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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè all'udienza del
01.04.25 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6367/24
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to LAURETTA Parte_1
ALESSANDRO, come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo in virtù di procura generale alle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il C.T.U. nominato, al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa, concludeva la sua relazione, ritenendo sussistenti le condizioni per il riconoscimento della prestazione a decorrere da gennaio 2024. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 06.11.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con il riconoscimento della prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni che seguono.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella censura alle argomentazioni del CTU che ha negato il riconoscimento del requisito sanitario per la prestazione rivendicata, a far data dalla domanda amministrativa del 28.02.2022.
Evidenzia l'istante come la diagnosi riconosciuta dallo stesso CTU trovi riscontro nelle certificazioni mediche in atti da cui si evince che la capacità lavorativa della sig.ra era ridotta permanentemente nella misura del 76% o Parte_1 comunque superiore al 73%, sin dall'epoca della domanda amministrativa. Invero il CTU ha ritenuto la ricorrente affetta dalle seguenti patologie: Ipertensione arteriosa;
Ipoacusia bilaterale;
Sindrome depressiva di media entità; Cistite cronica con incontinenza urinaria stabilizzata;
Poliartrosi con marcato impegno funzionale e discopatie multiple del tratto cervicale e lombare, ritenendo quale patologia più invalidante della ricorrente la poliartrosi. Nello specifico, ha affermato che “ nel caso in oggetto la paziente , a causa dei deficit del rachide in toto presenta deficit di flesso-estensione del rachide in toto, marcato deficit alla deambulazione autonoma e impossibilità anche parziale di accovacciamento . A tanto il sottoscritto giunge sulla base della visita peritale e dallo studio della documentazione agli atti. In relazione alla decorrenza, il sottoscritto deve evidenziare che l'aggravamento evidenziato in corso di visita peritale non trova riscontro nella documentazione agli atti, dalla visita peritale, pertanto , andrebbe valutata . Trattandosi di patologia grave il sottoscritto ritiene di retrodatare la decorrenza a sei mesi prima di detta data”. Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, venendo considerate tutte le infermità accertate. La decorrenza del beneficio è stata retrodatata a sei mesi prima della data della visita in ragione della natura della patologia e della mancanza di adeguate certificazioni mediche attestanti l'aggravamento riscontrato all'esame obiettivo. Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. L'opposizione va dunque rigettata, dovendosi confermare la decorrenza del beneficio a far data da gennaio 2024.
Le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario in corso del procedimento di
ATP.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione e dichiara in favore di la sussistenza Parte_1 del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024.
b) Compensa per intero le spese del giudizio c) Liquida le spese di CTU con separato decreto.
Torre Annunziata, 01.04.25
Il giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé