.18294/2024).
Nella fattispecie , nella sua qualità di figlio ed erede del de cuius , _1 Persona_1 originario attore, ha proceduto a riassumere ritualmente il giudizio - dichiarato interrotto all'udienza del 24.3.2017 - nei confronti degli altri eredi dell'attore, IGg.ri CP_6 [...]
e , producendo in tal senso documentazione idonea (certificati di Pt_2 Controparte_2 morte di e;
stato di famiglia) atti a dimostrare la sua qualità di erede e Persona_1 Persona_4
l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Peraltro, all'udienza del 13.12.2017 i procuratori di e della nulla osservavano né eccepivano Parte_1 CP_4 Controparte_3 sulla richiesta di rinvio di per il rinnovo della notifica del Ricorso in riassunzione _1 nei confronti degli eredi dell'attore.
9.- Con il SECONDO motivo, l'appellante principale lamenta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'incertezza e/o indeterminatezza del bene oggetto della domanda di usucapione, deducendo che l'attore si sarebbe limitato ad affermare il possesso pacifico ed ininterrotto di una quota parte di terreno di ca. mq 150, sulla quale aveva realizzato un locale utilizzato ad autorimessa, nonché una ulteriore porzione di terreno di mq. 3500 che egli aveva coltivato e lavorato apportandovi notevoli migliorie eseguendo costanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia del fondo ed impiantandovi numerose piante da frutto. Lamenta che nella sua domanda di usucapione non avrebbe indicato l'esatta posizione della Persona_1 baracca e dell'area dallo stesso occupata, né la porzione del terreno che egli avrebbe lavorato con
6 la sua precisa estensione in modo tale da essere esattamente identificato con riferimento a delle misure e dei punti di riferimento stabili quali recinzioni, termini, pali e muri. Assume che l'attore si sarebbe limitato ad affermare il possesso per oltre venticinque anni di una quota parte delle due aree (quella di 150 mq. distinta in planimetria con il colore verde;
quella di 3500 mq. distinta in planimetria con il colore giallo allegata nella perizia del Geom ma non avrebbe Per_5 dimostrato l'esistenza dell'elemento psicologico dell'animus possidendi ritenuto necessario ai fini della domanda di usucapione
Con il TERZO, il ed il QUINTO motivo, l'appellante lamenta la nullità e/o genericità CP_9 della sentenza che non avrebbe tenuto conto di una divergenza tra la superficie del terreno asseritamente usucapita rispetto all'estensione totale del terreno e non avrebbe individuato le due porzioni di terreno usucapite dall'attore che sarebbe impossibile definire con il frazionamento.
Lamenta, inoltre, che le prove testimoniali ritenute decisive dal tribunale avrebbero dovuto essere considerate generiche in quanto inidonee a identificare gli elementi del corpus e dell'animus del possesso da parte dell'attore uti dominus.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
L'attore ha introdotto il giudizio di primo grado nei confronti della società al fine di far Parte_1 dichiarare l'usucapione ex art. 1158 c.c. su una quota parte del terreno sito in Anagni (Fr), distinto in Catasto al Foglio 49, particella 314, dell'estensione di 150 mq l'una e di 3500 mq. l'altra, assumendo di averne avuto il possesso pacifico ed ininterrotto per oltre venticinque anni. A sostegno della domanda di usucapione l'attore ha dedotto di aver realizzato sin dal 1976 un locale ricovero per la propria autovettura e deposito di attrezzi «costituito da una struttura in legno con copertura e pareti perimetrali in pannelli del tipo isopan, nel quale riponeva anche le attrezzature utilizzate per la pulizia e coltivazione dei terreni» su una quota parte del terreno dell'estensione di mq. 150 antistante la propria abitazione e di essersi occupato nello stesso periodo della coltivazione e lavorazione di altra quota del medesimo terreno dell'estensione di circa 3500 mq. (individuate su planimetria allegata alla perizia di parte del Geom. con il colore verde ed il colore Per_5 giallo), apportandovi delle migliorie e costanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia del fondo, impiantandovi numerose piante da frutto.
L'attore a corredo della propria domanda ha allegato le foto dei luoghi di causa, che rappresentano detta struttura in legno costituita da una copertura e dalle pareti laterali, priva di porta e dunque accessibile a tutti, posta al di là del cancello di ingresso dell'abitazione del e dei terreni _1 iviraffigurati come incolti. Detti beni sono stati descritti nella relazione di perizia estimativa dell'Ing. redatta su incarico del fallimento ove si legge letteralmente che “il Persona_6 terreno contraddistinto dai mappali 29 e 314 del foglio 49 del catasto terreni e di complessivi
3650 mq., situato in località San Giacomo Ciabattino…; attualmente è incolto e su di esso c'è un piccolo ricovero per auto in lamiera” (v. pag 3, Relazione depositata in data 14.3.2006, Fall.to n.1910 dichiarato con sentenza n.39/2001 del Tribunale di Frosinone).
Ritiene questa Corte che, alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale di primo grado non abbia fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito per cui, mentre rientra nelle facoltà del proprietario anche godere del proprio fondo saltuariamente oppure scegliere di rimanere inerte, è onere esclusivo di chi intende usucapire la proprietà fornire la dimostrazione integrale delle concrete modalità del continuativo pieno possesso ultraventennale.
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone,
7 difatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017), seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487/2019).
Pertanto, chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 C.C. (ex multis Cass. n. 12984/2002) e, dunque, deve dare la prova di un comportamento continuo e non interrotto inequivocabilmente diretto ad esercitare, sul bene, un potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. n. 11000/2001); di avere fatto uso della cosa utilizzandola per i propri fini od interessi in un qualsiasi modo materialmente possibile
(facoltà di godimento) ovvero di aver posto in essere un'attività tipicamente negoziale avente ad oggetto il bene controverso (facoltà di disposizione), per il periodo necessario ad usucapire il bene.
Per contro, come rammentato, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene ma è necessario che, parallelamente alla inerzia, si palesi detto utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e con modalità tali da configurare intenzionale, indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata è emerso che , dante causa degli odierni Persona_1 appellati, ha avuto la disponibilità e l'uso delle due porzioni di terreno da parte del suo proprietario originario IG. che su parte di esso, per l'estensione di circa 150 mq, ha Parte_6 realizzato un locale per ricovero della propria autovettura e delle attrezzature, costituito da un tetto e dalle pareti esterne;
che la restante parte è stata coltivata e sono stati piantati alberi da frutto, che la nel 2008 aveva provveduto alla pulizia del terreno e allo smontaggio della baracca per il _10 ricovero dell'auto di proprietà del ed alla recinzione del terreno. _1
Ritiene questa Corte che detti elementi non siano idonei all'accertamento dell'evocata usucapione.
Il godimento dei beni in questione, connotato anche da interventi di manutenzione straordinaria, quale riferito, sia pure in termini piuttosto generici, dai testi escussi, può essere ascritto all'originaria concessione in comodato da parte dell'originario proprietario, mentre non è emersa alcuna manifestazione di tale pur qualificata detenzione suscettibile di negare la titolarità della proprietà in capo all'originario concedente e quindi, di convertire il potere di fatto esercitato in un possesso idoneo all'usucapione (c.d. interversio possessionis).
Quanto alle attività compiute sul fondo - rammentato che la mera coltivazione del terreno non configura espressione di un potere dominicale e, quindi, di un possesso “uti domini”, idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione, poiché tale attività è pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono di per sé un'attività idonea a realizzare un'esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. n. 1796/2022) – consistite nella coltivazione con piante da frutto e nella pulizia e manutenzione, non esprimono di per sé l'esercizio di un potere dominicale, trattandosi di attività che possono essere realizzate anche da chi non sia proprietario e senza escludere ulteriori utilizzatori.
Infine, neanche la costruzione e l'utilizzazione del ricovero per l'autovettura e per gli attrezzi per la coltivazione, costituito da una tettoia e dalle pareti laterali, in un terreno non recintato e in assenza di una idonea chiusura (vedi foto allegate dall'attore) sono idonei a integrare elementi utili
8 all'usucapione, dal momento che non ne risulta il possesso attraverso l'apposizione di ostacoli o serrature all'accesso sì da ingenerare nei terzi la convinzione che l'utilizzo sia stato esclusivo
8.- Da quanto precede deriva la fondatezza dei precedenti motivi di appello, per l'assorbente considerazione per cui non è emersa la prova dell'attività espletata “ad immagine” dell'esercizio del diritto di proprietà. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (ex multis, Cassazione civile sez. II, 02/10/2018,
n. 23849).
9.- È di contro infondato il sesto motivo di appello con cui si reitera la richiesta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per la ritardata realizzazione del complesso residenziale alla quale era deputato l'acquisto del terreno da parte del fallimento.
L'oggettiva controvertibilità dei fatti di causa, come dimostra l'esito dell'odierno giudizio, e il diritto ad agire per la tutela dei propri interessi, tutelato dall'art. 24 Cost., escludono che nel caso di specie possa ravvisarsi l'elemento soggettivo della colpa che connota l'evocata responsabilità civile.
10.- Dall'accoglimento dell'appello principale per i motivi indicati consegue, da un canto, l'assorbimento della domanda di Parte_7 [...] nei confronti della e, dall' altro, Parte_1 CP_3 Controparte_4 l'accoglimento dell'appello incidentale di quest'ultimo sulle spese del giudizio di primo grado.
12.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza per la domanda principale e il principio di causazione per la chiamata del terzo e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 366 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 644 del 21.6.2019:
- rigetta la domanda di usucapione spiegata da , _1 CP_2
E , quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
- condanna , CONCETTA E quali _1 CP_2 Parte_2 eredi di , in solido tra loro, a corrispondere a favore di Persona_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida per il primo grado nella
[...] misura di €. 2.800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge, e per il presente grado per la complessiva somma di euro 3500,00 per compensi di avvocato, spese forfettarie del 15% sui compensi ex D.M.
55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge oltre al rimborso delle spese vive di euro 1140,00
-condanna , E , quali _1 Controparte_2 Parte_2 eredi di , in solido tra loro, a corrispondere a favore della Persona_1 [...]
n persona del curatore p.t., le spese di lite che liquida per il Controparte_3 primo grado nella misura di €. 2.200,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge, e per il presente grado per la complessiva somma di euro 3000,00 per compensi di avvocato, spese forfettarie del 15% sui compensi ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge, oltre al rimborso delle spese vive di euro 355.
Roma, 22 maggio 2025
9 Il Consigliere relatore
10
Il Presidente