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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3690/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 28/08/1962 e , C.F. , nato ad Parte_2 C.F._2
Acerenza (PZ) il 24/09/1955, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Di Pumpo e dall'avv. Francesco Montanari, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ravenna, alla Via Carducci n. 5;
- OPPONENTI -
E
C.F. e P.VA , con sede legale Controparte_1 P.VA_1
in Milano, al V.le Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, CP_2
C.F. e P.VA in persona del procuratore
[...] P.VA_2 P.VA_3
speciale dott.ssa , con sede legale in Verona, al V.le Controparte_3 dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Potenza, al V.le Marconi n. 167;
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato da
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 rispettivamente in data 18.11.2022 e 28.11.2022, con cui gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 158.147,02, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
723/91 provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del Tribunale di Potenza il 18.09.1991, depositato il 26.09.1991, munito di formula esecutiva in data
15.10.1991 e notificato in data 17.10.1991, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “− accertare e dichiarare la prescrizione del presunto diritto di credito vantato dall'opposta per i motivi esposti nel paragrafo n. 1 del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato il
28/11/2022; In via principale: − accertare e dichiarare la carenza di potere di
CP_ [... rappresentanza e azione di quale mandataria di CP_2
per i motivi indicati nel paragrafo n. 2 del presente atto;
− Controparte_1
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del presunto credito vantato da per i motivi illustrati nel paragrafo Controparte_1
n. 3 del presento atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del precetto opposto;
− accertare e dichiarare la mancata dimostrazione delle cessioni ex art. 58 TUB nonché l'inadempimento degli oneri informativi, illustrati nel paragrafo n. 4 del presente atto, in merito alle incorporazioni e alle cessioni segnalate nel precetto opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dello stesso;
− accertare e dichiarare l'usurarietà e l'indeterminatezza dei tassi di interesse previsti dai finanziamenti ipotecari e chirografari per i motivi esposti nel paragrafo n. 5 e, per
l'effetto, previo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 28/11/2022, dichiarare che i Sig.ri nulla devono Parte_1 all'opposta in forza del titolo azionato;
− accertare e dichiarare l'illegittimità della perdurante segnalazione «a sofferenza» in Centrale Rischi a danno dei Sig.ri
e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e Parte_1 condannare l'opposta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
In via subordinata: − accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi poiché posti in violazione di norme imperative e, inoltre, dichiarare che nessun interesse futuro e preteso è dovuto Sig.ri e, Parte_1
conseguentemente, compensare e/o ridurre l'eventuale credito con la somma che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal singolo addebito fino al giorno del soddisfo e − rideterminare l'eventuale credito vantato dall'opposta nei confronti dei Sig.ri
al netto degli interessi usurari o, comunque, in quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, anche tenuto conto di eventuali nuovi estratti conto prodotti dalla convenuta oltre
a rivalutazione monetaria e interessi”.
Parte opponente fonda l'opposizione sui seguenti motivi: 1) prescrizione del diritto della parte opposta;
2) carenza di potere di rappresentanza di 3) CP_2
difetto di legittimazione attiva e di titolarità del presunto credito vantato da
[...]
4) mancata dimostrazione delle precedenti cessioni ex art. 58 Controparte_1
TUB - inadempimento degli obblighi informativi;
5) indeterminatezza dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti oggetto di controversia.
La parte opponente, inoltre, si duole della illegittimità della perdurante segnalazione «a sofferenza» in centrale rischi, nonostante l'intervenuta prescrizione del credito stesso, da cui deriverebbe un danno patrimoniale e non patrimoniale di cui chiede il risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2023 si è costituita e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Istaurato il contraddittorio, con ordinanza del 22.05.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, alla successiva udienza cartolare del 15.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 16.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che i motivi di opposizione al diritto di procedere ad esecuzione forzata ulteriori a quelli proposti con l'atto di citazione sono inammissibili, sicché non saranno oggetto di esame, stante il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del
22/03/2022).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Le doglianze proposte dalla parte opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 723/91 provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del
Tribunale di Potenza il 18.09.1991, depositato in data 26.09.1991, munito di formula esecutiva in data 15.10.1991 e notificato agli opponenti in data 18.10.1991
(unitamente ad un primo atto di precetto), il quale individua gli odierni opponenti tra i legittimati passivi (insieme a debitore principale, Parte_3
e , fideiussori coobbligati) nella qualità di Parte_4 Controparte_4
fideiussori coobbligati ed a cui è stato ingiunto di pagare in favore di
[...]
con vincolo solidale, la somma di Lire 305.731.277, oltre interessi CP_5
successivi alla data del 31.05.1991 al tasso contrattuale del 24,50% in ragione di anno e fino al soddisfo, in relazione alle esposizioni debitorie emergenti dai conti correnti n. 213/76 e n. 100213/60, e del 20% in ragione di anno e fino al soddisfo, in relazione all'esposizione cambiaria, oltre spese del procedimento monitorio (doc.
14 nella produzione dell'opposta).
L'eccepita prescrizione del diritto di credito dell'opposta di cui alla doglianza sub
1) è infondata, atteso che il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è stato notificato in data 18.10.1991, unitamente ad un primo atto di precetto, e che parte opposta ha dedotto l'intervenuta interruzione della prescrizione, allegando:
- l'atto di pignoramento dei beni immobili di proprietà di alcuni dei debitori coobbligati in solido, notificato dall'originaria creditrice all'odierno opponente il 4.08.1992 (doc. 16 nella produzione dell'opposta) sulla cui Parte_2
scorta è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Potenza la procedura esecutiva immobiliare n. RGE 134/1992;
- l'atto di intervento nella suddetta procedura esecutiva, riunita alla procedura n.
RGE 83/1990, della cessionaria del credito AS FI S.p.a. depositato in data
9.11.2010 (doc. 17 nella produzione dell'opposta);
- l'ordinanza emessa dal G.E. il 12.11.2020 a definizione dei procedimenti riuniti n. RGE 83/1990 e n. RGE 134/1992, con cui ha dichiarato approvato il progetto di distribuzione depositato il 22.02.2020 e l'improcedibilità dell'esecuzione ex art. 164 bis d.a.c.p.c. sui residui beni (doc. 19 e 20 nella produzione dell'opposta);
- l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento del Tribunale di Potenza n. R.F.
4/94 a carico di depositata da Parte_3 Controparte_6
il 30.09.1994, del credito vantato sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 723/1991, il progetto di stato passivo recante l'ammissione del credito in via chirografaria per lire 488.304.696 ed il decreto di chiusura del fallimento del 31.05.2018 (doc. 21,
22 e 23 nella produzione dell'opposta).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di prescrizione,
l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8217 del 24/03/2021).
Inoltre, si rileva che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.
9638 del 19/04/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass., Sez.
L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti e delle evenienze documentali deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione del diritto di credito è stata interrotta con riferimento a tutte le parti oggi opponenti, stante l'introduzione del processo esecutivo n. RGE 134/1992 dinanzi al Tribunale di Potenza da parte dell'originaria creditrice nei confronti di alcuni dei debitori coobbligati in solido, (notificato dall'originaria creditrice anche all'odierno opponente il Parte_2
4.08.1992), proseguito sino alla distribuzione del ricavato della vendita e alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore per i residui beni (con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione ex art. 164 bis d.a.c.p.c.), che ha comportato un effetto interruttivo permanente della prescrizione esteso anche agli altri coobbligati estranei al processo esecutivo, protrattosi fino al 12.11.2020, data in cui il giudice dell'esecuzione ha emesso l'ordinanza a definizione dei procedimenti riuniti n.
RGE 83/1990 e n. RGE 134/1992.
La prescrizione del diritto di credito, inoltre, è stata interrotta anche nei confronti degli opponenti, fideiussori del fallito, dall'istanza di insinuazione al passivo del fallimento del Tribunale di Potenza n. R.F. 4/94 a carico di Parte_3
depositata da il 30.09.1994, sino alla chiusura del
[...] Controparte_6
fallimento avvenuta il 31.05.2018.
Il motivo di opposizione sub 2), poi, è infondato, ritenendosi valida ed efficace la procura speciale, rep. n. 60852, racc. 11359, a rogito del Notaio del Per_1
20.07.2017 rilasciata da alla mandataria Controparte_1 CP_2
(già , sufficientemente determinata nell'oggetto, laddove è stabilito CP_7 che la mandataria provveda “all'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti …anche attraverso le vie giudiziarie” specificamente riferita ai crediti derivati a Controparte_1 dall'operazione di cartolarizzazione conclusa anche con Arena One S.r.l. con efficacia a decorrere dal 14.07.2017 (doc. 12 nella produzione dell'opposta).
Inoltre, sono analiticamente indicati i poteri conferiti, tra cui vi è senz'altro quello spiegato con la notifica dell'atto di precetto e nel presente procedimento dall'opposta e, in particolare:
- alla lett. g) della sopracitata procura è conferito il potere di “avviare e perseguire azioni e cause legali a nome della Società (tanto come parte attrice quanto come parte convenuta), comparire in giudizio nelle cause intentate avverso la Società, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali […], nonché conferire e/o revocare le necessarie procure alle liti a, ed eleggere o modificare domicilio presso, i legali da essa procuratrice officiati per promuovere azioni giudiziali e/o resistere e/o costituirsi nei giudizi da altri promossi, in relazione ai Crediti, al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale”; - alla lett. h) della sopracitata procura è conferito il potere di “curare ogni azione, ivi comprese le opposizioni, compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare
i Crediti e le relative garanzia promuovendo, se del caso, le azioni giudiziali o resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento”;
- alla lett. x) della sopracitata procura è conferito il potere di “[…] richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi […]”;
- alla lett. y) della sopracitata procura è conferito il potere di “fare precetti”.
Anche le doglianze sub 3) e sub 4), che sono trattate congiuntamente, sono infondate.
Si osserva che, fermo il principio giurisprudenziale a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni Unite), per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n. 47), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovrebbe in ogni caso risolversi sul piano della “valutazione probatoria”, piano nel quale occorre valutare, ex aliis, se l'avviso in G.U. “non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione” e munito di pregnante “valore probatorio”, essendo lo stesso, ove specifico, “in concreto idoneo … a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”) altresì, allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.
Va considerato, del resto, che la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ in caso di cessione di blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, si rileva che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto è il decreto ingiuntivo n. 723/91 provvisoriamente esecutivo emesso dal
Presidente del Tribunale di Potenza il 18.09.1991 in favore di Controparte_5
per una esposizione debitoria derivante dal conto corrente di corrispondenza
[...]
n. 213/76 e dal conto corrente di corrispondenza n. 100213/60, intestati a
[...]
nonché dal prestito cambiario contratto in Acerenza in data Parte_3
29.11.1989, assistiti da garanzia fideiussoria prestata anche dagli odierni opponenti,
i quali risultano anche coobbligati cambiari, concesso sulla scorta della documentazione prodotta, tra cui il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 25.01.1989 (doc. 3), il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 19.04.1983 (doc. 6) e la domanda di prestito cambiario sottoscritta in data 29.01.1989 (doc. 10), dovendosi osservare che l'apertura di credito in conto corrente e il prestito cambiario sono forme di finanziamento.
Si rileva, quindi, che l'opposta subentrata all'originaria titolare del credito per intervenuta cessione dello stesso, ha ricostruito e documentato puntualmente tutte le vicende successorie relative alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevando a tal fine anche il possesso del titolo esecutivo ed avendo prodotto la seguente documentazione: 1) certificazione notarile attestante la fusione tra Banca di Lucania S.p.a.– originaria titolare del credito - e CP_5 CP_8
e in data 1.08.1992 da cui è sorta la
[...] Controparte_9 [...]
(doc. 3 nella produzione dell'opposta); 2) atto per Notar Controparte_6
di Roma del 21.06.2000 rep. 38796, racc. 10328, di incorporazione per Per_2
fusione nella di (doc. 4 nella Controparte_10 Controparte_6 produzione dell'opposta); 3) verbale delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 16.05.2002 per Notaio di Roma, rep. 41580, racc. Per_2
11012, attestante il cambio di denominazione di in Capitalia Controparte_10
S.p.a. (doc. 5 nella produzione dell'opposta); 4) certificazione notarile attestante la fusione per incorporazione di Capitalia S.p.a. in con atto a rogito Controparte_11
del Notaio di Milano del 25.09.2007, rep. 18332, racc. 5864 Persona_3
(doc. 6 nella produzione dell'opposta); 5) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II – Foglio delle
Inserzioni - n. 61 del 24.05.2008, relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data 30.04.2008 da con AS FI S.p.a., da ritenersi Controparte_11
sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione, laddove indica “tutti i crediti pecuniari individuabili in blocco (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di spese … ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative in essere al 31/3/08, connessi alle Sofferenze …, rinvenuti ad essa a seguito dell'incorporazione di Capitalia s.p.a. di cui CP_11 all'atto 25 settembre 2007 a rogito notaio rep. 18332/5864 Persona_3 registrato a Milano il 27 settembre 2007”, inoltre, “sono stati altresì trasferiti ad
AS FI spa … tutti gli altri diritti di quale avente causa Controparte_11 dell'Originator e/o delle banche/società poi confluite nella , Controparte_10 successivamente denominata Capitalia spa”, crediti, quindi, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti di parte opponente, che non può che a detta data già considerarsi a sofferenza stante la precedente emissione dell'ingiunzione di pagamento e l'avvio della procedura esecutiva per il recupero dello stesso (doc. 7 nella produzione dell'opposta); 6) iscrizione presso la camera di Commercio di
Milano al numero di protocollo 123581 della cessione di cui al punto sub 5) e visura camerale storica di AS FI S.p.a. da cui si evince l'iscrizione nel Registro delle Imprese di detta cessione (doc. 24 e 25 nella produzione dell'opposta); 7) atto per Notaio del 14.12.2010, rep. 68029, racc. 18919, di fusione per Per_4
incorporazione di AS FI S.p.a. in Controparte_12
(doc. 8 nella produzione dell'opposta); 8) avviso di cessione di crediti in
[...]
blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25.11.2014 n.
139, relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data 20.11.2014 da con Arena NPL One S.r.l., da ritenersi Controparte_12
sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione, laddove indica “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari che risultino classificati “in sofferenza” … risultanti nella titolarità di UCCMB alla data del 31 ottobre 2014 … e che soddisfano altresì i seguenti criteri …: 1) siano crediti precedentemente acquistati dalla società AS
FI S.p.A. (società come prima detto fusa per incorporazione in UCCMB con atto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Verona in data 21/12/2010) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: … 30/04/2008
Cessione 1° Gazzetta Ufficiale parte II n. 61 del 24/05/2008”, Controparte_11
crediti, quindi, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti di parte opponente
(doc. 9 nella produzione dell'opposta); 9) visura camerale storica di Arena NPL
One S.r.l. da cui si evince l'iscrizione presso il Registro delle Imprese al numero di protocollo 75652/2014 del 25.11.2014 della cessione di cui al punto sub 8) (doc. 26 nella produzione dell'opposta); 10) avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 93 dell'8.08.2017, relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data
14.07.2017 da Arena NPL One S.r.l. con da ritenersi Controparte_1
sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione, laddove indica “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Arena NPL ONE S.r.l. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di Arena NPL
ONE S.r.l. che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con Arena ONE per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e
…(vii) siano crediti di cui la Arena NPL One S.r.l. e' divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtu' Controparte_12
di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra Arena NPL One S.r.l. e sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Controparte_13
Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali e' stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014” crediti, quindi, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti di parte opponente (doc. 11 nella produzione dell'opposta); 11) iscrizione presso la camera di Commercio di Milano al numero di protocollo n. 305120/17 della cessione di cui al punto sub 10) e la visura camerale storica di Controparte_1
da cui si evince l'iscrizione presso la camera di Commercio di Milano di detta
[...]
cessione (doc. 1 e 27 nella produzione dell'opposta); 12) dichiarazione di CP_11
in nome e per conto della cedente Arena NPL One S.r.l. del 9.02.2023 che tra
[...]
i crediti compresi nella cessione a favore di del Controparte_1
14.07.2017 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Parte_3
derivanti dai rapporti di conto corrente identificati come rapporti a sofferenza
[...]
con i numeri 3080059036, 3080059037 e di anticipi identificato come rapporto a sofferenza con il numero 3080059038, con indicazione del Codice Ce.ri 349082777 incluso nell'elenco dei debitori ceduti con il contratto di cui al punto 11) (doc. 28 e
29 nella produzione dell'opposta).
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma,
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020), sicché alcun onere di notificazione della cessione è sussistente in capo all'opposta.
Si rileva, altresì, che laddove l'art. 58, co. 2, TUB prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese“ prescrive detti adempimenti ai fini di mera pubblicità-notizia, affinché la cessione dei crediti divenga opponibile erga omnes, non incidendo, pertanto, la mancanza di prova della predetta iscrizione sulla effettiva titolarità del credito, la cui prova può desumersi da ulteriori elementi, come peraltro affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. Cass., Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 28/02/2020, n. 5617) Si osserva ancora che con una recente pronuncia (ordinanza n. 7243 del 18/03/2024) la Cassazione, Sez. 3, ha statuito che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici
(titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”, in conclusione, non rilevando che la rappresentante della titolare del credito, cessionaria di credito bancario, sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
In definitiva, stante le risultanze di fatto come sopra complessivamente accertate, si ritiene che l'opposta questa abbia fornito prova della propria legittimazione attiva e della titolarità del credito.
Infine, il motivo di opposizione sub 5) è inammissibile.
Al riguardo, si osserva che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, allorché il titolo posto a base dell'azione esecutiva sia giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitare a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass.
14.02.2013. n. 3667; Cass. 18.02.2015 n. 3277; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass.
18.6.91 n. 6893, Cass. 20.5.87 n. 4617, Cass. 22.4.81 n. 2385, Cass. 23.11.78 n.
5496.); pertanto, l'opponente può fare valere, in sede di opposizione all'esecuzione, soltanto i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da controparte che siano successivi alla formazione del giudicato stesso e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (cfr. Cass.
5.12.88 nn. 6605-6608; Cass. 15.10.85 n. 5062).
In applicazione delle regole generali sopra enunciate, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo esecutivo – come nel caso di specie - il debitore esecutato non può contestare la correttezza o meno del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che avrebbe dovuto far valere tempestivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché la doglianza dell'opponente relativa alla indeterminatezza dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti sottesi all'ingiunzione di pagamento non è meritevole di accoglimento.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Consegue al rigetto dell'opposizione, il rigetto della domanda degli opponenti di ordinare la cancellazione della segnalazione «a sofferenza» in Centrale Rischi e della domanda risarcitoria, poiché infondate, in quanto sfornite di prova, sia con riguardo ai fatti costitutivi delle stesse che al quantum della domanda di risarcimento dei danni.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) RIGETTA le ulteriori domande.
3) CONDANNA gli opponenti e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
per essa, quale mandataria, delle Controparte_1 CP_2
spese processuali, che liquida in euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre spese generali, VA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza il 8.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3690/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 28/08/1962 e , C.F. , nato ad Parte_2 C.F._2
Acerenza (PZ) il 24/09/1955, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Di Pumpo e dall'avv. Francesco Montanari, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ravenna, alla Via Carducci n. 5;
- OPPONENTI -
E
C.F. e P.VA , con sede legale Controparte_1 P.VA_1
in Milano, al V.le Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, CP_2
C.F. e P.VA in persona del procuratore
[...] P.VA_2 P.VA_3
speciale dott.ssa , con sede legale in Verona, al V.le Controparte_3 dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Potenza, al V.le Marconi n. 167;
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato da
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 rispettivamente in data 18.11.2022 e 28.11.2022, con cui gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 158.147,02, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
723/91 provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del Tribunale di Potenza il 18.09.1991, depositato il 26.09.1991, munito di formula esecutiva in data
15.10.1991 e notificato in data 17.10.1991, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “− accertare e dichiarare la prescrizione del presunto diritto di credito vantato dall'opposta per i motivi esposti nel paragrafo n. 1 del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato il
28/11/2022; In via principale: − accertare e dichiarare la carenza di potere di
CP_ [... rappresentanza e azione di quale mandataria di CP_2
per i motivi indicati nel paragrafo n. 2 del presente atto;
− Controparte_1
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del presunto credito vantato da per i motivi illustrati nel paragrafo Controparte_1
n. 3 del presento atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del precetto opposto;
− accertare e dichiarare la mancata dimostrazione delle cessioni ex art. 58 TUB nonché l'inadempimento degli oneri informativi, illustrati nel paragrafo n. 4 del presente atto, in merito alle incorporazioni e alle cessioni segnalate nel precetto opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dello stesso;
− accertare e dichiarare l'usurarietà e l'indeterminatezza dei tassi di interesse previsti dai finanziamenti ipotecari e chirografari per i motivi esposti nel paragrafo n. 5 e, per
l'effetto, previo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 28/11/2022, dichiarare che i Sig.ri nulla devono Parte_1 all'opposta in forza del titolo azionato;
− accertare e dichiarare l'illegittimità della perdurante segnalazione «a sofferenza» in Centrale Rischi a danno dei Sig.ri
e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e Parte_1 condannare l'opposta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
In via subordinata: − accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi poiché posti in violazione di norme imperative e, inoltre, dichiarare che nessun interesse futuro e preteso è dovuto Sig.ri e, Parte_1
conseguentemente, compensare e/o ridurre l'eventuale credito con la somma che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal singolo addebito fino al giorno del soddisfo e − rideterminare l'eventuale credito vantato dall'opposta nei confronti dei Sig.ri
al netto degli interessi usurari o, comunque, in quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, anche tenuto conto di eventuali nuovi estratti conto prodotti dalla convenuta oltre
a rivalutazione monetaria e interessi”.
Parte opponente fonda l'opposizione sui seguenti motivi: 1) prescrizione del diritto della parte opposta;
2) carenza di potere di rappresentanza di 3) CP_2
difetto di legittimazione attiva e di titolarità del presunto credito vantato da
[...]
4) mancata dimostrazione delle precedenti cessioni ex art. 58 Controparte_1
TUB - inadempimento degli obblighi informativi;
5) indeterminatezza dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti oggetto di controversia.
La parte opponente, inoltre, si duole della illegittimità della perdurante segnalazione «a sofferenza» in centrale rischi, nonostante l'intervenuta prescrizione del credito stesso, da cui deriverebbe un danno patrimoniale e non patrimoniale di cui chiede il risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2023 si è costituita e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Istaurato il contraddittorio, con ordinanza del 22.05.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, alla successiva udienza cartolare del 15.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 16.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che i motivi di opposizione al diritto di procedere ad esecuzione forzata ulteriori a quelli proposti con l'atto di citazione sono inammissibili, sicché non saranno oggetto di esame, stante il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del
22/03/2022).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Le doglianze proposte dalla parte opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 723/91 provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del
Tribunale di Potenza il 18.09.1991, depositato in data 26.09.1991, munito di formula esecutiva in data 15.10.1991 e notificato agli opponenti in data 18.10.1991
(unitamente ad un primo atto di precetto), il quale individua gli odierni opponenti tra i legittimati passivi (insieme a debitore principale, Parte_3
e , fideiussori coobbligati) nella qualità di Parte_4 Controparte_4
fideiussori coobbligati ed a cui è stato ingiunto di pagare in favore di
[...]
con vincolo solidale, la somma di Lire 305.731.277, oltre interessi CP_5
successivi alla data del 31.05.1991 al tasso contrattuale del 24,50% in ragione di anno e fino al soddisfo, in relazione alle esposizioni debitorie emergenti dai conti correnti n. 213/76 e n. 100213/60, e del 20% in ragione di anno e fino al soddisfo, in relazione all'esposizione cambiaria, oltre spese del procedimento monitorio (doc.
14 nella produzione dell'opposta).
L'eccepita prescrizione del diritto di credito dell'opposta di cui alla doglianza sub
1) è infondata, atteso che il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è stato notificato in data 18.10.1991, unitamente ad un primo atto di precetto, e che parte opposta ha dedotto l'intervenuta interruzione della prescrizione, allegando:
- l'atto di pignoramento dei beni immobili di proprietà di alcuni dei debitori coobbligati in solido, notificato dall'originaria creditrice all'odierno opponente il 4.08.1992 (doc. 16 nella produzione dell'opposta) sulla cui Parte_2
scorta è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Potenza la procedura esecutiva immobiliare n. RGE 134/1992;
- l'atto di intervento nella suddetta procedura esecutiva, riunita alla procedura n.
RGE 83/1990, della cessionaria del credito AS FI S.p.a. depositato in data
9.11.2010 (doc. 17 nella produzione dell'opposta);
- l'ordinanza emessa dal G.E. il 12.11.2020 a definizione dei procedimenti riuniti n. RGE 83/1990 e n. RGE 134/1992, con cui ha dichiarato approvato il progetto di distribuzione depositato il 22.02.2020 e l'improcedibilità dell'esecuzione ex art. 164 bis d.a.c.p.c. sui residui beni (doc. 19 e 20 nella produzione dell'opposta);
- l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento del Tribunale di Potenza n. R.F.
4/94 a carico di depositata da Parte_3 Controparte_6
il 30.09.1994, del credito vantato sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 723/1991, il progetto di stato passivo recante l'ammissione del credito in via chirografaria per lire 488.304.696 ed il decreto di chiusura del fallimento del 31.05.2018 (doc. 21,
22 e 23 nella produzione dell'opposta).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di prescrizione,
l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8217 del 24/03/2021).
Inoltre, si rileva che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.
9638 del 19/04/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass., Sez.
L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti e delle evenienze documentali deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione del diritto di credito è stata interrotta con riferimento a tutte le parti oggi opponenti, stante l'introduzione del processo esecutivo n. RGE 134/1992 dinanzi al Tribunale di Potenza da parte dell'originaria creditrice nei confronti di alcuni dei debitori coobbligati in solido, (notificato dall'originaria creditrice anche all'odierno opponente il Parte_2
4.08.1992), proseguito sino alla distribuzione del ricavato della vendita e alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore per i residui beni (con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione ex art. 164 bis d.a.c.p.c.), che ha comportato un effetto interruttivo permanente della prescrizione esteso anche agli altri coobbligati estranei al processo esecutivo, protrattosi fino al 12.11.2020, data in cui il giudice dell'esecuzione ha emesso l'ordinanza a definizione dei procedimenti riuniti n.
RGE 83/1990 e n. RGE 134/1992.
La prescrizione del diritto di credito, inoltre, è stata interrotta anche nei confronti degli opponenti, fideiussori del fallito, dall'istanza di insinuazione al passivo del fallimento del Tribunale di Potenza n. R.F. 4/94 a carico di Parte_3
depositata da il 30.09.1994, sino alla chiusura del
[...] Controparte_6
fallimento avvenuta il 31.05.2018.
Il motivo di opposizione sub 2), poi, è infondato, ritenendosi valida ed efficace la procura speciale, rep. n. 60852, racc. 11359, a rogito del Notaio del Per_1
20.07.2017 rilasciata da alla mandataria Controparte_1 CP_2
(già , sufficientemente determinata nell'oggetto, laddove è stabilito CP_7 che la mandataria provveda “all'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti …anche attraverso le vie giudiziarie” specificamente riferita ai crediti derivati a Controparte_1 dall'operazione di cartolarizzazione conclusa anche con Arena One S.r.l. con efficacia a decorrere dal 14.07.2017 (doc. 12 nella produzione dell'opposta).
Inoltre, sono analiticamente indicati i poteri conferiti, tra cui vi è senz'altro quello spiegato con la notifica dell'atto di precetto e nel presente procedimento dall'opposta e, in particolare:
- alla lett. g) della sopracitata procura è conferito il potere di “avviare e perseguire azioni e cause legali a nome della Società (tanto come parte attrice quanto come parte convenuta), comparire in giudizio nelle cause intentate avverso la Società, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali […], nonché conferire e/o revocare le necessarie procure alle liti a, ed eleggere o modificare domicilio presso, i legali da essa procuratrice officiati per promuovere azioni giudiziali e/o resistere e/o costituirsi nei giudizi da altri promossi, in relazione ai Crediti, al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale”; - alla lett. h) della sopracitata procura è conferito il potere di “curare ogni azione, ivi comprese le opposizioni, compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare
i Crediti e le relative garanzia promuovendo, se del caso, le azioni giudiziali o resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento”;
- alla lett. x) della sopracitata procura è conferito il potere di “[…] richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi […]”;
- alla lett. y) della sopracitata procura è conferito il potere di “fare precetti”.
Anche le doglianze sub 3) e sub 4), che sono trattate congiuntamente, sono infondate.
Si osserva che, fermo il principio giurisprudenziale a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni Unite), per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n. 47), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovrebbe in ogni caso risolversi sul piano della “valutazione probatoria”, piano nel quale occorre valutare, ex aliis, se l'avviso in G.U. “non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione” e munito di pregnante “valore probatorio”, essendo lo stesso, ove specifico, “in concreto idoneo … a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”) altresì, allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.
Va considerato, del resto, che la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ in caso di cessione di blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, si rileva che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto è il decreto ingiuntivo n. 723/91 provvisoriamente esecutivo emesso dal
Presidente del Tribunale di Potenza il 18.09.1991 in favore di Controparte_5
per una esposizione debitoria derivante dal conto corrente di corrispondenza
[...]
n. 213/76 e dal conto corrente di corrispondenza n. 100213/60, intestati a
[...]
nonché dal prestito cambiario contratto in Acerenza in data Parte_3
29.11.1989, assistiti da garanzia fideiussoria prestata anche dagli odierni opponenti,
i quali risultano anche coobbligati cambiari, concesso sulla scorta della documentazione prodotta, tra cui il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 25.01.1989 (doc. 3), il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 19.04.1983 (doc. 6) e la domanda di prestito cambiario sottoscritta in data 29.01.1989 (doc. 10), dovendosi osservare che l'apertura di credito in conto corrente e il prestito cambiario sono forme di finanziamento.
Si rileva, quindi, che l'opposta subentrata all'originaria titolare del credito per intervenuta cessione dello stesso, ha ricostruito e documentato puntualmente tutte le vicende successorie relative alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevando a tal fine anche il possesso del titolo esecutivo ed avendo prodotto la seguente documentazione: 1) certificazione notarile attestante la fusione tra Banca di Lucania S.p.a.– originaria titolare del credito - e CP_5 CP_8
e in data 1.08.1992 da cui è sorta la
[...] Controparte_9 [...]
(doc. 3 nella produzione dell'opposta); 2) atto per Notar Controparte_6
di Roma del 21.06.2000 rep. 38796, racc. 10328, di incorporazione per Per_2
fusione nella di (doc. 4 nella Controparte_10 Controparte_6 produzione dell'opposta); 3) verbale delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 16.05.2002 per Notaio di Roma, rep. 41580, racc. Per_2
11012, attestante il cambio di denominazione di in Capitalia Controparte_10
S.p.a. (doc. 5 nella produzione dell'opposta); 4) certificazione notarile attestante la fusione per incorporazione di Capitalia S.p.a. in con atto a rogito Controparte_11
del Notaio di Milano del 25.09.2007, rep. 18332, racc. 5864 Persona_3
(doc. 6 nella produzione dell'opposta); 5) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II – Foglio delle
Inserzioni - n. 61 del 24.05.2008, relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data 30.04.2008 da con AS FI S.p.a., da ritenersi Controparte_11
sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione, laddove indica “tutti i crediti pecuniari individuabili in blocco (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di spese … ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative in essere al 31/3/08, connessi alle Sofferenze …, rinvenuti ad essa a seguito dell'incorporazione di Capitalia s.p.a. di cui CP_11 all'atto 25 settembre 2007 a rogito notaio rep. 18332/5864 Persona_3 registrato a Milano il 27 settembre 2007”, inoltre, “sono stati altresì trasferiti ad
AS FI spa … tutti gli altri diritti di quale avente causa Controparte_11 dell'Originator e/o delle banche/società poi confluite nella , Controparte_10 successivamente denominata Capitalia spa”, crediti, quindi, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti di parte opponente, che non può che a detta data già considerarsi a sofferenza stante la precedente emissione dell'ingiunzione di pagamento e l'avvio della procedura esecutiva per il recupero dello stesso (doc. 7 nella produzione dell'opposta); 6) iscrizione presso la camera di Commercio di
Milano al numero di protocollo 123581 della cessione di cui al punto sub 5) e visura camerale storica di AS FI S.p.a. da cui si evince l'iscrizione nel Registro delle Imprese di detta cessione (doc. 24 e 25 nella produzione dell'opposta); 7) atto per Notaio del 14.12.2010, rep. 68029, racc. 18919, di fusione per Per_4
incorporazione di AS FI S.p.a. in Controparte_12
(doc. 8 nella produzione dell'opposta); 8) avviso di cessione di crediti in
[...]
blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25.11.2014 n.
139, relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data 20.11.2014 da con Arena NPL One S.r.l., da ritenersi Controparte_12
sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione, laddove indica “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari che risultino classificati “in sofferenza” … risultanti nella titolarità di UCCMB alla data del 31 ottobre 2014 … e che soddisfano altresì i seguenti criteri …: 1) siano crediti precedentemente acquistati dalla società AS
FI S.p.A. (società come prima detto fusa per incorporazione in UCCMB con atto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Verona in data 21/12/2010) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: … 30/04/2008
Cessione 1° Gazzetta Ufficiale parte II n. 61 del 24/05/2008”, Controparte_11
crediti, quindi, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti di parte opponente
(doc. 9 nella produzione dell'opposta); 9) visura camerale storica di Arena NPL
One S.r.l. da cui si evince l'iscrizione presso il Registro delle Imprese al numero di protocollo 75652/2014 del 25.11.2014 della cessione di cui al punto sub 8) (doc. 26 nella produzione dell'opposta); 10) avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 93 dell'8.08.2017, relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data
14.07.2017 da Arena NPL One S.r.l. con da ritenersi Controparte_1
sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione, laddove indica “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Arena NPL ONE S.r.l. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di Arena NPL
ONE S.r.l. che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con Arena ONE per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e
…(vii) siano crediti di cui la Arena NPL One S.r.l. e' divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtu' Controparte_12
di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra Arena NPL One S.r.l. e sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Controparte_13
Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali e' stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014” crediti, quindi, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti di parte opponente (doc. 11 nella produzione dell'opposta); 11) iscrizione presso la camera di Commercio di Milano al numero di protocollo n. 305120/17 della cessione di cui al punto sub 10) e la visura camerale storica di Controparte_1
da cui si evince l'iscrizione presso la camera di Commercio di Milano di detta
[...]
cessione (doc. 1 e 27 nella produzione dell'opposta); 12) dichiarazione di CP_11
in nome e per conto della cedente Arena NPL One S.r.l. del 9.02.2023 che tra
[...]
i crediti compresi nella cessione a favore di del Controparte_1
14.07.2017 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Parte_3
derivanti dai rapporti di conto corrente identificati come rapporti a sofferenza
[...]
con i numeri 3080059036, 3080059037 e di anticipi identificato come rapporto a sofferenza con il numero 3080059038, con indicazione del Codice Ce.ri 349082777 incluso nell'elenco dei debitori ceduti con il contratto di cui al punto 11) (doc. 28 e
29 nella produzione dell'opposta).
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma,
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020), sicché alcun onere di notificazione della cessione è sussistente in capo all'opposta.
Si rileva, altresì, che laddove l'art. 58, co. 2, TUB prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese“ prescrive detti adempimenti ai fini di mera pubblicità-notizia, affinché la cessione dei crediti divenga opponibile erga omnes, non incidendo, pertanto, la mancanza di prova della predetta iscrizione sulla effettiva titolarità del credito, la cui prova può desumersi da ulteriori elementi, come peraltro affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. Cass., Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 28/02/2020, n. 5617) Si osserva ancora che con una recente pronuncia (ordinanza n. 7243 del 18/03/2024) la Cassazione, Sez. 3, ha statuito che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici
(titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”, in conclusione, non rilevando che la rappresentante della titolare del credito, cessionaria di credito bancario, sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
In definitiva, stante le risultanze di fatto come sopra complessivamente accertate, si ritiene che l'opposta questa abbia fornito prova della propria legittimazione attiva e della titolarità del credito.
Infine, il motivo di opposizione sub 5) è inammissibile.
Al riguardo, si osserva che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, allorché il titolo posto a base dell'azione esecutiva sia giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitare a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass.
14.02.2013. n. 3667; Cass. 18.02.2015 n. 3277; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass.
18.6.91 n. 6893, Cass. 20.5.87 n. 4617, Cass. 22.4.81 n. 2385, Cass. 23.11.78 n.
5496.); pertanto, l'opponente può fare valere, in sede di opposizione all'esecuzione, soltanto i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da controparte che siano successivi alla formazione del giudicato stesso e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (cfr. Cass.
5.12.88 nn. 6605-6608; Cass. 15.10.85 n. 5062).
In applicazione delle regole generali sopra enunciate, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo esecutivo – come nel caso di specie - il debitore esecutato non può contestare la correttezza o meno del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che avrebbe dovuto far valere tempestivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché la doglianza dell'opponente relativa alla indeterminatezza dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti sottesi all'ingiunzione di pagamento non è meritevole di accoglimento.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Consegue al rigetto dell'opposizione, il rigetto della domanda degli opponenti di ordinare la cancellazione della segnalazione «a sofferenza» in Centrale Rischi e della domanda risarcitoria, poiché infondate, in quanto sfornite di prova, sia con riguardo ai fatti costitutivi delle stesse che al quantum della domanda di risarcimento dei danni.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) RIGETTA le ulteriori domande.
3) CONDANNA gli opponenti e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
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per essa, quale mandataria, delle Controparte_1 CP_2
spese processuali, che liquida in euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre spese generali, VA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza il 8.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino