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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dr. Cesare Zucchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2110/2018 R.G.C.A., promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , residenti a san
[...] C.F._2
Cataldo, via Babbaurra 26
Attori rappresentati e difesi dall'avv. Mario Lupica
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_1
c.f. C.F._3
Convenuto
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
, nato a [...] il giorno 11.10.1987, residente a [...]
Bertolla 87, e
, nato a [...] il giorno 8.11.1991, residente a [...]
Bertolla 87
Convenuti, contumaci
Conclusioni delle parti.
Attori
si reputa opportuno confermare anche in questa sede - sia per le finalità conciliative ancora perseguite dagli odierni concludenti sia per la rilevanza ai fini della regolazione tra le parti delle spese di lite - la persistente disponibilità di entrambi gli attori ad accettare e condividere il piano divisionale in ultimo predisposto dal consulente d'ufficio, alla cui giuridica e materiale esecuzione si ritiene che nulla osti e che specificamente prevede:
- l'assegnazione dell'immobile di RT ER al condividente;
CP_1
- la corresponsione da parte del convenuto della somma di € 7.172,00 a CP_1
Parte_2 - la corresponsione da parte del convenuto della somma di € 64.264,00 a CP_1 Pt_1
[...]
- la ripartizione tra i condividenti eredi di in parti uguali tra loro, del Persona_1 ricavato della vendita degli immobili ubicati a San Cataldo, previa esecuzione delle opere di ripristino in quello di via Elena, a cui il condividente si rende disponibile a Parte_1 compartecipare. Allo stesso modo, continua a permanere la volontà conciliativa degli attori a Parte_1 di vedere liquidata esclusivamente in denaro le spettanti quote del Parte_2 compendio da dividere, di valore complessivo stimato in complessivi € 271.999,89, mediante corresponsione al primo della somma di € 70.857,00 e alla seconda di € 7.172,00, da porsi a carico del convenuto . CP_1 Sul punto, non appare superfluo ribadire che soprattutto quest'ultima regolamentazione dei rapporti tra le parti risulta maggiormente conveniente per il predetto convenuto, che avrebbe la possibilità di riunire in capo a sé l'intera proprietà dei tre immobili di cui fruisce da diversi anni, e al tempo stesso preserverebbe il loro valore di mercato, che altrimenti risentirebbe di una proprietà frazionata tra più soggetti;
e, proprio per consentire la riunione dell'intera proprietà degli immobili in capo a controparte, sarebbe disponibile in sede Parte_1 conciliativa anche a rinunciare sia all'acquisto, in favore dello zio , della quota CP_1 ereditaria di alle condizioni molto vantaggiose già proposte, sia ad ogni Controparte_2 ulteriore pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti dello stesso connessa CP_1 all'esclusivo godimento degli immobili caduti in successione, finora protrattosi per circa otto anni, dalla data di decesso della de cuius. Tuttavia, in entrambi i casi, le spese legali e di CTU andrebbero comunque poste integralmente a carico di controparte. Ciò doverosamente puntualizzato, questa difesa - anche e soprattutto alla luce delle emergenze istruttorie - precisa le conclusioni come in appresso: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- Dichiarare aperta la successione legittima di defunta a San Cataldo il Persona_1 3 ottobre 2016, e conseguentemente accertare e dichiarare che l'asse ereditario da dividere in parti uguali tra gli eredi e risulta costituito da Parte_1 CP_1 Controparte_2 relictum e donatum come specificamente indicato nell'atto di citazione ed accertato dal CTU, e precisamente: relictum – somme di denaro nella disponibilità della de cuius alla data del suo decesso, come di seguito specificate:
1. importo di € 5.966,30, pari al saldo contabile – alla data del decesso del 3.10.2016 – del libretto di risparmio postale n. 29768823 intestato alla signora presso Persona_1 l'Ufficio Postale di San Cataldo;
2. importo di € 5.890,59, pari al saldo contabile – alla data del decesso del 3.10.2016 – del conto corrente n. 1017525690 intestato alla signora presso l'Ufficio Persona_1
Postale di San Cataldo;
donatum – immobili donati in data 24 luglio 2015 dalla defunta al Persona_1 figlio , con rogito notarile del Notaio Dott.ssa (Rep. n. 21542, CP_1 Persona_2 Raccolta n. 8792), qui di seguito descritti:
3. intera proprietà della casa di abitazione su tre elevazioni, sita in San Cataldo nella via Regina Elena nn. 34/36, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 52, particelle 743 e 744 (riunite tra loro), categoria A/3, classe 2, consistenza 7 vani e superficie catastale mq 172, rendita € 225,95;
4. quota indivisa, pari a 12/18 donati dalla defunta madre, della casa di abitazione su due elevazioni con annesso garage a piano terra, sita in San Cataldo con ingressi dalla via Madre Angelica Callari civici 59 e 61 (già civici 55 e 57), censiti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 52, particelle 772 sub 1 e 772 sub 2, categoria C/6, classe 2, mq 13, rendita catastale € 25,51 (garage) e categoria A/6, classe 2, consistenza 2 vani e superficie catastale mq 21, rendita € 21,71 (abitazione); 5. quota indivisa, pari a 12/18 donati dalla defunta madre, delle unità immobiliari ad uso abitativo site in RT ER (VA), facenti parti dell'edificio con ingresso dalla via Roma n. 17 (già n. 11), censite al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 1, particelle 260 e 983 sub 3 (riunite tra loro), categoria A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, rendita € 123,17, nonché particelle 983 sub 5 e 1097 (riunite tra loro), categoria A/4, classe 2, consistenza 1 vano, rendita € 27,37; donatum – somme di denaro impiegate dalla de cuius per soddisfare premi relativi al contratto di assicurazione sulla vita a favore del discendente , come in appresso CP_1 indicato: 6. importo di € 59.000,00, pari al totale dei premi versati con riferimento alla polizza “Posta Futuro Certo Dipendenti 2011” n. 50007706012, sottoscritta il 10 agosto 2012 dalla signora con avente come beneficiario in caso morte il figlio Persona_1 Controparte_4
e da questo incassata il 20 ottobre 2016. CP_1
- Disporre, quindi, lo scioglimento della comunione conformemente al piano divisionale in ultimo predisposto dal consulente d'ufficio, che prevede:
- l'assegnazione dell'immobile di RT ER al condividente;
CP_1
- la corresponsione da parte del convenuto della somma di € 7.172,00 a CP_1
Parte_2
- la corresponsione da parte del convenuto della somma di € 64.264,00 a CP_1 Pt_1
[...]
- la ripartizione tra i condividenti eredi di in parti uguali tra loro, del Persona_1 ricavato della vendita degli immobili ubicati a San Cataldo, previa esecuzione delle opere di ripristino in quello di via Elena, a cui il condividente si rende disponibile a Parte_1 compartecipare.
- In subordine, disporre comunque lo scioglimento della comunione anche mediante la previsione di conguagli e/o l'integrale liquidazione in denaro, in proporzione alle quote spettanti agli eredi e , nonché - per gli immobili Parte_1 CP_1 Controparte_2 di cui ai superiori punti 4. e 5. – di spettanza dell'altra comproprietaria, odierna concludente,
Parte_2
- In ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c. il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attore della somma di € 10.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia. Parte_1
- Inoltre, condannare il convenuto all'integrale pagamento delle spese e dei CP_1 compensi del presente giudizio, compresi quelli di CTU, e del preventivo procedimento di mediazione obbligatoria.
Convenuto costituito Voglia l'Ill.mo Tribunale di Caltanissetta adito, contrariis reiectis, preso atto di quanto emerso dalla CTU disposta e delle osservazioni alla stessa da parte della scrivente difesa, nonché del contenuto degli atti tutti di parte, così pronunciarsi: IN VIA PRELIMINARE: accertata la carenza dei presupposti per l'assunzione della qualifica di parte nel giudizio de quo, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra rispetto Parte_2 all'oggetto di causa;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: dichiarare aperta la successione legittima della Sig.ra deceduta a San Persona_1 Cataldo il 03.10.2016, accertando per conseguenza che l'asse ereditario di quest'ultima è costituito da relictum e donatum come specificamente indicati e quantificati in parte narrativa atto di costituzione in giudizio 15.01.2019, e deve essere diviso secondo le seguenti quote: a
, per la quota di 1/3; a per la quota di 1/3, in rappresentazione del CP_1 Parte_1 padre RE;
a , per la quota di 1/3, in rappresentazione Persona_3 Controparte_2 del padre rinunciante all'eredità e per accrescimento della quota relativa al CP fratello , oggetto di rinuncia;
CP_3 ordinare, in conseguenza dell'accertamento di cui innanzi, la distribuzione delle somme da imputarsi a relictum, come quantificate in parte narrativa dell'atto costitutivo in causa del convenuto, secondo le quote indicate e fatta esclusione dell'importo beneficiato a polizza n. 50007706012, stipulata dalla Sig.ra nell'anno 2011, siccome oggetto di contratto _1 assicurativo in forma mista a premio unico con rivalutazione annuale del capitale in base ai risultati realizzati in gestione separata, non assimilabile alla previsione di cui all'art. 741 c.c.;
➢ Accertata la indivisibilità in diritto degli immobili caduti in successione per effetto di quanto disposto con sentenza Cass. SSUU 25021 del 2019, rigettare la relativa domanda di divisione formulata da parte attrice;
➢ Rigettare la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto;
➢ Rigettare ogni ulteriore istanza di parte avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere divisibile il compendio immobiliare caduto in successione, Suddividere la massa ereditaria perendo relitta dalla Sig.ra tra i suoi Persona_1 eredi legittimi Sig. , e , secondo il seguente piano CP_1 Parte_1 Controparte_2 divisionale, di cui alle note critiche alla CTU 17.08.2024: A , la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in RT ER, alla Via CP_1 Roma, dovendo egli corrispondere a la somma definitiva di €21.099,05; Controparte_2
- A la piena ed esclusiva proprietà dei due immobili siti in San Cataldo (CL), Parte_1 l'uno alla Via Callari, l'altro alla Via Regina Elena, dovendo egli corrispondere a
[...]
euro 19.930,03. CP_2 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove eventualmente ravvisabili dalle conclusioni di parte attrice.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e premettendo: Parte_1 Parte_2
il primo di essere erede della nonna paterna (n.11.6.1928, Persona_1
m.3.10.2016) per rappresentazione del padre RE , figlio della de Per_3
cuius, gli altri eredi essendo gli altri due figli della de cuius e;
CP_1 CP
l'insuccesso dei tentativi stragiudiziali ed in sede di mediazione ex D. L.vo n.28/2010 di pervenire ad un accordo sulla divisione dell'attivo ereditario;
la sussistenza di quote di comproprietà su alcuni immobili (quello di via Callari di
San Cataldo e quello in RT ER) non provenienti dall'eredità di _1
, e precisamente la quota di 4/18 in titolarità al convenuto e
[...] CP_1 la quota di 1/18 ciascuno in titolarità agli stessi attori e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili e sul denaro ereditario, previa collazione di quanto donato dalla de cuius a e delle CP_1
somme versate dalla de cuius a per il pagamento dei ratei della CP_1
polizza vita sottoscritta dalla de cuius ed avente come beneficiario quest'ultimo.
Si costituiva che rilevava la disintegrità del contraddittorio, rilevando CP_1
che il figlio della de cuius , rinunciante all'eredità, aveva due figli: CP
e , nei confronti dei quali era necessario integrare il CP_2 CP_3
contraddittorio. Rilevava altresì la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
, non partecipe della comunione ereditaria. Contestava gli addebiti attorei
[...]
rivoltigli circa la mancata conclusione di un accordo divisionale stragiudiziale.
Assumeva di avere prelevato una parte delle somme sui conti della madre, sui quali aveva facoltà di operare, successivamente alla morte di costei, per provvedere alle spese funerarie e per la lapide, per cui la residua disponibilità della somme era di €
5.174,29. Prospettava le difficoltà di una divisione in natura e l'opportunità della vendita giudiziale degli immobili. Si opponeva alla collazione del tantundem corrispondente ai premi della polizza vita.
La causa veniva rinviata per la citazione dei condividenti pretermessi che non si costituivano.
Si richiesta attorea, veniva innestato un subprocedimento relativo alla concessione di termine per accettare, ex art.481 c.c., ai chiamati all'eredità contumaci.
dichiarava di accettare puramente e semplicemente l'eredità. Non Controparte_2
si costituiva in giudizio. Nessuna dichiarazione perveniva da e le verifiche eseguite CP_3
appuravano che quest'ultimo non ha eredi che possano succedergli per rappresentazione. Dovendosi ritenere rinunciante, la sua quota si accresce a quella del fratello che diventa pertanto titolare della quota ereditaria di 1/3. CP_2
Veniva disposta c.t.u. ed il c.t.u. più volte richiamato.
All'udienza del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali e di replica.
.-.-.-.-.
Non appare fondato il rilievo di difetto di legittimazione di in quanto la Parte_2
domanda appare volta alla divisione anche di quegli immobili sui quali vi sia, in uno alla comunione ereditaria, anche una comunione ordinaria (immobile di via
Callari di San Cataldo e di RT ER).
Ovviamente, le comunioni restano distinte, per cui le regole della comunione ereditaria andranno applicate solo relativamente ai beni che ad essa attengono.
Considerazioni preliminari.
Appare indubbio che debbano essere oggetto di collazione i premi dell'assicurazione sulla vita versati dalla de cuius in ordine alla polizza vita il cui beneficiario è l'erede convenuto , per complessivi € 59.000 (art.741 CP_1
c.c.).
Non può essere oggetto di divisione l'immobile di via Regina Elena di San Cataldo,
affetto da abusi che non ne consentono la commerciabilità (vd. rel.ne consulenza del 10.9.2024, pag.3; Cass. SU n.25021/2019).
Non possono essere considerate le spese sostenute dal convenuto per l'immobile di
RT Cesareo, in difetto di prova certa che costui abbia effettuato l'esborso e considerando che sono state sostenute nel 2013, quindi anteriormente sia all'apertura della successione, sia all'atto di donazione.
Non è controversa in causa l'assoggettabilità a collazione delle quote di comproprietà degli immobili oggetto di donazione dalla de cuius al figlio . CP_1
Non avendo quest'ultimo dichiarato di voler rendere il bene in natura, la collazione va fatta, necessariamente, per imputazione.
Il denaro esistente, alla data della morte, sui conti bancari intestati alla de cuius era di complessivi € 11.856,89. Non è contestato l'asserto del convenuto che successivamente alla morte egli abbia comunque operato dei prelievi sul conto per pagare le spese funerarie. Gli attori contestano invece la prova di alcune delle spese indicate. Il Tribunale ritiene la prova di dette spese per la complessiva somma di €
4.050 (preventivo quietanzato di per € 2.450 e fattura di Parte_3
Onoranze Funebri Calì di € 1.600). Dette spese, gravando su tutti gli eredi, vanno detratte dalla disponibilità del conto alla data della morte della de cuius, per una somma in disponibilità dell'eredità di € 7.806,89.
Ciò posto, i dati a disposizione sono i seguenti:
denaro sui conti intestati alla defunta: € 7.806
ratei polizza vita: € 59.000,00, in collazione da parte di;
CP_1
immobile di RT ER, valutazione c.t.u. alla data di apertura della succesisone
(art.747 c.c.): € 129.108
immobile di via Callari di San Cataldo, valutazione c.t.u. alla data di apertura della successione: € 8.816,00.
Per l'immobile di RT ER oggetto di collazione è la quota di 12/18 (oggetto della donazione a da parte della de cuius con atto di donazione del CP_1
2015). Analoga quota di 12/18 è oggetto di collazione per l'immobile di via Callari di San
Cataldo (atto di donazione testè citato).
Come detto, eredi in parti uguali sono e . Parte_1 CP_1 CP_2
Il valore della quota di 12/18 dell'immobile di RT ER, oggetto di collazione,
è pari ad € 86.072.
Il valore della quota di 12/18 dell'immobile di via Callari di San Cataldo è pari ad €
5.877.
Relictum + donatum = denaro € 7.806 + ratei polizza vita € 59.000 + quota 12/18
imm. di Via Callari 5.877 + quota 12/18 imm. RT ER € 86.072 = 158.755
Valore di ciascuna delle tre quote ereditarie: € 52.918.
Il denaro ereditario ammonta ad € 7.806 che va necessariamente assegnato in parti uguali a ciascuno degli altri due coeredi, e , in parti uguali, Pt_1 Controparte_2
per una spettanza a ciascuno di € 3.903.
Ne consegue che deve pagare a e la CP_1 Parte_1 Controparte_2
somma di € 49.015 ciascuno. Su detta somma sono dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data di apertura della successione al pagamento (vd. Cass.
n.17755/2023)
Ciò posto, esaurite le operazioni ereditarie, i due immobili di via Callari di San
Cataldo e di RT Cesareo sono ora in comunione ordinaria.
L'immobile di via Callari di San Cataldo è in comproprietà per le seguenti quote:
per 16/18, e per 1/18 ciascuno. CP_1 Parte_1 Parte_2
Il c.t.u. ha rilevato la non comoda divisibilità dei beni. Poiché nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, ne va disposta la vendita.
Non trova ragioni fondanti la domanda attorea di condanna ex art.96 c.p.c.. Stante la natura divisoria del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico di tutte le parti in causa in parti uguali.
La causa va rimessa al giudice istruttore per le operazioni di vendita del fabbricato sito in San Cataldo, via Callari 61, censito al catasto fabbricati dell'indicato
Comune al Fg.52, particelle 772 sub 1 e 772 sub 2 e del fabbricato sito a RT
ER (VA), via Roma 17, già 11, censito al Catasto Fabbricati dell'indicato
Comune al Fg.1, particelle 260, 983 sub 3, nonché 983 sub 5 e 1097, riunite tra loro;
immobili come meglio descritti nella relazione del c.t.u. arch. , Persona_4
agli atti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.2110/2018 r.g. promosso da e Parte_1 Parte_2
contro e con la chiamata in causa di e di
[...] CP_1 Controparte_2
, contumaci, così decide: CP_3
- sulla domanda di divisione del compendio ereditario in morte di _1
, nata a [...] il giorno 11.6.1928, ivi deceduta il 3.10.1962:
[...]
assegna in parti uguali a e il denaro presente nei Parte_1 Controparte_2
seguenti conti bancari intestati alla de cuius libretto di Persona_1
risparmio postale n.29768823 e conto corrente n. 1017525690, entrambi accessi presso l'ufficio pistale di San Cataldo;
condanna a pagare a e la somma di € CP_1 Parte_1 Controparte_2
49.015 ciascuno, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data di apertura della successione al pagamento effettivo;
dà atto che non è suscettibile di divisione, per la sua irregolarità edilizia, il fabbricato sito in San Cataldo, tra la via regina Elena n.34/36 e la via Vasta, censito al Catasto Fabbricati dell'indicato Comune al fg.52, particelle 743 e 744, riunite tra loro;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico di tutte le parti in causa in parti uguali tra loro.
Dispone con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti il giudice istruttore per le operazioni di vendita degli immobili indicati in parte motiva e consequenziali.
Caltanissetta, 7 giugno 2025
Il giudice dott. Cesare Zucchetto