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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/11/2024, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 624/2024 R.G. promossa da
C.F , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1 agosto 1959; rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Fusilli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Piazza Duca d'Aosta n. 34
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 18 _1 C.F._2 febbraio 1963; rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Amaduzzi come da procura allegata alla memoria costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Emilia Ovest n. 54/1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 15 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che le condizioni di divorzio, così come stabilite nella sentenza di codesto Tribunale di Reggio Emilia n° 1123/2012, a far data dalla presente domanda siano modificate nel seguente modo:
- sia disposto che il Dr. versi alla Sig.ra a Parte_1 _1 titolo di assegno divorzile la somma di euro 800,oo (ottocento//oo) mensili, con aggiornamento annuale ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese;
- nulla sia disposto a favore della figlia oggi Persona_1 maggiorenne ed autonoma economicamente;
- sia disposto che il Dr. provveda direttamente ad Parte_1 esigenze economiche del figlio maggiorenne non autonomo Pt_2 fino al termine dei suoi studi, e comunque non oltre il mese di
[...] giugno 2024. Con vittoria di spese di giudizio e patrocinio in caso di opposizione.
Per PARTE CONVENUTA: chiede contrariis reiectis che l'Ill.mo Tribunale Voglia
In via principale di merito:
Respingersi la domanda relativa alla diminuzione dell'assegno divorzile poiché infondata e comunque non provata.
Revocarsi il mantenimento di Persona_1
Disporsi per il mantenimento a carico del sig. Parte_2 Pt_1 direttamente al figlio maggiorenne sino all'autosufficienza economica.
In via riconvenzionale:
Accertati i presupposti per il riconoscimento del TFR, condannare il ricorrente alla liquidazione della quota d'indennità di fine rapporto percepita dal sig. , ai sensi dell'art 12 bis l.898/1970, Parte_1
2 di 15 con riserva di quantificazione, alle modalità di cui in premessa, vista
l'assoluta assenza di documentazione attestante la liquidazione del
TFR.
In via istruttoria:
In difetto di produzione spontanea da parte del sig. nel Pt_1 prosieguo, ordinare ai sensi dell'art 210 cpc, l'esibizione della documentazione necessaria per la valutazione del reddito e della situazione patrimoniale complessiva, quali dichiarazione dei redditi ed estratti, proprietà immobiliari e di beni mobili etc., copia del prospetto della posizione di Fondenergia.
Ordinare la produzione del prospetto di liquidazione del TFR vista la risoluzione del rapporto lavorativo.
In difetto di produzione da parte del sig. , ordinare Parte_1
l'esibizione
-all'Inps Via Cintia n.42 Rieti del prospetto di liquidazione e del cedolino della pensione effettiva ed eventualmente ricalcolata rispetto alla missiva inviata 21/11/23,
-all'Agenzia dell'Entrate- Direzione provinciale di Rieti, della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni del sig. , Parte_1
-all' Eni spa Piazzale Enrico Mattei n.1 del prospetto di liquidazione del TFR maturato dal sig. alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro
-a Fondenergia Via Benedetto Croce n.6 00142 Roma, i dati relativi all'attuale posizione del sig. . Parte_1
In subordine, disporre indagini della Polizia Tributaria al fine di accertare la disponibilità, all'estero ed in Italia di somme di denaro, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi, titoli di credito, affinché si possa ricostruire la situazione patrimoniale/ reddituale del sig. Pt_1
In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.
3 di 15 FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori di Parte_1 _1
(nato il 1° aprile 1995) e (nata il [...]). Pt_2 Per_1
I rapporti tra le parti sono retti dalla sentenza n. 1123/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 giugno 2012 con cui, accogliendo le conclusioni congiunte e pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, è stato posto a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare alla un assegno divorzile pari alla somma _1 mensile rivalutabile di € 1.550,00 e di provvedere integralmente al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza presso di lui con impegno da parte dello stesso a versare direttamente e anticipatamente a favore della prole le somme necessarie sostenute nel periodo di permanenza presso la madre.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 26 febbraio 2024, ha chiesto la riduzione dell'assegno Parte_1 divorzile ad € 800,00 al mese, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, ed il mantenimento diretto del figlio fino al Pt_2 termine dei suoi studi universitari e comunque non oltre il mese di giugno 2024.
3. Costituitasi in giudizio, , pur aderendo alla _1 domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia , ha Per_1 chiesto che il padre continui a farsi carico direttamente del mantenimento del figlio fino alla sua autosufficienza Pt_2 economica, nonché il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno divorzile e, in via riconvenzionale, ai sensi dell'art 12 bis l. 898/1970, la condanna dell'attore alla liquidazione a suo favore di una quota d'indennità di fine rapporto percepita dall' Pt_1
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° marzo 2024 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
4 di 15 Omesso il deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. da entrambe le parti, alla prima udienza del 6 giugno 2024 queste ultime state sentite personalmente ed è stato esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Acquisita documentazione dall'INPS, alla udienza del 31 ottobre
2024 i procuratori delle parti, autorizzati dal giudice, hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata di sentenza e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le domande dell'attore sono fondate parzialmente fondate.
1.1. Va senz'altro revocato l'obbligo, a carico del padre, di mantenimento della figlia ventottenne , che, secondo la Per_1 concorde prospettazione delle parti, è economicamente autosufficiente.
1.2. L' chiede, altresì, che venga disposto a suo carico il Pt_1 mantenimento diretto del figlio fino al termine dei suoi studi Pt_2 universitari e comunque non oltre il mese di giugno 2024.
La domanda non può essere accolta.
, di anni 29 anni, da più di nove anni è studente Pt_2 universitario e, seppure formalmente residente presso la madre, da tempo vive in Islanda, mantenuto dal padre che gli versa direttamente le somme necessarie alle sue esigenze di vita.
Sulla base delle statuizioni divorzili l'odierno ricorrente già è tenuto – o comunque si è impegnato – a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio, non potendo il Tribunale porre un limite temporale predeterminato all'obbligo contributivo dei genitori e dunque stabilire un termine finale.
Con riguardo a tale domanda, dunque, l'odierna convenuta è priva di legittimazione passiva: infatti, se il padre dovesse cessare di adempiere a tale obbligo, sarà eventualmente il figlio , Pt_2
5 di 15 ricorrendone i presupposti, a chiedere che il genitore continui a provvedere al suo mantenimento.
1.3. La domanda di riduzione dell'assegno divorzile è fondata, seppure non nella misura richiesta dall'attore.
Preliminarmente, giova ricordare il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui la debenza e il quantum dell'assegno stabilito nella sentenza di divorzio non possono essere rivalutati sulla scorta del mutato orientamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza n. 18287 del 2018 (cfr. Cass.
1119/2020).
Infatti, le sentenze che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. 2953/2017).
Pertanto, oggetto del giudizio è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” (art. 473 bis.29 c.p.c.) che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Dunque, la revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 l. 898/1970 postula necessariamente l'accertamento di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente sì da mutare i presupposti in base ai quali erano state stabilite le condizioni di divorzio, dovendosi escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass. 3149/2001).
In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno
6 di 15 rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017).
Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti rappresenta il presupposto necessario per procedersi ad un giudizio di revisione dell'assegno da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali, cioè di un'interpretazione delle norme avallata dal diritto vivente giurisprudenziale.
Tanto premesso, nel 2012, ossia all'epoca del divorzio, allorquando le parti avevano concordato un assegno divorzile a carico di pari ad € 1.550,00 al mese (rivalutato all'attualità in Parte_1
€ 1.861,50), egli lavorava con contratto “ESTERO” presso ENI s.p.a.
L'uomo chiede ora la riduzione dell'assegno divorzile ad € 800,00 al mese, assumendo che, a seguito dell'accordo di anticipazione a quiescenza pensionistica concluso con ENI s.p.a. e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (con decorrenza dal 1° dicembre
2023), la sua retribuzione mensile lorda si è ridotta da € 11.000,00 circa ad € 3.718,05 lordi (cfr. risoluzione del contratto di lavoro estero, accordo tra ENI s.p.a. ed e comunicazione INPS sub Pt_1 docc. 3, 4, 5 dell'attore).
Orbene, , che vive in un immobile di sua esclusiva Parte_1 proprietà sito in provincia di Rieti con la sua attuale terza moglie
, di professione impiegata con stipendio di € 820,00 Persona_2 circa al mese (cfr. docc. 14 e 15 dell'attore), ha dichiarato di percepire attualmente un'indennità di accompagnamento alla pensione di € 2.700,00 circa netti al mese (in attesa della maturazione della pensione di anzianità, prevista nel settembre 2026)
(cfr. cedolino INPS relativo alla mensilità di luglio 2024 sub doc. 11 dell'attore; cfr. anche documentazione acquisita dall'INPS, sede di
7 di 15 Rieti, da cui risulta che tale indennità, categoria ESPA, ammonta ad €
3.753,85 al lordo dell'imposta di € 1.046,71, e dunque, effettivamente, ad € 2.707,14 netti al mese per tredici mensilità), di avere ricevuto, in via definitiva, la somma di € 104.000,00 circa a titolo di incentivo all'esodo (cfr. cedolino finale di dicembre 2023 allegato alla nota di deposito in data 18 ottobre 2024, da cui risulta che, effettivamente, tale somma ammonta ad € 104.573,00) e la somma di € 30.000,00 circa a titolo di TFR (sul punto, v. infra), nonché di avere risparmi su un conto corrente pari ad € 214.000,00, investimenti pari ad € 136.000,00 sul Fondo Energia, un ulteriore conto corrente con saldo pari ad € 16.000,00 ed, infine, una polizza vita con NI (cfr. dichiarazioni rese a verbale d'udienza del 6 giugno 2024).
Dunque, se è sicuramente vero che l' ha subito un'effettiva Pt_1
e notevole riduzione della retribuzione, va però, di contro, anche considerato che egli:
− con l'incentivo all'esodo di € 104.000,00 si è garantito la somma di € 4.300,00 circa al mese fino a settembre 2026, ossia fino al momento del pensionamento;
− negli anni ha potuto accantonare risparmi e fare investimenti di ragguardevole entità;
− è ora esonerato dall'obbligo contributivo nei confronti della figlia;
Per_1
− ha omesso, ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (art. 116, comma 2, e 473 bis.18 c.p.c.).
Di contro, , dopo aver in costanza di matrimonio _1 seguito il marito all'estero ed essere giunta ora all'età di 61, continua a non avere alcuna occupazione e a vivere con la figlia in un Per_1 immobile condotto in locazione al canone di € 641,00 al mese.
8 di 15 Ha dichiarato, ma anch'essa non documentato ex art. 473 bis.12
c.p.c., di avere risparmi pari ad € 83.000,00 circa, derivanti dalla successione ereditaria della di lei madre, deceduta nel 2020, e tale somma non può che avere determinato un sensibile miglioramento della sua situazione economica.
Preliminarmente, nonostante nessuna delle parti abbia dedotto quale fosse la retribuzione percepita dall' al momento del Pt_1 divorzio (quando, cioè, era stato quantificato l'assegno divorzile), deve ritenersi che essa sia rimasta sempre la medesima ed ammontasse ad un importo pressoché equivalente all'ultima retribuzione documentata, ossia ad € 11.200,00 circa lordi ed €
10.200,00 circa netti al mese, atteso che (i) la convenuta non è rimasta affatto sorpresa che l'ultima retribuzione dell'ex coniuge fosse pari ad € 11.000,00 circa lordi, e che nel 2019 (ossia solo sette anni dopo il divorzio ed appena cinque anni fa) l'odierno attore, nell'ambito del giudizio di separazione dalla sua seconda moglie (cfr. pagina 2 della sentenza sub doc. 9), ha affermato che la sua retribuzione era pari ad € 3.500,00 al mese, oltre ad un'indennità di € 6.500,00 circa al mese nei periodi di lavoro all'estero in aree particolarmente disagiate e pericolose.
Anzitutto, deve osservarsi come le rispettive convivenze – dell' con l'attuale moglie e della con la figlia – abbiano Pt_1 _1 valenza sostanzialmente neutra, elidendosi reciprocamente, perché, lavorando sia la che , può presumersi che ciascuna Per_2 Per_1 contribuisca al ménage familiare.
Parimenti assume un valore neutro la somma percepita dall' a titolo di TFR, che, come in appresso specificato, Pt_1 dev'essere ripartita tra le parti in misura quasi paritaria.
Tanto premesso, valutate sincreticamente tutte le suddette circostanze ed operato un equo bilanciamento, appare congruo rideterminare in € 1.300,00 l'assegno divorzile dovuto dall' a Pt_1 favore della _1
9 di 15 La modifica delle statuizioni economiche dev'essere disposta con decorrenza dalla domanda (cfr. Cass. 12708/2023 e Cass.
16173/2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione), perché già in quel momento si erano realizzate di fatto le modifiche dell'assetto familiare senza che risultino poi sopravvenute modificazioni nella condizione economica delle parti.
2. chiede, in via riconvenzionale, l'attribuzione di _1 quota di indennità di fine rapporto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa dell'ex coniuge.
2.1. Anzitutto, dev'essere disattesa l'eccezione, sollevata dall' alla prima udienza, di inammissibilità di detta domanda Pt_1 perché proposta tardivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.16 e 167 c.p.c., essendosi la convenuta costituita in data
9 maggio 2024 e, dunque, non almeno trenta giorni prima dell'udienza ex art. 473 bis.14 c.p.c. fissata per il giorno 6 giugno
2024.
La convenuta, infatti, mediante la produzione di tutti i messaggi
PEC in formato .msg, ha puntualmente documentato di avere depositato la comparsa di costituzione in via telematica in data 3 maggio 2024 e di avere ottenuto lo stesso giorno le tre ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli;
che tuttavia, in data 9 maggio 2024, quando, cioè, il termine per la costituzione tempestiva era spirato, la cancelleria le aveva comunicato la mancata accettazione dell'atto, che era stato effettuato in un fascicolo appartenente ad altro registro;
di avere provveduto lo stesso giorno a depositare la comparsa nel fascicolo corretto.
A riguardo, deve farsi applicazione del principio, già ripetutamente enunciato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta
10 di 15 consegna» (ovvero la seconda PEC da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012, conv. con modif. in l.
221/2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria (Cass. 6743/2021 e Cass. 1738/2019), mentre «il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un'espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell'atto alle altre parti» (Cass. 28545/2023, Cass. S.U. 12422/2021,
Cass. 31371/2022, Cass. 15243/2022).
Pertanto, la convenuta ha fornito la prova, in modalità telematica, del deposito effettuato a mezzo PEC, mediante, cioè, la produzione telematica dei files contenenti i messaggi di posta elettronica con estensione .msg., e, dunque, la inequivoca prova della sua tempestiva costituzione in causa.
2.2. Nel merito, si verte pacificamente in ipotesi di attribuzione della indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ai sensi dell'art. 12 bis l.
898/1970; espressione che comprende tutti i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro, con esclusione di eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale (Cass. 24421/2013).
11 di 15 L'art. 12 bis, l. div., così dispone: «
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dello articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».
Circa gli elementi costitutivi del diritto affermato dalla convenuta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro “ex” coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'”ex” coniuge, quel diritto si attualizza» (Cass. 18367/2006).
Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l'importo è effettivamente erogato (Cass. 24403/2022).
Dunque, i presupposti per detta attribuzione sono la percezione di assegno di divorzio e la condizione negativa di non aver contratto
12 di 15 nuovo matrimonio, circostanze che nella specie non sono discutibili, sulla base delle produzioni documentali in atti e le affermazioni non contestate, per cui è certa la sussistenza, in capo alla richiedente, dei requisiti della titolarità di assegno divorzile al momento della fine del rapporto lavorativo, e dell'assenza di nuove nozze.
Pertanto, poiché la convenuta è titolare di assegno divorzile, mentre l'attore ha già cessato il rapporto di lavoro e percepito la relativa indennità, dev'essere riconosciuto il diritto della ad _1 una quota dell'indennità di fine rapporto.
In base all'art. 12 bis, l. div., quale interpretato dalla Corte di
Cassazione, va riconosciuto alla convenuta il diritto ad ottenere il
40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'attore rapportata alla durata legale del matrimonio, ossia al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. 10075/2003).
Il calcolo, dunque, va effettuato con riferimento all'intera durata del periodo matrimoniale, compreso quello successivo alla cessazione della convivenza e fino allo scioglimento formale del vincolo matrimoniale (Cass. 15299/2007), così ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza (Cass. 4867/2006, Cass. 10075/2003).
Precisamente, l'importo è pari al 40% della indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale.
Quanto ai criteri per la liquidazione dell'indennità, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale ex art.
12 bis primo comma della legge n.898 del 1970 è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
13 di 15 cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento,
(percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale;
risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo» (Cass.
15299/2007 e Cass. 1348/2012).
Nella specie, il matrimonio è stato contratto nel 1989 ed è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili nel 2012, dunque dopo 23 anni;
il rapporto di lavoro è iniziato nel 1989 (cfr. dichiarazioni rese dall' a verbale d'udienza del 19 settembre 2024 laddove egli ha Pt_1 precisato che «la data del 01/04/1992, riportata nella comunicazione
INPS di recesso dal rapporto di lavoro, si riferisce al passaggio dalla sede di San Donato Milanese a Roma») ed è terminato nel 2023 (34 anni) (cfr. doc. 3 dell'attore); la coincidenza temporale tra coniugio e rapporto lavorativo è stata di 23 anni (dal 1989 al 2012).
Quindi, la convenuta ha diritto a percepire una quota del 40% della somma derivante dalle seguenti operazioni:
€ 29.413,00 (importo del trattamento di fine rapporto percepito dall'attore) (cfr. cedolino finale di dicembre 2023 allegato alla nota di deposito attorea in data 18 ottobre 2024, da cui risulta che il “TRF -
Fondo ante 31.12.2000” ammonta ad € 23.929,79, il “TRF - Fondo post 31.12.2000” ammonta ad € 12.708,66, il “TRF rivalutazione” ammonta ad € 26.207,36 e la “IRPEF TFR - Trattenuta netta” ammonta ad € 33.432,07) diviso 34 anni (anni di durata del rapporto di lavoro)
- € 865,08
14 di 15 per 23 anni (anni di coincidenza tra rapporto di lavoro e durata legale del matrimonio)
- € 19.897,02
x 40%
- € 7.958,81.
La quota spettante alla ammonta, in definitiva, ad € _1
7.958,81.
3. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 1123/2012 emessa in data 11 giugno 2012:
1. revoca l'obbligo a carico di di provvedere al Parte_1 mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2. ridetermina in € 1.300,00 l'assegno divorzile dovuto da a favore di , con decorrenza dalla Parte_1 _1 domanda;
3. condanna a versare a la somma Parte_1 _1 di € 7.958,81 a titolo di quota dell'indennità di fine rapporto percepita;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 31 ottobre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 624/2024 R.G. promossa da
C.F , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1 agosto 1959; rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Fusilli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Piazza Duca d'Aosta n. 34
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 18 _1 C.F._2 febbraio 1963; rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Amaduzzi come da procura allegata alla memoria costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Emilia Ovest n. 54/1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 15 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che le condizioni di divorzio, così come stabilite nella sentenza di codesto Tribunale di Reggio Emilia n° 1123/2012, a far data dalla presente domanda siano modificate nel seguente modo:
- sia disposto che il Dr. versi alla Sig.ra a Parte_1 _1 titolo di assegno divorzile la somma di euro 800,oo (ottocento//oo) mensili, con aggiornamento annuale ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese;
- nulla sia disposto a favore della figlia oggi Persona_1 maggiorenne ed autonoma economicamente;
- sia disposto che il Dr. provveda direttamente ad Parte_1 esigenze economiche del figlio maggiorenne non autonomo Pt_2 fino al termine dei suoi studi, e comunque non oltre il mese di
[...] giugno 2024. Con vittoria di spese di giudizio e patrocinio in caso di opposizione.
Per PARTE CONVENUTA: chiede contrariis reiectis che l'Ill.mo Tribunale Voglia
In via principale di merito:
Respingersi la domanda relativa alla diminuzione dell'assegno divorzile poiché infondata e comunque non provata.
Revocarsi il mantenimento di Persona_1
Disporsi per il mantenimento a carico del sig. Parte_2 Pt_1 direttamente al figlio maggiorenne sino all'autosufficienza economica.
In via riconvenzionale:
Accertati i presupposti per il riconoscimento del TFR, condannare il ricorrente alla liquidazione della quota d'indennità di fine rapporto percepita dal sig. , ai sensi dell'art 12 bis l.898/1970, Parte_1
2 di 15 con riserva di quantificazione, alle modalità di cui in premessa, vista
l'assoluta assenza di documentazione attestante la liquidazione del
TFR.
In via istruttoria:
In difetto di produzione spontanea da parte del sig. nel Pt_1 prosieguo, ordinare ai sensi dell'art 210 cpc, l'esibizione della documentazione necessaria per la valutazione del reddito e della situazione patrimoniale complessiva, quali dichiarazione dei redditi ed estratti, proprietà immobiliari e di beni mobili etc., copia del prospetto della posizione di Fondenergia.
Ordinare la produzione del prospetto di liquidazione del TFR vista la risoluzione del rapporto lavorativo.
In difetto di produzione da parte del sig. , ordinare Parte_1
l'esibizione
-all'Inps Via Cintia n.42 Rieti del prospetto di liquidazione e del cedolino della pensione effettiva ed eventualmente ricalcolata rispetto alla missiva inviata 21/11/23,
-all'Agenzia dell'Entrate- Direzione provinciale di Rieti, della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni del sig. , Parte_1
-all' Eni spa Piazzale Enrico Mattei n.1 del prospetto di liquidazione del TFR maturato dal sig. alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro
-a Fondenergia Via Benedetto Croce n.6 00142 Roma, i dati relativi all'attuale posizione del sig. . Parte_1
In subordine, disporre indagini della Polizia Tributaria al fine di accertare la disponibilità, all'estero ed in Italia di somme di denaro, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi, titoli di credito, affinché si possa ricostruire la situazione patrimoniale/ reddituale del sig. Pt_1
In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.
3 di 15 FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori di Parte_1 _1
(nato il 1° aprile 1995) e (nata il [...]). Pt_2 Per_1
I rapporti tra le parti sono retti dalla sentenza n. 1123/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 giugno 2012 con cui, accogliendo le conclusioni congiunte e pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, è stato posto a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare alla un assegno divorzile pari alla somma _1 mensile rivalutabile di € 1.550,00 e di provvedere integralmente al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza presso di lui con impegno da parte dello stesso a versare direttamente e anticipatamente a favore della prole le somme necessarie sostenute nel periodo di permanenza presso la madre.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 26 febbraio 2024, ha chiesto la riduzione dell'assegno Parte_1 divorzile ad € 800,00 al mese, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, ed il mantenimento diretto del figlio fino al Pt_2 termine dei suoi studi universitari e comunque non oltre il mese di giugno 2024.
3. Costituitasi in giudizio, , pur aderendo alla _1 domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia , ha Per_1 chiesto che il padre continui a farsi carico direttamente del mantenimento del figlio fino alla sua autosufficienza Pt_2 economica, nonché il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno divorzile e, in via riconvenzionale, ai sensi dell'art 12 bis l. 898/1970, la condanna dell'attore alla liquidazione a suo favore di una quota d'indennità di fine rapporto percepita dall' Pt_1
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° marzo 2024 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
4 di 15 Omesso il deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. da entrambe le parti, alla prima udienza del 6 giugno 2024 queste ultime state sentite personalmente ed è stato esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Acquisita documentazione dall'INPS, alla udienza del 31 ottobre
2024 i procuratori delle parti, autorizzati dal giudice, hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata di sentenza e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le domande dell'attore sono fondate parzialmente fondate.
1.1. Va senz'altro revocato l'obbligo, a carico del padre, di mantenimento della figlia ventottenne , che, secondo la Per_1 concorde prospettazione delle parti, è economicamente autosufficiente.
1.2. L' chiede, altresì, che venga disposto a suo carico il Pt_1 mantenimento diretto del figlio fino al termine dei suoi studi Pt_2 universitari e comunque non oltre il mese di giugno 2024.
La domanda non può essere accolta.
, di anni 29 anni, da più di nove anni è studente Pt_2 universitario e, seppure formalmente residente presso la madre, da tempo vive in Islanda, mantenuto dal padre che gli versa direttamente le somme necessarie alle sue esigenze di vita.
Sulla base delle statuizioni divorzili l'odierno ricorrente già è tenuto – o comunque si è impegnato – a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio, non potendo il Tribunale porre un limite temporale predeterminato all'obbligo contributivo dei genitori e dunque stabilire un termine finale.
Con riguardo a tale domanda, dunque, l'odierna convenuta è priva di legittimazione passiva: infatti, se il padre dovesse cessare di adempiere a tale obbligo, sarà eventualmente il figlio , Pt_2
5 di 15 ricorrendone i presupposti, a chiedere che il genitore continui a provvedere al suo mantenimento.
1.3. La domanda di riduzione dell'assegno divorzile è fondata, seppure non nella misura richiesta dall'attore.
Preliminarmente, giova ricordare il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui la debenza e il quantum dell'assegno stabilito nella sentenza di divorzio non possono essere rivalutati sulla scorta del mutato orientamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza n. 18287 del 2018 (cfr. Cass.
1119/2020).
Infatti, le sentenze che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. 2953/2017).
Pertanto, oggetto del giudizio è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” (art. 473 bis.29 c.p.c.) che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Dunque, la revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 l. 898/1970 postula necessariamente l'accertamento di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente sì da mutare i presupposti in base ai quali erano state stabilite le condizioni di divorzio, dovendosi escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass. 3149/2001).
In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno
6 di 15 rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017).
Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti rappresenta il presupposto necessario per procedersi ad un giudizio di revisione dell'assegno da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali, cioè di un'interpretazione delle norme avallata dal diritto vivente giurisprudenziale.
Tanto premesso, nel 2012, ossia all'epoca del divorzio, allorquando le parti avevano concordato un assegno divorzile a carico di pari ad € 1.550,00 al mese (rivalutato all'attualità in Parte_1
€ 1.861,50), egli lavorava con contratto “ESTERO” presso ENI s.p.a.
L'uomo chiede ora la riduzione dell'assegno divorzile ad € 800,00 al mese, assumendo che, a seguito dell'accordo di anticipazione a quiescenza pensionistica concluso con ENI s.p.a. e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (con decorrenza dal 1° dicembre
2023), la sua retribuzione mensile lorda si è ridotta da € 11.000,00 circa ad € 3.718,05 lordi (cfr. risoluzione del contratto di lavoro estero, accordo tra ENI s.p.a. ed e comunicazione INPS sub Pt_1 docc. 3, 4, 5 dell'attore).
Orbene, , che vive in un immobile di sua esclusiva Parte_1 proprietà sito in provincia di Rieti con la sua attuale terza moglie
, di professione impiegata con stipendio di € 820,00 Persona_2 circa al mese (cfr. docc. 14 e 15 dell'attore), ha dichiarato di percepire attualmente un'indennità di accompagnamento alla pensione di € 2.700,00 circa netti al mese (in attesa della maturazione della pensione di anzianità, prevista nel settembre 2026)
(cfr. cedolino INPS relativo alla mensilità di luglio 2024 sub doc. 11 dell'attore; cfr. anche documentazione acquisita dall'INPS, sede di
7 di 15 Rieti, da cui risulta che tale indennità, categoria ESPA, ammonta ad €
3.753,85 al lordo dell'imposta di € 1.046,71, e dunque, effettivamente, ad € 2.707,14 netti al mese per tredici mensilità), di avere ricevuto, in via definitiva, la somma di € 104.000,00 circa a titolo di incentivo all'esodo (cfr. cedolino finale di dicembre 2023 allegato alla nota di deposito in data 18 ottobre 2024, da cui risulta che, effettivamente, tale somma ammonta ad € 104.573,00) e la somma di € 30.000,00 circa a titolo di TFR (sul punto, v. infra), nonché di avere risparmi su un conto corrente pari ad € 214.000,00, investimenti pari ad € 136.000,00 sul Fondo Energia, un ulteriore conto corrente con saldo pari ad € 16.000,00 ed, infine, una polizza vita con NI (cfr. dichiarazioni rese a verbale d'udienza del 6 giugno 2024).
Dunque, se è sicuramente vero che l' ha subito un'effettiva Pt_1
e notevole riduzione della retribuzione, va però, di contro, anche considerato che egli:
− con l'incentivo all'esodo di € 104.000,00 si è garantito la somma di € 4.300,00 circa al mese fino a settembre 2026, ossia fino al momento del pensionamento;
− negli anni ha potuto accantonare risparmi e fare investimenti di ragguardevole entità;
− è ora esonerato dall'obbligo contributivo nei confronti della figlia;
Per_1
− ha omesso, ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (art. 116, comma 2, e 473 bis.18 c.p.c.).
Di contro, , dopo aver in costanza di matrimonio _1 seguito il marito all'estero ed essere giunta ora all'età di 61, continua a non avere alcuna occupazione e a vivere con la figlia in un Per_1 immobile condotto in locazione al canone di € 641,00 al mese.
8 di 15 Ha dichiarato, ma anch'essa non documentato ex art. 473 bis.12
c.p.c., di avere risparmi pari ad € 83.000,00 circa, derivanti dalla successione ereditaria della di lei madre, deceduta nel 2020, e tale somma non può che avere determinato un sensibile miglioramento della sua situazione economica.
Preliminarmente, nonostante nessuna delle parti abbia dedotto quale fosse la retribuzione percepita dall' al momento del Pt_1 divorzio (quando, cioè, era stato quantificato l'assegno divorzile), deve ritenersi che essa sia rimasta sempre la medesima ed ammontasse ad un importo pressoché equivalente all'ultima retribuzione documentata, ossia ad € 11.200,00 circa lordi ed €
10.200,00 circa netti al mese, atteso che (i) la convenuta non è rimasta affatto sorpresa che l'ultima retribuzione dell'ex coniuge fosse pari ad € 11.000,00 circa lordi, e che nel 2019 (ossia solo sette anni dopo il divorzio ed appena cinque anni fa) l'odierno attore, nell'ambito del giudizio di separazione dalla sua seconda moglie (cfr. pagina 2 della sentenza sub doc. 9), ha affermato che la sua retribuzione era pari ad € 3.500,00 al mese, oltre ad un'indennità di € 6.500,00 circa al mese nei periodi di lavoro all'estero in aree particolarmente disagiate e pericolose.
Anzitutto, deve osservarsi come le rispettive convivenze – dell' con l'attuale moglie e della con la figlia – abbiano Pt_1 _1 valenza sostanzialmente neutra, elidendosi reciprocamente, perché, lavorando sia la che , può presumersi che ciascuna Per_2 Per_1 contribuisca al ménage familiare.
Parimenti assume un valore neutro la somma percepita dall' a titolo di TFR, che, come in appresso specificato, Pt_1 dev'essere ripartita tra le parti in misura quasi paritaria.
Tanto premesso, valutate sincreticamente tutte le suddette circostanze ed operato un equo bilanciamento, appare congruo rideterminare in € 1.300,00 l'assegno divorzile dovuto dall' a Pt_1 favore della _1
9 di 15 La modifica delle statuizioni economiche dev'essere disposta con decorrenza dalla domanda (cfr. Cass. 12708/2023 e Cass.
16173/2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione), perché già in quel momento si erano realizzate di fatto le modifiche dell'assetto familiare senza che risultino poi sopravvenute modificazioni nella condizione economica delle parti.
2. chiede, in via riconvenzionale, l'attribuzione di _1 quota di indennità di fine rapporto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa dell'ex coniuge.
2.1. Anzitutto, dev'essere disattesa l'eccezione, sollevata dall' alla prima udienza, di inammissibilità di detta domanda Pt_1 perché proposta tardivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.16 e 167 c.p.c., essendosi la convenuta costituita in data
9 maggio 2024 e, dunque, non almeno trenta giorni prima dell'udienza ex art. 473 bis.14 c.p.c. fissata per il giorno 6 giugno
2024.
La convenuta, infatti, mediante la produzione di tutti i messaggi
PEC in formato .msg, ha puntualmente documentato di avere depositato la comparsa di costituzione in via telematica in data 3 maggio 2024 e di avere ottenuto lo stesso giorno le tre ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli;
che tuttavia, in data 9 maggio 2024, quando, cioè, il termine per la costituzione tempestiva era spirato, la cancelleria le aveva comunicato la mancata accettazione dell'atto, che era stato effettuato in un fascicolo appartenente ad altro registro;
di avere provveduto lo stesso giorno a depositare la comparsa nel fascicolo corretto.
A riguardo, deve farsi applicazione del principio, già ripetutamente enunciato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta
10 di 15 consegna» (ovvero la seconda PEC da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012, conv. con modif. in l.
221/2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria (Cass. 6743/2021 e Cass. 1738/2019), mentre «il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un'espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell'atto alle altre parti» (Cass. 28545/2023, Cass. S.U. 12422/2021,
Cass. 31371/2022, Cass. 15243/2022).
Pertanto, la convenuta ha fornito la prova, in modalità telematica, del deposito effettuato a mezzo PEC, mediante, cioè, la produzione telematica dei files contenenti i messaggi di posta elettronica con estensione .msg., e, dunque, la inequivoca prova della sua tempestiva costituzione in causa.
2.2. Nel merito, si verte pacificamente in ipotesi di attribuzione della indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ai sensi dell'art. 12 bis l.
898/1970; espressione che comprende tutti i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro, con esclusione di eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale (Cass. 24421/2013).
11 di 15 L'art. 12 bis, l. div., così dispone: «
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dello articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».
Circa gli elementi costitutivi del diritto affermato dalla convenuta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro “ex” coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'”ex” coniuge, quel diritto si attualizza» (Cass. 18367/2006).
Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l'importo è effettivamente erogato (Cass. 24403/2022).
Dunque, i presupposti per detta attribuzione sono la percezione di assegno di divorzio e la condizione negativa di non aver contratto
12 di 15 nuovo matrimonio, circostanze che nella specie non sono discutibili, sulla base delle produzioni documentali in atti e le affermazioni non contestate, per cui è certa la sussistenza, in capo alla richiedente, dei requisiti della titolarità di assegno divorzile al momento della fine del rapporto lavorativo, e dell'assenza di nuove nozze.
Pertanto, poiché la convenuta è titolare di assegno divorzile, mentre l'attore ha già cessato il rapporto di lavoro e percepito la relativa indennità, dev'essere riconosciuto il diritto della ad _1 una quota dell'indennità di fine rapporto.
In base all'art. 12 bis, l. div., quale interpretato dalla Corte di
Cassazione, va riconosciuto alla convenuta il diritto ad ottenere il
40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'attore rapportata alla durata legale del matrimonio, ossia al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. 10075/2003).
Il calcolo, dunque, va effettuato con riferimento all'intera durata del periodo matrimoniale, compreso quello successivo alla cessazione della convivenza e fino allo scioglimento formale del vincolo matrimoniale (Cass. 15299/2007), così ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza (Cass. 4867/2006, Cass. 10075/2003).
Precisamente, l'importo è pari al 40% della indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale.
Quanto ai criteri per la liquidazione dell'indennità, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale ex art.
12 bis primo comma della legge n.898 del 1970 è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
13 di 15 cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento,
(percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale;
risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo» (Cass.
15299/2007 e Cass. 1348/2012).
Nella specie, il matrimonio è stato contratto nel 1989 ed è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili nel 2012, dunque dopo 23 anni;
il rapporto di lavoro è iniziato nel 1989 (cfr. dichiarazioni rese dall' a verbale d'udienza del 19 settembre 2024 laddove egli ha Pt_1 precisato che «la data del 01/04/1992, riportata nella comunicazione
INPS di recesso dal rapporto di lavoro, si riferisce al passaggio dalla sede di San Donato Milanese a Roma») ed è terminato nel 2023 (34 anni) (cfr. doc. 3 dell'attore); la coincidenza temporale tra coniugio e rapporto lavorativo è stata di 23 anni (dal 1989 al 2012).
Quindi, la convenuta ha diritto a percepire una quota del 40% della somma derivante dalle seguenti operazioni:
€ 29.413,00 (importo del trattamento di fine rapporto percepito dall'attore) (cfr. cedolino finale di dicembre 2023 allegato alla nota di deposito attorea in data 18 ottobre 2024, da cui risulta che il “TRF -
Fondo ante 31.12.2000” ammonta ad € 23.929,79, il “TRF - Fondo post 31.12.2000” ammonta ad € 12.708,66, il “TRF rivalutazione” ammonta ad € 26.207,36 e la “IRPEF TFR - Trattenuta netta” ammonta ad € 33.432,07) diviso 34 anni (anni di durata del rapporto di lavoro)
- € 865,08
14 di 15 per 23 anni (anni di coincidenza tra rapporto di lavoro e durata legale del matrimonio)
- € 19.897,02
x 40%
- € 7.958,81.
La quota spettante alla ammonta, in definitiva, ad € _1
7.958,81.
3. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 1123/2012 emessa in data 11 giugno 2012:
1. revoca l'obbligo a carico di di provvedere al Parte_1 mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2. ridetermina in € 1.300,00 l'assegno divorzile dovuto da a favore di , con decorrenza dalla Parte_1 _1 domanda;
3. condanna a versare a la somma Parte_1 _1 di € 7.958,81 a titolo di quota dell'indennità di fine rapporto percepita;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 31 ottobre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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