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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3119 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, riunito con R.G. 3126/2024 e con R.G. 3293/2024, vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro De Angelis elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Email_1
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa Berti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Email_2
nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Catarinacci, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Priverno (LT), Via della Grotta nr. 1; opponenti
E mandataria di CP_1 Controparte_2 opposto contumace
CP_3
; Controparte_4 debitori contumaci
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato in data 26.11.2025, sostituita l'udienza del 19.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod. proc. civ. Conclusioni di parte opponente “accertare e dichiarare la prescrizione, ex art. 94 Parte_1 comma 1 R.D. n. 1669/33, dell'azione cambiaria di cui alle cambiali n. 006879600739 con scadenza al 31.12.1996 e n. 00687950543 con scadenza al 20.07.1996;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare la prescrizione, ex art. 2946 c.c., del credito di cui al D.I. n. 442/1996; - in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2946 c.c., dei crediti di cui alle cambiali n. 006879600739 con scadenza al 31.12.1996 e n.
00687950543 con scadenza al 20.07.1996;
- ancora in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito nei confronti del Sig. di cui al D.I. n. 442/1996 per tutte le ragioni suesposte, ex artt. 1306 comma 2 Parte_1
c.c. e 1292 c.c.; accertare e dichiarare l'infondatezza, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esecuzione promossa dalla società quale mandataria di CP_1 Controparte_2
accertare e dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti, il pignoramento
[...] del 04.10.2023 ed ordinare la cancellazione della relativa trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio;
accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o ingiusta, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'ipoteca giudiziale rinnovata il 16.09.2016 al n. reg. part. 3069 reg. gen.
19536; condannare quale mandataria di al risarcimento CP_1 Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 96 I°, II° e III° comma c.p.c. in favore del Sig. da liquidarsi anche in via equitativa, nonché al pagamento di una somma di Parte_1 denaro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 IV° comma c.p.c.; assegnare all'opponente il favore di spese”.
Conclusioni di parte opponente : “in via principale, accertare e dichiarare la Parte_2 prescrizione, ex art. 94 comma 1 R.D. n. 1669/33, dell'azione cambiaria di cui alle cambiali n.
006879600739 con scadenza al 31.12.1996 e n. 00687950543 con scadenza al 20.07.1996; - sempre in via principale, accertare e dichiarare la prescrizione, ex art. 2946 c.c., del credito di cui al D.I. n. 442/1996; - in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2946 c.c., dei crediti di cui alle cambiali n. 006879600739 con scadenza al 31.12.1996 e n.
00687950543 con scadenza al 20.07.1996; - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito nei confronti del Sig. di cui al D.I. n. Parte_2
442/1996 per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione del presente giudizio, ex artt. 1306 comma 2 c.c. e 1292 c.c.; - per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza,
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esecuzione promossa dalla società quale CP_1 mandataria di perché afferente azioni e diritti prescritti e/o inesistenti Controparte_2
e/o estinti per tutti i motivi esposti in premessa dell'atto di citazione;
- per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti, il pignoramento del
04.10.2023 ed ordinare la cancellazione della relativa trascrizione al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio;
- per l'effetto, ed in ogni caso, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o ingiusta, per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione del 24.07.2024, l'ipoteca giudiziale rinnovata il 16.09.2016 al n. reg. part. 3069 reg. gen. 19536, ordinandone la cancellazione al competente conservatore dei RR.II. di Latina, condannando quale CP_1 mandataria di , alle relative spese;
- per l'effetto e, in ogni caso, Controparte_2 condannare quale mandataria di al risarcimento dei CP_1 Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dal Sig. in conseguenza Parte_2 della procedura esecutiva illegittimamente intrapresa nei suoi confronti nonché a causa delle altrettanto illegittime pregiudizievoli trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie operate in suo danno ai sensi dell'art. 96 I°, II° e III° comma c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, nonché al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 IV° comma c.p.c.”.
Conclusioni di parte opponente : “in via principale, accertare e dichiarare la Parte_3 prescrizione, ex art. 94 comma 1 R.D. n. 1669/33, dell'azione cambiaria di cui alle cambiali n.
006879600739 con scadenza al 31.12.1996 e n. 00687950543 con scadenza al 20.07.1996; - sempre in via principale, accertare e dichiarare la prescrizione, ex art. 2946 c.c., del credito di cui al D.I. n. 442/1996; - in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2946 c.c., dei crediti di cui alle cambiali n. 006879600739 con scadenza al 31.12.1996 e n.
00687950543 con scadenza al 20.07.1996; - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito nei confronti di , di cui al D.I. n. 442/1996 per Parte_3 tutte le ragioni suesposte, ex artt. 1306 comma 2 c.c. e 1292 c.c.; per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esecuzione promossa dalla società quale mandataria di perché CP_1 Controparte_2 afferente ad azioni e diritti prescritti e/o inesistenti e/o estinti per tutti i motivi esposti in premessa;
- per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti, il pignoramento del 04.10.2023 ed ordinare la cancellazione della relativa trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio;
- per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o ingiusta, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'ipoteca giudiziale rinnovata il 16.09.2016 al n. reg. part. 3069 reg. gen. 19536, ordinandone la cancellazione al competente conservatore dei RR. II. di Latina, condannando quale mandataria di alle CP_1 Controparte_2 relative spese;
per l'effetto, e in ogni caso, condannare quale mandataria di CP_1 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 96 I, Controparte_2
II e III comma c.p.c. in favore del Sig. , da liquidarsi anche in via equitativa. Parte_3
- in ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione proposta nel corso della procedura esecutiva R.G.E. 273/2023, incardinata con pignoramento notificato e trascritto su impulso di quale mandataria di CP_1 [...]
in forza di due titoli cambiari e 006879600739, nonché del decreto Controparte_2 P.IVA_1 ingiuntivo n. 442/1996 reso dal Tribunale di Latina, pronunciato ai danni di esso opponente, in solido con , , e . Parte_3 Parte_2 CP_3 Controparte_4
Nella predetta procedura esecutiva, i coobbligati e avevano, Parte_3 Parte_2 parimenti, proposto opposizione all'esecuzione.
Nella fase sommaria dell'opposizione, il giudice ha sospeso l'esecuzione.
Nella presente fase merito, introdotta da è stato dedotto: Parte_1
- la prescrizione dell'azione cambiaria;
- la prescrizione dei crediti;
- l'estinzione ex art. 1292 c.c. del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 442/1996, per avvenuto pagamento del dovuto;
- l'erronea quantificazione dell'intera pretesa creditoria e l'inammissibilità della richiesta degli interessi convenzionali;
L'opponente ha concluso come sopra riportato.
Con separati atti di citazione anche e hanno introdotto la fase di Parte_2 Parte_3 merito dell'opposizione, allegando i medesimi argomenti.
Hanno concluso come in atti e come sopra riportato.
Gli opponenti hanno, altresì, chiesto la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opposta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica.
Non si sono costituiti in giudizio e , debitori esecutati. CP_3 Controparte_4
Non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
La causa è stata assunta in decisione con provvedimento comunicato il 26.11.2025.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti conclusivi nel rispetto dei termini di legge. ****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di nonché di e Controparte_2 CP_3
. Controparte_4
Sempre in via preliminare, si fa rilevare che risulta dagli atti che il creditore procedente ha rinunciato al prosieguo dell'espropriazione forzata e che ne è derivata l'estinzione del processo. La rinuncia, tuttavia, è stata depositata in data 4.11.2024, quando il termine per l'inizio del presente giudizio di merito era già decorso e quando l'opponente aveva già incardinato la fase di merito.
Comunque, a prescindere dalla rinuncia all'esecuzione, alla quale è seguita l'estinzione del processo esecutivo, sussiste l'interesse degli esecutati alla definizione dell'opposizione con sentenza e, ciò, al fine di ottenere una pronuncia destinata a costituire cosa giudicata proprio sull'esistenza del credito.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
In punto di qualificazione, il presente giudizio integra un'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c., atteso che gli opponenti hanno contestato l'an debeatur, e non il quomodo dell'esecuzione. Vengono, infatti, in rilievo, motivi che attengono all'esistenza della pretesa creditoria.
Gli opponenti, con riferimento ai titoli cambiari, hanno assunto la qualità di avallanti dell'emittente
Coop. Ortoflorofrutticola “Antica Sezze” srl.
I predetti, inoltre, sono stati destinatari, in solido, del decreto ingiuntivo n. 442/1996, reso dal
Tribunale di Latina.
Orbene, quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria sollevata dagli opponenti in relazione alla cambiale n. 739, essa risulta fondata. Non vi è prova, sul punto, dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione triennale. L'opposta, invero, non si è neppure costituita nel presente giudizio, sicché non può, nella presente sede, esaminarsi l'argomento speso dal creditore nella fase sommaria, in forza del quale con l'insinuazione al passivo del fallimento della Cooperativa
Sezze srl, debitore principale, (fallimento n. 65/1998 Tribunale di Latina) - Parte_4 chiuso con l'approvazione del piano di riparto finale, reso esecutivo dal G.D. in data 25.10.2011 - è stato interrotto il termine di prescrizione dell'azione cambiaria anche nei confronti degli altri obbligati.
Trattasi, comunque, di motivo disatteso nella fase del giudizio svoltasi innanzi al giudice dell'esecuzione, il quale ha osservato che 'la regola generale contenuta nell'art. 1310 c.c., in forza della quale “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”, subisce una espressa deroga normativa in materia di titoli di credito cambiari e in caso di assegno. Più nello specifico, l'art. 95 della legge cambiaria (R.D. 14/12/1933, n. 1669), dispone che “La interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo”, con la conseguenza che l'insinuazione al passivo del fallimento dell'emittente la cambiale, da parte del creditore, non ha operato quale causa interruttiva della prescrizione nei confronti degli avallanti, odierni opponenti, nei confronti dei quali la prescrizione triennale è maturata'
Neppure può essere esaminato l'argomento speso dal creditore opposto nella fase sommaria, in forza del quale le azioni esecutive precedentemente intraprese (R.G.E. 632/1997 riunita con R.G.E.
19/2000) avrebbero impedito il decorso della prescrizione. Comunque, anche sotto tale profilo, non risulta che l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione abbia condiviso la prospettazione del creditore.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione del credito sollevata dagli opponenti con riferimento al decreto ingiuntivo n. 442/1996, la stessa va, parimenti accolta, non essendo stata fornita dimostrazione dell'esistenza di atti interruttivi.
Anche con riferimento a tale profilo, vale la precedente considerazione che la contumacia dell'opposto non consente di esaminare gli argomenti spesi nella fase sommaria, comunque rigettati dal giudice dell'esecuzione.
Sotto altro profilo, la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo da parte di un condebitore solidale, fatto non contestato, opera quale effetto estintivo dell'obbligazione anche nei confronti degli altri debitori. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha affermato che “La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto” (cfr. Cass. n. 28044/2021).
Alla luce di tutto quanto evidenziato, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), sono poste a carico dell'opposto
[...]
soccombente, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata. Controparte_2
Spese compensate tra gli opponenti e i gli altri debitori . Controparte_5 Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dagli opponenti, la stessa non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti di legge. Infatti, essi non hanno neppure allegato il pregiudizio che sarebbe loro derivato e, dall'altro, la condanna alle spese di lite, risulta già satisfattiva dei loro interessi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- condanna l'opposto e, per esso, al pagamento delle spese di Controparte_2 CP_1 lite che liquida in favore di ciascun opponente costituito in euro 6.300,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio;
euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.800,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi, quanto alla posizione di e , in favore degli avv.ti Pietro De Angelis e Annalisa Parte_1 Parte_2
Berti, dichiaratisi antistatari.
- spese compensate tra le altre parti;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Latina il 12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli