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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/07/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 444/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 02.07.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. IURILLO PIETRO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e l'accogliemento dell'appello incidentale.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 444/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello n. 444/2023 r.g.a.c. iscritta con ricorso depositato in data
08/02/2023
TRA
1
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato al Via Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Verdi, 20 85022 Barile ITALIA presso lo studio dell'Avv. IURILLO PIETRO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato alla Controparte_1 P.IVA_2
via VIA CORSO XVIII AGOSTO 46 presso l'AVVOCATURA CP_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. ATX 0001085534, notificato in data 23.08.2022, per la violazione dell'art. 142 co. 8 Codice della Strada perché il conducente dell'autovettura targata
EK604HP circolava alla velocità di 97 km/h superando di 27 km/h il limite massimo consentito fissato in 70 km/h, sulla SS 658 Potenza-Melfi al km 2,600 nel territorio del comunee di infrazione rilevata a mezzo apparecchiatura CP_1
“Autovelox Traffistar Mod. Traffistar SR 520, Matricola n. 593-017/71054 omolog. N. 47177 del 04.06.2008”.
Con sentenza resa il 13.12.2022, il Giudice di Pace di ha accolto CP_1
l'opposizione, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la limitatamente Parte_1
al capo sulle spese, sostenendo la violazione della disciplina di cui agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ.
La si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, eccependo la correttezza della statuizione sulle spese a fronte dell'esistenza di giurisprudenza contrastante e, spiegando appello incidentale, chiedeva il riesame della decisione con riferimento alla ritenuta illegittimità della sanzione per
2
mancanza del provvedimento di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione.
§L'appello incidentale.
L'appello incidentale non può essere accolto, atteso che – alla luce del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione – non è sufficiente la sola approvazione dell'apparecchio utilizzato per il controllo del rispetto dei limiti di velocità, dovendosi dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate ove l'Amministrazione non dia prova dell'effettiva omologazione dello stesso.
Invero, lo strumento di rilevazione della velocità, impiegato nel caso di specie, difetta dell'omologazione ministeriale, prescritta dall'art. 142 co. 6 Codice della
Strada, idonea ad attestarne il corretto funzionamento, come ammesso dalla stessa appellante incidentale.
Sebbene, infatti, nel verbale di contestazione è presente la dicitura:
“l'apparecchiatura di misura AUTOVELOX TRAFFISTAR marca TRAFFISTAR modello TRAFFISTAR SR 520 matricola 593-071/71054 omologata dal
[...]
e Trasporti con provvedimento n. 47177 del 04.06.2008”, CP_2
l'Amministrazione non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuta omologazione dell'apparecchio.
In particolare, il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prodotto in giudizio risulta essere una mera approvazione dello strumento di rilevazione, tant'è che in esso è possibile leggere: “è approvato il sistema denominato "TraffiStar SR 520" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo rosso, presentato dalla ditta con sede in Via Mugello,70, Roma, con le seguenti Controparte_3
prescrizioni: è esclusa dalla approvazione la funzione di classificazione dei veicoli;
le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate;
la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;
in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale”.
3
Infatti, come chiarito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché l'accertamento dell'infrazione possa dirsi legittimo, è necessario che il mezzo elettronico di misurazione della velocità sia munito dell'omologazione ministeriale, dato che solo quest'ultima è in grado di attestarne il corretto funzionamento, traducendosi in una procedura che presuppone e deve sottostare a determinate prove tecniche di laboratorio atte a garantire che quel singolo e dato prototipo di misurazione è stato sottoposto a tutti quei controlli atti a verificare la sussistenza di tutti i requisiti all'uopo prescritti dalla legge.
Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, in particolare, la Suprema Corte ha escluso la sovrapponibilità delle procedure di omologazione e di approvazione cui sono soggetti gli apparecchi per la rilevazione a distanza della velocità dei veicoli.
La Corte ha chiarito che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, e ciò atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, co. 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione d.P.R. n.
495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr.
Cass. sez. II, 18/04/2024, n.10505, orientamento di recente confermato da Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 12924 del 2025).
Invero, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma
4
generale di cui al co. 6 dell'art. 142 Codice della Strada (funzionalità che, peraltro,
a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita né con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né attraverso la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica
è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
La Corte ha, infine, precisato come non possano avere alcuna influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo, in omaggio al principio di gerarchia delle fonti.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, co. 6, c.d.s. andrebbe "letto in connessione con l'art. 45, co. 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali
è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione".
Senonché, è evidente che il citato art. 45, co. 6, c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, co.
6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
5
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
§4. Sulle spese.
L'assoluta novità della questione, affrontata solo di recente in modo diretto dalla
Suprema Corte, l'esistenza di una giurisprudenza di merito non univoca sul punto, giustificano, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello principale e conferma integrale della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 727/2022, ogni
[...] CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto,
CONFERMA la sentenza n. 727/2020 del Giudice di Pace di CP_1
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio di appello;
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 04/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 02.07.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. IURILLO PIETRO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e l'accogliemento dell'appello incidentale.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 444/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello n. 444/2023 r.g.a.c. iscritta con ricorso depositato in data
08/02/2023
TRA
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, (c.f.: ), elettivamente domiciliato al Via Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Verdi, 20 85022 Barile ITALIA presso lo studio dell'Avv. IURILLO PIETRO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato alla Controparte_1 P.IVA_2
via VIA CORSO XVIII AGOSTO 46 presso l'AVVOCATURA CP_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. ATX 0001085534, notificato in data 23.08.2022, per la violazione dell'art. 142 co. 8 Codice della Strada perché il conducente dell'autovettura targata
EK604HP circolava alla velocità di 97 km/h superando di 27 km/h il limite massimo consentito fissato in 70 km/h, sulla SS 658 Potenza-Melfi al km 2,600 nel territorio del comunee di infrazione rilevata a mezzo apparecchiatura CP_1
“Autovelox Traffistar Mod. Traffistar SR 520, Matricola n. 593-017/71054 omolog. N. 47177 del 04.06.2008”.
Con sentenza resa il 13.12.2022, il Giudice di Pace di ha accolto CP_1
l'opposizione, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la limitatamente Parte_1
al capo sulle spese, sostenendo la violazione della disciplina di cui agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ.
La si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, eccependo la correttezza della statuizione sulle spese a fronte dell'esistenza di giurisprudenza contrastante e, spiegando appello incidentale, chiedeva il riesame della decisione con riferimento alla ritenuta illegittimità della sanzione per
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mancanza del provvedimento di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione.
§L'appello incidentale.
L'appello incidentale non può essere accolto, atteso che – alla luce del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione – non è sufficiente la sola approvazione dell'apparecchio utilizzato per il controllo del rispetto dei limiti di velocità, dovendosi dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate ove l'Amministrazione non dia prova dell'effettiva omologazione dello stesso.
Invero, lo strumento di rilevazione della velocità, impiegato nel caso di specie, difetta dell'omologazione ministeriale, prescritta dall'art. 142 co. 6 Codice della
Strada, idonea ad attestarne il corretto funzionamento, come ammesso dalla stessa appellante incidentale.
Sebbene, infatti, nel verbale di contestazione è presente la dicitura:
“l'apparecchiatura di misura AUTOVELOX TRAFFISTAR marca TRAFFISTAR modello TRAFFISTAR SR 520 matricola 593-071/71054 omologata dal
[...]
e Trasporti con provvedimento n. 47177 del 04.06.2008”, CP_2
l'Amministrazione non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuta omologazione dell'apparecchio.
In particolare, il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prodotto in giudizio risulta essere una mera approvazione dello strumento di rilevazione, tant'è che in esso è possibile leggere: “è approvato il sistema denominato "TraffiStar SR 520" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo rosso, presentato dalla ditta con sede in Via Mugello,70, Roma, con le seguenti Controparte_3
prescrizioni: è esclusa dalla approvazione la funzione di classificazione dei veicoli;
le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate;
la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;
in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale”.
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Infatti, come chiarito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché l'accertamento dell'infrazione possa dirsi legittimo, è necessario che il mezzo elettronico di misurazione della velocità sia munito dell'omologazione ministeriale, dato che solo quest'ultima è in grado di attestarne il corretto funzionamento, traducendosi in una procedura che presuppone e deve sottostare a determinate prove tecniche di laboratorio atte a garantire che quel singolo e dato prototipo di misurazione è stato sottoposto a tutti quei controlli atti a verificare la sussistenza di tutti i requisiti all'uopo prescritti dalla legge.
Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, in particolare, la Suprema Corte ha escluso la sovrapponibilità delle procedure di omologazione e di approvazione cui sono soggetti gli apparecchi per la rilevazione a distanza della velocità dei veicoli.
La Corte ha chiarito che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, e ciò atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, co. 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione d.P.R. n.
495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr.
Cass. sez. II, 18/04/2024, n.10505, orientamento di recente confermato da Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 12924 del 2025).
Invero, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma
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generale di cui al co. 6 dell'art. 142 Codice della Strada (funzionalità che, peraltro,
a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita né con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né attraverso la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica
è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
La Corte ha, infine, precisato come non possano avere alcuna influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo, in omaggio al principio di gerarchia delle fonti.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, co. 6, c.d.s. andrebbe "letto in connessione con l'art. 45, co. 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali
è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione".
Senonché, è evidente che il citato art. 45, co. 6, c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, co.
6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
5
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
§4. Sulle spese.
L'assoluta novità della questione, affrontata solo di recente in modo diretto dalla
Suprema Corte, l'esistenza di una giurisprudenza di merito non univoca sul punto, giustificano, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello principale e conferma integrale della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 727/2022, ogni
[...] CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto,
CONFERMA la sentenza n. 727/2020 del Giudice di Pace di CP_1
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio di appello;
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 04/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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