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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 243/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di P.IVA_1
Genova. APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessio Biagi e Valeria Avegno per procura allegata alla memoria di costituzione in appello. APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 5.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 6.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, , docente di ruolo dal CP_1
1992, ha convenuto in giudizio il e il Parte_1 , lamentando l'illegittimità del Controparte_2 recupero dell'indebito retributivo di euro 4.754,45 e formulando le seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertare e dichiarare – previo occorrendo annullamento del Provvedimento di addebito opposto – che nulla è dovuto per qualsiasi titolo/ragione e/o causa dalla ricorrente alle
Amministrazioni convenute, con conseguente diritto della medesima alla restituzione delle somme nelle more trattenute, per i motivi sopra esposti in diritto;
B) dichiarare in ogni caso l'irripetibilità delle somme ex adverso richieste per le ragioni sopra esposte e qui richiamate, con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione delle somme nelle more trattenute;
C) in subordine, accertare e dichiarare comunque l'avvenuta prescrizione delle avverse pretese almeno per Euro 2.877,65”.
Entrambi i costituiti hanno contestato la fondatezza del ricorso. CP_3
Con sentenza n. 252 del 27.2.2024, il Tribunale di Genova, oltre a dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, ha nel merito respinto le domande principali sub A) e B),
[...] riguardanti l'an del diritto alla ripetizione dell'indebito, e ha accolto solo la domanda subordinata sub C), dichiarando non ripetibile per avvenuta prescrizione l'importo di € 2877,65. Il Tribunale ha, quindi, condannato rispettivamente il a rifondere le spese Parte_1
di lite alla ricorrente e quest'ultima alla rifusione delle spese a favore del
. Controparte_2
Cont Il propone appello impugnando solo la statuizione di condanna alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, sul rilievo che la soccombenza reciproca ne avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale o quantomeno parziale. L'appellata resiste.
La causa è stata discussa mediante il deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 11.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Unica questione controversa nel presente giudizio di appello è quella che Cont riguarda il regolamento delle spese processuali nei rapporti tra il e
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l'appellata: spese che il Tribunale ha posto integralmente a carico del primo in base al criterio della soccombenza, con statuizione censurata dall'appellante in ragione dell'erroneo apprezzamento dell'esito della lite ai fini dell'art. 92 c.p.c.
La censura dell'appellante è fondata.
A fronte del rigetto delle due domande principali dell'appellata, aventi ad oggetto l'accertamento dell'infondatezza e irripetibilità dell'indebito retributivo di euro 4.754,45, e dell'accoglimento della sola domanda subordinata di prescrizione parziale di detto indebito, limitata all'importo di euro 2.877,65, il non può considerarsi soccombente, neanche da CP_2
un punto di vista sostanziale, e si è in presenza di una situazione di
“reciprocità” che giustifica la compensazione parziale delle spese tra le parti (Cass. S.U. 32061/2022).
La compensazione, in considerazione dell'ammontare del credito riconosciuto in rapporto a quello domandato e del principio di causalità, può essere commisurata ad un terzo del totale, con la condanna del al CP_2
rimborso dei restanti due terzi.
La quota è liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'importo attribuito e dell'attività difensiva in concreto espletata nonché della non particolare complessità delle questioni trattate, tale da determinare l'applicazione di valori prossimi ai minimi dello scaglione.
Pare equo compensare le spese del presente grado, attesa la natura e l'esiguo valore della questione oggetto di appello.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, compensa parzialmente le spese di lite del primo grado, nella misura di un terzo, e condanna il
[...]
a rimborsare a la quota residua, Parte_1 CP_1
liquidata in euro 800,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa;
compensa le spese del presente grado.
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Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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