CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
CA (CS) in qualità di debitore principale;
(c.f. Parte_2
nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
(c.f. nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._3 Parte_4
) nata a [...] il [...], nella loro qualità di C.F._4 fideiussori, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Filici (c.f.
) del Foro di CA (CS), giusta nomina già in atti, C.F._5
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Tarsia (CS) alla C/da Canna n. 13.
- appellanti
e
(C.F. Controparte_1
e P.I. con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. P.IVA_1 P.IVA_2 41/47, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa , che Controparte_2
agisce in virtù di poteri conferiti mediante procura generale a rogito notaio Per_1
in Roma del 31.1.2001, rep. 36214, rappresentata e difesa per delega allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Testa del Foro di Cosenza
(C.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._6
Cosenza, alla Via Tagliamento 15.
- appellata
e
(Codice Fiscale n. Società a Controparte_3 P.IVA_3
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della
Legge 130/99, iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) e, per essa, la mandataria società di diritto italiano, con sede legale in CP_4
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, codice fiscale p. IVA P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_5
difesa dall'Avv. Alessandra Villecco del Foro di Cosenza (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._7
Commerciale Villecco & Associati in Cosenza, Via Beato Umile n.14.
- intervenuta ex art. 111 c.p.c.
in qualità di cessionaria del credito
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata: a) In Via preliminare, si chiede di disporre anche inaudita
pag. 2/14 altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata con il presente atto;
Nel merito: b) In via principale, statuire l'accoglimento della domanda di appello proposta da , e per l'effetto riconoscere, in modifica Parte_1
della sentenza nr 218/19 emessa dal Tribunale di Cosenza, che il mutuo intercorso tra le parti del presente giudizio è usurato in quanto il tasso di mora contrattuale - per come detto in narrativa- è superiore fin dalla stipula al TSU vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di causa,
e, per l'effetto statuire la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art 1815 co.2 c.c. In conseguenza di quanto sopra, l'odierna appellante ha, quindi, diritto alla ripetizione della quota degli interessi corrispettivi versati nel corso del tempo, pari ad euro 28.165,31, oltre interessi legali e rivalutazione; c) In via gradata, statuire che il mutuo è usurato in quanto il costo complessivo del contratto di mutuo è superiore al TSU vigente al momento della stipula del mutuo. Pertanto, il mutuo è usurato con conseguente gratuità dello stesso ai sensi dell'art 1815co.2 c.c. e diritto alla ripetizione della somma di euro 28.165,31, oltre interessi legali e rivalutazione;
d)In subordinata, in caso di mancato riconoscimento dell'usurarietà del rapporto di mutuo statuire la violazione della normativa sulla trasparenza
Par bancaria, artt. 116 e 117 TUB, in quanto gradata l' verificato è difforme da quello indicato nel contratto con conseguente diritto per la parte attrice alla sostituzione del tasso convenzionale con il tasso minimo dei bot di cui all'art
117, co 7, TUB. Con diritto alla ripetizione della quota degli interessi corrisposti in eccesso e diritto al pagamento del capitale mutuato con l'aggiunta del tasso sostitutivo;
e) In via del tutto graduale riconoscere la violazione per indeterminatezza degli interessi, per come sostenuto in narrativa, con conseguente sostituzione degli interessi legali a quelli convenzionali. Con diritto alla ripetizione della quota
pag. 3/14 degli interessi corrisposti in eccesso- quantificati in euro 7.543,58, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo-e diritto al pagamento del capitale mutuato con l'aggiunta del tasso sostitutivo;
f) In accoglimento del presente atto di appello statuire che la sig.ra Parte_1
ha diritto a corrispondere le somme residue secondo il piano di
[...]
ammortamento intercorso ma aggiornato alle nullità rilevate nel contratto di mutuo oggetto di causa;
g) In considerazione dell'usurarietà del rapporto di mutuo statuire il diritto per i garanti/fideiussori di ottenere, per tutti i motivi di cui in atti, la liberazione- ovvero la riduzione, nei limiti delle somme usurate non dovute- della garanzia prestata;
h) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello di Catanzaro rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 218/2019 pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia
Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art.
93 c.p.c.”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_3 rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 218/2019 pronunciata dal Tribunale di
pag. 4/14 Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
pag. 5/14
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, in Parte_1
qualità di debitore principale, e Parte_2 Parte_3 [...]
, in qualità di fideiussori, citavano in giudizio Pt_4 [...]
dinnanzi al Tribunale di Cosenza;
premesso Controparte_1
di aver stipulato con la banca un contratto di mutuo ipotecario, gli attori deducevano la presenza di usura oggettiva, muovendo le proprie contestazioni sul decisum della Corte di Cassazione numero 350/2013, l'indeterminatezza degli interessi e la liberazione dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando la pretesa avversaria e concludendo per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
In data 24.1.2019, veniva depositato atto di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. per e per essa, quale mandataria, la Controparte_5 [...]
in cui si dava atto che, in forza di contratto di cessione di Controparte_6
crediti pecuniari acquistava pro soluto dalla Controparte_5 [...]
tutti i crediti pecuniari, cessione il Controparte_1
cui avviso era stato pubblicato in G.U. del 30/06/2018.
Il primo giudice, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., ritenuto di non dover procedere con l'attività istruttoria, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali;
al termine della fase decisoria, rigettava la domanda della debitrice principale e dei fideiussori.
A sostegno della decisione, il tribunale poneva il principio di diritto secondo cui non può esservi sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio, al fine di determinare il superamento della soglia usura, così come chiarito da giurisprudenza ormai consolidata;
ad ogni modo, il contratto era pag. 6/14 abbastanza chiaro sia nella determinazione degli interessi che nella disciplina fideiussoria e ciò consentiva l'assorbimento delle ulteriori e connesse richieste attoree.
2.
Avverso la decisione hanno proposto appello , debitrice Parte_1
principale, e i fideiussori e Parte_2 Parte_4 Parte_3
per i seguenti motivi.
a) Tasso di mora superiore alla soglia usura vigente al momento della stipula del contratto e indeterminatezza degli interessi.
Secondo gli appellanti, il tasso di mora avrebbe superato la soglia usura già al momento della stipula del contratto, poiché l'art. 3 rimanda, per la determinazione del tasso di mora, al contenuto dell'art 10 del “Capitolato di patti
e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario”, secondo cui il tasso di mora va calcolato aggiungendo all'interesse convenzionale 4 punti percentuali.
Il primo giudice ha ritenuto il “4” un mero errore materiale, per come sostenuto dalla banca convenuta, neppure contestato da parte attrice;
in verità, gli attori lo avrebbero espressamente contestato nelle memorie di cui all'articolo 183 co. 6 c.p.c., alle pagine 10 e 11.
Da ciò deriverebbe la nullità del mutuo per indeterminatezza degli interessi;
la discrepanza tra quanto indicato nell'art 3 del contratto di mutuo e quanto statuito nell'art.10 del Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario avrebbe generato una confusione sulla quantificazione degli interessi, con ulteriore pregiudizio alla sfera patrimoniale degli attori.
b) Sul costo complessivo del contratto e sulla violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria.
pag. 7/14 Secondo gli appellanti sarebbe stato documentalmente provato il costo complessivo del contratto di mutuo superiore al tasso soglia usura.
Al fine di ottenere la concessione del finanziamento in oggetto, gli attori avrebbero fatto ricorso alla garanzia del fondo vittime antiusura ID PU
NI SC;
il costo di questa garanzia, pari ad euro 20.350,00 e corrisposto al detto ente al momento dell'erogazione del mutuo, rientrerebbe senza dubbio nel calcolo del TEG/ TAEG e comporterebbe il superamento del tasso soglia usura.
Le spese concorrenti al costo complessivo, giusta c.t.p. allegata, sarebbero le seguenti: spese ID/Eurofidi pari al 8,848%, spese istruttoria pari allo
0,500%, invio comunicazione pari allo 0,022%, cancellazione ipoteca pari allo
0,044%.
Il contratto di mutuo sarebbe poi ulteriormente viziato dalla violazione della normativa sulla trasparenza bancaria;
parte attrice avrebbe dimostrato che l'ISC (indicatore sintetico di costo) dichiarato al 5,45% è in realtà inferiore a quello verificato, pari al 6,66%.
L'indicatore sintetico di costo esprime il costo complessivo del mutuo, tenendo conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento ma anche di tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata sostiene e che, pertanto, altro non è che il TAEG effettivamente praticato dalla banca.
La sua inesatta indicazione comporterebbe la violazione delle norme di trasparenza bancaria di cui all'art. 116 TUB, secondo cui l'intermediario è obbligato ad indicare con precisione le clausole contrattuali, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso imposto dalla legge, ovvero il tasso minimo dei bot ai sensi del successivo comma 7, lettera a) art. 117 TUB.
Da non trascurare, infine, la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio, fondamentale per verificare l'usurarietà del rapporto di mutuo e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
pag. 8/14 3.
Si sono costituite in giudizio Controparte_1
parte originaria del contratto, e in qualità di
[...] Controparte_3
cessionaria del credito;
entrambe hanno concluso per il rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
4.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, non reiterata l'istanza di inibitoria, rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.2.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
a) Tasso di mora superiore alla soglia usura vigente al momento della stipula e indeterminatezza degli interessi.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti sostengono il superamento del tasso soglia usura in considerazione della discrepanza tra quanto previsto dall'articolo 3 del contratto di mutuo e quanto invece emergente dall'art. 10 del
“Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario”, secondo cui al tasso di mora va aggiunto l'interesse convenzionale di 4 punti percentuali;
non si tratterebbe di errore materiale, come sostenuto dal primo pag. 9/14 giudice e contestato nelle memorie 186 comma 6 c.p.c., ma di clausola sottoscritta dalle parti in sede di stipula e da cui deriva la nullità contrattuale.
Tale prospettazione difensiva non può essere accolta.
Dall'analisi della documentazione allegata emerge che nel contratto di mutuo, nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento il tasso di mora è fissato al 2%; l'isolata indicazione del “4%” nell'articolo 10 del Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario può essere considerato un mero errore materiale o di battitura, atteso che tutti gli altri documenti bancari hanno l'indicazione del 2% e che, peraltro, durante tutta la fase esecutiva del contratto, non risulta applicato un tasso di mora superiore (vedi contratto di mutuo, articolo 2; vedi documento di sintesi, pagina 1, laddove si legge “Tasso di mora due punti percentuali” e piano di ammortamento, pagina 1, ove si legge
“Tasso di mora (spread) 2,00000”, vedi quietanze pagamento mutuo).
La debitrice principale e i fideiussori, che hanno apposto in sede di contrattazione le loro firme su tutti i documenti bancari in precedenza elencati, conoscevano con chiarezza le condizioni contrattuali e la determinatezza degli interessi, fissati nel 2% e al di sotto del tasso soglia usura;
del resto, gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova a sostegno della loro tesi ovvero indicato le rate pagate dalla mutuataria in ritardo a cui sia stato applicato un tasso di mora superiore al 2%, limitandosi a denunciare tale circostanza, smentita dalle risultanze documentali.
b) Sul costo complessivo del contratto e sulla violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono un costo complessivo del contratto superiore al tasso soglia usura, inclusivo anche della garanzia ID PU NI SC pari ad euro 20.350,00, allegando un prospetto di calcolo elaborato dal proprio c.t.p., e la violazione della normativa in pag. 10/14 tema di trasparenza bancaria da parte dell'istituto di credito, che avrebbe indicato un indice sintetico di costo (ISC) inferiore a quello realmente accertato.
Anche tale prospettazione difensiva non può essere accolta.
Nel contratto di mutuo, regolarmente sottoscritto dagli odierni appellanti, ivi comprese le relative clausole, risultano previste tutte le voci di costo applicabili;
l'istituto di credito ha indicato le spese di assicurazione contro danni da incendio, fulmini e scoppi dell'immobile in garanzia, le spese di perizia e notarili, le spese per la cancellazione di ipoteca, il rimborso delle visure se effettuate e le spese per l'invio delle comunicazioni in regime di trasparenza bancaria (vedi documento di sintesi contrattuale pagine 2-3). Non vi è traccia della spesa sostenuta per la garanzia ID PU NI SC pari ad euro
20.350,00, peraltro, non contemplata neppure nel contratto come spesa doverosa ai fini della concessione del finanziamento (vedi contratto di mutuo in atti e documento di sintesi).
Ne deriva che tale garanzia, ottenuta mediante scrittura privata, non può rientrare nel computo del costo del contratto di mutuo, in assenza di sua specifica Par previsione;
l'indicazione di tutte le altre voci concorrenti a determinare l' rende la dedotta violazione delle norme sulla trasparenza bancaria un'eccezione priva di fondamento.
Quanto al diverso calcolo del costo complessivo del contratto, prospettato dagli appellanti mediante allegazione della perizia di parte, non appare conforme ai principi in materia, fondandosi sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, ampiamente superata.
E infatti, al fine di determinare il superamento del tasso soglia usura, non può operare la sommatoria tra interesse moratorio e interesse corrispettivo;
si tratta di un principio giurisprudenziale pacificamente condiviso e ribadito, da ultimo, dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a
pag. 11/14 carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cassazione civile n. 14214/2022).
Il primo giudice ha quindi correttamente rilevato che la Suprema Corte, con la pronuncia invocata dagli appellanti (Cassazione n. 350/2013) ha soltanto chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma
2, si intendono “usurari” gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori;
non ha tuttavia affermato che la verifica dell'usurarietà comporta la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
E infatti, gli interessi corrispettivi e quelli moratori fanno riferimento a due distinti paradigmi contrattuali;
il primo, attinente alla fisiologica esecuzione del rapporto, il secondo, invece, destinato ad applicarsi solo in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza pattuita.
Da ciò deriva che il secondo paradigma viene a sostituirsi al primo senza possibilità di coesistenza tra i due oneri;
la sommatoria non si palesa un criterio utile ai fini della determinazione del TEG, proprio in ragione dell'ontologica differenza tra interessi corrispettivi e moratori, che non consente la loro contemporanea applicazione.
Corretta anche la decisione del primo giudice di non ammettere c.t.u. contabile (richiesta rigettata anche nel presente grado di appello) attese le evidenze documentali: nel contratto di mutuo oggetto di causa è previsto un tasso pag. 12/14 di interesse pari al 5,23% e la Tabella della Banca d'Italia relativa al primo trimestre del 2008 prevede un tasso soglia del 5,75%; ancor più evidente che il tasso di mora, pari al 2%, non è assolutamente usurario.
Non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della convenuta. CP_1
6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico degli appellanti e in favore delle appellate in euro
4.996,00 per compensi ciascuno, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione per il valore della causa indeterminabile-complessità bassa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 218/2019 emessa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Cosenza in data 5.2.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 13/14 - condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali sostenute da e Controparte_1 CP_3
nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.996,00 per
[...]
compensi ciascuno, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per il difensore di
[...]
dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
CA (CS) in qualità di debitore principale;
(c.f. Parte_2
nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
(c.f. nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._3 Parte_4
) nata a [...] il [...], nella loro qualità di C.F._4 fideiussori, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Filici (c.f.
) del Foro di CA (CS), giusta nomina già in atti, C.F._5
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Tarsia (CS) alla C/da Canna n. 13.
- appellanti
e
(C.F. Controparte_1
e P.I. con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. P.IVA_1 P.IVA_2 41/47, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa , che Controparte_2
agisce in virtù di poteri conferiti mediante procura generale a rogito notaio Per_1
in Roma del 31.1.2001, rep. 36214, rappresentata e difesa per delega allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Testa del Foro di Cosenza
(C.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._6
Cosenza, alla Via Tagliamento 15.
- appellata
e
(Codice Fiscale n. Società a Controparte_3 P.IVA_3
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della
Legge 130/99, iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) e, per essa, la mandataria società di diritto italiano, con sede legale in CP_4
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, codice fiscale p. IVA P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_5
difesa dall'Avv. Alessandra Villecco del Foro di Cosenza (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._7
Commerciale Villecco & Associati in Cosenza, Via Beato Umile n.14.
- intervenuta ex art. 111 c.p.c.
in qualità di cessionaria del credito
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata: a) In Via preliminare, si chiede di disporre anche inaudita
pag. 2/14 altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata con il presente atto;
Nel merito: b) In via principale, statuire l'accoglimento della domanda di appello proposta da , e per l'effetto riconoscere, in modifica Parte_1
della sentenza nr 218/19 emessa dal Tribunale di Cosenza, che il mutuo intercorso tra le parti del presente giudizio è usurato in quanto il tasso di mora contrattuale - per come detto in narrativa- è superiore fin dalla stipula al TSU vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di causa,
e, per l'effetto statuire la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art 1815 co.2 c.c. In conseguenza di quanto sopra, l'odierna appellante ha, quindi, diritto alla ripetizione della quota degli interessi corrispettivi versati nel corso del tempo, pari ad euro 28.165,31, oltre interessi legali e rivalutazione; c) In via gradata, statuire che il mutuo è usurato in quanto il costo complessivo del contratto di mutuo è superiore al TSU vigente al momento della stipula del mutuo. Pertanto, il mutuo è usurato con conseguente gratuità dello stesso ai sensi dell'art 1815co.2 c.c. e diritto alla ripetizione della somma di euro 28.165,31, oltre interessi legali e rivalutazione;
d)In subordinata, in caso di mancato riconoscimento dell'usurarietà del rapporto di mutuo statuire la violazione della normativa sulla trasparenza
Par bancaria, artt. 116 e 117 TUB, in quanto gradata l' verificato è difforme da quello indicato nel contratto con conseguente diritto per la parte attrice alla sostituzione del tasso convenzionale con il tasso minimo dei bot di cui all'art
117, co 7, TUB. Con diritto alla ripetizione della quota degli interessi corrisposti in eccesso e diritto al pagamento del capitale mutuato con l'aggiunta del tasso sostitutivo;
e) In via del tutto graduale riconoscere la violazione per indeterminatezza degli interessi, per come sostenuto in narrativa, con conseguente sostituzione degli interessi legali a quelli convenzionali. Con diritto alla ripetizione della quota
pag. 3/14 degli interessi corrisposti in eccesso- quantificati in euro 7.543,58, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo-e diritto al pagamento del capitale mutuato con l'aggiunta del tasso sostitutivo;
f) In accoglimento del presente atto di appello statuire che la sig.ra Parte_1
ha diritto a corrispondere le somme residue secondo il piano di
[...]
ammortamento intercorso ma aggiornato alle nullità rilevate nel contratto di mutuo oggetto di causa;
g) In considerazione dell'usurarietà del rapporto di mutuo statuire il diritto per i garanti/fideiussori di ottenere, per tutti i motivi di cui in atti, la liberazione- ovvero la riduzione, nei limiti delle somme usurate non dovute- della garanzia prestata;
h) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello di Catanzaro rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 218/2019 pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia
Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art.
93 c.p.c.”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_3 rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 218/2019 pronunciata dal Tribunale di
pag. 4/14 Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
pag. 5/14
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, in Parte_1
qualità di debitore principale, e Parte_2 Parte_3 [...]
, in qualità di fideiussori, citavano in giudizio Pt_4 [...]
dinnanzi al Tribunale di Cosenza;
premesso Controparte_1
di aver stipulato con la banca un contratto di mutuo ipotecario, gli attori deducevano la presenza di usura oggettiva, muovendo le proprie contestazioni sul decisum della Corte di Cassazione numero 350/2013, l'indeterminatezza degli interessi e la liberazione dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando la pretesa avversaria e concludendo per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
In data 24.1.2019, veniva depositato atto di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. per e per essa, quale mandataria, la Controparte_5 [...]
in cui si dava atto che, in forza di contratto di cessione di Controparte_6
crediti pecuniari acquistava pro soluto dalla Controparte_5 [...]
tutti i crediti pecuniari, cessione il Controparte_1
cui avviso era stato pubblicato in G.U. del 30/06/2018.
Il primo giudice, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., ritenuto di non dover procedere con l'attività istruttoria, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali;
al termine della fase decisoria, rigettava la domanda della debitrice principale e dei fideiussori.
A sostegno della decisione, il tribunale poneva il principio di diritto secondo cui non può esservi sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio, al fine di determinare il superamento della soglia usura, così come chiarito da giurisprudenza ormai consolidata;
ad ogni modo, il contratto era pag. 6/14 abbastanza chiaro sia nella determinazione degli interessi che nella disciplina fideiussoria e ciò consentiva l'assorbimento delle ulteriori e connesse richieste attoree.
2.
Avverso la decisione hanno proposto appello , debitrice Parte_1
principale, e i fideiussori e Parte_2 Parte_4 Parte_3
per i seguenti motivi.
a) Tasso di mora superiore alla soglia usura vigente al momento della stipula del contratto e indeterminatezza degli interessi.
Secondo gli appellanti, il tasso di mora avrebbe superato la soglia usura già al momento della stipula del contratto, poiché l'art. 3 rimanda, per la determinazione del tasso di mora, al contenuto dell'art 10 del “Capitolato di patti
e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario”, secondo cui il tasso di mora va calcolato aggiungendo all'interesse convenzionale 4 punti percentuali.
Il primo giudice ha ritenuto il “4” un mero errore materiale, per come sostenuto dalla banca convenuta, neppure contestato da parte attrice;
in verità, gli attori lo avrebbero espressamente contestato nelle memorie di cui all'articolo 183 co. 6 c.p.c., alle pagine 10 e 11.
Da ciò deriverebbe la nullità del mutuo per indeterminatezza degli interessi;
la discrepanza tra quanto indicato nell'art 3 del contratto di mutuo e quanto statuito nell'art.10 del Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario avrebbe generato una confusione sulla quantificazione degli interessi, con ulteriore pregiudizio alla sfera patrimoniale degli attori.
b) Sul costo complessivo del contratto e sulla violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria.
pag. 7/14 Secondo gli appellanti sarebbe stato documentalmente provato il costo complessivo del contratto di mutuo superiore al tasso soglia usura.
Al fine di ottenere la concessione del finanziamento in oggetto, gli attori avrebbero fatto ricorso alla garanzia del fondo vittime antiusura ID PU
NI SC;
il costo di questa garanzia, pari ad euro 20.350,00 e corrisposto al detto ente al momento dell'erogazione del mutuo, rientrerebbe senza dubbio nel calcolo del TEG/ TAEG e comporterebbe il superamento del tasso soglia usura.
Le spese concorrenti al costo complessivo, giusta c.t.p. allegata, sarebbero le seguenti: spese ID/Eurofidi pari al 8,848%, spese istruttoria pari allo
0,500%, invio comunicazione pari allo 0,022%, cancellazione ipoteca pari allo
0,044%.
Il contratto di mutuo sarebbe poi ulteriormente viziato dalla violazione della normativa sulla trasparenza bancaria;
parte attrice avrebbe dimostrato che l'ISC (indicatore sintetico di costo) dichiarato al 5,45% è in realtà inferiore a quello verificato, pari al 6,66%.
L'indicatore sintetico di costo esprime il costo complessivo del mutuo, tenendo conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento ma anche di tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata sostiene e che, pertanto, altro non è che il TAEG effettivamente praticato dalla banca.
La sua inesatta indicazione comporterebbe la violazione delle norme di trasparenza bancaria di cui all'art. 116 TUB, secondo cui l'intermediario è obbligato ad indicare con precisione le clausole contrattuali, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso imposto dalla legge, ovvero il tasso minimo dei bot ai sensi del successivo comma 7, lettera a) art. 117 TUB.
Da non trascurare, infine, la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio, fondamentale per verificare l'usurarietà del rapporto di mutuo e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
pag. 8/14 3.
Si sono costituite in giudizio Controparte_1
parte originaria del contratto, e in qualità di
[...] Controparte_3
cessionaria del credito;
entrambe hanno concluso per il rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
4.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, non reiterata l'istanza di inibitoria, rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.2.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
a) Tasso di mora superiore alla soglia usura vigente al momento della stipula e indeterminatezza degli interessi.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti sostengono il superamento del tasso soglia usura in considerazione della discrepanza tra quanto previsto dall'articolo 3 del contratto di mutuo e quanto invece emergente dall'art. 10 del
“Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario”, secondo cui al tasso di mora va aggiunto l'interesse convenzionale di 4 punti percentuali;
non si tratterebbe di errore materiale, come sostenuto dal primo pag. 9/14 giudice e contestato nelle memorie 186 comma 6 c.p.c., ma di clausola sottoscritta dalle parti in sede di stipula e da cui deriva la nullità contrattuale.
Tale prospettazione difensiva non può essere accolta.
Dall'analisi della documentazione allegata emerge che nel contratto di mutuo, nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento il tasso di mora è fissato al 2%; l'isolata indicazione del “4%” nell'articolo 10 del Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario può essere considerato un mero errore materiale o di battitura, atteso che tutti gli altri documenti bancari hanno l'indicazione del 2% e che, peraltro, durante tutta la fase esecutiva del contratto, non risulta applicato un tasso di mora superiore (vedi contratto di mutuo, articolo 2; vedi documento di sintesi, pagina 1, laddove si legge “Tasso di mora due punti percentuali” e piano di ammortamento, pagina 1, ove si legge
“Tasso di mora (spread) 2,00000”, vedi quietanze pagamento mutuo).
La debitrice principale e i fideiussori, che hanno apposto in sede di contrattazione le loro firme su tutti i documenti bancari in precedenza elencati, conoscevano con chiarezza le condizioni contrattuali e la determinatezza degli interessi, fissati nel 2% e al di sotto del tasso soglia usura;
del resto, gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova a sostegno della loro tesi ovvero indicato le rate pagate dalla mutuataria in ritardo a cui sia stato applicato un tasso di mora superiore al 2%, limitandosi a denunciare tale circostanza, smentita dalle risultanze documentali.
b) Sul costo complessivo del contratto e sulla violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono un costo complessivo del contratto superiore al tasso soglia usura, inclusivo anche della garanzia ID PU NI SC pari ad euro 20.350,00, allegando un prospetto di calcolo elaborato dal proprio c.t.p., e la violazione della normativa in pag. 10/14 tema di trasparenza bancaria da parte dell'istituto di credito, che avrebbe indicato un indice sintetico di costo (ISC) inferiore a quello realmente accertato.
Anche tale prospettazione difensiva non può essere accolta.
Nel contratto di mutuo, regolarmente sottoscritto dagli odierni appellanti, ivi comprese le relative clausole, risultano previste tutte le voci di costo applicabili;
l'istituto di credito ha indicato le spese di assicurazione contro danni da incendio, fulmini e scoppi dell'immobile in garanzia, le spese di perizia e notarili, le spese per la cancellazione di ipoteca, il rimborso delle visure se effettuate e le spese per l'invio delle comunicazioni in regime di trasparenza bancaria (vedi documento di sintesi contrattuale pagine 2-3). Non vi è traccia della spesa sostenuta per la garanzia ID PU NI SC pari ad euro
20.350,00, peraltro, non contemplata neppure nel contratto come spesa doverosa ai fini della concessione del finanziamento (vedi contratto di mutuo in atti e documento di sintesi).
Ne deriva che tale garanzia, ottenuta mediante scrittura privata, non può rientrare nel computo del costo del contratto di mutuo, in assenza di sua specifica Par previsione;
l'indicazione di tutte le altre voci concorrenti a determinare l' rende la dedotta violazione delle norme sulla trasparenza bancaria un'eccezione priva di fondamento.
Quanto al diverso calcolo del costo complessivo del contratto, prospettato dagli appellanti mediante allegazione della perizia di parte, non appare conforme ai principi in materia, fondandosi sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, ampiamente superata.
E infatti, al fine di determinare il superamento del tasso soglia usura, non può operare la sommatoria tra interesse moratorio e interesse corrispettivo;
si tratta di un principio giurisprudenziale pacificamente condiviso e ribadito, da ultimo, dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a
pag. 11/14 carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cassazione civile n. 14214/2022).
Il primo giudice ha quindi correttamente rilevato che la Suprema Corte, con la pronuncia invocata dagli appellanti (Cassazione n. 350/2013) ha soltanto chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma
2, si intendono “usurari” gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori;
non ha tuttavia affermato che la verifica dell'usurarietà comporta la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
E infatti, gli interessi corrispettivi e quelli moratori fanno riferimento a due distinti paradigmi contrattuali;
il primo, attinente alla fisiologica esecuzione del rapporto, il secondo, invece, destinato ad applicarsi solo in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza pattuita.
Da ciò deriva che il secondo paradigma viene a sostituirsi al primo senza possibilità di coesistenza tra i due oneri;
la sommatoria non si palesa un criterio utile ai fini della determinazione del TEG, proprio in ragione dell'ontologica differenza tra interessi corrispettivi e moratori, che non consente la loro contemporanea applicazione.
Corretta anche la decisione del primo giudice di non ammettere c.t.u. contabile (richiesta rigettata anche nel presente grado di appello) attese le evidenze documentali: nel contratto di mutuo oggetto di causa è previsto un tasso pag. 12/14 di interesse pari al 5,23% e la Tabella della Banca d'Italia relativa al primo trimestre del 2008 prevede un tasso soglia del 5,75%; ancor più evidente che il tasso di mora, pari al 2%, non è assolutamente usurario.
Non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della convenuta. CP_1
6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico degli appellanti e in favore delle appellate in euro
4.996,00 per compensi ciascuno, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione per il valore della causa indeterminabile-complessità bassa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 218/2019 emessa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Cosenza in data 5.2.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 13/14 - condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali sostenute da e Controparte_1 CP_3
nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.996,00 per
[...]
compensi ciascuno, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per il difensore di
[...]
dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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