Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2620/2024 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione ad ingiunzione”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza del 5.3.2025, ed alla stessa riservato, con assegnazione di termine ex art. 127ter, comma IV, c.p.c. fino all'11.3.2025, e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Presidente della Parte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, quale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Consoli l'Avvocatura Regionale, c.f.
[...]
, PEC: egione.campania.it, giusta C.F._1 Email_1
procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646, raccolta Persona_1
n. 15752 del 14/03/2018, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla
Via S. Lucia, n. 81.
APPELLANTE
E
c.f. - di seguito Controparte_1 P.IVA_2
Contr denominata anche come - subentrata con decorrenza dal 1.1.2015 alla soppressa Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. n.
56/2014, in persona del pro - tempore, rapp.to e difeso Controparte_3
dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico, c.f. , e CodiceFiscale_2
Benvenuto Fabrizio Capaldi, c.f. , dell'Area Legale CodiceFiscale_3
dell'Ente, giusta procura generale ad lites in data 17.11.2021 per Notar
- rep. n. 3026 e racc. n. 2411 - registrata in data Persona_2
24.11.2021 presso l'URAP di Napoli al n. 49045 - tutti elett.te dom.ti presso la sede dell' Legale - corrente in Napoli, alla Piazza G. Matteotti, CP_4
n. 1 – fax 081 5511100 e 081 7946406 - nonché agli indirizzi digitali PEC
e Email_2
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 30.5.2024, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro - tempore proponeva appello nei confronti della
in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 3
tempore ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3644/2024 del
4.4.2024, resa nei giudizi riuniti N.R.G. 20119/2020 e 22213/2022,con la quale il giudice adito, pronunciandosi sull'opposizione proposta dall'odierna appellante con atto di citazione notificato in data 21.9.2020, avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 78040 del 20.07.2020, aveva così
provveduto:
• annulla le opposte ingiunzioni amministrative ex R.D. n.639 del
1910 (ingiunzione amministrativa emessa dalla
[...]
prot. n. 78040 del 20.07.2020, Controparte_1
notificata alla in data 22.7.2020; Parte_1
ingiunzione amministrativa prot. 403684/2022, emessa dalla
in data 8 agosto 2022 e notificata in pari Parte_1
data a mezzo PEC alla;
Controparte_1
• all'esito dell'accertata compensazione legale, condanna la
al pagamento in favore della Parte_1 [...]
del residuo importo di euro di euro 2.179.634,08, CP_1
oltre interessi al tasso legale, calcolati su tale somma dalla data
del 11 giugno 2014 (cfr. diffida n.78062 richiamata
nell'ingiunzione di pagamento) e sino al soddisfo, da calcolarsi
ex art.1284 4° comma c.c. a far data dalla notifica dell'atto di
citazione introduttivo del giudizio n.20119/2020; da tale somma
(per quanto riguarda il capitale) va decurtato quanto
corrisposto dalla (con riserva di ripetizione) Parte_1
in corso di causa ed a seguito di diffida al pagamento
proveniente dalla controparte (pagamento intervenuto in data 4
22 dicembre 2022 per un importo pari ad € 2.004.038,80 da
imputarsi a capitale), e da considerarsi definitivamente
acquisito da parte della Controparte_1
• condanna la alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore della che si liquidano in Controparte_1
euro 843,00 per spese esenti ed euro 45.000,00 per onorari, oltre
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
degli onorari, iva e cpa, se dovuti.”
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la
in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1
tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, in via
principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, annullare o riformare la sentenza n. 3644
/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, Giudice Dott.
Amura, nell'ambito dei giudizi riuniti N.R.G. 20119/2020 e 22213/2022,
pubblicata in data 4 aprile 2023 e notificata il successivo 30 aprile 2024. Con
condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di
giudizio.”
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa dell'1.10.2024 si costituiva l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, comunque, chiedeva rigettarsi lo stesso e per l'effetto confermare la decisione gravata, con vittoria di spese, anche generali e competenze oltre 5
oneri riflessi.
Con decreto del 10.2.2025 veniva quindi disposta la celebrazione dell'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in tale sede, il giudice, rilevando che le parti non avevano provveduto al deposito di note,
assegnava alle stesse termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino all'11.3.2025 per il deposito di note, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***********************
Osserva la Corte, sentito il Giudice Relatore, che, in limine litis, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Ed invero, l'art. 127ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza” come introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
e, applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa 6
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti, hanno omesso di depositare note scritte sia per l'udienza prevista per il 5.3.2025 sia entro il nuovo termine perentorio dell'11.3.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 5.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il decreto del 10.2.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 5.3.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato regolarmente comunicato in pari data alle parti a mezzo posta certificata, e che anche la successiva ordinanza del 5.3.2025 con la quale
è stato assegnato il nuovo termine perentorio dell'11.3.2025 per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata a mezzo di posta certificata sempre in pari data, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 30.5.2024 dalla , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro - tempore nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli n. 3644/2024 del 4.4.2024, ogni contraria 7
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo