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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2808/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRIAM Parte_1 C.F._1
VARISCO, elettivamente domiciliato in VIA P. TOSELLI N. 24 20051 LIMBIATE presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA GIACCI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA M. PAGANO, 50 20145 MILANO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: contratti.
pagina 1 di 12 Conclusioni per Parte_1
Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 17639/2019 rg
36425/2019, emesso dal Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi riportati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora, spese legali del procedimento monitorio e del precetto, e la rivalsa Iva, e per l'effetto la Dott alla restituzioni di tali somme in favore del CP_1
Dott e precisamente € 1.198,48 ricevuti a titolo di interessi di mora, € 1.235,48 ricevuti a titolo Pt_1 di competenze professionali e spese non imponibili di cui al decreto ingiuntivo opposto, € 269,10 ricevuti a titolo di competenze professionali di cui all'atto di precetto su decreto ingiuntivo opposto, €
296,00 a titolo di IVA richiesta in rivalsa non dovuta) oltre alla condanna di restituzione della somma di € 6.100,00 (pari a 5.000,00 oltre Iva) corrisposta in adempimento alla transazione raggiunta il
25/28.10.2019, o nell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali ex art 1284 co 1 cc dalla data di pagamento alla data di introduzione del giudizio di opposizione, ed oltre interessi legali ex art 1284 co 4 cc dalla data di instaurazione del giudizio di opposizione sino al soddisfo, o nell'altra misura determinata dal Giudice.
IN OGNI CASO: - Condannare la Dott.ssa alla restituzione in favore del Dott. della CP_1 Pt_1 somma di € 5.782,66 ricevuta in adempimento della Sentenza n. 6471/2023 – Tribunale di Milano, ivi appellata, a titolo di refusione spese del giudizio di primo grado - Condannare la Dott.ssa alla CP_1 restituzione in favore del Dott. della somma a lei versata a titolo di tassa di registro sul decreto Pt_1 ingiuntivo opposto nr 17639/2019 – 36425/2019 RG, del Tribunale di Milano, Pubblicato il 6.8.2019,
Giudice Dott.ssa Rosa Muscio pari ad € 482,00. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i due gradi di giudizio. Salvo ogni diritto.
Conclusioni per : CP_1
Voglia Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello di controparte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge, alla luce di quanto in atti argomentato. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO senza rinuncia e/o recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, rigettare l'appello così come proposto dal dott. poiché inammissibile ed infondato, con tutte le domande e richieste ivi Parte_1
pagina 2 di 12 formulate, confermando in toto il provvedimento impugnato, per le ragioni sin qui esposte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre agli oneri accessori
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6741/2023, ha respinto l'opposizione proposta dal dott. rispetto al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato di pagare, in Parte_1 favore della dott. , la somma di € 20.000,00 oltre interessi di mora dal dovuto al CP_1 saldo e spese di lite.
2. A supporto dell'opposizione, il aveva dedotto che la vertenza era stata transatta Pt_1 mediante il pagamento di € 5.000,00, importo versato dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
3. In subordine, aveva denunciato tutta una “serie di inadempimenti” da parte della dott. , CP_1 chiedendo la declaratoria di risoluzione dell'accordo sul compenso intervenuto tra le parti in data 27.5.2011, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna della controparte alla restituzione delle somme ricevute, ad eccezione dell'importo di € 2.500,00.
4. Il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la transazione, in quanto lo scambio di mail tra le parti non era confluito in una vera e propria transazione. Ha ritenuto, poi, non provata la risoluzione invocata in ragione del presunto inadempimento della convenuta, posto che la dott.
era ginecologa e, come tale, non era tenuta a interpretare le ecografie cerebrali CP_1 neonatali, funzionali alla stima del danno neurologico nell'ambito della causa per responsabilità professionale innanzi al Tribunale di Roma, in cui la stessa era intervenuta in ausilio del consulente di parte della famiglia dott. Ha ritenuto non fondato Per_1 Pt_1
l'addebito di mancata partecipazione alle udienze ed alle attività del CTU nominato nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma. Inoltre, ha sottolineato che l'opponente non aveva minimamente indicato a quale titolo la dott. avrebbe dovuto restituire la somma di € CP_1
20.000,00 dal momento che era stato il dott. a offrirne il pagamento, riconoscendosi Pt_1 debitore della stessa, con comunicazione scritta, datata 7.3.2019, sulla quale si fondava il decreto ingiuntivo. Infine, ha riconosciuto gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
5. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto gravame il dott. chiedendo accertarsi Pt_1
l'intervenuta transazione in data 25 – 28/10/2019; in subordine, chiedeva accertarsi il grave inadempimento della TO rispetto all'accordo tra professionisti recante la data CP_1 del 27.5.2011 e accertarsi che esso aveva effettuato il pagamento in data 4.11.2019, in Pt_1
pagina 3 di 12 esecuzione dell'accordo raggiunto tra le parti nell'ottobre dello stesso anno. Per l'effetto, chiedeva dichiararsi risolto per grave inadempimento della TO il contratto CP_1 denominato “accordo tra professionisti” e condannare la controparte alla restituzione della somma di € 20.000,00 oltre IVA, il tutto oltre le ulteriori, seguenti somme: € 1.198,48 ricevuta a titolo di interessi di mora, € 1.235,48 ricevuta a titolo di competenze professionali e spese non imponibili di cui all'ingiunzione, € 269,10 ricevuta a titolo di competenze professionali di cui all'atto di precetto, € 296,00 a titolo di IVA richiesta in rivalsa non dovuta, €
6.100,00 (pari ad € 5.000,00 oltre IVA), in adempimento della transazione raggiunta. In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, previa declaratoria di inadempimento rispetto all'accordo tra professionisti, chiedeva accertarsi la correttezza del compenso in € 3.500,00, con condanna della controparte alla restituzione delle somme sopra indicate.
6. La parte appellata dott. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello.
7. All'udienza di prima comparizione del 14.5.2024 la causa era rinviata ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali e, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. raggiungimento dell'accordo transattivo;
b. richieste della dott. e sue competenze in relazione all'incarico; CP_1
c. interessi moratori;
9. Con il motivo sub a), il dott. deduce che i documenti nn. 20 e 21 dimostrano che era Pt_1 intervenuta specifica transazione con la controparte: ed, infatti, la dott. a mezzo del CP_1 proprio difensore avv. Vincenzo Cordola formulava una proposta transattiva che il dott. con il proprio avv. Varisco accettava;
si tratta di mail in data 25.10.2019 cui Pt_1 rispondeva il con mail del 28.10.2019 e, in particolare, tutti e due i difensori erano Pt_1 muniti di procura per transigere e conciliare, di tal ché non era necessaria alcuna ratifica.
10. L'accordo era nei seguenti termini: il dott. riconosceva come dovuti gli importi di cui Pt_1 al precetto e già corrisposti, facendosi anche carico del pagamento della tassa di registro;
il pagina 4 di 12 rinunciava ad eventuali rivalse per quanto già erogato e da erogarsi in esecuzione Pt_1 dell'accordo, liberando la dott. dal rischio di dover restituire qualsivoglia importo. In CP_1 sostanza, il dott. avrebbe integrato le somme già corrisposte all'atto di precetto Pt_1 versando ancora € 5.000,00 oltre IVA laddove la controparte avesse rinunciato a pretendere ulteriori importi in relazione alla vertenza Cardea - Perticarini;
difatti, il versava € Pt_1
5.000,00 in data 30.10.2019, in ossequio all'accordo de quo. Rispetto a tale comportamento nessun valore poteva avere la mail della dott. del 5.11.2019 – tra l'altro sprovvista di CP_1 certificazione di avvenuta consegna – con la quale la stessa contestava il versamento di €
5.000,00, specificando di trattenere l'importo a titolo di acconto.
11. Con specifico riguardo alla censura sub b), la difesa del sottolinea la mancanza di Pt_1 professionalità della TO , la quale non era stata in grado di esprimere un parere CP_1 su ecografie neonatali, pur essendo stata più volte contattata per tale ragione nell'ambito dell'incarico assunto. Sul punto, il giudice di prime cure era incorso in un errore laddove aveva ritenuto che la prestazione di partecipazione alla CTU non fosse dovuta in base agli accordi intervenuti tra il e la . Ebbene, il e la avevano concordato di Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 collaborare con accordo datato 27.5.2011 e di suddividere il compenso percepito con il cd. patto di quota lite tra esso e la famiglia in base a tale accordo era Pt_1 Controparte_2 stato pattuito un compenso pari al 10% della somma ottenuta, in sede giudiziale, con l'effettuazione di tutta l'attività tanto in sede giudiziale, quanto in sede stragiudiziale. Pertanto, i dottori e avevano concordato di cooperare nelle suddette attività di Pt_1 CP_1 assistenza medico – legale nei confronti della famiglia e di suddividere al Controparte_2
50% tra loro il ricavato. E che questo fosse chiaro alle parti è dimostrato dal fatto che l'oggetto del contratto sottoscritto tra le odierne parti in causa era collegato al patto di quota - lite firmato dal dott. con la famiglia in questione, il tutto come risultava anche dalle Pt_1 produzioni della controparte. Proseguiva, poi, la difesa dell'appellante nei seguenti termini: “il secondo errore commesso dal Giudice riguarda la conoscenza, da parte della Dott.ssa CP_1 della CTU e della necessità della sua partecipazione, in quanto la Dott.ssa CP_1 contrariamente a ciò, e come risulta chiaramente per tabulas dalla produzione documentale offerta in giudizio, era perfettamente a conoscenza della CTU e della necessità del suo supporto specialistico. E si noti bene, ciò prescinde dalla sua nomina o meno come ctp o ausiliario nel giudizio capitolino, in quanto tale prestazione ella si era obbligata a svolgerla
pagina 5 di 12 nei confronti del Dott. con il quale aveva raggiunto l'accordo suddetto” ( v. pag. 12 Pt_1 dell'atto di citazione in appello). Segnalava, infine, che la TO aveva depositato CP_1 atto di intervento nel giudizio celebratosi avanti alla Corte d'Appello di Roma, conclusosi con la sentenza n. 642/2023, atto con il quale aveva chiesto l'accertamento di un proprio credito nei confronti della famiglia e che era stato dichiarato inammissibile. Né la Controparte_2 mail del 7.3.2019 poteva valere quale riconoscimento di debito e, in sostanza, il giudice di prima istanza non si era affatto pronunciato sulla domanda di risoluzione contrattuale, neppure parziale.
12. Quanto al motivo sub c), la difesa dell'appellante osserva che non si era verificato alcun ritardo nel pagamento, in quanto con mail del 7.3.2019 il dott. aveva subordinato il suo Pt_1 adempimento alla trasmissione, da parte della , della fattura elettronica e della CP_1 comunicazione dell'IBAN.
13. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). In via preliminare, si rende necessario l'esame della documentazione versata in atti. Risulta dal promemoria di accordo verbale tra professionisti in data 27.5.2011 ( doc. n. 1 del procedimento monitorio) che il dott. Pt_1 medico legale, CTP della famiglia , nella causa di responsabilità medica per Persona_2 il decesso del neonato - giudizio svoltosi nei confronti dell' Persona_3 [...] di Roma e conclusosi quanto al primo grado con la sentenza n. 9537/2018 Controparte_3
(doc. n. 9 del ricorso monitorio) - dichiarava di aver stipulato con la parte lesa, ossia gli attori
( e genitori di e Controparte_4 CP_5 Persona_3 Controparte_6 CP_7
, e ascendenti di ) un patto di quota
[...] Controparte_8 Parte_2 Persona_3 lite, in base al quale il professionista avrebbe avuto diritto al compenso nella misura del 10% del risultato economico conseguito nella predetta vertenza. Tale compenso sarebbe stato suddiviso in parti uguali con la TO , mentre nulla sarebbe stato CP_1 corrisposto ai professionisti nel caso di “mancato risarcimento”. Detta scrittura prevedeva che, in caso di revoca del mandato da parte del cliente, sarebbe rimasto l'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere all'esito della causa gli onorari come concordati. Era, inoltre, specificato che, qualora tale pagamento non fosse stato possibile “per qualsiasi motivo”, il committente avrebbe dovuto pagare al professionista, per l'attività svolta, anche in sede stragiudiziale, somme in misura non inferiore al minimo delle tariffe professionali stabilite dall'Ordine professionale.
pagina 6 di 12 14. Dalla convenzione per incarico professionale stipulata in data 5.7.2011 ( doc. n. 3 di parte opposta in primo grado) si desume che ciascuno degli attori nella causa di responsabilità professionale sanitaria innanzi al Tribunale di Roma aveva affidato al dott. Parte_1
l'incarico di assisterli nella vicenda relativa al decesso del neonato . Detta Persona_3 convenzione prevedeva che l'assistenza avrebbe coinvolto tanto le fasi del contenzioso, quanto la fase stragiudiziale e che, in caso di accoglimento della domanda, i committenti avrebbero versato al professionista il 10% della somma ottenuta a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con aggiunta dell'aliquota IVA come per legge. Seguivano le pattuizioni analoghe a quelle previste nella scrittura del 27.5.2011, sopra citata, ossia la non debenza del pagamento nel caso di mancato risarcimento e la spettanza del compenso anche nell'ipotesi di revoca del mandato, fermo restando, nel caso di impossibilità di pagamento – non meglio specificata – di rispetto delle tariffe vigenti. Sub doc. n. 10 di parte di primo grado si CP_1 trova la mail di provenienza di in data 7.3.2019 del seguente tenore: “Ciao, Pt_1 CP_1 finalmente si è chiusa l'annosa vicenda – Perticarini. Ti chiedo di inviarmi la fattura Per_1 elettronica come segue”. Seguivano poi gli estremi comprensivi di codice fiscale e P.Iva oltre contatti di posta elettronica ed IBAN del stesso e l'indicazione dell'importo di € Pt_1
20.000,00 con precisazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto. Sono in atti anche le mail facenti parte dell'ampio carteggio gestito dai legali dei due professionisti e, precisamente,
l'avv. Miriam Varisco per conto del e l'avv. Vincenzo Cordola per conto della Pt_1
, carteggio finalizzato alla definizione della questione del pagamento in favore della CP_1 dott. , alla luce dei richiesti documenti processuali facenti parte del procedimento CP_1 definitosi innanzi al Tribunale di Roma, relativo alla responsabilità professionale sanitaria per il decesso del neonato, figlio della coppia – Perticarini. Per_1
15. Per quanto più di specifico interesse del motivo sub a), è in atti la mail di provenienza dell'avv. Cordola in data 25.10.2019 ( doc. n. 20 di parte opponente in primo grado), con la quale il legale proponeva alla controparte avv. Varisco una possibilità di componimento della questione afferente il pagamento della TO nei seguenti termini: CP_1 riconoscimento, da parte del di tutti gli importi di cui all'atto di precetto già corrisposti Pt_1 con addebito della tassa di registro per il decreto ingiuntivo, rinuncia del ad eventuali Pt_1 rivalse all'esito del giudizio di responsabilità per quanto già erogato e da erogarsi in esecuzione dell'accordo, con liberazione della TO dal rischio di qualsivoglia restituzione;
CP_1
pagina 7 di 12 versamento da parte del dell'ulteriore importo di € 5.000,00 oltre IVA a fronte della Pt_1 con rinuncia della controparte ad ogni ulteriore pretesa. Seguiva mail in data 28.10.2019 da parte dell'avv. Varisco (doc. n. 21 di parte in primo grado), con la quale il legale Pt_1 affermava la sostanziale ratifica della proposta, precisando che alla sottoscrizione dell'accordo la TO avrebbe dovuto restituire al la ritenuta d'acconto CP_1 Pt_1 sulla somma già corrisposta e che la somma di € 5.000,00 sarebbe stata pagata, una volta detratta la ritenuta d'acconto come per legge e fatto infine salvo il conguaglio dell'IVA sulle spese legali di cui al decreto ed al precetto, da computarsi nel successivo mese di gennaio.
16. Infine, in data 5.11.2019 la TO scriveva mail del seguente tenore ( doc. n. 7 del CP_1 fascicolo di primo grado della convenuta opposta): , ho ricevuto bonifico Per_4 Pt_1 bancario di euro 5100/00 ancorché – come ben sai – le trattative in corso non siano sfociate in transazione tant'è che nessuno dei due ha firmato il testo della scrittura privata sul quale i nostri avvocati si sono confrontati. Il tuo versamento, che prescinde da scadenze e ammontare definitivo, viene trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto. Mi riferisco al patto di quota lite da te non rispettato, tra l'altro sottacendo e nascondendo ancora adesso notizie e documento salienti della causa romana Cardea Perticarini”.
17. Questo essendo il contesto documentale, è di tutta evidenza che non è in atti alcuna transazione inscrivibile nell'alveo dell'art. 1965 c.c., in difetto della prova scritta ex art. 1967 c.c.. Si osserva, infatti, che non esiste un documento in cui si sia cristallizzata una compiuta volontà transattiva comune, come risulta sin troppo chiaro dallo stesso tenore della mail del
28.10.2019, in cui il legale dell'odierno appellante, pur aderendo alle richieste della controparte, le implementava ulteriormente, come da puntualizzazioni illustrate sub doc. n. 15. E, del resto, la mail della del 5.11.2019, successiva alla ricezione del bonifico per € 5.000,00 CP_1 dava espressamente conto che le trattative non erano andate a buon fine. In conclusione, sulla base della mera interpretazione letterale, non è in atti alcun documento contenente una transazione, né il contenuto della stessa è desumibile, come assunto dal giudice di prime cure con ragionamento non scalfito con una solida argomentazione critica da parte del Il Pt_1 motivo va, dunque, disatteso.
18. Quanto al motivo sub b), la Corte rileva che il decreto ingiuntivo era fondato sulla mail del
7.3.2019, a firma del dott. con il contenuto come riportato sub n. 14. Appare difficile Pt_1 assegnare a detta mail un significato diverso da quello di riconoscimento di debito per l'importo pagina 8 di 12 di € 20.000,00 alla luce della premessa afferente la chiusura dell'”annosa vicenda – Per_1
Perticarini”. Oltre a ciò, va tenuto conto del complessivo rapporto in essere tra i due professionisti e, significativamente, del promemoria di accordo verbale tra professionisti in data 27.5.2011 e del patto di quota lite intercorrente tra la famiglia ed il dott. Per_1 Pt_1 atti che ben si inscrivono nel contenzioso svoltosi innanzi al Tribunale di Roma. Nessuna prova di inadempimento di qualsivoglia genere emerge ex actis e, soprattutto, la difesa dell'impugnante non ha indicato un contenuto concreto in cui si sostanzierebbe un inadempimento. Inadempimento che il assume derivare da imperizia, costituita dal Pt_1 mancato rilascio di parere sulla base dei referti ecografici. A tale proposito, è preliminare rilevare che sub doc. n. 3 di parte opponente in primo grado si trova la relazione di parte a firma del dott. firma sopra la quale è indicato anche il nominativo della dott. . Del Pt_1 CP_1 resto, detta relazione, datata 5.7.2011, nella prima pagina reca anche il nominativo e tutti i necessari contatti dell'odierna parte appellata, che figura quale specialista in ostetricia – ginecologia.
19. In sede di interrogatorio formale di primo grado, all'udienza del 24.11.2021, la TO
ha dato conto di aver risposto solo telefonicamente alle mail sub doc. ti nn. 5 – 8 CP_1 inviate dal dott. spiegando che quanto veniva richiesto esulava dalle proprie Pt_1 competenze di ginecologa, in quanto il parere richiesto si riferiva a commento di RMN ed ecografie cerebrali;
ha anche specificato che dette tale risposta telefonicamente al fine di evitare di evidenziare anche al difensore della famiglia, ossia all'avv. Bracchi, che la richiesta pervenuta da parte del non era corretta. All'uopo è da sottolineare che nelle mail Pt_1 prodotte ai documenti nn. 5 – 8 del fascicolo di parte opponente si faceva pacificamente riferimento all'ausiliario esperto di risonanza magnetica (mail 10.3.2016, doc. n. 5); veniva richiesto alla TO , ginecologa, di esporre le “necessarie osservazioni per CP_1 smontare la tesi di controparte riguardo all'ecografia cerebrale” ( v. mail in data 11.11.2016, doc. n. 6); nella mail 5.9.2017 (doc. n. 7) veniva inoltrata richiesta del seguente tenore: “in poche parole, la radiologa sostiene che siccome l'ecografia fatta al 1° giorno di vita era già positiva per un danno cerebrale, dimostrerebbe una sofferenza cerebrale di tipo “cronico”, e perciò già presente nel periodo antecedente al travaglio di parto. L'avvocato Bracchi chiede un tuo autorevole parere sulla questione posta dalla radiologa di controparte, in vista dell'udienza del febbraio 2018”; in data 1.6.2018 veniva inviata la seguente richiesta: “in poche parole, la
pagina 9 di 12 radiologa sostiene che siccome l'ecografia fatta al 1° giorno di vita era già positiva per un danno cerebrale, dimostrerebbe una sofferenza cerebrale di tipo “cronico”, e perciò già presente nel periodo antecedente al travaglio di parto. L'avvocato Bracchi chiede un tuo autorevole parere sulla questione posta dalla radiologa di controparte, in vista dell'appello”.
Tanto dimostra che il parere era stato richiesto ad una professionista che legittimamente non era tenuta a possedere quelle determinate competenze, tanto che tali necessità tecnico - scientifiche avevano reso necessaria la nomina, da parte del giudice presso il Tribunale di
Roma, di specialista in radiodiagnostica (doc. n. 15 di parte opposta). Infine, risulta dalla sentenza di primo grado ( doc. n. 9 di parte convenuta) che il neonato riportò, Persona_5
a causa di un'imperita condotta ostetrica, una grave encefalopatia post asfittica neonatale, con conseguente insufficienza respiratoria da ipoventilazione centrale e con necessità di ventilazione meccanica, situazione che lo condusse a morte il 3.4.2010, dopo 21 mesi di invalidità al 100%. In conclusione, non può essere addebitato alla TO un CP_1 inadempimento costituito da una richiesta pacificamente non sussumibile nell'alveo delle competenze proprie della specialista in ginecologia. Né, a fronte di tali obiezioni, l'appellante ha spiegato la ragione per la quale la TO avrebbe dovuto commentare tali CP_1 ecografie, senza averne la competenza per poterle leggere. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, concordandosi con la motivazione della sentenza gravata, non emerge alcuna valida ragione per disporre la restituzione della somma di € 20.000,00, una volta che il se ne era riconosciuto debitore per quanto sopra esposto ai sensi e per gli effetti di cui Pt_1 all'art. 1988 c.c., in difetto di prova contraria all'esistenza del rapporto fondamentale.
Conclusivamente, reputa la Corte che il dott. anche in secondo grado non abbia né Pt_1 allegato, né tanto meno provato un qualsivoglia inadempimento, neppure parziale, a carico della dott. , tanto meno tale da legittimare l'invocata risoluzione con restituzione delle CP_1 somme di € 20.000,00 oltre accessori fiscali, interessi di mora e spese per competenze professionali per il ricorso monitorio e per il precetto.
20. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte rileva che “in tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene
pagina 10 di 12 limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio” (v. Cass. civ. n. 33198/2024). Ebbene, anche la somma de qua costituisce credito del professionista per l'attività svolta, pacificamente riconosciuta dal dott. con la più Pt_1 volte citata mail del 7.3.2019.
21. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello e la condanna della parte alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di , con Pt_1 CP_1 esclusione della fase istruttoria, non svoltasi e con applicazione dei parametri medi, nei termini indicati in dispositivo.
22. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2808/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
6741/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 CP_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 11.12.2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2808/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRIAM Parte_1 C.F._1
VARISCO, elettivamente domiciliato in VIA P. TOSELLI N. 24 20051 LIMBIATE presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA GIACCI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA M. PAGANO, 50 20145 MILANO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: contratti.
pagina 1 di 12 Conclusioni per Parte_1
Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 17639/2019 rg
36425/2019, emesso dal Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi riportati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora, spese legali del procedimento monitorio e del precetto, e la rivalsa Iva, e per l'effetto la Dott alla restituzioni di tali somme in favore del CP_1
Dott e precisamente € 1.198,48 ricevuti a titolo di interessi di mora, € 1.235,48 ricevuti a titolo Pt_1 di competenze professionali e spese non imponibili di cui al decreto ingiuntivo opposto, € 269,10 ricevuti a titolo di competenze professionali di cui all'atto di precetto su decreto ingiuntivo opposto, €
296,00 a titolo di IVA richiesta in rivalsa non dovuta) oltre alla condanna di restituzione della somma di € 6.100,00 (pari a 5.000,00 oltre Iva) corrisposta in adempimento alla transazione raggiunta il
25/28.10.2019, o nell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali ex art 1284 co 1 cc dalla data di pagamento alla data di introduzione del giudizio di opposizione, ed oltre interessi legali ex art 1284 co 4 cc dalla data di instaurazione del giudizio di opposizione sino al soddisfo, o nell'altra misura determinata dal Giudice.
IN OGNI CASO: - Condannare la Dott.ssa alla restituzione in favore del Dott. della CP_1 Pt_1 somma di € 5.782,66 ricevuta in adempimento della Sentenza n. 6471/2023 – Tribunale di Milano, ivi appellata, a titolo di refusione spese del giudizio di primo grado - Condannare la Dott.ssa alla CP_1 restituzione in favore del Dott. della somma a lei versata a titolo di tassa di registro sul decreto Pt_1 ingiuntivo opposto nr 17639/2019 – 36425/2019 RG, del Tribunale di Milano, Pubblicato il 6.8.2019,
Giudice Dott.ssa Rosa Muscio pari ad € 482,00. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i due gradi di giudizio. Salvo ogni diritto.
Conclusioni per : CP_1
Voglia Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello di controparte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge, alla luce di quanto in atti argomentato. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO senza rinuncia e/o recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, rigettare l'appello così come proposto dal dott. poiché inammissibile ed infondato, con tutte le domande e richieste ivi Parte_1
pagina 2 di 12 formulate, confermando in toto il provvedimento impugnato, per le ragioni sin qui esposte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre agli oneri accessori
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6741/2023, ha respinto l'opposizione proposta dal dott. rispetto al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato di pagare, in Parte_1 favore della dott. , la somma di € 20.000,00 oltre interessi di mora dal dovuto al CP_1 saldo e spese di lite.
2. A supporto dell'opposizione, il aveva dedotto che la vertenza era stata transatta Pt_1 mediante il pagamento di € 5.000,00, importo versato dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
3. In subordine, aveva denunciato tutta una “serie di inadempimenti” da parte della dott. , CP_1 chiedendo la declaratoria di risoluzione dell'accordo sul compenso intervenuto tra le parti in data 27.5.2011, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna della controparte alla restituzione delle somme ricevute, ad eccezione dell'importo di € 2.500,00.
4. Il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la transazione, in quanto lo scambio di mail tra le parti non era confluito in una vera e propria transazione. Ha ritenuto, poi, non provata la risoluzione invocata in ragione del presunto inadempimento della convenuta, posto che la dott.
era ginecologa e, come tale, non era tenuta a interpretare le ecografie cerebrali CP_1 neonatali, funzionali alla stima del danno neurologico nell'ambito della causa per responsabilità professionale innanzi al Tribunale di Roma, in cui la stessa era intervenuta in ausilio del consulente di parte della famiglia dott. Ha ritenuto non fondato Per_1 Pt_1
l'addebito di mancata partecipazione alle udienze ed alle attività del CTU nominato nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma. Inoltre, ha sottolineato che l'opponente non aveva minimamente indicato a quale titolo la dott. avrebbe dovuto restituire la somma di € CP_1
20.000,00 dal momento che era stato il dott. a offrirne il pagamento, riconoscendosi Pt_1 debitore della stessa, con comunicazione scritta, datata 7.3.2019, sulla quale si fondava il decreto ingiuntivo. Infine, ha riconosciuto gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
5. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto gravame il dott. chiedendo accertarsi Pt_1
l'intervenuta transazione in data 25 – 28/10/2019; in subordine, chiedeva accertarsi il grave inadempimento della TO rispetto all'accordo tra professionisti recante la data CP_1 del 27.5.2011 e accertarsi che esso aveva effettuato il pagamento in data 4.11.2019, in Pt_1
pagina 3 di 12 esecuzione dell'accordo raggiunto tra le parti nell'ottobre dello stesso anno. Per l'effetto, chiedeva dichiararsi risolto per grave inadempimento della TO il contratto CP_1 denominato “accordo tra professionisti” e condannare la controparte alla restituzione della somma di € 20.000,00 oltre IVA, il tutto oltre le ulteriori, seguenti somme: € 1.198,48 ricevuta a titolo di interessi di mora, € 1.235,48 ricevuta a titolo di competenze professionali e spese non imponibili di cui all'ingiunzione, € 269,10 ricevuta a titolo di competenze professionali di cui all'atto di precetto, € 296,00 a titolo di IVA richiesta in rivalsa non dovuta, €
6.100,00 (pari ad € 5.000,00 oltre IVA), in adempimento della transazione raggiunta. In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, previa declaratoria di inadempimento rispetto all'accordo tra professionisti, chiedeva accertarsi la correttezza del compenso in € 3.500,00, con condanna della controparte alla restituzione delle somme sopra indicate.
6. La parte appellata dott. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello.
7. All'udienza di prima comparizione del 14.5.2024 la causa era rinviata ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali e, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. raggiungimento dell'accordo transattivo;
b. richieste della dott. e sue competenze in relazione all'incarico; CP_1
c. interessi moratori;
9. Con il motivo sub a), il dott. deduce che i documenti nn. 20 e 21 dimostrano che era Pt_1 intervenuta specifica transazione con la controparte: ed, infatti, la dott. a mezzo del CP_1 proprio difensore avv. Vincenzo Cordola formulava una proposta transattiva che il dott. con il proprio avv. Varisco accettava;
si tratta di mail in data 25.10.2019 cui Pt_1 rispondeva il con mail del 28.10.2019 e, in particolare, tutti e due i difensori erano Pt_1 muniti di procura per transigere e conciliare, di tal ché non era necessaria alcuna ratifica.
10. L'accordo era nei seguenti termini: il dott. riconosceva come dovuti gli importi di cui Pt_1 al precetto e già corrisposti, facendosi anche carico del pagamento della tassa di registro;
il pagina 4 di 12 rinunciava ad eventuali rivalse per quanto già erogato e da erogarsi in esecuzione Pt_1 dell'accordo, liberando la dott. dal rischio di dover restituire qualsivoglia importo. In CP_1 sostanza, il dott. avrebbe integrato le somme già corrisposte all'atto di precetto Pt_1 versando ancora € 5.000,00 oltre IVA laddove la controparte avesse rinunciato a pretendere ulteriori importi in relazione alla vertenza Cardea - Perticarini;
difatti, il versava € Pt_1
5.000,00 in data 30.10.2019, in ossequio all'accordo de quo. Rispetto a tale comportamento nessun valore poteva avere la mail della dott. del 5.11.2019 – tra l'altro sprovvista di CP_1 certificazione di avvenuta consegna – con la quale la stessa contestava il versamento di €
5.000,00, specificando di trattenere l'importo a titolo di acconto.
11. Con specifico riguardo alla censura sub b), la difesa del sottolinea la mancanza di Pt_1 professionalità della TO , la quale non era stata in grado di esprimere un parere CP_1 su ecografie neonatali, pur essendo stata più volte contattata per tale ragione nell'ambito dell'incarico assunto. Sul punto, il giudice di prime cure era incorso in un errore laddove aveva ritenuto che la prestazione di partecipazione alla CTU non fosse dovuta in base agli accordi intervenuti tra il e la . Ebbene, il e la avevano concordato di Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 collaborare con accordo datato 27.5.2011 e di suddividere il compenso percepito con il cd. patto di quota lite tra esso e la famiglia in base a tale accordo era Pt_1 Controparte_2 stato pattuito un compenso pari al 10% della somma ottenuta, in sede giudiziale, con l'effettuazione di tutta l'attività tanto in sede giudiziale, quanto in sede stragiudiziale. Pertanto, i dottori e avevano concordato di cooperare nelle suddette attività di Pt_1 CP_1 assistenza medico – legale nei confronti della famiglia e di suddividere al Controparte_2
50% tra loro il ricavato. E che questo fosse chiaro alle parti è dimostrato dal fatto che l'oggetto del contratto sottoscritto tra le odierne parti in causa era collegato al patto di quota - lite firmato dal dott. con la famiglia in questione, il tutto come risultava anche dalle Pt_1 produzioni della controparte. Proseguiva, poi, la difesa dell'appellante nei seguenti termini: “il secondo errore commesso dal Giudice riguarda la conoscenza, da parte della Dott.ssa CP_1 della CTU e della necessità della sua partecipazione, in quanto la Dott.ssa CP_1 contrariamente a ciò, e come risulta chiaramente per tabulas dalla produzione documentale offerta in giudizio, era perfettamente a conoscenza della CTU e della necessità del suo supporto specialistico. E si noti bene, ciò prescinde dalla sua nomina o meno come ctp o ausiliario nel giudizio capitolino, in quanto tale prestazione ella si era obbligata a svolgerla
pagina 5 di 12 nei confronti del Dott. con il quale aveva raggiunto l'accordo suddetto” ( v. pag. 12 Pt_1 dell'atto di citazione in appello). Segnalava, infine, che la TO aveva depositato CP_1 atto di intervento nel giudizio celebratosi avanti alla Corte d'Appello di Roma, conclusosi con la sentenza n. 642/2023, atto con il quale aveva chiesto l'accertamento di un proprio credito nei confronti della famiglia e che era stato dichiarato inammissibile. Né la Controparte_2 mail del 7.3.2019 poteva valere quale riconoscimento di debito e, in sostanza, il giudice di prima istanza non si era affatto pronunciato sulla domanda di risoluzione contrattuale, neppure parziale.
12. Quanto al motivo sub c), la difesa dell'appellante osserva che non si era verificato alcun ritardo nel pagamento, in quanto con mail del 7.3.2019 il dott. aveva subordinato il suo Pt_1 adempimento alla trasmissione, da parte della , della fattura elettronica e della CP_1 comunicazione dell'IBAN.
13. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). In via preliminare, si rende necessario l'esame della documentazione versata in atti. Risulta dal promemoria di accordo verbale tra professionisti in data 27.5.2011 ( doc. n. 1 del procedimento monitorio) che il dott. Pt_1 medico legale, CTP della famiglia , nella causa di responsabilità medica per Persona_2 il decesso del neonato - giudizio svoltosi nei confronti dell' Persona_3 [...] di Roma e conclusosi quanto al primo grado con la sentenza n. 9537/2018 Controparte_3
(doc. n. 9 del ricorso monitorio) - dichiarava di aver stipulato con la parte lesa, ossia gli attori
( e genitori di e Controparte_4 CP_5 Persona_3 Controparte_6 CP_7
, e ascendenti di ) un patto di quota
[...] Controparte_8 Parte_2 Persona_3 lite, in base al quale il professionista avrebbe avuto diritto al compenso nella misura del 10% del risultato economico conseguito nella predetta vertenza. Tale compenso sarebbe stato suddiviso in parti uguali con la TO , mentre nulla sarebbe stato CP_1 corrisposto ai professionisti nel caso di “mancato risarcimento”. Detta scrittura prevedeva che, in caso di revoca del mandato da parte del cliente, sarebbe rimasto l'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere all'esito della causa gli onorari come concordati. Era, inoltre, specificato che, qualora tale pagamento non fosse stato possibile “per qualsiasi motivo”, il committente avrebbe dovuto pagare al professionista, per l'attività svolta, anche in sede stragiudiziale, somme in misura non inferiore al minimo delle tariffe professionali stabilite dall'Ordine professionale.
pagina 6 di 12 14. Dalla convenzione per incarico professionale stipulata in data 5.7.2011 ( doc. n. 3 di parte opposta in primo grado) si desume che ciascuno degli attori nella causa di responsabilità professionale sanitaria innanzi al Tribunale di Roma aveva affidato al dott. Parte_1
l'incarico di assisterli nella vicenda relativa al decesso del neonato . Detta Persona_3 convenzione prevedeva che l'assistenza avrebbe coinvolto tanto le fasi del contenzioso, quanto la fase stragiudiziale e che, in caso di accoglimento della domanda, i committenti avrebbero versato al professionista il 10% della somma ottenuta a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con aggiunta dell'aliquota IVA come per legge. Seguivano le pattuizioni analoghe a quelle previste nella scrittura del 27.5.2011, sopra citata, ossia la non debenza del pagamento nel caso di mancato risarcimento e la spettanza del compenso anche nell'ipotesi di revoca del mandato, fermo restando, nel caso di impossibilità di pagamento – non meglio specificata – di rispetto delle tariffe vigenti. Sub doc. n. 10 di parte di primo grado si CP_1 trova la mail di provenienza di in data 7.3.2019 del seguente tenore: “Ciao, Pt_1 CP_1 finalmente si è chiusa l'annosa vicenda – Perticarini. Ti chiedo di inviarmi la fattura Per_1 elettronica come segue”. Seguivano poi gli estremi comprensivi di codice fiscale e P.Iva oltre contatti di posta elettronica ed IBAN del stesso e l'indicazione dell'importo di € Pt_1
20.000,00 con precisazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto. Sono in atti anche le mail facenti parte dell'ampio carteggio gestito dai legali dei due professionisti e, precisamente,
l'avv. Miriam Varisco per conto del e l'avv. Vincenzo Cordola per conto della Pt_1
, carteggio finalizzato alla definizione della questione del pagamento in favore della CP_1 dott. , alla luce dei richiesti documenti processuali facenti parte del procedimento CP_1 definitosi innanzi al Tribunale di Roma, relativo alla responsabilità professionale sanitaria per il decesso del neonato, figlio della coppia – Perticarini. Per_1
15. Per quanto più di specifico interesse del motivo sub a), è in atti la mail di provenienza dell'avv. Cordola in data 25.10.2019 ( doc. n. 20 di parte opponente in primo grado), con la quale il legale proponeva alla controparte avv. Varisco una possibilità di componimento della questione afferente il pagamento della TO nei seguenti termini: CP_1 riconoscimento, da parte del di tutti gli importi di cui all'atto di precetto già corrisposti Pt_1 con addebito della tassa di registro per il decreto ingiuntivo, rinuncia del ad eventuali Pt_1 rivalse all'esito del giudizio di responsabilità per quanto già erogato e da erogarsi in esecuzione dell'accordo, con liberazione della TO dal rischio di qualsivoglia restituzione;
CP_1
pagina 7 di 12 versamento da parte del dell'ulteriore importo di € 5.000,00 oltre IVA a fronte della Pt_1 con rinuncia della controparte ad ogni ulteriore pretesa. Seguiva mail in data 28.10.2019 da parte dell'avv. Varisco (doc. n. 21 di parte in primo grado), con la quale il legale Pt_1 affermava la sostanziale ratifica della proposta, precisando che alla sottoscrizione dell'accordo la TO avrebbe dovuto restituire al la ritenuta d'acconto CP_1 Pt_1 sulla somma già corrisposta e che la somma di € 5.000,00 sarebbe stata pagata, una volta detratta la ritenuta d'acconto come per legge e fatto infine salvo il conguaglio dell'IVA sulle spese legali di cui al decreto ed al precetto, da computarsi nel successivo mese di gennaio.
16. Infine, in data 5.11.2019 la TO scriveva mail del seguente tenore ( doc. n. 7 del CP_1 fascicolo di primo grado della convenuta opposta): , ho ricevuto bonifico Per_4 Pt_1 bancario di euro 5100/00 ancorché – come ben sai – le trattative in corso non siano sfociate in transazione tant'è che nessuno dei due ha firmato il testo della scrittura privata sul quale i nostri avvocati si sono confrontati. Il tuo versamento, che prescinde da scadenze e ammontare definitivo, viene trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto. Mi riferisco al patto di quota lite da te non rispettato, tra l'altro sottacendo e nascondendo ancora adesso notizie e documento salienti della causa romana Cardea Perticarini”.
17. Questo essendo il contesto documentale, è di tutta evidenza che non è in atti alcuna transazione inscrivibile nell'alveo dell'art. 1965 c.c., in difetto della prova scritta ex art. 1967 c.c.. Si osserva, infatti, che non esiste un documento in cui si sia cristallizzata una compiuta volontà transattiva comune, come risulta sin troppo chiaro dallo stesso tenore della mail del
28.10.2019, in cui il legale dell'odierno appellante, pur aderendo alle richieste della controparte, le implementava ulteriormente, come da puntualizzazioni illustrate sub doc. n. 15. E, del resto, la mail della del 5.11.2019, successiva alla ricezione del bonifico per € 5.000,00 CP_1 dava espressamente conto che le trattative non erano andate a buon fine. In conclusione, sulla base della mera interpretazione letterale, non è in atti alcun documento contenente una transazione, né il contenuto della stessa è desumibile, come assunto dal giudice di prime cure con ragionamento non scalfito con una solida argomentazione critica da parte del Il Pt_1 motivo va, dunque, disatteso.
18. Quanto al motivo sub b), la Corte rileva che il decreto ingiuntivo era fondato sulla mail del
7.3.2019, a firma del dott. con il contenuto come riportato sub n. 14. Appare difficile Pt_1 assegnare a detta mail un significato diverso da quello di riconoscimento di debito per l'importo pagina 8 di 12 di € 20.000,00 alla luce della premessa afferente la chiusura dell'”annosa vicenda – Per_1
Perticarini”. Oltre a ciò, va tenuto conto del complessivo rapporto in essere tra i due professionisti e, significativamente, del promemoria di accordo verbale tra professionisti in data 27.5.2011 e del patto di quota lite intercorrente tra la famiglia ed il dott. Per_1 Pt_1 atti che ben si inscrivono nel contenzioso svoltosi innanzi al Tribunale di Roma. Nessuna prova di inadempimento di qualsivoglia genere emerge ex actis e, soprattutto, la difesa dell'impugnante non ha indicato un contenuto concreto in cui si sostanzierebbe un inadempimento. Inadempimento che il assume derivare da imperizia, costituita dal Pt_1 mancato rilascio di parere sulla base dei referti ecografici. A tale proposito, è preliminare rilevare che sub doc. n. 3 di parte opponente in primo grado si trova la relazione di parte a firma del dott. firma sopra la quale è indicato anche il nominativo della dott. . Del Pt_1 CP_1 resto, detta relazione, datata 5.7.2011, nella prima pagina reca anche il nominativo e tutti i necessari contatti dell'odierna parte appellata, che figura quale specialista in ostetricia – ginecologia.
19. In sede di interrogatorio formale di primo grado, all'udienza del 24.11.2021, la TO
ha dato conto di aver risposto solo telefonicamente alle mail sub doc. ti nn. 5 – 8 CP_1 inviate dal dott. spiegando che quanto veniva richiesto esulava dalle proprie Pt_1 competenze di ginecologa, in quanto il parere richiesto si riferiva a commento di RMN ed ecografie cerebrali;
ha anche specificato che dette tale risposta telefonicamente al fine di evitare di evidenziare anche al difensore della famiglia, ossia all'avv. Bracchi, che la richiesta pervenuta da parte del non era corretta. All'uopo è da sottolineare che nelle mail Pt_1 prodotte ai documenti nn. 5 – 8 del fascicolo di parte opponente si faceva pacificamente riferimento all'ausiliario esperto di risonanza magnetica (mail 10.3.2016, doc. n. 5); veniva richiesto alla TO , ginecologa, di esporre le “necessarie osservazioni per CP_1 smontare la tesi di controparte riguardo all'ecografia cerebrale” ( v. mail in data 11.11.2016, doc. n. 6); nella mail 5.9.2017 (doc. n. 7) veniva inoltrata richiesta del seguente tenore: “in poche parole, la radiologa sostiene che siccome l'ecografia fatta al 1° giorno di vita era già positiva per un danno cerebrale, dimostrerebbe una sofferenza cerebrale di tipo “cronico”, e perciò già presente nel periodo antecedente al travaglio di parto. L'avvocato Bracchi chiede un tuo autorevole parere sulla questione posta dalla radiologa di controparte, in vista dell'udienza del febbraio 2018”; in data 1.6.2018 veniva inviata la seguente richiesta: “in poche parole, la
pagina 9 di 12 radiologa sostiene che siccome l'ecografia fatta al 1° giorno di vita era già positiva per un danno cerebrale, dimostrerebbe una sofferenza cerebrale di tipo “cronico”, e perciò già presente nel periodo antecedente al travaglio di parto. L'avvocato Bracchi chiede un tuo autorevole parere sulla questione posta dalla radiologa di controparte, in vista dell'appello”.
Tanto dimostra che il parere era stato richiesto ad una professionista che legittimamente non era tenuta a possedere quelle determinate competenze, tanto che tali necessità tecnico - scientifiche avevano reso necessaria la nomina, da parte del giudice presso il Tribunale di
Roma, di specialista in radiodiagnostica (doc. n. 15 di parte opposta). Infine, risulta dalla sentenza di primo grado ( doc. n. 9 di parte convenuta) che il neonato riportò, Persona_5
a causa di un'imperita condotta ostetrica, una grave encefalopatia post asfittica neonatale, con conseguente insufficienza respiratoria da ipoventilazione centrale e con necessità di ventilazione meccanica, situazione che lo condusse a morte il 3.4.2010, dopo 21 mesi di invalidità al 100%. In conclusione, non può essere addebitato alla TO un CP_1 inadempimento costituito da una richiesta pacificamente non sussumibile nell'alveo delle competenze proprie della specialista in ginecologia. Né, a fronte di tali obiezioni, l'appellante ha spiegato la ragione per la quale la TO avrebbe dovuto commentare tali CP_1 ecografie, senza averne la competenza per poterle leggere. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, concordandosi con la motivazione della sentenza gravata, non emerge alcuna valida ragione per disporre la restituzione della somma di € 20.000,00, una volta che il se ne era riconosciuto debitore per quanto sopra esposto ai sensi e per gli effetti di cui Pt_1 all'art. 1988 c.c., in difetto di prova contraria all'esistenza del rapporto fondamentale.
Conclusivamente, reputa la Corte che il dott. anche in secondo grado non abbia né Pt_1 allegato, né tanto meno provato un qualsivoglia inadempimento, neppure parziale, a carico della dott. , tanto meno tale da legittimare l'invocata risoluzione con restituzione delle CP_1 somme di € 20.000,00 oltre accessori fiscali, interessi di mora e spese per competenze professionali per il ricorso monitorio e per il precetto.
20. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte rileva che “in tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene
pagina 10 di 12 limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio” (v. Cass. civ. n. 33198/2024). Ebbene, anche la somma de qua costituisce credito del professionista per l'attività svolta, pacificamente riconosciuta dal dott. con la più Pt_1 volte citata mail del 7.3.2019.
21. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello e la condanna della parte alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di , con Pt_1 CP_1 esclusione della fase istruttoria, non svoltasi e con applicazione dei parametri medi, nei termini indicati in dispositivo.
22. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2808/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
6741/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 CP_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 11.12.2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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