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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2426/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2426 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020 e pendente TRA (p.VA Parte_1
), in persona dell'Amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Fiammetta Gualtieri presso il cui studio in Roma, alla Via Pietro Tacchini 32 è elettVAmente domiciliata;
APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in CP_1 P.IVA_2
Roma - Via Cristoforo Colombo n. 212, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa Maria Privitera e Fiammetta Fusco, con domicilio eletto in Roma, presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via M. Colonna 27; APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22238/19 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.11.2019
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“a) annullare, riformare e caducare la sentenza n. 22238/19, del 18/19 novembre 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - sez. seconda - dott. Canonaco, relatVA al giudizio nrg.77694/16, (doc.1); e, per l'effetto, b) accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione de qua, c) condannare la , in persona CP_1 del Presidente della Giunta pro-tempore, cf , corrente in Roma, via Rosa P.IVA_2
Raimondi Garibaldi 7 e la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore -
[...] corrente in Roma, via Pianciani 16, al pagamento, in solido tra loro, - in favore della
p.VA , in Parte_1 P.IVA_1
1 persona dell'amministratore unico - socio illimitatamente responsabile sig. Pt_1
corrente in ET GL ZI (Teramo), via Mameli 30, della somma di
[...] euro 167.285,62, quali interessi legali sulla somma liquidata siccome meglio specificata in narratVA, a decorrere dall'ingiusta mancata ammissione, sino all'effettivo soddisfo (cfr. doc.10 fascicolo di primo grado sub doc.6), ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successVAmente maturandi;
d) accertata altresì la necessità del ricorso al credito da parte della c) Parte_1 condannare conseguentemente, la , in persona del della CP_1 CP_2
Giunta pro-tempore, cf - corrente in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi P.IVA_2
7 e la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma, via
[...]
Pianciani 16 al rimborso, in solido tra loro, in favore della
[...]
p.VA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico - socio illimitatamente responsabile sig. Parte_1 corrente corrente in ET GL ZI (Teramo), via Mameli 30, della somma di euro 167.285,62, quali interessi legali sulla somma liquidata siccome meglio specificata in narratVA, a decorrere dall'ingiusta mancata ammissione, sino all'effettivo soddisfo (cfr. doc.10 fascicolo di primo grado sub doc.6), ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successVAmente maturandi;
d) accertata altresì la necessità del ricorso al credito da parte della c) Parte_1 condannare conseguentemente, la , in persona del della CP_1 CP_2
Giunta pro-tempore, cf - corrente in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi P.IVA_2
7 e la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma, via
[...]
Pianciani 16 al rimborso, in solido tra loro, in favore della
[...]
p.VA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico - socio illimitatamente responsabile sig. Parte_1 corrente in ET GL ZI (Teramo), via Mameli 30, delle somme da questa corrisposte a titolo di interessi passivi per la mancata erogazione del contributo FEOGA pari a complessivi euro 501.312,00, siccome meglio specificati (cfr. doc. 16 fascicolo di primo grado sub doc.6), ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia per un totale di euro 668.598,88, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, ed oneri riflessi come per legge.” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestVAmente notificato, la Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha
[...] statuito: 2 “- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.”
Nel primo giudizio la Parte_1 aveva agito innanzi il Tribunale di Roma per far accertare l'inesatto adempimento della all'obbligazione pecuniaria relatVA al Finanziamento di cui alla Misura CP_1
1.4 del bando regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, con condanna della predetta convenuta al pagamento di:
- € 167.285,62, a titolo di interessi legali sulla somma liquidata a titolo di contributo;
- € 501.312,00 a titolo di interessi passivi versati, a fronte della necessità del ricorso al credito, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
A supporto della domanda, l'attrice aveva allegato di aver presentato domanda per l'ammissione al suddetto beneficio per la realizzazione del progetto “impianto per la lavorazione delle carote” e che, con determinazione n. 606 del 28.05.2002, la CP_1
aveva dichiarato il progetto non ammissibilità del progetto.
[...]
A seguito di impugnazione del provvedimento, il Tar aveva sospeso il provvedimento impugnato. Con successVA nota del 09.02.2006 prot. 20078 la aveva CP_1 nuovamente dichiarato la domanda non ammissibile, in quanto il progetto presentato aveva una destinazione d'uso agro-industriale non conforme a quello della concessione rilasciata per la costruzione di un capannone agricolo. Il ricorso avverso tale decisione era stato respinto dal Tar del;
investito del CP_1 successivo gravame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6060/2014, annullava il provvedimento di diniego del beneficio. Indi, nel corso del successivo giudizio di ottemperanza, la aveva provveduto alla concessione del beneficio. CP_1
Tuttavia, allegava la parte, il ritardo dell'Ente nell'accordare il contributo di € 559.176,20 aveva costretto l'attrice a ricorrere al credito, con il pagamento di ingenti interessi. Secondo l'attore, doveva dunque ritenersi che la non aveva adempiuto CP_1 esattamente alla propria obbligazione, erogando il contributo senza tenere conto GL interessi legali, dovuti a decorrere “dalla mancata ammissione”.
Nel respingere la domanda, il Tribunale di Roma, ha ritenuto che:
- nessun inadempimento potesse essere configurato a carico della nella fase CP_1 procedimentale anteriore alla adozione del provvedimento discrezionale di concessione del beneficio, in quanto solo a fronte di detta concessione, e con la sottoscrizione del successivo atto di impegno, sorgeva il diritto del prVAto all'erogazione, e, quindi, l'obbligo della Amministrazione di adempiere, non sussistendo fino a quel momento alcun obbligo della Pubblica Amministrazione di adempiere;
- l'importo oggetto dell'aiuto pubblico non poteva quindi produrre gli interessi legali richiesti dall'attrice, non essendo, nella fase procedimentale anteriore all'effettVA erogazione, né liquido, né esigibile, “tenuto conto che il credito diviene certo nel suo
3 ammontare solo al momento dell'ultimazione del progetto, all'esito dei previsti controlli e una volta approvata la rendicontazione del soggetto agevolato”;
- per analoghe ragioni, doveva anche escludersi il preteso danno derVAnte dagli interessi passivi in tesi pagati dalla società per essere stata la stessa costretta a ricorrere al credito bancario, rilevando il Tribunale, in senso contrario, la mancanza di nesso causale tra la mancata erogazione di un'agevolazione solo richiesta e l'autonoma scelta di ricorrere al credito;
- inoltre, pur essendo mancata la prospettazione di una responsabilità aquiliana della P.A., nel caso di specie doveva escludersi un comportamento colposo della CP_1 atteso che qui il ritardo nella erogazione del contributo era dipeso dalla necessità di valutare, come previsto dalla normatVA di settore, l'ammissibilità della domanda. Con tempestivo atto di appello, la Parte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado formulando varie
[...] censure.
L'appello è infondato La domanda azionata in primo grado, e qui riproposta, muove dalla pretesa di ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle seguenti somme:
- € 167.285,62 a titolo di interessi legali sulla somma liquidata dalla CP_1
a titolo di contributo per benefici di cui al Reg. Cee n. 1257/1999 e al Piano di Sviluppo Rurale del 2005-2006; CP_1
- € 501.312 a titolo di interessi passivi versati per aver dovuto far ricorso al credito, il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. L'atto di gravame si appunta, in sintesi, sulla erroneità del seguente passaggio motVAzionale:
“Nessun inadempimento è imputabile alla nella fase procedimentale CP_1 precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, non sussistendo alcun obbligo per la p.a. di erogare l'aiuto richiesto. Solo a fronte della concessione del beneficio, con la sottoscrizione dell'atto di impegno, come condivisibilmente prospettato dalla difesa della convenuta, sorge il diritto del prVAto all'erogazione, a fronte del quale è configurabile un obbligo di adempiere. L'importo oggetto dell'aiuto pubblico, nella fase procedimentale anteriore all'erogazione, non essendo né liquido, né esigibile, non può produrre gli interessi legali pretesi da parte attrice, tenuto conto peraltro che il credito diviene certo nel suo ammontare solo al momento dell'ultimazione del progetto, all'esito dei previsti controlli e una volta approvata la rendicontazione fornita dal soggetto agevolato. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba escludersi un comportamento colposo della Il ritardo nella erogazione del contributo è dipeso dalla necessità di CP_1 valutare, come previsto dalla normatVA di settore, l'ammissibilità della domanda, secondo valutazioni discrezionali, peraltro condivise dal giudice amministrativo di primo grado (che aveva ritenuto condivisibile la valutazione della p.a. circa la necessità che l'immobile utilizzato nell'attività agricola agevolata fosse dotato di
4 concessione edilizia idonea, quanto alla prevista destinazione d'uso, a consentire l'esercizio di tale attività).
Nell'impugnatVA - che non è scevra da profili di inammissibilità in quanto non contiene specifici e mirati argomenti di contrasto rispetto al dictum del primo giudice come sopra riportato - si sostiene che, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'atto d'obbligo costituirebbe una mera ricognizione di ciò che si è realizzato in conformità del progetto ritenuto ammesso alla fruizione della misura, assumendosi, altresi, che il diritto è insorto prima. Inoltre, continua l'appellante, non vi sarebbe spazio per alcuna dicrezionalità della Pubblica Amministrazione nel valutare la domanda de qua poiché la società era stata ammessa al beneficio a seguito della citata pronuncia del Consiglio di Stato che aveva definitVAmente ritenuto la società idonea alla fruizione del beneficio.
L'appello è infondato.
La vicenda amministratVA che ha preceduto l'azione civile è ben riassunta nella sentenza di primo grado, oltre che pacifica fra le parti:
- la aveva una prima volta dichiarato la domanda di ammissione al CP_1 contributo inammissibile con determinazione del 28.05.2002;
- il Tar del aveva sospeso il provvedimento;
CP_1
- con nota del 9.02.2006 la dichiarava nuovamente inammissibile la CP_1 domanda di ammissione ai benefici di cui al Reg. CEE 1257/99 per mancanza della destinazione agricola del progetto presentato;
- con sentenza del 9.01.2012 n. 1523 il Tar aveva respinto il ricorso avverso il suddetto diniego;
la decisione era quindi riformata dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 6060/2914 aveva annullando il provvedimento di diniego;
- adito nuovamente in sede di giudizio di ottemperanza alla sentenza resa in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato, con sentenza 3546/2015, dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione regionale provveduto, nel frattempo, alla liquidazione del contributo nel corso del giudizio.
Con l'odierno gravame, la parte sostiene che se il beneficio pubblico fosse stato erogato dal luglio del 2002, con la correlata sottoscrizione dell'atto di obbligo, essa non avrebbe subito i “pregiudizi economici e imprenditoriali” di cui chiede in questa sede il ristoro. Conseguentemente, invocando l'applicazione del principio di effettività della tutela che comportava l'eliminazione integrale di tutti gli effetti dell'atto lesivo, ad essa spettava di ottenere la somma di € 167.286,88 pari agli interessi maturati sulla somma di € 559.176,20 a decorre dalla data della mancata ammissione al finanziamento. Con riferimento poi agli “interessi passivi” e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la ha dovuto ricorrere al credito e sostenerne i Parte_1 relativi costi, in quanto dal momento della domanda la società ha dovuto mettere 5 in atto tutta una serie di attività preparatorie e necessarie per la realizzazione del progetto prima ancora della concessione del beneficio. Inoltre, il notevolissimo ritardo nell'ammissione dei benefici non può non avere determinato un grave pregiudizio in termini economici alla che è stata Parte_1 costretta a richiedere consistenti prestiti, stipulando nel luglio del 2001, un contratto di finanziamento a medio termine cfr. doc. 12 fascicolo di I grado sub doc.6) ed in data 30 maggio 2002, un contratto di finanziamento fondiario (doc. 13 fascicolo di I grado sub doc.6), onde portare a compimento tutti gli impegni già assunti per la realizzazione del progetto “impianto per la lavorazione carote”. La stessa aveva dovuto sostenere i costi GL interessi passivi per il contratto di finanziamento, per la apertura di fido su c/c bancario e per contratto di mutuo fondiario per la ulteriore somma di euro 501.312,00 come documentato dalle produzioni documentali. Su tale specifico profilo, il Tribunale, ha escluso la debenza GL interessi passivi richiesti accertando la “mancanza di nesso causale” tra la mancata erogazione di
“un'agevolazione solo richiesta e l'autonoma scelta di ricorrere al credito”.
L'appello è da respingere. In primo luogo, con l'atto di appello non viene mossa nessuna censura a quanto accertato dal Tribunale laddove ha escluso la ricorrenza di alcun inadempimento della pubblica amministrazione sulla base dei seguenti rilievi:
“Nessun inadempimento è imputabile alla nella fase procedimentale CP_1 precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, non sussistendo alcun obbligo per la p.a. di erogare l'aiuto richiesto. Solo a fronte della concessione del beneficio, con la sottoscrizione dell'atto di impegno, come condivisibilmente prospettato dalla difesa della convenuta, sorge il diritto del prVAto all'erogazione, a fronte del quale è configurabile un obbligo di adempiere”. Ad ogni modo, la conclusione del primo giudice è, ad avviso del Collegio, ineccepibile, in quanto rispettosa dei fondamentali principi affermati dalla prevalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - peraltro correttamente richiamati nella sentenza di primo grado – in ordine alla qualificazione, in termini di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettVA del prVAto richiedente contributi o sovvenzioni pubbliche, con riguardo alla fase procedimentale finalizzata alla concessione del contributo. Fino al provvedimento di concessione del beneficio - che nel caso di specie è stato accordato per effetto della pronuncia giudiziale resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale amministratVA - nessuna posizione di diritto soggettivo di credito agli interessi poteva dunque dirsi insorta in favore del richiedente. In tale prospettVA, resta assorbita la doglianza di cui al punto a) del gravame ( così intestato : “la discrezionalità della pubblica amministrazione”) con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che il ritardo nella erogazione della somma relatVA all'agevolazione era dipeso dalla necessità di valutare la ammissibilità della domanda in base ai criteri stabiliti dalla legge. Ciò 6 sarebbe errato, secondo la prospettazione dell'appellante, in quanto dopo la notifica della sentenza di accoglimento del Consiglio di Stato la non aveva CP_1 adempiuto spontaneamente, costringendo la odierna appellante all'instaurazione del giudizio di ottemperanza e, in ogni caso, l'accesso al beneficio è avvenuto tramite l'organo giurisdizionale (sentenza del Consiglio di Stato), per cui nessuna valutazione della p.a. si è resa necessaria. Inoltre, il diniego alla concessione del beneficio si era basato sull'erroneo presupposto che il progetto presentato dalla istante avrebbe avuto una destinazione d'uso non conforme alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un capannone agricolo. La censura risente di genericità e non tiene conto, nella prima parte del rilievo, di come il giudizio di ottemperanza costituisca una mera appendice esecutVA della pronuncia resa in sede giurisdizionale amministratVA e non riguardi l'accertamento né la costituzione della posizione giuridica soggettVA azionata. Su un autonomo piano, è chiaro che in questa sede si agisce per il risarcimento del danno dell'interesse legittimo, il cui riconoscimento è avvenuto per effetto del previo annullamento dell'atto amministrativo di diniego della provvidenza, onde i corrispondenti interessi legali possono che iniziare a decorrere ex nunc dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, da ritenersi quale dies a quo della definitVA stabilizzazione del relativo diritto di credito. Inoltre, non va trascurato che - come anche puntualmente osservato dal giudice di primo grado in un decisivo passaggio della motVAzione – il “credito diviene certo nel suo ammontare solo al momento dell'ultimazione del progetto, all'esito dei previsti controlli e una volta approvata la rendicontazione fornita dal soggetto agevolato”. Tale pertinente rilievo fa il paio con quanto già osservato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza ove si è fatto rilevare come, “posto che la controversia originava dall'adozione di un diniego di ammissione alla sovvenzione…..l'adozione GL ulteriori atti di adozione del procedimento giuscontabile di sovvenzione risulta subordinata alla rendicontazione e agli altri adempimenti del concessionario…” Restano assorbiti dai rilievi che precedono le ulteriori censure, compresa quella relatVA alla debenza GL interessi passivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e tengono conto del valore del devolutum. L'appellante soccombente va anche dichiarato tenuto al pagamento ex art. 13 comma quater DM 30.05.2002 n. 115 di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitVAmente pronunciando, ogni diversa deduzione e domanda disattese, sull'appello proposto da
[...] osì provvede: Parte_1
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
7 - condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del CP_1
l.r.p.t. delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 oltre accessori di legge se dovuti e spese generali;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento ex art. 13 comma quater DM 30.05.2002 n. 115 di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente
Nicola Saracino
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2426 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020 e pendente TRA (p.VA Parte_1
), in persona dell'Amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Fiammetta Gualtieri presso il cui studio in Roma, alla Via Pietro Tacchini 32 è elettVAmente domiciliata;
APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in CP_1 P.IVA_2
Roma - Via Cristoforo Colombo n. 212, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa Maria Privitera e Fiammetta Fusco, con domicilio eletto in Roma, presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via M. Colonna 27; APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22238/19 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.11.2019
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“a) annullare, riformare e caducare la sentenza n. 22238/19, del 18/19 novembre 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - sez. seconda - dott. Canonaco, relatVA al giudizio nrg.77694/16, (doc.1); e, per l'effetto, b) accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione de qua, c) condannare la , in persona CP_1 del Presidente della Giunta pro-tempore, cf , corrente in Roma, via Rosa P.IVA_2
Raimondi Garibaldi 7 e la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore -
[...] corrente in Roma, via Pianciani 16, al pagamento, in solido tra loro, - in favore della
p.VA , in Parte_1 P.IVA_1
1 persona dell'amministratore unico - socio illimitatamente responsabile sig. Pt_1
corrente in ET GL ZI (Teramo), via Mameli 30, della somma di
[...] euro 167.285,62, quali interessi legali sulla somma liquidata siccome meglio specificata in narratVA, a decorrere dall'ingiusta mancata ammissione, sino all'effettivo soddisfo (cfr. doc.10 fascicolo di primo grado sub doc.6), ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successVAmente maturandi;
d) accertata altresì la necessità del ricorso al credito da parte della c) Parte_1 condannare conseguentemente, la , in persona del della CP_1 CP_2
Giunta pro-tempore, cf - corrente in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi P.IVA_2
7 e la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma, via
[...]
Pianciani 16 al rimborso, in solido tra loro, in favore della
[...]
p.VA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico - socio illimitatamente responsabile sig. Parte_1 corrente corrente in ET GL ZI (Teramo), via Mameli 30, della somma di euro 167.285,62, quali interessi legali sulla somma liquidata siccome meglio specificata in narratVA, a decorrere dall'ingiusta mancata ammissione, sino all'effettivo soddisfo (cfr. doc.10 fascicolo di primo grado sub doc.6), ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successVAmente maturandi;
d) accertata altresì la necessità del ricorso al credito da parte della c) Parte_1 condannare conseguentemente, la , in persona del della CP_1 CP_2
Giunta pro-tempore, cf - corrente in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi P.IVA_2
7 e la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma, via
[...]
Pianciani 16 al rimborso, in solido tra loro, in favore della
[...]
p.VA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico - socio illimitatamente responsabile sig. Parte_1 corrente in ET GL ZI (Teramo), via Mameli 30, delle somme da questa corrisposte a titolo di interessi passivi per la mancata erogazione del contributo FEOGA pari a complessivi euro 501.312,00, siccome meglio specificati (cfr. doc. 16 fascicolo di primo grado sub doc.6), ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia per un totale di euro 668.598,88, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, ed oneri riflessi come per legge.” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestVAmente notificato, la Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha
[...] statuito: 2 “- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.”
Nel primo giudizio la Parte_1 aveva agito innanzi il Tribunale di Roma per far accertare l'inesatto adempimento della all'obbligazione pecuniaria relatVA al Finanziamento di cui alla Misura CP_1
1.4 del bando regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, con condanna della predetta convenuta al pagamento di:
- € 167.285,62, a titolo di interessi legali sulla somma liquidata a titolo di contributo;
- € 501.312,00 a titolo di interessi passivi versati, a fronte della necessità del ricorso al credito, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
A supporto della domanda, l'attrice aveva allegato di aver presentato domanda per l'ammissione al suddetto beneficio per la realizzazione del progetto “impianto per la lavorazione delle carote” e che, con determinazione n. 606 del 28.05.2002, la CP_1
aveva dichiarato il progetto non ammissibilità del progetto.
[...]
A seguito di impugnazione del provvedimento, il Tar aveva sospeso il provvedimento impugnato. Con successVA nota del 09.02.2006 prot. 20078 la aveva CP_1 nuovamente dichiarato la domanda non ammissibile, in quanto il progetto presentato aveva una destinazione d'uso agro-industriale non conforme a quello della concessione rilasciata per la costruzione di un capannone agricolo. Il ricorso avverso tale decisione era stato respinto dal Tar del;
investito del CP_1 successivo gravame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6060/2014, annullava il provvedimento di diniego del beneficio. Indi, nel corso del successivo giudizio di ottemperanza, la aveva provveduto alla concessione del beneficio. CP_1
Tuttavia, allegava la parte, il ritardo dell'Ente nell'accordare il contributo di € 559.176,20 aveva costretto l'attrice a ricorrere al credito, con il pagamento di ingenti interessi. Secondo l'attore, doveva dunque ritenersi che la non aveva adempiuto CP_1 esattamente alla propria obbligazione, erogando il contributo senza tenere conto GL interessi legali, dovuti a decorrere “dalla mancata ammissione”.
Nel respingere la domanda, il Tribunale di Roma, ha ritenuto che:
- nessun inadempimento potesse essere configurato a carico della nella fase CP_1 procedimentale anteriore alla adozione del provvedimento discrezionale di concessione del beneficio, in quanto solo a fronte di detta concessione, e con la sottoscrizione del successivo atto di impegno, sorgeva il diritto del prVAto all'erogazione, e, quindi, l'obbligo della Amministrazione di adempiere, non sussistendo fino a quel momento alcun obbligo della Pubblica Amministrazione di adempiere;
- l'importo oggetto dell'aiuto pubblico non poteva quindi produrre gli interessi legali richiesti dall'attrice, non essendo, nella fase procedimentale anteriore all'effettVA erogazione, né liquido, né esigibile, “tenuto conto che il credito diviene certo nel suo
3 ammontare solo al momento dell'ultimazione del progetto, all'esito dei previsti controlli e una volta approvata la rendicontazione del soggetto agevolato”;
- per analoghe ragioni, doveva anche escludersi il preteso danno derVAnte dagli interessi passivi in tesi pagati dalla società per essere stata la stessa costretta a ricorrere al credito bancario, rilevando il Tribunale, in senso contrario, la mancanza di nesso causale tra la mancata erogazione di un'agevolazione solo richiesta e l'autonoma scelta di ricorrere al credito;
- inoltre, pur essendo mancata la prospettazione di una responsabilità aquiliana della P.A., nel caso di specie doveva escludersi un comportamento colposo della CP_1 atteso che qui il ritardo nella erogazione del contributo era dipeso dalla necessità di valutare, come previsto dalla normatVA di settore, l'ammissibilità della domanda. Con tempestivo atto di appello, la Parte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado formulando varie
[...] censure.
L'appello è infondato La domanda azionata in primo grado, e qui riproposta, muove dalla pretesa di ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle seguenti somme:
- € 167.285,62 a titolo di interessi legali sulla somma liquidata dalla CP_1
a titolo di contributo per benefici di cui al Reg. Cee n. 1257/1999 e al Piano di Sviluppo Rurale del 2005-2006; CP_1
- € 501.312 a titolo di interessi passivi versati per aver dovuto far ricorso al credito, il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. L'atto di gravame si appunta, in sintesi, sulla erroneità del seguente passaggio motVAzionale:
“Nessun inadempimento è imputabile alla nella fase procedimentale CP_1 precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, non sussistendo alcun obbligo per la p.a. di erogare l'aiuto richiesto. Solo a fronte della concessione del beneficio, con la sottoscrizione dell'atto di impegno, come condivisibilmente prospettato dalla difesa della convenuta, sorge il diritto del prVAto all'erogazione, a fronte del quale è configurabile un obbligo di adempiere. L'importo oggetto dell'aiuto pubblico, nella fase procedimentale anteriore all'erogazione, non essendo né liquido, né esigibile, non può produrre gli interessi legali pretesi da parte attrice, tenuto conto peraltro che il credito diviene certo nel suo ammontare solo al momento dell'ultimazione del progetto, all'esito dei previsti controlli e una volta approvata la rendicontazione fornita dal soggetto agevolato. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba escludersi un comportamento colposo della Il ritardo nella erogazione del contributo è dipeso dalla necessità di CP_1 valutare, come previsto dalla normatVA di settore, l'ammissibilità della domanda, secondo valutazioni discrezionali, peraltro condivise dal giudice amministrativo di primo grado (che aveva ritenuto condivisibile la valutazione della p.a. circa la necessità che l'immobile utilizzato nell'attività agricola agevolata fosse dotato di
4 concessione edilizia idonea, quanto alla prevista destinazione d'uso, a consentire l'esercizio di tale attività).
Nell'impugnatVA - che non è scevra da profili di inammissibilità in quanto non contiene specifici e mirati argomenti di contrasto rispetto al dictum del primo giudice come sopra riportato - si sostiene che, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'atto d'obbligo costituirebbe una mera ricognizione di ciò che si è realizzato in conformità del progetto ritenuto ammesso alla fruizione della misura, assumendosi, altresi, che il diritto è insorto prima. Inoltre, continua l'appellante, non vi sarebbe spazio per alcuna dicrezionalità della Pubblica Amministrazione nel valutare la domanda de qua poiché la società era stata ammessa al beneficio a seguito della citata pronuncia del Consiglio di Stato che aveva definitVAmente ritenuto la società idonea alla fruizione del beneficio.
L'appello è infondato.
La vicenda amministratVA che ha preceduto l'azione civile è ben riassunta nella sentenza di primo grado, oltre che pacifica fra le parti:
- la aveva una prima volta dichiarato la domanda di ammissione al CP_1 contributo inammissibile con determinazione del 28.05.2002;
- il Tar del aveva sospeso il provvedimento;
CP_1
- con nota del 9.02.2006 la dichiarava nuovamente inammissibile la CP_1 domanda di ammissione ai benefici di cui al Reg. CEE 1257/99 per mancanza della destinazione agricola del progetto presentato;
- con sentenza del 9.01.2012 n. 1523 il Tar aveva respinto il ricorso avverso il suddetto diniego;
la decisione era quindi riformata dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 6060/2914 aveva annullando il provvedimento di diniego;
- adito nuovamente in sede di giudizio di ottemperanza alla sentenza resa in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato, con sentenza 3546/2015, dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione regionale provveduto, nel frattempo, alla liquidazione del contributo nel corso del giudizio.
Con l'odierno gravame, la parte sostiene che se il beneficio pubblico fosse stato erogato dal luglio del 2002, con la correlata sottoscrizione dell'atto di obbligo, essa non avrebbe subito i “pregiudizi economici e imprenditoriali” di cui chiede in questa sede il ristoro. Conseguentemente, invocando l'applicazione del principio di effettività della tutela che comportava l'eliminazione integrale di tutti gli effetti dell'atto lesivo, ad essa spettava di ottenere la somma di € 167.286,88 pari agli interessi maturati sulla somma di € 559.176,20 a decorre dalla data della mancata ammissione al finanziamento. Con riferimento poi agli “interessi passivi” e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la ha dovuto ricorrere al credito e sostenerne i Parte_1 relativi costi, in quanto dal momento della domanda la società ha dovuto mettere 5 in atto tutta una serie di attività preparatorie e necessarie per la realizzazione del progetto prima ancora della concessione del beneficio. Inoltre, il notevolissimo ritardo nell'ammissione dei benefici non può non avere determinato un grave pregiudizio in termini economici alla che è stata Parte_1 costretta a richiedere consistenti prestiti, stipulando nel luglio del 2001, un contratto di finanziamento a medio termine cfr. doc. 12 fascicolo di I grado sub doc.6) ed in data 30 maggio 2002, un contratto di finanziamento fondiario (doc. 13 fascicolo di I grado sub doc.6), onde portare a compimento tutti gli impegni già assunti per la realizzazione del progetto “impianto per la lavorazione carote”. La stessa aveva dovuto sostenere i costi GL interessi passivi per il contratto di finanziamento, per la apertura di fido su c/c bancario e per contratto di mutuo fondiario per la ulteriore somma di euro 501.312,00 come documentato dalle produzioni documentali. Su tale specifico profilo, il Tribunale, ha escluso la debenza GL interessi passivi richiesti accertando la “mancanza di nesso causale” tra la mancata erogazione di
“un'agevolazione solo richiesta e l'autonoma scelta di ricorrere al credito”.
L'appello è da respingere. In primo luogo, con l'atto di appello non viene mossa nessuna censura a quanto accertato dal Tribunale laddove ha escluso la ricorrenza di alcun inadempimento della pubblica amministrazione sulla base dei seguenti rilievi:
“Nessun inadempimento è imputabile alla nella fase procedimentale CP_1 precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, non sussistendo alcun obbligo per la p.a. di erogare l'aiuto richiesto. Solo a fronte della concessione del beneficio, con la sottoscrizione dell'atto di impegno, come condivisibilmente prospettato dalla difesa della convenuta, sorge il diritto del prVAto all'erogazione, a fronte del quale è configurabile un obbligo di adempiere”. Ad ogni modo, la conclusione del primo giudice è, ad avviso del Collegio, ineccepibile, in quanto rispettosa dei fondamentali principi affermati dalla prevalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - peraltro correttamente richiamati nella sentenza di primo grado – in ordine alla qualificazione, in termini di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettVA del prVAto richiedente contributi o sovvenzioni pubbliche, con riguardo alla fase procedimentale finalizzata alla concessione del contributo. Fino al provvedimento di concessione del beneficio - che nel caso di specie è stato accordato per effetto della pronuncia giudiziale resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale amministratVA - nessuna posizione di diritto soggettivo di credito agli interessi poteva dunque dirsi insorta in favore del richiedente. In tale prospettVA, resta assorbita la doglianza di cui al punto a) del gravame ( così intestato : “la discrezionalità della pubblica amministrazione”) con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che il ritardo nella erogazione della somma relatVA all'agevolazione era dipeso dalla necessità di valutare la ammissibilità della domanda in base ai criteri stabiliti dalla legge. Ciò 6 sarebbe errato, secondo la prospettazione dell'appellante, in quanto dopo la notifica della sentenza di accoglimento del Consiglio di Stato la non aveva CP_1 adempiuto spontaneamente, costringendo la odierna appellante all'instaurazione del giudizio di ottemperanza e, in ogni caso, l'accesso al beneficio è avvenuto tramite l'organo giurisdizionale (sentenza del Consiglio di Stato), per cui nessuna valutazione della p.a. si è resa necessaria. Inoltre, il diniego alla concessione del beneficio si era basato sull'erroneo presupposto che il progetto presentato dalla istante avrebbe avuto una destinazione d'uso non conforme alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un capannone agricolo. La censura risente di genericità e non tiene conto, nella prima parte del rilievo, di come il giudizio di ottemperanza costituisca una mera appendice esecutVA della pronuncia resa in sede giurisdizionale amministratVA e non riguardi l'accertamento né la costituzione della posizione giuridica soggettVA azionata. Su un autonomo piano, è chiaro che in questa sede si agisce per il risarcimento del danno dell'interesse legittimo, il cui riconoscimento è avvenuto per effetto del previo annullamento dell'atto amministrativo di diniego della provvidenza, onde i corrispondenti interessi legali possono che iniziare a decorrere ex nunc dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, da ritenersi quale dies a quo della definitVA stabilizzazione del relativo diritto di credito. Inoltre, non va trascurato che - come anche puntualmente osservato dal giudice di primo grado in un decisivo passaggio della motVAzione – il “credito diviene certo nel suo ammontare solo al momento dell'ultimazione del progetto, all'esito dei previsti controlli e una volta approvata la rendicontazione fornita dal soggetto agevolato”. Tale pertinente rilievo fa il paio con quanto già osservato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza ove si è fatto rilevare come, “posto che la controversia originava dall'adozione di un diniego di ammissione alla sovvenzione…..l'adozione GL ulteriori atti di adozione del procedimento giuscontabile di sovvenzione risulta subordinata alla rendicontazione e agli altri adempimenti del concessionario…” Restano assorbiti dai rilievi che precedono le ulteriori censure, compresa quella relatVA alla debenza GL interessi passivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e tengono conto del valore del devolutum. L'appellante soccombente va anche dichiarato tenuto al pagamento ex art. 13 comma quater DM 30.05.2002 n. 115 di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitVAmente pronunciando, ogni diversa deduzione e domanda disattese, sull'appello proposto da
[...] osì provvede: Parte_1
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
7 - condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del CP_1
l.r.p.t. delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 oltre accessori di legge se dovuti e spese generali;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento ex art. 13 comma quater DM 30.05.2002 n. 115 di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente
Nicola Saracino
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