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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 415 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 17/09/2025, vertente TRA
Parte_1
(c.f. ), difeso dall'avv.DESIDERI GIOVANNI, unitamente P.IVA_1 all'avv. RANIERI PAOLA, VIA SARDEGNA, 50 - 00187 ROMA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in VIA CP_1 P.IVA_2
MARCANTONIO COLONNA, 27 - 00192 ROMA, presso lo studio dell'avv.FERRAGUTO ANDREA, che la rappresenta e difende con procura in atti;
GIA' (c.f. ), domiciliata in Parte_2 Parte_3 P.IVA_3
BORGO GARIBALDI, 12 - 00041 ALBANO LAZIALE, presso lo studio dell'avv.MERELLI STEFANO, che la rappresenta e difende con procura in atti;
(c.f. ), non costituito. Controparte_2 P.IVA_4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10577/2021 emessa dal
Tribunale di in data 16/06/2021.
Conclusioni dell'appellante: “accertato e dichiarato che CP_2
è creditrice dell'importo di €. 585.310,93, condannare la
[...] CP_1
in solido con la ovvero in subordine la ,
[...] Parte_2 CP_1 ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna per quanto di Parte_2
r.g. n. 1 rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della cessionaria e per essa della quale procuratrice speciale, ovvero Parte_1 in subordine di dell'importo di €. 585.310,93, per le Controparte_2 motivazioni di cui in premessa, oltre interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs.
231/2002 e succ. mod. e int. e D.lgs. 192/2012, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da sent. Cass. 19499/2008.
In via di subordine, condannare la in solido con la CP_1 [...]
ovvero in subordine la , ovvero, in ulteriore Pt_2 CP_1 subordine, la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed Parte_2 obbligazione, al pagamento in favore della cessionaria e per essa della
[...] quale procuratrice speciale, ovvero in subordine di Pt_1 CP_2 dell'importo di €. 585.310,93, o della diversa somma che dovesse
[...] risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
C.C., oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. e int. e
D.lgs. 192/2012, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio mesi, come da sent. Cass. 19499/2008 tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da sent. Cass.19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la CP_1
ovvero in subordine della , ovvero, in ulteriore Parte_2 CP_1 subordine, della ognuna per quanto di rispettiva competenza Parte_2 ed obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto 192/2012 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284
C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224
C.C.
In via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, tutte formulate nella seconda delle memorie ex art. 183 VI comma cod. proc. civ.:
r.g. n. 2 Ordinare, ex art. 210 cpc, alla , alla nonché CP_1 Parte_2 all'AIOP ed a Confindustria, l'esibizione dei dati sintetici dei budget individuali assegnati ad ognuna delle strutture accreditate, come San
Raffaele Villa Buon Respiro, per le prestazioni oggetto di causa, con l'indicazione del mese durante il quale il rispettivo budget si sia esaurito, e con indicazione del complessivo numero di prestazioni eseguite e di quelle coperte dai budget, ovvero voglia chiedere ex art. 213 cpc alla CP_1 Parte
ed alla pari informativa al riguardo.
[...]
Si chiede altresì che la Corte di Appello voglia disporre:
Consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei dati suddetti, ovvero per il loro accertamento ex novo, anche, ove occorra, tramite autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici per le attività inerenti. Consulenza tecnica d'ufficio in ordine al corretto calcolo della fatturazione, con conseguente verifica della rispondenza delle prestazioni erogate alle tariffe applicate, come derivante dalla normativa regionale di riferimento (DM Sanità 1994/1997) sulla documentazione relativa alla natura delle prestazioni erogate, reputate necessarie dal SSR, secondo le richieste del fabbisogno territoriale.
Consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la percentuale di utile Parte_ ricavabile dalla tariffa a secondo i criteri di efficienza - fissati dalla
Commissione Europea -dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della autorizzando fin da ora il CTU Parte_5 all'accesso presso i pubblici uffici per le attività inerenti, e fermo restando che l'integrale documentazione amministrativa reputata necessaria verrà messa a disposizione del Consulente presso gli Uffici del San Raffaele.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Alessia OR, Annalisa OR e
PA OR, che si dichiarano antistatari”;
Conclusioni delle appellate: Parte
-l
• in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del così proposto gravame e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa risultando il gravame stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. all'esito della L. 134/2012 e ss.mm.ii., relativa al cd. “filtro in appello”;
• nel merito, ed in via principale, ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque l'appello in rubrica, poiché infondato sotto ogni e qualsiasi r.g. n. 3 profilo in fatto e/o in diritto e comunque non provato in modo alcuno, confermando in via integrale la sentenza di primo grado in punto di merito.;
• in via istruttoria, si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie quali articolate dalla Società appellante e, ove eventualmente tali istanze siano accolte, si chiede sin d'ora termine sino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di uno o più CCTTPP (Consulenti Tecnici di Parte), per l'appellata Amministrazione”;
“respinta ogni diversa richiesta ed eccezione di parte CP_3 appellante, accertare e dichiarare che la non è la debitrice CP_1 per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dall'attrice nel periodo
2007 - 2012 ovvero, in subordine, dichiarare la avvenuta prescrizione dei crediti reclamati dall'appellante ovvero, in via ancora più subordinata, dichiarare l'infondatezza nel merito della sua richiesta di pagamento, in ogni caso con conferma della sentenza appellata”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«[…]Con atto di citazione ritualmente notificato, il “ Controparte_2 conveniva in giudizio la e la “ ” per CP_1 Parte_6 sentirli condannare al pagamento degli importi corrispondenti alle prestazioni sanitarie rese presso la Controparte_4 nel 2008,2009,2011 e 2012, in subordine ex art.2041 c.c., pari ad
[...] euro 585.310,93, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02 ed interessi ex art. 1284
c.c. Parte attrice esponeva che la Controparte_4 svolgeva in regime di accreditamento prestazioni sanitarie di
[...]
“hospice”, lungodegenza medica e RSA, che per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 residuava un credito di euro 585.310,93 e di aver diritto al pagamento del relativo importo, in subordine ex art. 2041 c.c. La Regione, costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti, il superamento del “budget”, l'infondatezza della pretesa e l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c. Si costituiva anche la “ Parte_6
, evidenziando il difetto di giurisdizione e di legittimazione
[...] passiva, nonché ribadendo il superamento del “budget”, l'infondatezza della pretesa e l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c. In corso di giudizio intervenivano, quale cessionarie del credito della , la Controparte_2
e quindi la “ , facendo proprie le Controparte_5 Parte_1 domande della Controparte_2
r.g. n. 4 All'udienza del 4.12.2020 parte attrice e gli intervenuti concludevano per la condanna al pagamento delle prestazioni sanitarie, in subordine ex art.
2041 c.c., oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02, i convenuti concludevano per
l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art.
190, primo comma, c.p.c.”». All'esito del giudizio il Tribunale ha “rigettato la domanda dell'attrice e delle intervenute, con compensazione delle spese di lite.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «I) è stata esclusa la legittimazione passiva della CP_1
in riferimento all'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio,
[...] affermandosi che “per quanto concerne la legittimazione passiva, la giurisprudenza ha affermato che “l'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto
1993, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”;
II) è stata rigettata la domanda di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura, affermandosi che “per quanto concerne il tetto di spesa, la stessa parte attrice evidenzia come le somme siano richieste “extra budget”. Orbene, sotto un primo profilo, non può ritenersi che era dovuto un “extra budget” per quanto erogato fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008. Infatti, fino a tale data i tetti di spesa non vincolavano rigidamente la remunerazione delle prestazioni esuberanti, ma ciò non comportava automaticamente il diritto al pagamento dei costi sostenuti, poiché dal sistema normativo sopra ampiamente delineato, il quale fissa i fondamentali principi della programmazione finanziaria e della determinazione dei fondamentali principi della programmazione finanziaria e della determinazione dei tetti di spesa, si evince che questo ulteriore riconoscimento doveva ritenersi comunque rimesso ad un atto della Inoltre, con l'applicazione, a CP_1 decorrere dal 2009, del decreto legge n. 112/2008, contenente la novellazione degli artt.
8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, d.lgs. n. 502/1992,
r.g. n. 5 tutti gli operatori sanitari, ivi comprese le aziende ospedaliere pubbliche, sono sottoposti ai tetti di spesa, e la remunerazione delle prestazioni extra tetto non è dovuta neanche alle aziende ospedaliere, se non quando e nella misura in cui, con applicazione di tagli e regressione tariffaria, lo prevedano i criteri stabiliti dalla Regione, a titolo legale ed al di fuori degli accordi contrattuali e che l'eventuale decisione di ripianare, in tutto
o in parte, i disavanzi di soggetti diversi da quelli pubblici, compresi quelli degli enti ecclesiastici, costituisce invece oggetto di una scelta legislativa,
o comunque politico-amministrativa e non può costituire oggetto di un diritto (Cons. Stato, Sez.III, 06/02/2013, n. 697).».
III) è stata rigettata la domanda di pagamento ex art. 2041 c.c. dei corrispettivi maturati per le prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura, affermandosi che “da quanto esposto consegue che non può essere invocato l'art. 2041 c.c. Ed invero, come già precisato, ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
(il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art.
1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97) è il principio della necessaria programmazione, il quale si esprime per adozione di un piano annuale preventivo da valere per aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. Orbene, come è noto, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, sono stati recentemente rielaborati e aggiornati in attuazione di una pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10798 del
26/05/2015), in virtù della quale, anche in materia di prestazioni rese a vantaggio della P.A., il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo
l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, però, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto. In definitiva, la determinazione di un budget di spesa per ogni tipologia di prestazione e per ciascuna struttura convenzionata ben può essere qualificata come un
r.g. n. 6 esplicito “rifiuto dell'arricchimento” che, secondo la citata pronuncia n. 10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c. Alla carenza del necessario requisito dell'idoneità delle prestazioni rese a determinare un arricchimento dell'amministrazione pubblica, consegue, dunque, il rigetto, anche a prescindere dal mancato riconoscimento della 'utilitas', della domanda ex art. 2041, c.c., avanzata dalla società attrice”.
NQ DI PROCURATRICE SPECIALE DI ha Pt_1 Parte_1 proposto appello.
ed 6 GIA' H hanno resistito CP_1 Pt_2 Pt_2 al gravame.
è rimasta contumace nel presente grado. Controparte_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 17/09/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene vari motivi:
I) il primo concerne la legittimazione passiva della quale soggetto CP_1 deliberante sugli impegni di spesa, che non doveva essere esclusa, in Parte assenza di delega specifica alla di riferimento per il pagamento delle prestazioni, invece esclusa dal Tribunale;
II) con il secondo si evidenzia come l'importo azionato dalla Struttura per €
585.393,10 fosse richiesto a titolo di differenza tariffaria per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 con applicazione della tariffa ex DM 1994/1997 (ossia gli unici DRG applicabili 'ratione temporis') secondo la precedente determinazione tariffaria ex DGR Parte_ 143/2006, senza abbattimenti di e senza limiti di tetti di spesa di cui alle DGR 206/08, DCA 19/08, DCA 41/9, DCA 56/09, DCA 21/2011,
DCA 94/2012 e DCA 349/2012, da ritenersi inesistenti per illegittimità derivata a seguito dell'avvenuto annullamento da parte del Giudice
Amministrativo del Decreto Ministeriale Sanità 12 settembre 2006 (DM
2006) e della DGR 436 del 19.06.2007 e del DCA 43/2010.
Più in particolare, aveva dedotto l'attrice che il Giudice Amministrativo aveva annullato il Decreto Ministeriale Sanità 12 settembre 2006 per difetto di istruttoria in punto al mancato adeguamento triennale (ex Decreto
Ministeriale 15 aprile 1994) delle tariffe per le prestazioni sanitarie, e, più in particolare, stante la mancata applicazione, nella determinazione delle r.g. n. 7 tariffe poste a base dei budget, “dei precisi criteri dettati dallo stesso
Ministero con DM 14 aprile 1994, con specifico riguardo alla necessità che le tariffe vengano fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione a loro volta da stabilire in base a criteri assai dettagliati in funzione delle relative componenti”.
In ragione del rapporto di derivazione tra tetti di spesa e tariffe,
l'annullamento di queste ultime comportava l'illegittimità, in linea derivata, anche dei primi, in quanto calcolati sulla base di un corrispettivo
(la tariffa a DRG) illegittimo.
Proprio considerando il suddetto rapporto di derivazione, il Giudice
Amministrativo, con plurime decisioni (cfr. TAR Lazio n. 39066/2010,
7978/2011, emesse in diretto favore del , aveva fatto CP_2 discendere – per l'appunto in linea derivata -l'illegittimità del limite di spesa (budget) dall'illegittimità della tariffa per gli anni 2007 (DGR
436/2007) e 2010 (DCA 43/2010).
Analoghi argomenti dovevano svolgersi anche con riguardo alle deliberazioni emesse dalla con riferimento agli anni dal CP_1
2008 in poi [DGR 206/2008 e DCA 19/2008 (per l'anno 2008), DCA
41/2009 e DCA 56/2009 (per l'anno 2009), DCA 21/2011 (per l'anno 2011), DCA 94/2012 e DCA 349/2012 (per l'anno 2012)] che richiamano e confermano la disciplina stabilita dalla DGR Lazio n. 436 del 2007 e dal
DM Sanità 2006, e sono dunque colpite dalle medesime ragioni di illegittimità.
Dunque, anche dette delibere, in quanto affette da illegittimità derivata, dovevano essere disapplicate dal Giudice Ordinario poiché colpite dalle medesime ragioni di illegittimità che avevano determinato l'annullamento della DGR Lazio 436/07.
La Struttura chiedeva, pertanto, che il Giudice a quo, una volta rilevata la identità di presupposti e di disciplina delle delibere sopracitate rispetto alla delibera 436/07, procedesse alla disapplicazione delle DGR 206/08, DCA
19/08, DCA 41/9, DCA 56/09, presupposti e di disciplina delle delibere sopracitate rispetto alla delibera 436/07, procedesse alla disapplicazione delle DGR 206/08, DCA 19/08, DCA 41/9, DCA 56/09, DCA 21/2011,
DCA 94/2012 e DCA 349/2012, attribuendo così al l'intera CP_2 remunerazione richiesta pari ad € 585.310,93.
III) il terzo concerne il rigetto della domanda ex art.2041 c.c., sul presupposto che non potesse neanche parlarsi, in siffatto quadro di fatto e r.g. n. 8 Parte di diritto, di un arricchimento imposto alla ed alla e, come CP_1 tale, non indennizzabile, essendo lo stesso viceversa ingiustificato, stante l'inconferenza dell'argomento riguardante il risparmio di spesa su prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA) prefinanziati dallo Stato e, ad integrandum, finanziabili dalla CP_1 ossia con riguardo a prestazioni comunque dovute, con pagamento obbligato a carico della parte pubblica e suo conseguente beneficio in caso di mancato versamento dei corrispettivi da parte della struttura pubblica in relazione a quelle prestazioni, spettanti di diritto al paziente che ne ha fatto richiesta e che sia stato perciò curato.
IV) ove viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui è stata omessa, in quanto ritenuta assorbita, la pronuncia in relazione al tasso di interessi da preteso ritardato pagamento dei presunti crediti di cui trattasi.
L'appello è solo parzialmente fondato. Il presente appello, sebbene ammissibile per superamento dei limiti del c.d.
“filtro” previsto dall'art.342 c.p.c., attesa la specifica indicazione dei motivi di gravame e delle parti della decisione di cui si chiede riforma, è però da considerarsi infondato quanto alle richieste condannatorie.
Invece, sul primo motivo di appello:
I) legittimazione passiva delle odierne appellate.
La doglianza, relativa al coinvolgimento quale soggetto legittimato nella Parte presente controversia anche la oltre alla di riferimento, CP_1
è in effetti fondata, costituendo ormai “ius receptum” il principio per cui la
è legittimata passiva rispetto ai crediti vantati dagli CP_1 ospedali classificati, e comunque in casi di mancata designazione di altro soggetto pagatore, come nella specie infatti non avvenuto.
La S.C., con la pronuncia n. 21851 resa in data 21.7.2023, da ultimo si
è poi in questi termini espressa: “l'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993
(convertito in L. n. 423/1993) dispone che "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante
Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la
r.g. n. 9 riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La questione di diritto controversa in causa è, invece, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il
Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs.
502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.
Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le che le Aziende Ospedaliere con Pt_2 compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett.
c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
E' stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass.
11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della Regione Calabria con le quali è stata affermata la legittimazione passiva delle
[...]
, ma perché detta (con la L.R.24/2008), per le Parte_7 CP_1 prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento Parte confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed
r.g. n. 10 escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della
CP_1
Invece, come si è visto, la con la l. r. n.18/1994 ha CP_1 demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016;
Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della
, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di CP_1 recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass.
3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha escluso la Parte legittimazione passiva dell' ). In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall'Azienda sanitaria CP_6 locale va risolta, per la , alla luce del combinato disposto del CP_1
D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021)”. Con la suddetta pronuncia della Suprema Corte (e le altre conformi in quella sede richiamate) si è dunque ritenuto che nella Regione , per CP_1 effetto delle previsioni di cui alla L.R. 18/1994, la individuazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da un soggetto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzate dall'Azienda Sanitaria Locale, vada risolto, volta per volta, sulla base della delibera della Giunta Regionale con la quale sia stato individuato l'ente incaricato del pagamento (in questo senso, proprio con riguardo alla Contr domanda proposta da un laboratorio di analisi accreditato con il , che agiva per ottenere il pagamento della differenza dovuta sulla base degli Parte accordi intercorsi con la previa disapplicazione dello sconto tariffario illegittimamente applicato nel triennio 2010/2013, Cass., 13.2.2020, n.
3676; in argomento, cfr. anche Cass., 13.2.2020, n. 24758).
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che nella fattispecie sia rimasto ignoto il soggetto in concreto individuato come ente r.g. n. 11 pagatore, posto che l'attrice, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, nulla ha anche solo allegato sul punto;
né è presente in atti alcuna delibera in tal senso della Giunta regionale;
sono versati in atti solo i contratti intercorsi nel periodo 2008-2012 in cui genericamente si indica sia Parte nella di riferimento, sia nella Regione, il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni rese.
Manca dunque la prova della designazione da parte della CP_1
di altro soggetto incaricato del pagamento (o della stessa emissione
[...] di un provvedimento di designazione del soggetto pagatore), prova che Parte come detto, a fronte della formulazione anche da parte della dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe fatto carico all'attrice. Ne consegue l'impossibilità di conferma della decisione di primo grado nella parte in cui accanto alla riconosciuta legittimazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale, non correttamente è stato escluso potesse essere ritenuto quale soggetto passivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio la , con conseguente CP_1 astratta accoglibilità dell'eccezione preliminare (non reiterata infatti nel Contr presente grado) già avanzata dell sl Roma 6 (già H), di carenza di sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio.
II).riconoscimento del credito
La materia del contendere è costituita dal pagamento delle prestazioni rese
“extra budget”.
Ed è pacifico che il tetto di spesa fosse stato superato nella specie trattasi del decreto Commissariale, il DCA 479/2013, di cui non si contesta, e quindi si ammette, la esistenza, da parte della originaria attrice/intervenuta per cessione del credito (seppur volendosene dedurre la inapplicabilità per sua illegittimità, e la irretroattività agli anni precedenti di prestazioni sanitarie).
Ciò trova peraltro conferma nell'ulteriore ragione a sostegno del secondo motivo di appello rubricato, che si fonda sostanzialmente sulla inadeguatezza, comunque, dei tetti di spesa ovvero sulla non applicabilità dei tetti di spesa per le prestazioni erogate (hospice, RSA e lungodegenza) ricomprese nei livelli essenziali assistenziali.
Ha invece correttamente affermato il Tribunale: “Si ritiene che dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle
r.g. n. 12 prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019;
n. 184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III,
10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez.
III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen.,
12/04/2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V,
25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost.
28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono
l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.” Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente r.g. n. 13 ribadita dalla Corte di Cassazione.
III).applicabilità dell'art.2041 c.c.
Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art 2041 c.c. è pure palesemente infondato.
A tale proposito si richiama, da ultimo, l'ordinanza della Corte di Cassazione 25514 /2024: “in tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni 'extra budget' assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..” Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si ritiene, infatti, che l'arricchimento arrecato alla P.A. debba ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere data alle stregua delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate.
L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere
“imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez. 3 -
Sentenza n. 13884 del 06/07/2020, Rv. 658618 – 02).
5. Ogni altra domanda o motivo di appello è da considerarsi assorbita,
e le istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto, sono irrilevanti ai fini del decidere.
Consegue a tutte le argomentazioni di cui sopra che l'appello debba ritenersi infondato e vada quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 13.00,00, incluse spese generali, oltre rimborsi di legge, in favore di ciascuna delle appellate;
r.g. n. 14 -dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 20 novembre 2025 il consigliere estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 15