Articolo 21 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 20Articolo 22
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10 agosto 1966
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Versione
30 aprile 1999
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Versione
21 agosto 2013
Art. 21.
La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo ((e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in societa' per azioni.))
Ai mutui di cui sopra sara' applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione. ((Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate:
a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;
b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.))
L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.
Le annualita' di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovra' essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.
I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato allo Istituto mutuatario.
I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.
Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, numero 367 .
Entrata in vigore il 21 agosto 2013