CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME ET Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa LA IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3236/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO N. 43, Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. CHRISTIAN FAGGELLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Mazzini N. Controparte_1 C.F._1
44, DOLO presso lo studio dell'avv. FABIO DEI ROSSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DAVIDE VIANELLO,
NONCHE'
GIA' (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), P.IVA_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1 pagina 1 di 11 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio,
Sezione Unica Civile, G.U. Dott.ssa Francesca Riccardi, n. 299/2023 pubblicata in data 20 ottobre
2023, resa inter partes, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via pregiudiziale: sospendere l'efficacia esecutiva della disposizione di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta all'interno della sentenza appellata. in via principale: in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, confermare nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo n. 525/2019 emesso il 5 agosto 2019 CP_1 dal Tribunale di Sondrio e respingere le domande tutte proposte nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e per essa (C.F. ), accogliendo così le P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_3 conclusioni come formulate dalla convenuta nel primo grado di giudizio. in via subordinata: in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, condannare comunque il sig. al pagamento in favore di (C.F. Controparte_1 Parte_1
) e per essa (C.F. ) dell'importo di euro 180.050,12, P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_3 oltre alle spese legali liquidate in decreto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contraris reiiesctis:
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata ex adverso formulata ai sensi dell'art. 283 cpc;
In via principale di merito: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da
(già cessionaria di Controparte_2 Controparte_3
mandataria con rappresentanza di tramite Parte_1 Controparte_5 essa di con conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Controparte_4
Civile, G.U. Dott.ssa Francesca Riccardi, n. 299/2023 pubblicata in data 20 ottobre 2023;
In via subordinata di merito: per le causali di cui in atti, accolte le eccezioni di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo/finanziamento e della garanzia fideiussoria, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 525/2019 (RG 1144/2019), emesso dal Tribunale di Sondrio,
e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da e per Controparte_3 essa quale procuratrice la e da mandataria con Controparte_6 Parte_1
pagina 2 di 11 rappresentanza di e tramite essa di nei confronti di Controparte_5 Controparte_4
Controparte_1
In via subordinata di merito: per le causali di cui in atti, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
525/2019 (RG 1144/2019), emesso dal Tribunale di Sondrio, e per l'effetto ridursi il credito azionato da e per essa quale procuratrice la e da Controparte_3 Controparte_6 Parte_1
mandataria con rappresentanza di e tramite essa di
[...] Controparte_5 Controparte_4 nei confronti di nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria Controparte_1 espletata.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 [...]
nei suoi confronti, quale fideiussore di Uny s.r.l. in forza di una fideiussione omnibus CP_3 rilasciata in data 02.12.2015 fino alla concorrenza di euro € 82.000,00.
Il credito deriva da un contratto di mutuo chirografario n. 60737 dell'originario importo di €
1.000.000,00 concluso dalla banca con la predetta società.
Nel giudizio di primo grado si è costituita la banca, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Successivamente è intervenuta in qualità di cessionaria del credito, associandosi alle Parte_1 difese e conclusioni formulate dalla banca.
Il Tribunale di Sondrio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato Controparte_2
e per essa, quale mandataria, in via solidale, al pagamento Parte_2 Controparte_4 delle spese del giudizio in favore di liquidate in € 406,50 per spese ed in complessivi Controparte_1
€ 7.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- provata sulla base dei documenti prodotti in atti (pubblicazione di un estratto della cessione nella Gazzetta Ufficiale) l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria Parte_1
- parzialmente fondata l'opposizione del fideiussore, dichiarando la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta il 2.12.2015 in quanto redatta su moduli predisposti dalla banca contenenti clausole identiche alle clausole n. 2, n. 6 (deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.) e n. 8 presenti su moduli conformi elaborati dalla ABI nel 2002, che la Banca
pagina 3 di 11 d' , con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto frutto di un'intesa CP_4 anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990;
- la conseguente operatività del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.;
- l'impossibilità di qualificare la fideiussione prestata quale contratto autonomo di garanzia per la mera previsione della clausola “a prima richiesta”, contenuta nel contratto;
- la conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'orientamento espresso da Cass. civ. Sez. III,
Sent., (ud. 12/06/2017) 26-09-2017, n. 22346, secondo cui per evitare la decadenza prevista dall'articolo 1957 c.c. è sufficiente un atto stragiudiziale, in quanto tale orientamento postula che le parti abbiano data vita ad un contratto autonomo di garanzia;
- l'avvenuta cessazione dell'efficacia della garanzia in questione, in quanto la Banca, avendo iscritto a ruolo in data 1.8.2019 il ricorso per decreto ingiuntivo proposto anche nei confronti della debitrice principale, non ha provato di aver agito giudizialmente nei confronti del fideiussore entro sei mesi dal 19.02.2018 (data in cui la banca ha dichiarato il mutuatario principale decaduto ex art. 1186 cod. civ. dal beneficio del termine).
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
- che le clausole in questione non possono ritenersi nulle in quanto la controparte non ha dimostrato l'effettiva e perdurante esistenza di un comportamento collusivo antitrust, ossia che la fideiussione contestata sia stata il frutto di una specifica intesa e non il mero utilizzo di modelli consolidatisi sul mercato, che le banche, ognuna singolarmente e in maniera del tutto spontanea, hanno deciso di utilizzare;
- che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, come avvenuto nel caso di specie, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.;
- che la Banca ha inviato una diffida stragiudiziale di pagamento della somma nascente dalla fideiussione proprio in data 19 febbraio 2018.
Si è costituito il quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello proposto dalla Controparte_1 controparte e ha eccepito nuovamente:
pagina 4 di 11 - la natura vessatoria, ai sensi dell'art. 33, del Codice del Consumo, 1° comma e 2° co. lett. t), delle clausole contenute nel testo della fideiussione in questione nella parte relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.;
- la mancata prova dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria;
Parte_1
- la nullità del mutuo per violazione delle norme imposte dal Testo Unico Finanziario e dal
Regolamento Consob. In particolare, l'appellato ha dedotto che:
• l'art. 2 del contratto di finanziamento prevede che “il tasso di interesse annuo a cui viene concesso il finanziamento corrisponde al valore del parametro EURIBOR 6MESI
360 maggiorato dello spread 2,250 punti. Il valore del parametro sarà quello pubblicato sul “Il Sole 24 Ore” o su altra stampa specializzata relativo alla media del mese di dicembre per le rate sa corrispondere nel periodo dal 6 gennaio al 5 luglio e del mese di giugno per le rate da corrispondere nel periodo 6 luglio 5 gennaio. Il valore attuale del parametro è 0.049%. L'attuale tasso annuo di interesse nominale è dunque pari a 2,299% e formerà oggetto di revisione con le modalità sopra indicate. Si precisa che, in mancanza di pubblicazione del valore del parametro su “Il Sole 24
Ore” o su altra stampa specializzata al finanziamento verrà applicato quale parametro di riferimento il tasso applicato dalla BCE – Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato del spread indicato. In ogni caso resta fermo che il parametro non potrà mai essere inferiore a 0% e che il tasso di interesse annuo nominale non potrà essere inferiore al tasso minimo indicato nelle condizioni economiche del documento di sintesi (ndr 2,250%)”;
• detta pattuizione integra una c.d. “clausola floor” (ovvero un tasso pavimento) che è assimilabile a un derivato implicito di copertura, con cui la banca si protegge dal rischio che il tasso d'interesse del finanziamento scenda al di sotto dello strike price (ovvero l'interesse minimo garantito);
• la qualificazione della clausola floor come derivato implicito, comporta la nullità della stessa e di tutto il contratto perché determina un'alea unilaterale a danno del cliente, il quale non riceverebbe alcun corrispettivo in cambio della sottoscrizione del derivato;
• in considerazione del fatto che il floor è un derivato di tipo opzionale, si può sostenere che l'operazione è affetta da nullità se si commercializza un derivato senza però richiedere nel contratto le informazioni previste per legge sulla vendita degli strumenti pagina 5 di 11 finanziari, atteso il mancato rispetto dell'art. 21 del TUF (dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e nell'interesse del cliente) e degli articoli che vanno dal 27 al 32 del Regolamento Consob del 1998, così come modificato a seguito delle Direttive MiFID;
- l'usurarietà del finanziamento, tenuto conto della pattuizione di una commissione per estinzione par all'1% della somma erogata e che “considerando tutti gli oneri pattuiti e collegati all'erogazione dell'asserito mutuo risulta evidente che il costo complessivo del finanziamento abbia notevolmente superato le soglie di legge con conseguente applicazione dell'art. 1815
c.c.”;
- l'indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi e moratori in quanto collegato alle rilevazioni dell'Euribor tre mesi con maggiorazione di 2,250 %.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la preliminare delibazione della doglianza avente ad oggetto l'asserito difetto di prova circa l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...]
Pt_1
Ritiene la Corte che le considerazioni svolte al riguardo dal giudice di prime cure siano condivisibili, atteso peraltro che la banca cedente, costituita nel giudizio di primo grado, non solo non ha contestato la cessione ma ha così precisato le proprie conclusioni: “in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, accertato il credito di (ora , condannare l'odierno Controparte_3 Controparte_7 opponente al pagamento, in favore in favore di (già Controparte_7 Controparte_3
e/o di della somma di € 82.000,00 o di quella, viceversa, maggiore o minore
[...] Parte_1 che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo”.
Ciò premesso, quanto alle censure attinenti alla validità della fideiussione prestata dal CP_1 occorre, innanzitutto, osservare che secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto:
Cass. 30383/2024; 31986/2024; 31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025;
pagina 6 di 11 2683/2025; 7385/2025; 8669/2025) il fideiussore, interessato ad ottenere la declaratoria di nullità, è tenuto a produrre il provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, nonché a provare che:
- si tratta di una fideiussione omnibus;
- il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato da Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova);
- l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia;
- la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta dal in data 02.12.2015, ovvero CP_1 dopo circa dieci anni dall'intervento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005. Ciò posto, sulla base dei predetti principi sanciti dalla Suprema Corte, non avendo l'appellante provato che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, sino all'epoca della prestazione della garanzia in questione,
l'appello non può trovare accoglimento.
In ogni caso, giova osservare che, anche diversamente opinando, l'appello va rigettato.
La Corte osserva che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU n.
41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale, l'invalidità del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza.
Parte appellante non ha, tuttavia, fornito una simile prova.
Ciò posto, anche qualora si riconoscesse la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe a tal punto verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo a
[...] un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole. CP_1
pagina 7 di 11 Ebbene, la fideiussione in questione riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma il contesta unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la CP_1 deroga all'art. 1957 c.c..
Tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto, tuttavia, alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c1.
Orbene, nel caso di specie è documentato che la banca, allora titolare del credito, abbia comunicato alla società debitrice principale la revoca degli affidamenti e la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in essere con raccomandata a.r. del 19.2.2018, intimandole il pagamento della somma dovuta (cfr. doc. n.
8 fascicolo monitorio). Tanto è sufficiente a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Quanto alla natura vessatoria, ai sensi dell'art. 33, del Codice del Consumo, 1° comma e 2° co. lett. t), della deroga all'art. 1957 c.c., si osserva che la Suprema Corte con sentenza n. 27558/23 ha affermato che “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”. 1 Cfr. Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” Vedi anche Corte di Cassazione Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29.10.2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). pagina 8 di 11 Tuttavia, l'odierno appellato non può essere qualificato come “consumatore” in quanto la banca e la terza intervenuta hanno dedotto e dimostrato, attraverso la produzione della visura camerale della società debitrice principale, Uny s.r.l., che al momento della sottoscrizione della Controparte_1 fideiussione rivestiva la carica di amministratore della predetta società. E, infatti, lo stesso CP_1 nell'ambito della fideiussione in questione ha sottoscritto la seguente dichiarazione: “Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del D. Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) dichiariamo di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta e pertanto di non appartenere alla categoria dei
“consumatori.”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, in ordine alla violazione dell'art. 1341 c.c., ha affermato che la
“decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. 3989/25).
In ogni caso, deve evidenziarsi che nella fattispecie in esame non può ravvisarsi alcuna violazione della predetta norma in quanto il ha specificamente approvato per iscritto la clausola avente ad CP_1 oggetto la deroga all'art. 1957 c.c..
Quanto alla eccepita nullità del mutuo per violazione delle norme imposte dal Testo Unico Finanziario
e dal Regolamento Consob, giova precisare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno condivisibilmente affermato che “costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e
l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c..”
(cfr. S.U. n. 5657/23). Ciò posto, deve escludersi l'applicabilità della normativa richiamata dall'appellato.
Parimenti deve essere disattesa la doglianza sollevata dal con riferimento alla pretesa CP_1 applicazione di interessi usurari.
La censura si rivela del tutto generica e sfornita di supporto probatorio.
pagina 9 di 11 L'odierno appellato, infatti, si è limitato a dedurre che, tenuto conto della pattuizione di una commissione per estinzione pari all'1% della somma erogata e di tutti gli oneri pattuiti e collegati all'erogazione del mutuo, risulta evidente che “il costo complessivo del finanziamento abbia notevolmente superato le soglie di legge con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.”.
Ebbene, la mancanza di specifiche allegazioni e prove circa il tasso effettivamente applicato dalla
Banca e la misura del tasso soglia vigente impongono il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi.
Peraltro, giova evidenziare che in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non assume alcuna rilevanza la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. 7352/22; Cass. 23866/22).
Infine, quanto all'eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità del contratto di mutuo ipotecario in ragione della pattuizione degli interessi convenzionali mediante richiamo, quale base di calcolo, al tasso Euribor, deve osservarsi che l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem. Peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass.
3/5/2024 n. 12007). Rispetto a tale pronuncia, è solo il caso di dire che non rilevano, in questa sede, i possibili profili di nullità astrattamente configurabili nel riferimento all'Euribor esaminati dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in questione. In particolare, la conclusione non muta anche di fronte ad accertamenti in ordine ad alterazioni dell'indice avvenute in passato attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), dal momento che, comunque, tali pratiche distorsive non hanno comportato una indeterminatezza e indeterminabilità del dato di riferimento, ma al più potrebbero legittimare pretese risarcitorie, non avanzate nel caso di specie e che comunque presuppongono in generale la prova anche del danno, assente nella specie in punto di allegazione prima ancora che di prova.
pagina 10 di 11 Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va accolto, con conseguente conferma, in riforma dell'impugnata sentenza, del decreto ingiuntivo n. 525/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio.
L'accoglimento del gravame comporta la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite relative ad entrambi i gradi. Tenuto conto della natura e del valore Parte_1 della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000,01 - 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 525/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2) condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%) ed iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LA IZ ME ET
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME ET Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa LA IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3236/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO N. 43, Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. CHRISTIAN FAGGELLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Mazzini N. Controparte_1 C.F._1
44, DOLO presso lo studio dell'avv. FABIO DEI ROSSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DAVIDE VIANELLO,
NONCHE'
GIA' (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), P.IVA_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1 pagina 1 di 11 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio,
Sezione Unica Civile, G.U. Dott.ssa Francesca Riccardi, n. 299/2023 pubblicata in data 20 ottobre
2023, resa inter partes, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via pregiudiziale: sospendere l'efficacia esecutiva della disposizione di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta all'interno della sentenza appellata. in via principale: in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, confermare nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo n. 525/2019 emesso il 5 agosto 2019 CP_1 dal Tribunale di Sondrio e respingere le domande tutte proposte nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e per essa (C.F. ), accogliendo così le P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_3 conclusioni come formulate dalla convenuta nel primo grado di giudizio. in via subordinata: in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, condannare comunque il sig. al pagamento in favore di (C.F. Controparte_1 Parte_1
) e per essa (C.F. ) dell'importo di euro 180.050,12, P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_3 oltre alle spese legali liquidate in decreto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contraris reiiesctis:
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata ex adverso formulata ai sensi dell'art. 283 cpc;
In via principale di merito: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da
(già cessionaria di Controparte_2 Controparte_3
mandataria con rappresentanza di tramite Parte_1 Controparte_5 essa di con conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Controparte_4
Civile, G.U. Dott.ssa Francesca Riccardi, n. 299/2023 pubblicata in data 20 ottobre 2023;
In via subordinata di merito: per le causali di cui in atti, accolte le eccezioni di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo/finanziamento e della garanzia fideiussoria, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 525/2019 (RG 1144/2019), emesso dal Tribunale di Sondrio,
e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da e per Controparte_3 essa quale procuratrice la e da mandataria con Controparte_6 Parte_1
pagina 2 di 11 rappresentanza di e tramite essa di nei confronti di Controparte_5 Controparte_4
Controparte_1
In via subordinata di merito: per le causali di cui in atti, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
525/2019 (RG 1144/2019), emesso dal Tribunale di Sondrio, e per l'effetto ridursi il credito azionato da e per essa quale procuratrice la e da Controparte_3 Controparte_6 Parte_1
mandataria con rappresentanza di e tramite essa di
[...] Controparte_5 Controparte_4 nei confronti di nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria Controparte_1 espletata.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 [...]
nei suoi confronti, quale fideiussore di Uny s.r.l. in forza di una fideiussione omnibus CP_3 rilasciata in data 02.12.2015 fino alla concorrenza di euro € 82.000,00.
Il credito deriva da un contratto di mutuo chirografario n. 60737 dell'originario importo di €
1.000.000,00 concluso dalla banca con la predetta società.
Nel giudizio di primo grado si è costituita la banca, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Successivamente è intervenuta in qualità di cessionaria del credito, associandosi alle Parte_1 difese e conclusioni formulate dalla banca.
Il Tribunale di Sondrio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato Controparte_2
e per essa, quale mandataria, in via solidale, al pagamento Parte_2 Controparte_4 delle spese del giudizio in favore di liquidate in € 406,50 per spese ed in complessivi Controparte_1
€ 7.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- provata sulla base dei documenti prodotti in atti (pubblicazione di un estratto della cessione nella Gazzetta Ufficiale) l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria Parte_1
- parzialmente fondata l'opposizione del fideiussore, dichiarando la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta il 2.12.2015 in quanto redatta su moduli predisposti dalla banca contenenti clausole identiche alle clausole n. 2, n. 6 (deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.) e n. 8 presenti su moduli conformi elaborati dalla ABI nel 2002, che la Banca
pagina 3 di 11 d' , con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto frutto di un'intesa CP_4 anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990;
- la conseguente operatività del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.;
- l'impossibilità di qualificare la fideiussione prestata quale contratto autonomo di garanzia per la mera previsione della clausola “a prima richiesta”, contenuta nel contratto;
- la conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'orientamento espresso da Cass. civ. Sez. III,
Sent., (ud. 12/06/2017) 26-09-2017, n. 22346, secondo cui per evitare la decadenza prevista dall'articolo 1957 c.c. è sufficiente un atto stragiudiziale, in quanto tale orientamento postula che le parti abbiano data vita ad un contratto autonomo di garanzia;
- l'avvenuta cessazione dell'efficacia della garanzia in questione, in quanto la Banca, avendo iscritto a ruolo in data 1.8.2019 il ricorso per decreto ingiuntivo proposto anche nei confronti della debitrice principale, non ha provato di aver agito giudizialmente nei confronti del fideiussore entro sei mesi dal 19.02.2018 (data in cui la banca ha dichiarato il mutuatario principale decaduto ex art. 1186 cod. civ. dal beneficio del termine).
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
- che le clausole in questione non possono ritenersi nulle in quanto la controparte non ha dimostrato l'effettiva e perdurante esistenza di un comportamento collusivo antitrust, ossia che la fideiussione contestata sia stata il frutto di una specifica intesa e non il mero utilizzo di modelli consolidatisi sul mercato, che le banche, ognuna singolarmente e in maniera del tutto spontanea, hanno deciso di utilizzare;
- che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, come avvenuto nel caso di specie, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.;
- che la Banca ha inviato una diffida stragiudiziale di pagamento della somma nascente dalla fideiussione proprio in data 19 febbraio 2018.
Si è costituito il quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello proposto dalla Controparte_1 controparte e ha eccepito nuovamente:
pagina 4 di 11 - la natura vessatoria, ai sensi dell'art. 33, del Codice del Consumo, 1° comma e 2° co. lett. t), delle clausole contenute nel testo della fideiussione in questione nella parte relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.;
- la mancata prova dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria;
Parte_1
- la nullità del mutuo per violazione delle norme imposte dal Testo Unico Finanziario e dal
Regolamento Consob. In particolare, l'appellato ha dedotto che:
• l'art. 2 del contratto di finanziamento prevede che “il tasso di interesse annuo a cui viene concesso il finanziamento corrisponde al valore del parametro EURIBOR 6MESI
360 maggiorato dello spread 2,250 punti. Il valore del parametro sarà quello pubblicato sul “Il Sole 24 Ore” o su altra stampa specializzata relativo alla media del mese di dicembre per le rate sa corrispondere nel periodo dal 6 gennaio al 5 luglio e del mese di giugno per le rate da corrispondere nel periodo 6 luglio 5 gennaio. Il valore attuale del parametro è 0.049%. L'attuale tasso annuo di interesse nominale è dunque pari a 2,299% e formerà oggetto di revisione con le modalità sopra indicate. Si precisa che, in mancanza di pubblicazione del valore del parametro su “Il Sole 24
Ore” o su altra stampa specializzata al finanziamento verrà applicato quale parametro di riferimento il tasso applicato dalla BCE – Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato del spread indicato. In ogni caso resta fermo che il parametro non potrà mai essere inferiore a 0% e che il tasso di interesse annuo nominale non potrà essere inferiore al tasso minimo indicato nelle condizioni economiche del documento di sintesi (ndr 2,250%)”;
• detta pattuizione integra una c.d. “clausola floor” (ovvero un tasso pavimento) che è assimilabile a un derivato implicito di copertura, con cui la banca si protegge dal rischio che il tasso d'interesse del finanziamento scenda al di sotto dello strike price (ovvero l'interesse minimo garantito);
• la qualificazione della clausola floor come derivato implicito, comporta la nullità della stessa e di tutto il contratto perché determina un'alea unilaterale a danno del cliente, il quale non riceverebbe alcun corrispettivo in cambio della sottoscrizione del derivato;
• in considerazione del fatto che il floor è un derivato di tipo opzionale, si può sostenere che l'operazione è affetta da nullità se si commercializza un derivato senza però richiedere nel contratto le informazioni previste per legge sulla vendita degli strumenti pagina 5 di 11 finanziari, atteso il mancato rispetto dell'art. 21 del TUF (dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e nell'interesse del cliente) e degli articoli che vanno dal 27 al 32 del Regolamento Consob del 1998, così come modificato a seguito delle Direttive MiFID;
- l'usurarietà del finanziamento, tenuto conto della pattuizione di una commissione per estinzione par all'1% della somma erogata e che “considerando tutti gli oneri pattuiti e collegati all'erogazione dell'asserito mutuo risulta evidente che il costo complessivo del finanziamento abbia notevolmente superato le soglie di legge con conseguente applicazione dell'art. 1815
c.c.”;
- l'indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi e moratori in quanto collegato alle rilevazioni dell'Euribor tre mesi con maggiorazione di 2,250 %.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la preliminare delibazione della doglianza avente ad oggetto l'asserito difetto di prova circa l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...]
Pt_1
Ritiene la Corte che le considerazioni svolte al riguardo dal giudice di prime cure siano condivisibili, atteso peraltro che la banca cedente, costituita nel giudizio di primo grado, non solo non ha contestato la cessione ma ha così precisato le proprie conclusioni: “in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, accertato il credito di (ora , condannare l'odierno Controparte_3 Controparte_7 opponente al pagamento, in favore in favore di (già Controparte_7 Controparte_3
e/o di della somma di € 82.000,00 o di quella, viceversa, maggiore o minore
[...] Parte_1 che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo”.
Ciò premesso, quanto alle censure attinenti alla validità della fideiussione prestata dal CP_1 occorre, innanzitutto, osservare che secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto:
Cass. 30383/2024; 31986/2024; 31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025;
pagina 6 di 11 2683/2025; 7385/2025; 8669/2025) il fideiussore, interessato ad ottenere la declaratoria di nullità, è tenuto a produrre il provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, nonché a provare che:
- si tratta di una fideiussione omnibus;
- il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato da Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova);
- l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia;
- la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta dal in data 02.12.2015, ovvero CP_1 dopo circa dieci anni dall'intervento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005. Ciò posto, sulla base dei predetti principi sanciti dalla Suprema Corte, non avendo l'appellante provato che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, sino all'epoca della prestazione della garanzia in questione,
l'appello non può trovare accoglimento.
In ogni caso, giova osservare che, anche diversamente opinando, l'appello va rigettato.
La Corte osserva che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU n.
41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale, l'invalidità del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza.
Parte appellante non ha, tuttavia, fornito una simile prova.
Ciò posto, anche qualora si riconoscesse la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe a tal punto verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo a
[...] un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole. CP_1
pagina 7 di 11 Ebbene, la fideiussione in questione riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma il contesta unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la CP_1 deroga all'art. 1957 c.c..
Tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto, tuttavia, alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c1.
Orbene, nel caso di specie è documentato che la banca, allora titolare del credito, abbia comunicato alla società debitrice principale la revoca degli affidamenti e la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in essere con raccomandata a.r. del 19.2.2018, intimandole il pagamento della somma dovuta (cfr. doc. n.
8 fascicolo monitorio). Tanto è sufficiente a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Quanto alla natura vessatoria, ai sensi dell'art. 33, del Codice del Consumo, 1° comma e 2° co. lett. t), della deroga all'art. 1957 c.c., si osserva che la Suprema Corte con sentenza n. 27558/23 ha affermato che “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”. 1 Cfr. Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” Vedi anche Corte di Cassazione Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29.10.2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). pagina 8 di 11 Tuttavia, l'odierno appellato non può essere qualificato come “consumatore” in quanto la banca e la terza intervenuta hanno dedotto e dimostrato, attraverso la produzione della visura camerale della società debitrice principale, Uny s.r.l., che al momento della sottoscrizione della Controparte_1 fideiussione rivestiva la carica di amministratore della predetta società. E, infatti, lo stesso CP_1 nell'ambito della fideiussione in questione ha sottoscritto la seguente dichiarazione: “Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del D. Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) dichiariamo di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta e pertanto di non appartenere alla categoria dei
“consumatori.”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, in ordine alla violazione dell'art. 1341 c.c., ha affermato che la
“decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. 3989/25).
In ogni caso, deve evidenziarsi che nella fattispecie in esame non può ravvisarsi alcuna violazione della predetta norma in quanto il ha specificamente approvato per iscritto la clausola avente ad CP_1 oggetto la deroga all'art. 1957 c.c..
Quanto alla eccepita nullità del mutuo per violazione delle norme imposte dal Testo Unico Finanziario
e dal Regolamento Consob, giova precisare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno condivisibilmente affermato che “costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e
l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c..”
(cfr. S.U. n. 5657/23). Ciò posto, deve escludersi l'applicabilità della normativa richiamata dall'appellato.
Parimenti deve essere disattesa la doglianza sollevata dal con riferimento alla pretesa CP_1 applicazione di interessi usurari.
La censura si rivela del tutto generica e sfornita di supporto probatorio.
pagina 9 di 11 L'odierno appellato, infatti, si è limitato a dedurre che, tenuto conto della pattuizione di una commissione per estinzione pari all'1% della somma erogata e di tutti gli oneri pattuiti e collegati all'erogazione del mutuo, risulta evidente che “il costo complessivo del finanziamento abbia notevolmente superato le soglie di legge con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.”.
Ebbene, la mancanza di specifiche allegazioni e prove circa il tasso effettivamente applicato dalla
Banca e la misura del tasso soglia vigente impongono il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi.
Peraltro, giova evidenziare che in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non assume alcuna rilevanza la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. 7352/22; Cass. 23866/22).
Infine, quanto all'eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità del contratto di mutuo ipotecario in ragione della pattuizione degli interessi convenzionali mediante richiamo, quale base di calcolo, al tasso Euribor, deve osservarsi che l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem. Peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass.
3/5/2024 n. 12007). Rispetto a tale pronuncia, è solo il caso di dire che non rilevano, in questa sede, i possibili profili di nullità astrattamente configurabili nel riferimento all'Euribor esaminati dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in questione. In particolare, la conclusione non muta anche di fronte ad accertamenti in ordine ad alterazioni dell'indice avvenute in passato attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), dal momento che, comunque, tali pratiche distorsive non hanno comportato una indeterminatezza e indeterminabilità del dato di riferimento, ma al più potrebbero legittimare pretese risarcitorie, non avanzate nel caso di specie e che comunque presuppongono in generale la prova anche del danno, assente nella specie in punto di allegazione prima ancora che di prova.
pagina 10 di 11 Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va accolto, con conseguente conferma, in riforma dell'impugnata sentenza, del decreto ingiuntivo n. 525/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio.
L'accoglimento del gravame comporta la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite relative ad entrambi i gradi. Tenuto conto della natura e del valore Parte_1 della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000,01 - 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 525/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2) condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%) ed iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LA IZ ME ET
pagina 11 di 11