Art. 5.
La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e' costituita dalle seguenti parti:
a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2;
b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli, anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso puo' essere inferiore a lire 91.200 annue.
Quando si tratti di lesioni od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , la rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.
Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all' art. 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'art. 130 oppure ridotti ai termini dell'art. 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le lire 118.000 annue.
La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e' costituita dalle seguenti parti:
a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2;
b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli, anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso puo' essere inferiore a lire 91.200 annue.
Quando si tratti di lesioni od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , la rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.
Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all' art. 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'art. 130 oppure ridotti ai termini dell'art. 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le lire 118.000 annue.