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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1246 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 1°.12.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, , Parte_2 Parte_2
(cod. fisc.: ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3
(cod. fisc.: E (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Terme CodiceFiscale_3
Deciane n. 8, presso lo studio degli avv. Pier Paolo Montone (cod. fisc.:
[...]
e (cod. fisc.: C.F._4 Parte_5 C.F._5
), che li rappresentano e difendono per procura su foglio separato
[...] allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_6 rappresenta e difende per procura generale alle liti a rogito del Notaio in
Roma in data 17.7.2018 (rep. n. 301; racc. n. 138), in Persona_1 atti;
-appellata- nonché (cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_3
(cod. fisc.: Controparte_4
), che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con P.IVA_4 rappresentanza (cod. fisc.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_5 del procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata Controparte_6 in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia nn. 9/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti (cod. fisc.: ), che la rappresenta per C.F._7 procura generali alle liti per atto notaio di Albano Laziale del Persona_2
5.12.2023 (rep. n. 5529; racc. n. 3784), in atti, unitamente all'avv. Riccardo Rosaria Ciampa (cod. fisc.: ), associato alla difesa dal CodiceFiscale_8 primo difensore giusti poteri conferitigli con la suddetta procura generale;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni con- Parte_6 traria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza avente n. 11691/20, pubblicata in data
24 agosto 2020 dal Tribunale Civile di Roma (N.R.G. 41429/15), giudice dr.ssa Garrisi, non notificata, e per l'effetto e conseguenza, accogliere le se- guenti conclusioni: (…)
- IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO, premesso ogni accertamento e declara- toria del caso, accertata la nullità della fideiussione prestata dai sig.ri
[...]
, e in quanto sti- Parte_2 Parte_4 Parte_3 pulata sulla base di moduli ABI ritenuti illeciti dalla costante giurisprudenza di legittimità, dichiarare i garanti liberati da ogni obbligazione fideiussoria;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nei due contratti di conto corrente evidenziati in premessa ed intercorsi tra l
[...]
e la relative alla determinazione ed applicazione del tasso di Parte_7 interesse ultralegale e/o usuraio, alla applicazione della commissione di mas- simo scoperto, all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni - valuta ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché accertare e di- chiarare l'erroneità del presunto saldo debitore nei confronti dell' Parte_8
2
[...] per non avere la tenuto conto dei bonifici eseguiti da parte attrice nel CP_1 corso dell'anno 2014 e 2015 (pari a complessivi Euro 113.600,00) e degli ulteriori accrediti di gennaio 2015 (pari a complessivi Euro 17.400,00) e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente e provvedere all'accertamento del saldo dei rapporti alla data della domanda, ricostruendo l'intero rapporto contrattuale, con applicazione del tasso di in- teresse legale e al netto della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto;
2) ritenuta e dichiarata l'applicazione da parte della nei contratti di CP_1 conto corrente e di apertura di credito di tassi di interesse oltre soglia dell'antiusura in violazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e della Legge n. 108/96, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e, per l'effetto, rideter- minare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data della domanda, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'aper- tura, con esclusione dell'applicazione di qualsivoglia interesse passivo ov- vero, in subordine, con l'applicazione di interessi passivi al tasso legale;
3) condannare la Banca convenuta, in relazione ai rapporti di c/c descritti in narrativa, alla restituzione di tutte le somme spettanti all' a causa Parte_1 dell'applicazione di anatocismo, di c.m.s., di tassi usurari e di spese non do- vute, sulla base delle risultanze della perizia versata in atti, ovvero nella mi- sura che verrà stabilita all'esito del giudizio, il tutto, in ogni caso, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria come per legge, anche mediante compensa- zione con quanto eventualmente ancora dovuto alla medesima, ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 e seguenti C.C;
4) in conseguenza di quanto sopra rilevato ed accertato in ordine ai gravi vizi contrattuali inficianti i rapporti principali di conto corrente ed all'esito della ricostruzione tecnico-contabile del rapporto medesimo a mezzo di istruenda CTU, dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri Parte_9
, e ovvero, in subordine, ridurre
[...] Parte_4 Parte_3
l'ammontare delle pretese rivendicate da in ragione del vincolo fideius- sorio contratto dai medesimi nella misura residuale accertata secondo le ri- sultanze dell'elaborato peritale;
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rim- borso forfetario delle spese nella misura del 15%, CPA e IVA di legge”;
3 per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis rejectis, così provvedere: (…)
- In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento per tutti i motivi dedotti nel §1 della presente comparsa di costituzione in appello;
- Nel merito,rigettare il gravame proposto dalla parte appellante per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta in quanto infondato stante la corretta decisione del Giudice assunta nel giudizio di primo grado e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 11691/2020 pubblicata il 24/08/2020 – Repert. N. 11588/2020 del 13/08/2020 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento RG n. 41429/2016;
- Rigettare, in ogni caso, le richieste istruttorie formulata da parte appellante, con particolare riguardo alla CTU, in quanto avente carattere esplorativo e stante le preclusioni cui è caduta controparte nel corso del giudizio di primo grado.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della Sentenza di primo grado si insiste nella reiterazione delle ec- cezioni preliminari e di merito svolte in sede di comparsa di risposta, ripor- tate nel §5 del presente atto, incluse tutte le domande anche le riconvenzio- nali, insistendo in particolare nell'accoglimento della eccezione preliminare di prescrizione che si riporta: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione del diritto alla ripetizione degli importi corrisposti sino al 22.6.2005 od in quella diversa data ritenuta di giustizia”.
Con vittoria di spese di lite ed onorari, come per legge, relativi al doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_3 così provvedere: (…)
- In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento per tutti i motivi dedotti nel §1 della presente comparsa di costituzione in appello;
- Nel merito, rigettare il gravame proposto dalla parte appellante per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta in quanto
4 infondato stante la corretta decisione del Giudice assunta nel giudizio di primo grado e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 11691/2020 pubblicata il 24/08/2020 – Repert. N. 11588/2020 del 13/08/2020 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento RG n. 41429/2016;
- Rigettare, in ogni caso, le richieste istruttorie formulata da parte appellante, con particolare riguardo alla CTU, in quanto avente carattere esplorativo e stante le preclusioni cui è caduta controparte nel corso del giudizio di primo grado.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della Sentenza di primo grado si insiste nella reiterazione delle ec- cezioni preliminari e di merito svolte in sede di comparsa di risposta, ripor- tate nel del presente atto, incluse tutte le domande anche le riconvenzionali, insistendo in particolare nell'accoglimento della eccezione preliminare di pre- scrizione che si riporta: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi corrisposti sino al 22.6.2005 od in quella diversa data ritenuta di giustizia”.
Con vittoria di spese di lite ed onorari, come per legge, relativi al doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. La nonché i suoi garanti, , Parte_1 Parte_2 [...]
e , hanno convenuto in giudizio innanzi al Tri- Parte_3 Parte_10 bunale di Roma la chiedendo, previo ac- Controparte_1 certamento dell'invalidità dei rapporti bancari intrattenuti dalla società at- trice con la convenuta (conto corrente e conto anticipo fatture), il ricalcolo del dare-avere tra le parti in ragione dei suddetti rapporti e l'accertamento dell'esatto saldo dei conti intestati all'obbligata principale, avuto riguardo anche ai versamenti nelle more effettuati, nonché la condanna della conve- nuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per effetto dell'illegittimità delle clausole del contratto come pre- cisato, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha eccepito prelimi- CP_7 narmente la prescrizione degli asseriti crediti restitutori e ha contestato la fondatezza delle domande svolte da parte attrice, chiedendone il rigetto;
in 5 via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento delle somme risultanti dal saldo debitore dei conti intrattenuti con la Parte_1
La causa di primo grado è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. contabile.
Trattenuta la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con la loro comparsa conclusionale Parte_2
, e hanno eccepito la nul-
[...] Parte_3 Parte_4 lità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli stessi in quanto conformi al modello predisposto dall' e diffuso alle associate nel 2003, in quanto CP_8 integrerebbero una violazione della normativa antitrust, come accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005.
Con sentenza n. 11691/2020 del 24.8.2020 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dagli attori e li ha condannati a rimborsare alla convenuta le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello la Parte_1 [...]
, e , che Parte_11 Parte_3 Parte_10 hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come in epi- grafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha contestato la CP_7 fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di prescri- zione formulata in primo grado e assorbita dalla decisione assunta dal giu- dice di prime cure.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma laddove ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da , e Parte_2 Parte_3 [...]
, e segnatamente laddove il giudice di primo grado ha fondato la Parte_4 propria decisione “su un presunto difetto di onere di prova e di allegazione da parte degli odierni appellanti”. In particolare, gli appellanti deducono che le “fideiussioni dei sig.ri , ed sono Pt_4 Pt_3 Parte_2 state allegate (doc. 5) e, dunque, il loro esame era ben possibile”; e che dagli stessi documenti fossero evincibili le clausole delle stesse conformi allo schema di contratto predisposto dall' e sanzionato dalla Banca d'Italia. CP_8
6 Il motivo non è fondato.
2.1. Come rileva parte appellata, l'odierna parte appellante ha sollevato l'ec- cezione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da Parte_2
, e (v. docc. nn. 11, 12 e
[...] Parte_3 Parte_4
13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) soltanto con la comparsa conclusionale depositata in data 12.6.2020. Ciò non assume però rilevanza al fine di ritenere che l'eccezione in questione debba trovare in- gresso nel presente giudizio, ma ciò non in quanto – come deduce parte appellante – “lo sbarramento temporale affinché l'eccezione possa conside- rarsi tempestiva è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni in cui le parti possono ancora esercitare il loro diritto di difesa (artt. 167, 101 e
112 c.p.c.)”. Piuttosto, l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non può ritenersi tardiva, per essere stata formulata solo con la comparsa conclusionale, dal momento che tale nullità è rilevabile d'ufficio.
Invero, ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.10.2022, n. 30885; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.6.2024, n. 16102). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presup- posti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053), dal mo- mento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI-3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord.
17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n. 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal matu- rare delle preclusioni assertive e istruttorie. In sintesi, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607). 7 2.2. Proprio perché con l'eccezione in questione i fideiussori della Pt_1 hanno – in buona sostanza – sollecitato il giudice di prime cure a rilevare
[...]
d'ufficio la nullità in quesitone, non vi è alcun interesse degli stessi a conse- guire tale rilievo officioso non avendo sollevato, tempestivamente, l'ecce- zione di decadenza 1957 c.c. della Banca.
L'interesse degli odierni appellanti fideiussori ad ottenere la declaratoria di nullità, anche solo parziale, delle fideiussioni omnibus quali contratti “a valle” dell'intesa illecita è collegato, infatti, alla “totale liberazione da ogni ulteriore obbligazione nei confronti della , come viene chiesto dagli stessi con la suddetta comparsa conclusionale in data 12.6.2020, e quindi con l'atto in- troduttivo del presente giudizio di secondo grado. Ed è di tutta evidenza come i fideiussori, nel chiedere la loro liberazione dall'obbligazione di garan- zia, abbiano inteso chiedere che, in particolare, venisse accertata la nullità parziale della clausola di reviviscenza dell'art. 1957 c.c., e segnatamente dell'art. 6 del contratto sottoscritto dagli stessi, il quale esonera la banca dall'onere di escutere il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Ne consegue che, laddove la clausola fosse dichiarata nulla, non sarebbe più sussistente, e quindi la avrebbe dovuto rispettare il termine di sei mesi CP_7 dalla scadenza dell'obbligazione principale per azionare la propria pretesa creditoria nei confronti dello stesso, e in mancanza la loro obbligazione di garanzia verrebbe meno. Fermo restando che, nel caso in esame, non solo non è stata tempestivamente sollevata l'eccezione ex art. 1957 c.c., ma neanche viene indicato da quando la avrebbe potuto ed entro quanto CP_1 avrebbe dovuto agire per il soddisfacimento del proprio credito, ed invece quanto questo avrebbe fatto, e quindi perché sarebbe stato violato il termine semestrale previsto da tale disposizione.
2.3. Come ha affermato la Suprema Corte, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole con- trattuali conformi al modello A.B.I. – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale rica- duta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha
8 ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 25.11.2024, n. 30383; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 25.1.2025, n. 1851; Cass. civ., Sez. III, ord. 25.3.2024, n. 8023).
Resta assorbita, pertanto, ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno della nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti della Parte_1 dedotta da parte appellante, ed ancora prima della tempestiva allegazione di tutti gli elementi di fatto sulla scorta dei quali poter pervenire ad accertare e dichiarare la nullità dedotta.
3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello si contesta la deci- sione del giudice di prime cure per non avere ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'originaria parte attrice in quanto questa non avrebbe assolto all'onere della prova gravante in capo alla stessa, in violazione dun- que dell'art. 2697 c.c. Sulla base di tale presupposto, la nonché Parte_1
i suoi garanti, , e Parte_2 Parte_3 Parte_12
, censurano la decisione del giudice del primo grado in quanto: a)
[...] con l'ordinanza del 16.2.2018 (comunicata in data 19.2.2018) non avrebbe motivato la scelta per cui avrebbe limitato l'indagine del c.t.u. a un solo ca- pitolo di prova (concernente il corretto addebito dei versamenti effettuati dalla correntista nel periodo 2014-2015); b) non avrebbe fatto Parte_1 corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere proba- torio;
c) avrebbe dichiarato esplorativa la c.t.u. richiesta dall'attrice senza tenere conto della documentazione prodotta in atti.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Le censure mosse con i motivi in esame muovono dal presupposto per cui, nelle cause di diritto bancario, il correntista avrebbe il mero onere di eccepire la sussistenza di un'asserita illegittima applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici e usurari perché il giudice debba accertare la fondatezza delle doglianze attoree tramite l'ausilio della c.t.u. Secondo l'ap- pellante, infatti, “il giudice del merito deve rilevare d'ufficio la nullità delle clausole del conto corrente che stabiliscono la corresponsione di interessi
9 anatocistici ed usurari anche se il cliente l'ha eccepita in modo del tutto ge- nerico”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in esame, gli originari attori non hanno assolto – a monte – all'onere di allegazione delle circo- stanze di fatto a fondamento delle domande proposte, ancora prima di non avere – a valle – provato quanto dedotto, come era loro onere. In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, “lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre concetti generali su alcuni temi del con- tenzioso bancario, senza indicazione alcuna dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, né del periodo di asserito superamento del tasso soglia, omettendo anche l'indicazione degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito e per- sino l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, ma rinviando sem- plicemente alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte che peral- tro riguarda solamente il conto corrente ordinario”.
In buona sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che le domande pro- poste dalla società attrice fossero “affett[e] da totale genericità e carenza di allegazione ancor prima che di prova”. E tale statuizione non merita censura, con riguardo a tutte le domande di accertamento proposte dall'odierna parte appellante, che ha chiesto al Tribunale di Roma – e chiede a questa Corte – che, in accoglimento delle stesse, venga operato il riconteggio dare-avere tra le parti e, quindi, la venga condannata a restituire quanto indebita- CP_7 mento percepito in esecuzione dei due rapporti bancari per cui è causa.
3.2. In particolare, con riguardo all'applicazione di interessi anatocistici gli attori si sono limitati a richiamare quanto ritenuto dal proprio perito di parte con l'elaborato peritale depositato in allegato all'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado. Alla perizia di parte non è però possibile rinviare per ritenere operata, con l'atto introduttivo (e, comunque, nel termine di preclu- sione previsto dal rito applicabile, l'allegazione delle circostanze di fatto su cui si fondano le proprie domande). Gli elementi costitutivi della domanda, infatti, devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giu- dizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione inte- grativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando,
10 si demanderebbe inammissibilmente alla controparte, ed anche al giudice, l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto intro- duttivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 8.2.2018, n. 3022).
Peraltro, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, e ciò proprio in quanto – come si è detto sopra – l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allega- zioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare imme- diatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 3.4.2025, n. 8900; Cass. civ., Sez. III, 22.9.2017, n. 22055; Cass. civ., Sez. VI-L, 6.4.2016, n. 6606).
In ogni caso, si deve osservare che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accer- tato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezza- mento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.3.2025, n. 5667; Cass. civ., Sez. V, ord. 27.12.2018, n. 3503; Cass. civ., Sez. III, 22.4.2009, n.
9551).
3.3. L'elaborato peritale, depositato dall'odierna parte appellante nell'intro- durre il giudizio di primo grado, consta di appena sette pagine e consiste in un mero elenco di numeri privo di indicazione del tasso di interesse effettivo applicato, concernente peraltro uno soltanto dei rapporti per cui è causa, quello di conto corrente n. 8355. Dall'elaborato peritale in questione non è allora possibile comprendere quali siano le poste del conto corrente conte- state e il motivo precipuo della contestazione ed il precipuo addebito.
Condivisibilmente il giudice del primo grado ha ritenuto, allora, che le lacune caratterizzanti l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non potrebbero in nessun caso essere sopperite dalla consulenza di parte “atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili in assenza di indi- cazione dei criteri di calco e liquidazione”.
11 Neanche merita censura la decisione appellata laddove il Tribunale di Roma ha rilevato che “parte convenuta ha prodotto il contratto e gli estratti conto da cui risulta la regolare pattuizione di tutte le condizioni economiche, com- presa la commissione di massimo scoperto e che la capitalizzazione trime- strale è stata prevista conformemente alla delibera CICR del 9.02.00”. E, quindi, ha ritenuto che la abbia provato di avere adeguato alla delibera CP_7
C.I.C.R. del 9.2.2000 il contratto di conto corrente intrattenuto con la Pt_1
il quale prevede la condizione di reciprocità degli interessi (interessi
[...] creditori pari allo 0,1000% e interessi debitori al 13%) con cadenza trime- strale. Condizione che, proprio per essere prevista dal contratto sottoscritto dalle parti in data 12.12.2003 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio), sono state pattuite tra le stesse.
3.4. Il conto anticipi n. 280030, poi, non avrebbe potuto generare un feno- meno anatocistico atteso l'atteggiarsi dello stesso come mera evidenza con- tabile degli importi anticipati dall'Istituto di credito, mentre tutte le altre voci (spese, oneri accessori, interessi) vengono contabilizzati sul conto ordinario.
Il conto anticipo fatture è un contratto tra una banca e un cliente che svolge attività d'impresa, il quale prevede che il primo presenti alla banca una fattura non scaduta, emessa nei confronti di un proprio cliente, richiedendo l'anti- cipo di quanto a quel momento non ancora pagato da quest'ultimo. L'anticipo fatture è, quindi, un'operazione di smobilizzazione di un credito del corren- tista, al pari dello sconto bancario, del factoring, dell'anticipo su ricevuta bancaria, tanto è vero che è possibile utilizzare uno solo o più di questi strumenti nei limiti del c.d. “ ”, vale a dire dell'importo massimo dei Parte_13 crediti che la banca è disposta ad anticipare. In particolare, il correntista ri- corre all'anticipo fatture laddove non disponga di effetti cambiari da scontare o di ricevute bancarie, ma al contempo intenda regolare le proprie transa- zioni commerciali attraverso bonifici bancari, soprattutto, o giroconti.
A seguito della valutazione della richiesta di anticipo da parte del cliente, la banca versa una parte (o anche l'intero importo, se pattuito – come nel caso in esame: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giu- dizio) della fattura su un conto creato appositamente, chiamato “conto anti- cipi”, che si affianca all'ordinario conto corrente “di corrispondenza” del cliente. Il conto anticipi è un conto corrente transitorio su cui vengono
12 addebitati gli anticipi fatture effettuati dalla banca in favore del cliente, con valuta al giorno dell'accredito della somma scontata.
Ciò chiarito, ai fini del presente giudizio rileva come, dal punto di vista del funzionamento, il conto anticipi matura sì interessi trimestrali, ma questi ven- gono addebitati sul conto corrente “di corrispondenza”. E ciò proprio in ra- gione della funzione meramente contabile del primo.
È quanto emerge, nel caso in esame, non solo dal contratto in questione, ma anche dalla documentazione prodotta dalla banca appellata nel costituirsi nel giudizio di primo grado (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
3.5. Anche con riguardo all'asserita previsione di tassi di interesse usurari nei rapporti per cui è causa, l'odierna parte appellante si è limitata ad indi- care gli importi complessivi che sarebbero stati indebitamente addebitati alla società correntista, richiamando la perizia di parte depositata, laddove – come si è già detto sopra – questa, di contenuto peraltro assai scarno, non consente di ritenere assolto in capo alla l'onere della prova gra- Parte_1 vante in capo alla stessa. Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in con- creto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferi- mento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
4. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_14
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_3 Parte_4
11691/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24.8.2020 deve essere rigettato.
13 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 11691/2020 Parte_15 Parte_4 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24.8.2020; condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_4 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT DE Thellung de Courtelary
14
(cod. fisc.: ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3
(cod. fisc.: E (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Terme CodiceFiscale_3
Deciane n. 8, presso lo studio degli avv. Pier Paolo Montone (cod. fisc.:
[...]
e (cod. fisc.: C.F._4 Parte_5 C.F._5
), che li rappresentano e difendono per procura su foglio separato
[...] allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_6 rappresenta e difende per procura generale alle liti a rogito del Notaio in
Roma in data 17.7.2018 (rep. n. 301; racc. n. 138), in Persona_1 atti;
-appellata- nonché (cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_3
(cod. fisc.: Controparte_4
), che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con P.IVA_4 rappresentanza (cod. fisc.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_5 del procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata Controparte_6 in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia nn. 9/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti (cod. fisc.: ), che la rappresenta per C.F._7 procura generali alle liti per atto notaio di Albano Laziale del Persona_2
5.12.2023 (rep. n. 5529; racc. n. 3784), in atti, unitamente all'avv. Riccardo Rosaria Ciampa (cod. fisc.: ), associato alla difesa dal CodiceFiscale_8 primo difensore giusti poteri conferitigli con la suddetta procura generale;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni con- Parte_6 traria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza avente n. 11691/20, pubblicata in data
24 agosto 2020 dal Tribunale Civile di Roma (N.R.G. 41429/15), giudice dr.ssa Garrisi, non notificata, e per l'effetto e conseguenza, accogliere le se- guenti conclusioni: (…)
- IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO, premesso ogni accertamento e declara- toria del caso, accertata la nullità della fideiussione prestata dai sig.ri
[...]
, e in quanto sti- Parte_2 Parte_4 Parte_3 pulata sulla base di moduli ABI ritenuti illeciti dalla costante giurisprudenza di legittimità, dichiarare i garanti liberati da ogni obbligazione fideiussoria;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nei due contratti di conto corrente evidenziati in premessa ed intercorsi tra l
[...]
e la relative alla determinazione ed applicazione del tasso di Parte_7 interesse ultralegale e/o usuraio, alla applicazione della commissione di mas- simo scoperto, all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni - valuta ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché accertare e di- chiarare l'erroneità del presunto saldo debitore nei confronti dell' Parte_8
2
[...] per non avere la tenuto conto dei bonifici eseguiti da parte attrice nel CP_1 corso dell'anno 2014 e 2015 (pari a complessivi Euro 113.600,00) e degli ulteriori accrediti di gennaio 2015 (pari a complessivi Euro 17.400,00) e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente e provvedere all'accertamento del saldo dei rapporti alla data della domanda, ricostruendo l'intero rapporto contrattuale, con applicazione del tasso di in- teresse legale e al netto della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto;
2) ritenuta e dichiarata l'applicazione da parte della nei contratti di CP_1 conto corrente e di apertura di credito di tassi di interesse oltre soglia dell'antiusura in violazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e della Legge n. 108/96, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e, per l'effetto, rideter- minare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data della domanda, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'aper- tura, con esclusione dell'applicazione di qualsivoglia interesse passivo ov- vero, in subordine, con l'applicazione di interessi passivi al tasso legale;
3) condannare la Banca convenuta, in relazione ai rapporti di c/c descritti in narrativa, alla restituzione di tutte le somme spettanti all' a causa Parte_1 dell'applicazione di anatocismo, di c.m.s., di tassi usurari e di spese non do- vute, sulla base delle risultanze della perizia versata in atti, ovvero nella mi- sura che verrà stabilita all'esito del giudizio, il tutto, in ogni caso, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria come per legge, anche mediante compensa- zione con quanto eventualmente ancora dovuto alla medesima, ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 e seguenti C.C;
4) in conseguenza di quanto sopra rilevato ed accertato in ordine ai gravi vizi contrattuali inficianti i rapporti principali di conto corrente ed all'esito della ricostruzione tecnico-contabile del rapporto medesimo a mezzo di istruenda CTU, dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri Parte_9
, e ovvero, in subordine, ridurre
[...] Parte_4 Parte_3
l'ammontare delle pretese rivendicate da in ragione del vincolo fideius- sorio contratto dai medesimi nella misura residuale accertata secondo le ri- sultanze dell'elaborato peritale;
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rim- borso forfetario delle spese nella misura del 15%, CPA e IVA di legge”;
3 per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis rejectis, così provvedere: (…)
- In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento per tutti i motivi dedotti nel §1 della presente comparsa di costituzione in appello;
- Nel merito,rigettare il gravame proposto dalla parte appellante per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta in quanto infondato stante la corretta decisione del Giudice assunta nel giudizio di primo grado e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 11691/2020 pubblicata il 24/08/2020 – Repert. N. 11588/2020 del 13/08/2020 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento RG n. 41429/2016;
- Rigettare, in ogni caso, le richieste istruttorie formulata da parte appellante, con particolare riguardo alla CTU, in quanto avente carattere esplorativo e stante le preclusioni cui è caduta controparte nel corso del giudizio di primo grado.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della Sentenza di primo grado si insiste nella reiterazione delle ec- cezioni preliminari e di merito svolte in sede di comparsa di risposta, ripor- tate nel §5 del presente atto, incluse tutte le domande anche le riconvenzio- nali, insistendo in particolare nell'accoglimento della eccezione preliminare di prescrizione che si riporta: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione del diritto alla ripetizione degli importi corrisposti sino al 22.6.2005 od in quella diversa data ritenuta di giustizia”.
Con vittoria di spese di lite ed onorari, come per legge, relativi al doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_3 così provvedere: (…)
- In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento per tutti i motivi dedotti nel §1 della presente comparsa di costituzione in appello;
- Nel merito, rigettare il gravame proposto dalla parte appellante per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta in quanto
4 infondato stante la corretta decisione del Giudice assunta nel giudizio di primo grado e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 11691/2020 pubblicata il 24/08/2020 – Repert. N. 11588/2020 del 13/08/2020 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento RG n. 41429/2016;
- Rigettare, in ogni caso, le richieste istruttorie formulata da parte appellante, con particolare riguardo alla CTU, in quanto avente carattere esplorativo e stante le preclusioni cui è caduta controparte nel corso del giudizio di primo grado.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della Sentenza di primo grado si insiste nella reiterazione delle ec- cezioni preliminari e di merito svolte in sede di comparsa di risposta, ripor- tate nel del presente atto, incluse tutte le domande anche le riconvenzionali, insistendo in particolare nell'accoglimento della eccezione preliminare di pre- scrizione che si riporta: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi corrisposti sino al 22.6.2005 od in quella diversa data ritenuta di giustizia”.
Con vittoria di spese di lite ed onorari, come per legge, relativi al doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. La nonché i suoi garanti, , Parte_1 Parte_2 [...]
e , hanno convenuto in giudizio innanzi al Tri- Parte_3 Parte_10 bunale di Roma la chiedendo, previo ac- Controparte_1 certamento dell'invalidità dei rapporti bancari intrattenuti dalla società at- trice con la convenuta (conto corrente e conto anticipo fatture), il ricalcolo del dare-avere tra le parti in ragione dei suddetti rapporti e l'accertamento dell'esatto saldo dei conti intestati all'obbligata principale, avuto riguardo anche ai versamenti nelle more effettuati, nonché la condanna della conve- nuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per effetto dell'illegittimità delle clausole del contratto come pre- cisato, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha eccepito prelimi- CP_7 narmente la prescrizione degli asseriti crediti restitutori e ha contestato la fondatezza delle domande svolte da parte attrice, chiedendone il rigetto;
in 5 via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento delle somme risultanti dal saldo debitore dei conti intrattenuti con la Parte_1
La causa di primo grado è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. contabile.
Trattenuta la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con la loro comparsa conclusionale Parte_2
, e hanno eccepito la nul-
[...] Parte_3 Parte_4 lità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli stessi in quanto conformi al modello predisposto dall' e diffuso alle associate nel 2003, in quanto CP_8 integrerebbero una violazione della normativa antitrust, come accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005.
Con sentenza n. 11691/2020 del 24.8.2020 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dagli attori e li ha condannati a rimborsare alla convenuta le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello la Parte_1 [...]
, e , che Parte_11 Parte_3 Parte_10 hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come in epi- grafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha contestato la CP_7 fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di prescri- zione formulata in primo grado e assorbita dalla decisione assunta dal giu- dice di prime cure.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma laddove ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da , e Parte_2 Parte_3 [...]
, e segnatamente laddove il giudice di primo grado ha fondato la Parte_4 propria decisione “su un presunto difetto di onere di prova e di allegazione da parte degli odierni appellanti”. In particolare, gli appellanti deducono che le “fideiussioni dei sig.ri , ed sono Pt_4 Pt_3 Parte_2 state allegate (doc. 5) e, dunque, il loro esame era ben possibile”; e che dagli stessi documenti fossero evincibili le clausole delle stesse conformi allo schema di contratto predisposto dall' e sanzionato dalla Banca d'Italia. CP_8
6 Il motivo non è fondato.
2.1. Come rileva parte appellata, l'odierna parte appellante ha sollevato l'ec- cezione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da Parte_2
, e (v. docc. nn. 11, 12 e
[...] Parte_3 Parte_4
13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) soltanto con la comparsa conclusionale depositata in data 12.6.2020. Ciò non assume però rilevanza al fine di ritenere che l'eccezione in questione debba trovare in- gresso nel presente giudizio, ma ciò non in quanto – come deduce parte appellante – “lo sbarramento temporale affinché l'eccezione possa conside- rarsi tempestiva è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni in cui le parti possono ancora esercitare il loro diritto di difesa (artt. 167, 101 e
112 c.p.c.)”. Piuttosto, l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non può ritenersi tardiva, per essere stata formulata solo con la comparsa conclusionale, dal momento che tale nullità è rilevabile d'ufficio.
Invero, ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.10.2022, n. 30885; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.6.2024, n. 16102). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presup- posti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053), dal mo- mento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI-3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord.
17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n. 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal matu- rare delle preclusioni assertive e istruttorie. In sintesi, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607). 7 2.2. Proprio perché con l'eccezione in questione i fideiussori della Pt_1 hanno – in buona sostanza – sollecitato il giudice di prime cure a rilevare
[...]
d'ufficio la nullità in quesitone, non vi è alcun interesse degli stessi a conse- guire tale rilievo officioso non avendo sollevato, tempestivamente, l'ecce- zione di decadenza 1957 c.c. della Banca.
L'interesse degli odierni appellanti fideiussori ad ottenere la declaratoria di nullità, anche solo parziale, delle fideiussioni omnibus quali contratti “a valle” dell'intesa illecita è collegato, infatti, alla “totale liberazione da ogni ulteriore obbligazione nei confronti della , come viene chiesto dagli stessi con la suddetta comparsa conclusionale in data 12.6.2020, e quindi con l'atto in- troduttivo del presente giudizio di secondo grado. Ed è di tutta evidenza come i fideiussori, nel chiedere la loro liberazione dall'obbligazione di garan- zia, abbiano inteso chiedere che, in particolare, venisse accertata la nullità parziale della clausola di reviviscenza dell'art. 1957 c.c., e segnatamente dell'art. 6 del contratto sottoscritto dagli stessi, il quale esonera la banca dall'onere di escutere il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Ne consegue che, laddove la clausola fosse dichiarata nulla, non sarebbe più sussistente, e quindi la avrebbe dovuto rispettare il termine di sei mesi CP_7 dalla scadenza dell'obbligazione principale per azionare la propria pretesa creditoria nei confronti dello stesso, e in mancanza la loro obbligazione di garanzia verrebbe meno. Fermo restando che, nel caso in esame, non solo non è stata tempestivamente sollevata l'eccezione ex art. 1957 c.c., ma neanche viene indicato da quando la avrebbe potuto ed entro quanto CP_1 avrebbe dovuto agire per il soddisfacimento del proprio credito, ed invece quanto questo avrebbe fatto, e quindi perché sarebbe stato violato il termine semestrale previsto da tale disposizione.
2.3. Come ha affermato la Suprema Corte, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole con- trattuali conformi al modello A.B.I. – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale rica- duta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha
8 ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 25.11.2024, n. 30383; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 25.1.2025, n. 1851; Cass. civ., Sez. III, ord. 25.3.2024, n. 8023).
Resta assorbita, pertanto, ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno della nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti della Parte_1 dedotta da parte appellante, ed ancora prima della tempestiva allegazione di tutti gli elementi di fatto sulla scorta dei quali poter pervenire ad accertare e dichiarare la nullità dedotta.
3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello si contesta la deci- sione del giudice di prime cure per non avere ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'originaria parte attrice in quanto questa non avrebbe assolto all'onere della prova gravante in capo alla stessa, in violazione dun- que dell'art. 2697 c.c. Sulla base di tale presupposto, la nonché Parte_1
i suoi garanti, , e Parte_2 Parte_3 Parte_12
, censurano la decisione del giudice del primo grado in quanto: a)
[...] con l'ordinanza del 16.2.2018 (comunicata in data 19.2.2018) non avrebbe motivato la scelta per cui avrebbe limitato l'indagine del c.t.u. a un solo ca- pitolo di prova (concernente il corretto addebito dei versamenti effettuati dalla correntista nel periodo 2014-2015); b) non avrebbe fatto Parte_1 corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere proba- torio;
c) avrebbe dichiarato esplorativa la c.t.u. richiesta dall'attrice senza tenere conto della documentazione prodotta in atti.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Le censure mosse con i motivi in esame muovono dal presupposto per cui, nelle cause di diritto bancario, il correntista avrebbe il mero onere di eccepire la sussistenza di un'asserita illegittima applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici e usurari perché il giudice debba accertare la fondatezza delle doglianze attoree tramite l'ausilio della c.t.u. Secondo l'ap- pellante, infatti, “il giudice del merito deve rilevare d'ufficio la nullità delle clausole del conto corrente che stabiliscono la corresponsione di interessi
9 anatocistici ed usurari anche se il cliente l'ha eccepita in modo del tutto ge- nerico”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in esame, gli originari attori non hanno assolto – a monte – all'onere di allegazione delle circo- stanze di fatto a fondamento delle domande proposte, ancora prima di non avere – a valle – provato quanto dedotto, come era loro onere. In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, “lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre concetti generali su alcuni temi del con- tenzioso bancario, senza indicazione alcuna dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, né del periodo di asserito superamento del tasso soglia, omettendo anche l'indicazione degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito e per- sino l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, ma rinviando sem- plicemente alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte che peral- tro riguarda solamente il conto corrente ordinario”.
In buona sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che le domande pro- poste dalla società attrice fossero “affett[e] da totale genericità e carenza di allegazione ancor prima che di prova”. E tale statuizione non merita censura, con riguardo a tutte le domande di accertamento proposte dall'odierna parte appellante, che ha chiesto al Tribunale di Roma – e chiede a questa Corte – che, in accoglimento delle stesse, venga operato il riconteggio dare-avere tra le parti e, quindi, la venga condannata a restituire quanto indebita- CP_7 mento percepito in esecuzione dei due rapporti bancari per cui è causa.
3.2. In particolare, con riguardo all'applicazione di interessi anatocistici gli attori si sono limitati a richiamare quanto ritenuto dal proprio perito di parte con l'elaborato peritale depositato in allegato all'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado. Alla perizia di parte non è però possibile rinviare per ritenere operata, con l'atto introduttivo (e, comunque, nel termine di preclu- sione previsto dal rito applicabile, l'allegazione delle circostanze di fatto su cui si fondano le proprie domande). Gli elementi costitutivi della domanda, infatti, devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giu- dizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione inte- grativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando,
10 si demanderebbe inammissibilmente alla controparte, ed anche al giudice, l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto intro- duttivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 8.2.2018, n. 3022).
Peraltro, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, e ciò proprio in quanto – come si è detto sopra – l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allega- zioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare imme- diatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 3.4.2025, n. 8900; Cass. civ., Sez. III, 22.9.2017, n. 22055; Cass. civ., Sez. VI-L, 6.4.2016, n. 6606).
In ogni caso, si deve osservare che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accer- tato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezza- mento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.3.2025, n. 5667; Cass. civ., Sez. V, ord. 27.12.2018, n. 3503; Cass. civ., Sez. III, 22.4.2009, n.
9551).
3.3. L'elaborato peritale, depositato dall'odierna parte appellante nell'intro- durre il giudizio di primo grado, consta di appena sette pagine e consiste in un mero elenco di numeri privo di indicazione del tasso di interesse effettivo applicato, concernente peraltro uno soltanto dei rapporti per cui è causa, quello di conto corrente n. 8355. Dall'elaborato peritale in questione non è allora possibile comprendere quali siano le poste del conto corrente conte- state e il motivo precipuo della contestazione ed il precipuo addebito.
Condivisibilmente il giudice del primo grado ha ritenuto, allora, che le lacune caratterizzanti l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non potrebbero in nessun caso essere sopperite dalla consulenza di parte “atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili in assenza di indi- cazione dei criteri di calco e liquidazione”.
11 Neanche merita censura la decisione appellata laddove il Tribunale di Roma ha rilevato che “parte convenuta ha prodotto il contratto e gli estratti conto da cui risulta la regolare pattuizione di tutte le condizioni economiche, com- presa la commissione di massimo scoperto e che la capitalizzazione trime- strale è stata prevista conformemente alla delibera CICR del 9.02.00”. E, quindi, ha ritenuto che la abbia provato di avere adeguato alla delibera CP_7
C.I.C.R. del 9.2.2000 il contratto di conto corrente intrattenuto con la Pt_1
il quale prevede la condizione di reciprocità degli interessi (interessi
[...] creditori pari allo 0,1000% e interessi debitori al 13%) con cadenza trime- strale. Condizione che, proprio per essere prevista dal contratto sottoscritto dalle parti in data 12.12.2003 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio), sono state pattuite tra le stesse.
3.4. Il conto anticipi n. 280030, poi, non avrebbe potuto generare un feno- meno anatocistico atteso l'atteggiarsi dello stesso come mera evidenza con- tabile degli importi anticipati dall'Istituto di credito, mentre tutte le altre voci (spese, oneri accessori, interessi) vengono contabilizzati sul conto ordinario.
Il conto anticipo fatture è un contratto tra una banca e un cliente che svolge attività d'impresa, il quale prevede che il primo presenti alla banca una fattura non scaduta, emessa nei confronti di un proprio cliente, richiedendo l'anti- cipo di quanto a quel momento non ancora pagato da quest'ultimo. L'anticipo fatture è, quindi, un'operazione di smobilizzazione di un credito del corren- tista, al pari dello sconto bancario, del factoring, dell'anticipo su ricevuta bancaria, tanto è vero che è possibile utilizzare uno solo o più di questi strumenti nei limiti del c.d. “ ”, vale a dire dell'importo massimo dei Parte_13 crediti che la banca è disposta ad anticipare. In particolare, il correntista ri- corre all'anticipo fatture laddove non disponga di effetti cambiari da scontare o di ricevute bancarie, ma al contempo intenda regolare le proprie transa- zioni commerciali attraverso bonifici bancari, soprattutto, o giroconti.
A seguito della valutazione della richiesta di anticipo da parte del cliente, la banca versa una parte (o anche l'intero importo, se pattuito – come nel caso in esame: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giu- dizio) della fattura su un conto creato appositamente, chiamato “conto anti- cipi”, che si affianca all'ordinario conto corrente “di corrispondenza” del cliente. Il conto anticipi è un conto corrente transitorio su cui vengono
12 addebitati gli anticipi fatture effettuati dalla banca in favore del cliente, con valuta al giorno dell'accredito della somma scontata.
Ciò chiarito, ai fini del presente giudizio rileva come, dal punto di vista del funzionamento, il conto anticipi matura sì interessi trimestrali, ma questi ven- gono addebitati sul conto corrente “di corrispondenza”. E ciò proprio in ra- gione della funzione meramente contabile del primo.
È quanto emerge, nel caso in esame, non solo dal contratto in questione, ma anche dalla documentazione prodotta dalla banca appellata nel costituirsi nel giudizio di primo grado (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
3.5. Anche con riguardo all'asserita previsione di tassi di interesse usurari nei rapporti per cui è causa, l'odierna parte appellante si è limitata ad indi- care gli importi complessivi che sarebbero stati indebitamente addebitati alla società correntista, richiamando la perizia di parte depositata, laddove – come si è già detto sopra – questa, di contenuto peraltro assai scarno, non consente di ritenere assolto in capo alla l'onere della prova gra- Parte_1 vante in capo alla stessa. Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in con- creto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferi- mento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
4. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_14
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_3 Parte_4
11691/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24.8.2020 deve essere rigettato.
13 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 11691/2020 Parte_15 Parte_4 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24.8.2020; condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_4 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT DE Thellung de Courtelary
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