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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 614 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Ferri dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
- esecutato
- opponente nella fase sommaria dinanzi il G.E.
- attore nel presente giudizio di merito -
E
, nata l'[...] a [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
C.F._3 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Cristina Oliveti del Foro di Roma dalla quale sono rappresentate e difese giusta procura in atti
- creditrici procedenti nel giudizio di esecuzione
- opposte nella fase sommaria dinanzi il G.E.
- convenute nel presente giudizio di merito
sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da note scritte ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Infondata è l'opposizione agli atti esecutivi promossa ex art. 617, comma 2 cpc da in seno al procedimento di esecuzione Parte_1 pendente dinanzi questo Tribunale rubricato sub RGE. n. 207/2020 (al quale era stato riunito il procedimento di esecuzione rubricato sub R.G.
208/2020) e della quale il presente giudizio costituisce la fase di merito ora introdotta ex art. 617, comma 2 cpc nel termine perentorio assegnato dal
Giudice dell'esecuzione a definizione della fase sommaria.
2. In particolare, non condivisibile è la tesi dell'opponente (sostenuta nella fase sommaria e ora nella fase di merito dell'opposizione) per cui la notifica allo stesso degli atti di precetto propedeutici all'instaurazione dei procedimenti esecutivi sopra identificati e, poi, la notifica ex art. 143 cpc degli atti di pignoramento presso terzi che hanno introdotto i procedimenti medesimi, fossero affetti da nullità, con conseguente invalidità degli atti dell'esecuzione promossa.
Invero, l'esame delle relate di notifica dei detti atti di precetto dà conto di quanto segue.
Con riguardo all'atto di precetto datato 27.12.2019, notificato dalla unitamente al titolo esecutivo (sentenza n. 14187/2017 del CP_1
Tribunale di Roma), si rileva che dalla relativa relata di notifica (prodotta da parte opponente), che fa fede fino a querela di falso di quanto accertato dal pubblico ufficiale, risulta che il 13 gennaio 2020 l'ufficiale giudiziario si recò in Poggio Moiano, via Alessandro Manzoni, n. 50 presso CP_2
(indicata nella relata di notifica come coniuge del destinatario
[...] dell'atto e qui non trovò alcuna indicazione né della Parte_1
, né del destinatario della notifica CP_2 Parte_1
Stante tale negativo esito della notifica presso l'indirizzo indicato dalla notificante , restituì l'atto alla stessa. CP_1
La , dunque, il successivo 25 febbraio 2020 acquisì un nuovo CP_1 certificato anagrafico presso il Comune di Poggio Moiano (allegato, invero, alla relata nel nuovo tentativo di notifica prodotta sempre da parte opponente) che, al pari di un precedente certificato acquisito precedentemente alla prima tentata notifica (v. anche il certificato dell'11.12.2019 prodotto dalle opposte) indicava la residenza del in Pt_1
Poggio Moiano, “loc.tà senza fissa dimora”.
2 Dunque la si determinò a tentare ulteriore notifica al CP_1 Pt_1 in Poggio Moiano, “loc.tà senza fissa dimora”. L'ufficiale giudiziario anche questa volta le restituì l'atto di precetto relazionando in data 28.2.2020 (v. seconda relata di notifica prodotta dall'opponente) che non aveva potuto effettuare la notifica in quanto dall'Ufficio anagrafe del Comune di Poggio Moiano la “loc.tà senza fissa dimora” non esisteva nella realtà, trattandosi di un indirizzo fittizio ove venivano iscritte dal Comune le persone senza fissa dimora.
A tal punto la diede impulso alla notifica del precetto con le CP_1 modalità previste dall'art. 143 cpc.
L'ufficiale giudiziario, dunque, depositò l'atto nella casa comunale del
Comune di Poggio Moiano, ultimo luogo di residenza conosciuto del destinatario.
Identità di iter, di luoghi dei tentativi di notifica e di ricerche anagrafiche si riscontrano nelle relate di notifica dell'atto di precetto del 27.12.2020 e del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Roma n. 9290/2018) da parte della (v. le relate di notifica dell'atto di precetto di questa, Pt_2 prodotte da parte opponente).
Quanto ai successivi atti di pignoramento notificati dalla e CP_1 dalla , entrambe, dopo aver acquisito un nuovo certificato Pt_2 anagrafico del destinatario che indicava ancora la sua residenza nella
“loc.tà senza fissa dimora” in Poggio Moiano e memori del fatto che tale località, come scoperto dall'ufficiale giudiziario in occasione della precedente tentata notifica di cui si è detto, era fittizia, hanno provato a notificare i rispettivi atti al presso il luogo fisico e reale costituito Pt_1 dalla Casa comunale e poi, stante l'esito negativo di tale notifica, ai sensi dell'art. 143 cpc. (v. relate di notifica dei due atti di pignoramento e v. certificato di residenza rilasciato dal Comune di Poggio Moiano il 6.5.2020, allegato a dette relate, prodotti da parte opponente).
La sopra effettuata ricostruzione dei fatti deve essere completata, ancora, indicando quanto indicato confessoriamente dallo stesso opponente (v. pag. 6 dell'atto di citazione) ovvero:
- che in Poggio Moiano, in Viale Manzoni 50 “non erano leggibili (poiché sbiaditi dal sole) i nominativi del destinatario e della moglie convivente” (pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione);
3 - che “l'opponente negli ultimi quindici anni circa, non ha mai cambiato la sua residenza effettiva ed abituale in Poggio Moiano Viale Manzoni 50” (pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione).
Infine, il quadro fattuale va integrato evidenziando il seguente fatto allegato dalle opposte e non contestato dalla parte opponente (con gli effetti di cui all'art. 115 cpc), ovvero che l'iscrizione anagrafica del Pt_1 in “loc.tà senza fissa dimora” del Comune di Poggio Moiano dipendeva da una dichiarazione anagrafica di essere senza fissa dimora, che era stata resa proprio da quest'ultimo al Comune (e, del resto, che l'iscrizione anagrafica avente tale contenuto, relativo ad una residenza in località sia pure fittizia, fosse stata determinata da una dichiarazione del è Pt_1 corroborato dalla considerazione che, altrimenti, il avrebbe CP_3 indicato lo stesso semplicemente come irreperibile).
2.1. Così ricostruita la vicenda fattuale, deve essere affermata la regolarità delle notifiche effettuate dalle odierne opposte ai sensi dell'art. 143 cpc., non essendo condivisibile, invece, l'eccezione di nullità spiegata dall'opponente.
Invero, esse non hanno arrestato le rispettive ricerche del destinatario delle notifiche alle risultanze del certificato di residenza anagrafica da cui risultava che il risiedeva, come proprio dallo stesso Pt_1
(inveritieramente) dichiarato al Comune, in Poggio Moiano, “loc.tà senza fissa dimora”. Esse hanno in prima battuta tentato di notificare il precetto presso un luogo esistente nella realtà, che ritenevano essere la sua residenza effettiva, ovvero via Manzoni, 50, Poggio Moiano, avendo anche l'accortezza di indicare all'ufficiale giudiziario il cognome della coniuge del destinatario che poteva risultare sulla cassetta postale o sul citofono.
Tale effettiva ricerca, nonostante le diverse risultanze del certificato di residenza anagrafica, risulta essere stata correttamente effettuata dato che, come visto, lo stesso opponente ha allegato nel proprio atto di Pt_1 opposizione che presso quell'indirizzo vi era la sua residenza effettiva (pur avendo egli dichiarato al Comune di non avere abituale dimora in un luogo specifico).
L'ufficiale giudiziario, tuttavia, in quel luogo correttamente individuato ed indicato dalla e dalla non potè avere un contatto CP_1 Pt_2 diretto né con il destinatario, né con altri soggetti designati dalle norme del
4 codice di rito per la materiale ricezione degli atti, non rinvenendo presso quell'indirizzo alcun riferimento ai cognomi del destinatario e della di lui coniuge, come attestato nella relata dii notifica sopra esaminata, avverso la quale non è stata proposta querela di falso. Anzi, anche lo stesso opponente, come visto, ha allegato che i cognomi suoi e della moglie non si leggevano perché sbiaditi dal sole.
Ciò posto, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, alcuna ulteriore ricerca doveva essere effettuata dall'ufficiale giudiziario: già si era recato presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla mera risultanza anagrafica e tale indirizzo era – come riconosciuto dallo stesso opponente
– proprio quello dove lo stesso risiedeva effettivamente. Quindi la ricerca in altri luoghi non avrebbe potuto che essere destinata ad avere esito negativo.
Né, dopo non aver trovato i cognomi stampati in corrispondenza del civico, erano esigibili, sulla base della diligenza occorrente nel caso di specie, ulteriori ricerche del AN da parte dell'ufficiale giudiziario in via
Alessandro Manzoni, n. 50, Poggio Moiano, ovvero presso un indirizzo che, anzitutto, già di per sé era difforme dalle volute (dal risultanze Pt_1 anagrafiche, tanto da non prestarsi intrinsecamente ad approfondimenti
(come sarebbe stato immaginabile se, invece, quel civico fosse corrisposto all'indirizzo di residenza anagrafico) e, in secondo luogo, non era caratterizzato dalla presenza di altri riferimenti cui far ricorso. In particolare, come si evince dalla fotografia prodotta dallo stesso opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, a quel civico corrisponde una villetta dotata di un citofono personale (e non un condominio dotato di un citofono con il nome di altri soggetti cui poter richiedere, in ipotesi, informazioni sul destinatario dell'atto da notificare) e di una cassetta della posta priva di indicazioni.
Correttamente, quindi, le odierne opposte, dopo tale tentativo di notifica negativo, hanno tentato una nuova notifica presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe (accorgendosi tuttavia, nel corso del tentativo di notifica, che era fittizio, non esistendo nella realtà alcuna “località senza fissa dimora” nel Comune di Poggio Moiano: v. relata di notifica in atti) e correttamente, in ultima analisi, hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc tanto del precetto, quanto del successivo atto di pignoramento.
5 2.2. Non vi è prova, poi, che alla data delle dette notifiche il fosse Pt_1 titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo risultante da pubblici registri come applicabile ratione temporis al quale inoltrare l'atto ex art. 149 bis cpc.
3. Ferme le dirimenti considerazioni di cui sopra, a tutto concedere,
l'eventuale nullità della notificazione del precetto e del pignoramento dovrebbe comunque ritenersi sanata sulla scorta del generale principio del raggiungimento dello scopo, essendo stata proposta dal tanto Pt_1
l'opposizione agli atti esecutivi (di cui il presente giudizio costituisce la fase di merito), tanto – con distinto ricorso - una diversa opposizione ex art. 615 cpc (come risulta dai documenti prodotti dalle parti). Invero, la sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulti concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ottica di una chiara dequotazione dei vizi meramente formali, ha chiarito che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., ordinanza n. 25900 del 15/12/2016,), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 co.3 c.p.c.) in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore. Né possono farsi valere vizi rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia o non indichi quali specifiche facoltà difensive avrebbe inteso esercitare ove avesse appreso in precedenza dell'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti.
Pertanto, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi,
a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato, atteso che non è meritevole di tutela un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n. 3967).
Peraltro, sotto il menzionato profilo della causalità giuridica del vizio formale, si rende opportuno evidenziare che nel caso di specie l'opponente non ha né allegato né tanto meno dimostrato il tipo di pregiudizio
6 sostanziale concretamente subito a causa del censurato difetto formale inficiante la notifica o la specifica facoltà difensiva che avrebbe potuto ed inteso esercitare ove fosse venuto a conoscenza precedentemente del precetto e del pignoramento, di talchè pare comunque difettare il requisito dell'interesse ad agire sulla base delle ragioni sinora svolte.
In ultima analisi, la stessa proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno esecutato è atto idoneo a sanare il detto vizio di notificazione del precetto e del pignoramento, in quanto attesta l'avvenuta conoscenza della procedura esecutiva, con pieno raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, ultimo comma c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 19498/2013).
Né può affermarsi che l'aver opponente allegato, solo formalisticamente, che la (asserita) nullità della notifica del precetto gli avrebbe impedito l'adempimento spontaneo nei dieci giorni ivi assegnati ex art. 482 cpc, muti la soluzione. Trattasi, come indicato, di una mera enunciazione di principio come si evince dal tenore della sua formulazione e dal fatto stesso che neppure nel corso dell'esecuzione il AN ha offerto spontaneamente il pagamento delle somme precettate, pur avendone la possibilità, avendo acquisito effettiva contezza della sua pendenza ben prima della sua definizione.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
5. La manifesta infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, sostenuta dalla condotta di chi ha mantenuto consapevolmente una iscrizione anagrafica in “loc.tà senza fissa dimora” pur dimorando abitualmente presso un'abitazione nella quale ha omesso di ripristinare le indicazioni dei cognomi sul citofono divenute illeggibili, per poi dolersi infondatamente di non esser stato ricercato adeguatamente dai propri creditori e di una eseguita notifica ai sensi dell'art. 143 cpc o per poi dolersi di non aver potuto essere informato, stante l'asserita nullità della notifica del precetto, della possibilità di adempiere spontaneamente l'obbligazione, senza tuttavia procedere in tal senso una volta venuto a conoscenza dell'esecuzione, è sintomatica della colpa grave che ha sorretto l'azione e impone la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Si ritiene di liquidare l'importo che deve essere corrisposto a tale titolo dal
AN a ciascuna delle opponenti in € 4.000,00 all'attualità, avuto riguardo alla durata del giudizio di opposizione instaurato temerariamente e
7 all'espletamento di attività processuale superflua, che ha avuto solo l'effetto di impegnare, con un'opposizione del tutto pretestuosa, le limitate risorse del sistema giudiziario sottraendole ad altri utenti della giustizia e così ritardando la definizione di altri giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione ex art. 617, comma 2 cpc introdotta dinanzi il G.E. da in seno ai procedimenti Parte_1 esecutivi riuniti rubricati sub R.G. 207/2020 e 208/2020, già pendenti dinanzi questo Tribunale, e proseguita dallo stesso con l'introduzione della presente fase di merito;
2) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso Parte_2 professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014, ferme le spese già liquidate in favore di queste ultime dal G.E. in relazione all'attività defensionale svolta nella pregressa fase sommaria dell'opposizione;
3) condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 4.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
4) condanna a corrispondere a la Parte_1 Parte_2 somma di € 4.000,00 ex art. 96, comma 3 cpc.
Dato in Rieti il 6 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 614 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Ferri dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
- esecutato
- opponente nella fase sommaria dinanzi il G.E.
- attore nel presente giudizio di merito -
E
, nata l'[...] a [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
C.F._3 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Cristina Oliveti del Foro di Roma dalla quale sono rappresentate e difese giusta procura in atti
- creditrici procedenti nel giudizio di esecuzione
- opposte nella fase sommaria dinanzi il G.E.
- convenute nel presente giudizio di merito
sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da note scritte ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Infondata è l'opposizione agli atti esecutivi promossa ex art. 617, comma 2 cpc da in seno al procedimento di esecuzione Parte_1 pendente dinanzi questo Tribunale rubricato sub RGE. n. 207/2020 (al quale era stato riunito il procedimento di esecuzione rubricato sub R.G.
208/2020) e della quale il presente giudizio costituisce la fase di merito ora introdotta ex art. 617, comma 2 cpc nel termine perentorio assegnato dal
Giudice dell'esecuzione a definizione della fase sommaria.
2. In particolare, non condivisibile è la tesi dell'opponente (sostenuta nella fase sommaria e ora nella fase di merito dell'opposizione) per cui la notifica allo stesso degli atti di precetto propedeutici all'instaurazione dei procedimenti esecutivi sopra identificati e, poi, la notifica ex art. 143 cpc degli atti di pignoramento presso terzi che hanno introdotto i procedimenti medesimi, fossero affetti da nullità, con conseguente invalidità degli atti dell'esecuzione promossa.
Invero, l'esame delle relate di notifica dei detti atti di precetto dà conto di quanto segue.
Con riguardo all'atto di precetto datato 27.12.2019, notificato dalla unitamente al titolo esecutivo (sentenza n. 14187/2017 del CP_1
Tribunale di Roma), si rileva che dalla relativa relata di notifica (prodotta da parte opponente), che fa fede fino a querela di falso di quanto accertato dal pubblico ufficiale, risulta che il 13 gennaio 2020 l'ufficiale giudiziario si recò in Poggio Moiano, via Alessandro Manzoni, n. 50 presso CP_2
(indicata nella relata di notifica come coniuge del destinatario
[...] dell'atto e qui non trovò alcuna indicazione né della Parte_1
, né del destinatario della notifica CP_2 Parte_1
Stante tale negativo esito della notifica presso l'indirizzo indicato dalla notificante , restituì l'atto alla stessa. CP_1
La , dunque, il successivo 25 febbraio 2020 acquisì un nuovo CP_1 certificato anagrafico presso il Comune di Poggio Moiano (allegato, invero, alla relata nel nuovo tentativo di notifica prodotta sempre da parte opponente) che, al pari di un precedente certificato acquisito precedentemente alla prima tentata notifica (v. anche il certificato dell'11.12.2019 prodotto dalle opposte) indicava la residenza del in Pt_1
Poggio Moiano, “loc.tà senza fissa dimora”.
2 Dunque la si determinò a tentare ulteriore notifica al CP_1 Pt_1 in Poggio Moiano, “loc.tà senza fissa dimora”. L'ufficiale giudiziario anche questa volta le restituì l'atto di precetto relazionando in data 28.2.2020 (v. seconda relata di notifica prodotta dall'opponente) che non aveva potuto effettuare la notifica in quanto dall'Ufficio anagrafe del Comune di Poggio Moiano la “loc.tà senza fissa dimora” non esisteva nella realtà, trattandosi di un indirizzo fittizio ove venivano iscritte dal Comune le persone senza fissa dimora.
A tal punto la diede impulso alla notifica del precetto con le CP_1 modalità previste dall'art. 143 cpc.
L'ufficiale giudiziario, dunque, depositò l'atto nella casa comunale del
Comune di Poggio Moiano, ultimo luogo di residenza conosciuto del destinatario.
Identità di iter, di luoghi dei tentativi di notifica e di ricerche anagrafiche si riscontrano nelle relate di notifica dell'atto di precetto del 27.12.2020 e del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Roma n. 9290/2018) da parte della (v. le relate di notifica dell'atto di precetto di questa, Pt_2 prodotte da parte opponente).
Quanto ai successivi atti di pignoramento notificati dalla e CP_1 dalla , entrambe, dopo aver acquisito un nuovo certificato Pt_2 anagrafico del destinatario che indicava ancora la sua residenza nella
“loc.tà senza fissa dimora” in Poggio Moiano e memori del fatto che tale località, come scoperto dall'ufficiale giudiziario in occasione della precedente tentata notifica di cui si è detto, era fittizia, hanno provato a notificare i rispettivi atti al presso il luogo fisico e reale costituito Pt_1 dalla Casa comunale e poi, stante l'esito negativo di tale notifica, ai sensi dell'art. 143 cpc. (v. relate di notifica dei due atti di pignoramento e v. certificato di residenza rilasciato dal Comune di Poggio Moiano il 6.5.2020, allegato a dette relate, prodotti da parte opponente).
La sopra effettuata ricostruzione dei fatti deve essere completata, ancora, indicando quanto indicato confessoriamente dallo stesso opponente (v. pag. 6 dell'atto di citazione) ovvero:
- che in Poggio Moiano, in Viale Manzoni 50 “non erano leggibili (poiché sbiaditi dal sole) i nominativi del destinatario e della moglie convivente” (pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione);
3 - che “l'opponente negli ultimi quindici anni circa, non ha mai cambiato la sua residenza effettiva ed abituale in Poggio Moiano Viale Manzoni 50” (pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione).
Infine, il quadro fattuale va integrato evidenziando il seguente fatto allegato dalle opposte e non contestato dalla parte opponente (con gli effetti di cui all'art. 115 cpc), ovvero che l'iscrizione anagrafica del Pt_1 in “loc.tà senza fissa dimora” del Comune di Poggio Moiano dipendeva da una dichiarazione anagrafica di essere senza fissa dimora, che era stata resa proprio da quest'ultimo al Comune (e, del resto, che l'iscrizione anagrafica avente tale contenuto, relativo ad una residenza in località sia pure fittizia, fosse stata determinata da una dichiarazione del è Pt_1 corroborato dalla considerazione che, altrimenti, il avrebbe CP_3 indicato lo stesso semplicemente come irreperibile).
2.1. Così ricostruita la vicenda fattuale, deve essere affermata la regolarità delle notifiche effettuate dalle odierne opposte ai sensi dell'art. 143 cpc., non essendo condivisibile, invece, l'eccezione di nullità spiegata dall'opponente.
Invero, esse non hanno arrestato le rispettive ricerche del destinatario delle notifiche alle risultanze del certificato di residenza anagrafica da cui risultava che il risiedeva, come proprio dallo stesso Pt_1
(inveritieramente) dichiarato al Comune, in Poggio Moiano, “loc.tà senza fissa dimora”. Esse hanno in prima battuta tentato di notificare il precetto presso un luogo esistente nella realtà, che ritenevano essere la sua residenza effettiva, ovvero via Manzoni, 50, Poggio Moiano, avendo anche l'accortezza di indicare all'ufficiale giudiziario il cognome della coniuge del destinatario che poteva risultare sulla cassetta postale o sul citofono.
Tale effettiva ricerca, nonostante le diverse risultanze del certificato di residenza anagrafica, risulta essere stata correttamente effettuata dato che, come visto, lo stesso opponente ha allegato nel proprio atto di Pt_1 opposizione che presso quell'indirizzo vi era la sua residenza effettiva (pur avendo egli dichiarato al Comune di non avere abituale dimora in un luogo specifico).
L'ufficiale giudiziario, tuttavia, in quel luogo correttamente individuato ed indicato dalla e dalla non potè avere un contatto CP_1 Pt_2 diretto né con il destinatario, né con altri soggetti designati dalle norme del
4 codice di rito per la materiale ricezione degli atti, non rinvenendo presso quell'indirizzo alcun riferimento ai cognomi del destinatario e della di lui coniuge, come attestato nella relata dii notifica sopra esaminata, avverso la quale non è stata proposta querela di falso. Anzi, anche lo stesso opponente, come visto, ha allegato che i cognomi suoi e della moglie non si leggevano perché sbiaditi dal sole.
Ciò posto, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, alcuna ulteriore ricerca doveva essere effettuata dall'ufficiale giudiziario: già si era recato presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla mera risultanza anagrafica e tale indirizzo era – come riconosciuto dallo stesso opponente
– proprio quello dove lo stesso risiedeva effettivamente. Quindi la ricerca in altri luoghi non avrebbe potuto che essere destinata ad avere esito negativo.
Né, dopo non aver trovato i cognomi stampati in corrispondenza del civico, erano esigibili, sulla base della diligenza occorrente nel caso di specie, ulteriori ricerche del AN da parte dell'ufficiale giudiziario in via
Alessandro Manzoni, n. 50, Poggio Moiano, ovvero presso un indirizzo che, anzitutto, già di per sé era difforme dalle volute (dal risultanze Pt_1 anagrafiche, tanto da non prestarsi intrinsecamente ad approfondimenti
(come sarebbe stato immaginabile se, invece, quel civico fosse corrisposto all'indirizzo di residenza anagrafico) e, in secondo luogo, non era caratterizzato dalla presenza di altri riferimenti cui far ricorso. In particolare, come si evince dalla fotografia prodotta dallo stesso opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, a quel civico corrisponde una villetta dotata di un citofono personale (e non un condominio dotato di un citofono con il nome di altri soggetti cui poter richiedere, in ipotesi, informazioni sul destinatario dell'atto da notificare) e di una cassetta della posta priva di indicazioni.
Correttamente, quindi, le odierne opposte, dopo tale tentativo di notifica negativo, hanno tentato una nuova notifica presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe (accorgendosi tuttavia, nel corso del tentativo di notifica, che era fittizio, non esistendo nella realtà alcuna “località senza fissa dimora” nel Comune di Poggio Moiano: v. relata di notifica in atti) e correttamente, in ultima analisi, hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc tanto del precetto, quanto del successivo atto di pignoramento.
5 2.2. Non vi è prova, poi, che alla data delle dette notifiche il fosse Pt_1 titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo risultante da pubblici registri come applicabile ratione temporis al quale inoltrare l'atto ex art. 149 bis cpc.
3. Ferme le dirimenti considerazioni di cui sopra, a tutto concedere,
l'eventuale nullità della notificazione del precetto e del pignoramento dovrebbe comunque ritenersi sanata sulla scorta del generale principio del raggiungimento dello scopo, essendo stata proposta dal tanto Pt_1
l'opposizione agli atti esecutivi (di cui il presente giudizio costituisce la fase di merito), tanto – con distinto ricorso - una diversa opposizione ex art. 615 cpc (come risulta dai documenti prodotti dalle parti). Invero, la sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulti concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ottica di una chiara dequotazione dei vizi meramente formali, ha chiarito che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., ordinanza n. 25900 del 15/12/2016,), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 co.3 c.p.c.) in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore. Né possono farsi valere vizi rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia o non indichi quali specifiche facoltà difensive avrebbe inteso esercitare ove avesse appreso in precedenza dell'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti.
Pertanto, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi,
a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato, atteso che non è meritevole di tutela un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n. 3967).
Peraltro, sotto il menzionato profilo della causalità giuridica del vizio formale, si rende opportuno evidenziare che nel caso di specie l'opponente non ha né allegato né tanto meno dimostrato il tipo di pregiudizio
6 sostanziale concretamente subito a causa del censurato difetto formale inficiante la notifica o la specifica facoltà difensiva che avrebbe potuto ed inteso esercitare ove fosse venuto a conoscenza precedentemente del precetto e del pignoramento, di talchè pare comunque difettare il requisito dell'interesse ad agire sulla base delle ragioni sinora svolte.
In ultima analisi, la stessa proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno esecutato è atto idoneo a sanare il detto vizio di notificazione del precetto e del pignoramento, in quanto attesta l'avvenuta conoscenza della procedura esecutiva, con pieno raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, ultimo comma c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 19498/2013).
Né può affermarsi che l'aver opponente allegato, solo formalisticamente, che la (asserita) nullità della notifica del precetto gli avrebbe impedito l'adempimento spontaneo nei dieci giorni ivi assegnati ex art. 482 cpc, muti la soluzione. Trattasi, come indicato, di una mera enunciazione di principio come si evince dal tenore della sua formulazione e dal fatto stesso che neppure nel corso dell'esecuzione il AN ha offerto spontaneamente il pagamento delle somme precettate, pur avendone la possibilità, avendo acquisito effettiva contezza della sua pendenza ben prima della sua definizione.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
5. La manifesta infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, sostenuta dalla condotta di chi ha mantenuto consapevolmente una iscrizione anagrafica in “loc.tà senza fissa dimora” pur dimorando abitualmente presso un'abitazione nella quale ha omesso di ripristinare le indicazioni dei cognomi sul citofono divenute illeggibili, per poi dolersi infondatamente di non esser stato ricercato adeguatamente dai propri creditori e di una eseguita notifica ai sensi dell'art. 143 cpc o per poi dolersi di non aver potuto essere informato, stante l'asserita nullità della notifica del precetto, della possibilità di adempiere spontaneamente l'obbligazione, senza tuttavia procedere in tal senso una volta venuto a conoscenza dell'esecuzione, è sintomatica della colpa grave che ha sorretto l'azione e impone la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Si ritiene di liquidare l'importo che deve essere corrisposto a tale titolo dal
AN a ciascuna delle opponenti in € 4.000,00 all'attualità, avuto riguardo alla durata del giudizio di opposizione instaurato temerariamente e
7 all'espletamento di attività processuale superflua, che ha avuto solo l'effetto di impegnare, con un'opposizione del tutto pretestuosa, le limitate risorse del sistema giudiziario sottraendole ad altri utenti della giustizia e così ritardando la definizione di altri giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione ex art. 617, comma 2 cpc introdotta dinanzi il G.E. da in seno ai procedimenti Parte_1 esecutivi riuniti rubricati sub R.G. 207/2020 e 208/2020, già pendenti dinanzi questo Tribunale, e proseguita dallo stesso con l'introduzione della presente fase di merito;
2) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso Parte_2 professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014, ferme le spese già liquidate in favore di queste ultime dal G.E. in relazione all'attività defensionale svolta nella pregressa fase sommaria dell'opposizione;
3) condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 4.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
4) condanna a corrispondere a la Parte_1 Parte_2 somma di € 4.000,00 ex art. 96, comma 3 cpc.
Dato in Rieti il 6 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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