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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4794/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. IANESE SIMONA
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 10/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 29/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 03/09/2005 nel Comune di Codroipo e dalla cui unione è nato il figlio
(28/12/2010), ad oggi entrambi minorenne. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
1 Il P.M. concludeva come da nota in atti e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 29/11/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite con riferimento all'assegno divorzile, come si evince dal complessivo tenore del ricorso e della sentenza di separazione che esso richiama, e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi Per_1 morali e materiali dello stesso.
Il tutto come da ricorso.
È invece manifestamente superfluo l'ascolto della prole, che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Codroipo il 03/09/2005 tra e Parte_1 Pt_2
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Codroipo (UD) nel
[...]
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005, Parte 2, Serie A, n. 31.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
2 1) le parti concordano che verserà a l'importo fisso di euro Parte_2 Parte_1
200,00 mensili, non rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sul conto corrente della stessa, per assegno divorzile;
2) il figlio sarà affidato alla responsabilità di entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso il padre, presso l'abitazione in Marcon, via Alta 98/B;
3) la madre potrà tenere il figlio con sé due giorni alla settimana, indicativamente, a seconda dei turni di lavoro della madre, il martedì pomeriggio (dall'uscita da scuola o dal suo rientro dal lavoro) fino al mercoledì mattina (allorquando porterà il bambino a scuola) ed il giovedì
(dall'uscita da scuola o dal suo rientro dal lavoro) fino al venerdì mattina (allorquando porterà il bambino a scuola), incluso il pernotto. Durante i periodi in cui non va a scuola la Per_1 madre lo preleverà e lo riaccompagnerà a casa;
se la madre godrà di ulteriori giorni liberi durante la settimana o in caso di trasferta del padre, rimarrà presso la madre. Vista Per_1
l'età di , che ha ormai quasi 14 anni, il calendario di trattenimento e visita sopra Per_1 indicato potrà essere modificato secondo i desideri del minore, di comune accordo tra i genitori e tenendo conto degli impegni del minore e dei genitori.
4) Durante il periodo estivo il minore passerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive;
i genitori concorderanno direttamente i periodi di trattenimento presso ciascuno di essi entro il mese di luglio ed avranno cura di alternare di anno in anno il 15 di agosto;
durante le feste invernali il bambino passerà con ciascun genitore una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno;
analogamente dicasi per le festività
Pasquali, ponti e feste nazionali, che il minore trascorrerà alternativamente, di anno in anno, con la mamma o con il papà;
5) la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando, entro il giorno 10 di ogni mese, al padre la somma di euro 50,00 a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il padre indicherà, somma che dovrà ritenersi comprensiva di tutte le spese ordinarie e che verrà automaticamente aggiornata di anno in anno, secondo indici ISTAT, a far data da gennaio 2026;
6) genitori inoltre concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, rispettivamente il padre nella misura del 85% e la madre per il restante 15%. Per l'individuazione delle spese straordinarie e la disciplina circa l'accordo su di esse si farà riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
3 7) I genitori concordano e si danno atto che l'assegno unico verrà percepito dal padre;
mentre le detrazioni fiscali verranno chieste dai genitori nella misura del 85% al padre e 15% alla madre, conformemente all'effettiva contribuzione, ai sensi della vigente normativa, così come gli oneri / spese detraibili o deducibili. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro.
Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
8) I genitori prestano assenso reciproco per la sottoscrizione dei moduli necessari per l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestato al figlio minore, solo per finalità turistiche e di studio;
9) I coniugi si rilasciano libero assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o carta di identità valevole per l'espatrio.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Codroipo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. IANESE SIMONA
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 10/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 29/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 03/09/2005 nel Comune di Codroipo e dalla cui unione è nato il figlio
(28/12/2010), ad oggi entrambi minorenne. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
1 Il P.M. concludeva come da nota in atti e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 29/11/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite con riferimento all'assegno divorzile, come si evince dal complessivo tenore del ricorso e della sentenza di separazione che esso richiama, e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi Per_1 morali e materiali dello stesso.
Il tutto come da ricorso.
È invece manifestamente superfluo l'ascolto della prole, che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Codroipo il 03/09/2005 tra e Parte_1 Pt_2
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Codroipo (UD) nel
[...]
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005, Parte 2, Serie A, n. 31.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
2 1) le parti concordano che verserà a l'importo fisso di euro Parte_2 Parte_1
200,00 mensili, non rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sul conto corrente della stessa, per assegno divorzile;
2) il figlio sarà affidato alla responsabilità di entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso il padre, presso l'abitazione in Marcon, via Alta 98/B;
3) la madre potrà tenere il figlio con sé due giorni alla settimana, indicativamente, a seconda dei turni di lavoro della madre, il martedì pomeriggio (dall'uscita da scuola o dal suo rientro dal lavoro) fino al mercoledì mattina (allorquando porterà il bambino a scuola) ed il giovedì
(dall'uscita da scuola o dal suo rientro dal lavoro) fino al venerdì mattina (allorquando porterà il bambino a scuola), incluso il pernotto. Durante i periodi in cui non va a scuola la Per_1 madre lo preleverà e lo riaccompagnerà a casa;
se la madre godrà di ulteriori giorni liberi durante la settimana o in caso di trasferta del padre, rimarrà presso la madre. Vista Per_1
l'età di , che ha ormai quasi 14 anni, il calendario di trattenimento e visita sopra Per_1 indicato potrà essere modificato secondo i desideri del minore, di comune accordo tra i genitori e tenendo conto degli impegni del minore e dei genitori.
4) Durante il periodo estivo il minore passerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive;
i genitori concorderanno direttamente i periodi di trattenimento presso ciascuno di essi entro il mese di luglio ed avranno cura di alternare di anno in anno il 15 di agosto;
durante le feste invernali il bambino passerà con ciascun genitore una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno;
analogamente dicasi per le festività
Pasquali, ponti e feste nazionali, che il minore trascorrerà alternativamente, di anno in anno, con la mamma o con il papà;
5) la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando, entro il giorno 10 di ogni mese, al padre la somma di euro 50,00 a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il padre indicherà, somma che dovrà ritenersi comprensiva di tutte le spese ordinarie e che verrà automaticamente aggiornata di anno in anno, secondo indici ISTAT, a far data da gennaio 2026;
6) genitori inoltre concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, rispettivamente il padre nella misura del 85% e la madre per il restante 15%. Per l'individuazione delle spese straordinarie e la disciplina circa l'accordo su di esse si farà riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
3 7) I genitori concordano e si danno atto che l'assegno unico verrà percepito dal padre;
mentre le detrazioni fiscali verranno chieste dai genitori nella misura del 85% al padre e 15% alla madre, conformemente all'effettiva contribuzione, ai sensi della vigente normativa, così come gli oneri / spese detraibili o deducibili. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro.
Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
8) I genitori prestano assenso reciproco per la sottoscrizione dei moduli necessari per l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestato al figlio minore, solo per finalità turistiche e di studio;
9) I coniugi si rilasciano libero assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o carta di identità valevole per l'espatrio.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Codroipo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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