Articolo 22 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 marzo 2005
Art. 22. 1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all' articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente