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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9067 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7055/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7055/2025 Ex art .127 bis cpc tra tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
**** Oggi 25 novembre 2025, alle ore 9,05 innanzi al giudice Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per
, l'avv.to/gli avv.ti ORSENIGO AO IO IA e Parte_1 l'avv. Negri nonchè l'ing CP_1 Il Giudice
-in conformità al Protocollo per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti
-dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro espressa volontà alla trattazione della presente udienza nelle modalità da remoto I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza . Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. L'avv. Negri precisa come in atti e si riporta a quanto ivi dedotto. L'ing sottolinea che si tratta di due quesiti e non uno soltanto e fa presente che non sono stati CP_1 chiesti i costi delle spese sostenute e la modalità di richiesta di liquidazione è sempre la stessa da oltre 15 anni per le medesime attività professionali ribadisce che si tratta di rilievi su 64 unità immobiliari.
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 14,50 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7055/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSENIGO Parte_1 P.IVA_1
AO IO IA elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 7 20122 presso il difensore Pt_1
avv. ORSENIGO AO IO IA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con ricorso ex art 281 decies cpc da parte del con il quale ha opposto il decreto di liquidazione dei compensi del Controparte_2
c.t.u. ing. emesso in data 22 gennaio 2025, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Controparte_1
Tribunale di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23 R.G., G.I. dr. Pietro Paolo Pisani, chiedendo : “Piaccia al
Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, acquisiti, se necessario, da chi ha provveduto alla liquidazione o da chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011: in via preliminare: sospendere, con decreto inaudita altera parte ovvero a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'opposto decreto di liquidazione c.t.u. emesso in data 22 gennaio 2024, cron. n.
681/2025, nella causa davanti il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23 R.G.; nel merito: revocare il decreto di liquidazione c.t.u. emesso in data 22 gennaio 2024, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Tribunale
di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23 R.G. e, per l'effetto, rideterminare gli onorari dovuti al c.t.u. ing.
[...]
ai sensi dell'art. 16 del d.m. 30 maggio 2002, ovvero in base alle vacazioni ai sensi dell'art. 4 della CP_1
legge 319/1980 e, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto dell'attività effettivamente pagina 3 di 11 espletata per l'esecuzione dell'incarico. In ogni caso, con il favore delle spese del presente procedimento e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge. in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i corretti onorari dovuti al c.t.u. per l'attività espletata.”
L'ing depositava in data 20.5.2025 memoria con la quale chiedeva: “… di rigettare il predetto ricorso CP_1
e tutte le domande in esso sollevate, confermando il provvedimento di liquidazione emesso da codesto Spett.le
Tribunale il giorno 22 gennaio 2024, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Tribunale di Milano, sezione XIII
civile, n. 14771/23 R.G., G.I. dr. Pietro Paolo Pisani, tra con l'avv. Nicola Sacco - attrice – Controparte_1
contro , che di seguito si riporta, in relazione all'istanza di liquidazione che Controparte_2
viene congiuntamente allegata….”
All'udienza del 26.6.2025, contumace la parte ricorrente insisteva nella sospensione Controparte_3
dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e la resistente si opponeva.
Con ordinanza del 2.9.2025 il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia del decreto di liquidazione sul presupposto della sussistenza dei gravi motivi …” ovvero la difficoltà per i singoli condomini di recuperare -
nell'ipotesi di revoca del decreto di liquidazione e conseguente minor liquidazione del compenso al CTU -
quanto da ciascun condomino maggiormente versato, atteso che l'opposta non ha fornito sul punto idonea garanzia in tal senso”
All'udienza del 25.11.2025 le parti precisavano come in atti e in esito alla discussione orale ed alla camera di consiglio la causa viene decisa con la presente sentenza.
E' pacifico tra le parti, e comunque non contestato, che:
-nell'ambito del procedimento n. 14771/2023 R.G. promosso avanti il Tribunale di Milano da Controparte_1
contro , in data 14.12.2023 il Giudice dott. Pietro paolo Pisani,
[...] Controparte_4
ha nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio l'ing. Controparte_1
- All'udienza del 15.04.2024 il Giudice ha formulato al CTU nominato che accettava l'incarico il seguente quesito: “Sentite le parti ed i loro consulenti, avvalendosi delle facoltà di cui all'art.194 c.p.c., ivi comprese quelle
di accesso alle proprietà private e condominiali site sui luoghi di causa;
esaminati gli atti ed i documenti di
causa; tenuto conto dello stato dei luoghi, della loro destinazione originaria e delle loro modificazioni
pagina 4 di 11 eventualmente intervenute nel tempo, delle prescrizioni di legge e di quelle di regolamento condominiale ove
esistenti, dell'accordo transattivo del 6/5/2015 intervenuto tra le parti del presente giudizio, delle deduzioni ed
eccezioni rese dalle parti in atti di causa e della documentazione depositata in atti;
acquisita altresì eventuale
documentazione tecnica integrativa da richiedersi alle parti ed agli uffici pubblici competenti;
esperita ogni
eventuale ulteriore indagine, anche con l'ausilio fotografico e planimetrico e di tecnico specialista di sua fiducia;
tentata la conciliazione della lite;
il CTU:
1. Provveda ad analizzare le tabelle millesimali di proprietà e di gestione vigenti nel convenuto, Parte_1
evidenziando i criteri di impostazione e di calcolo utilizzati per la loro redazione ed a verificare la loro conformità
e congruenza alle prescrizioni legali e/o regolamentari e/o alla prassi tecnica e/o allo stato e destinazione attuali
dei luoghi di causa;
2. ove verifichi la loro non conformità e non congruenza alle suddette prescrizioni e criteri e/o allo stato e
destinazione attuali dei luoghi di causa, provveda a redigere le tabelle millesimali di proprietà e di gestione del
Condominio sito in Via Vespri Siciliani, n°5, in , evidenziando i criteri di impostazione e di calcolo utilizzati;
Pt_1
3. in ogni caso provveda a redigere le nuove tabelle relative al riscaldamento tenendo conto di quanto pattuito
tra le parti nell'accordo transattivo del 6/5/2015” …
-In data 28.10.2024 il CTU nominato provvedeva al deposito di elaborato definitivo
- in data 3.11.2024 il CTu depositava istanza di liquidazione dei propri onorari che ha quantificato, ai sensi degli artt. 12 comma 2° e 16 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, in complessivi € 25.200,00 oltre accessori di legge;
- con decreto in data 22 gennaio 2025, cron. 681/2025, il Tribunale di Milano ha liquidato a favore del c.t.u., a titolo di onorario, la somma da questi richiesta di € 25.200,00 oltre accessori, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico delle parti in via solidale.
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 Il Condominio ricorrente ha opposto il decreto di liquidazione lamentando la illegittima ed ingiustificata sommatoria, moltiplicazione e sproporzione deli onorari liquidati.
L'ing. ha contestato i motivi di opposizione al decreto di liquidazione confermando la correttezza CP_1
dell'applicazione delle norme e specificando che per ogni condomino la spesa di revisione hanno riguardato tre pagina 5 di 11 tabelle redatte ed ammontano ad €.900 e non 1200,00 come affermato dall'opponente e che si tratta di calcolo effettuato su 64 unità immobiliari e non 28 come sostenuto dall'opponente.
Il ricorso è tempestivo in quanto proposto in data 20.2.2025 ovvero entro 30 giorni dalla emissione del provvedimento di liquidazione avvenuto in data 25.1.2025.
Nel merito della questione si rileva quanto segue.
L'opponente lamenta tre motivi di opposizione:
1.la illegittima e ingiustificata la sommatoria tra gli onorari di cui all'art. 12 comma 2° e quelli di cui all'art. 16
del d.m. 30 maggio 2002, atteso che l'onorario previsto dall'art. 16 per la redazione delle tabelle, comprende anche tutte le attività accessorie e strumentali, quali i rilievi e le misurazioni, per le quali non potrà pertanto farsi applicazione dell'art. 12.
2. la illegittima e priva di fondamento moltiplicazione degli onorari disciplinati dalle citate disposizioni per ognuna delle 28 unità immobiliari di cui si compone il CP_5
3. la sproporzione degli onorari liquidati in relazione all'attività svolta dal CTU assumendo che il CTU ha
[...]
eseguito solo un rilievo generale delle porzioni esterne e dei cortili, nonché un rilievo metrico unicamente del locale dell'attrice e di due appartamenti al IV e V piano (cfr. doc. 3 e doc. 4), omettendo la misurazione di tutte le altre singole unità immobiliari di cui è composto il Condominio, operando quindi semplicemente una parziale e limitata revisione delle tabelle esistenti.
Quale primo motivo di opposizione l'opponente lamenta la illegittimità del decreto di liquidazione nella parte in cui il Giudice ha proceduto, in relazione agli accertamenti demandati al CTU, alla liquidazione dei singoli compensi, da sommarsi tra di loro, per ogni quesito ritenuto autonomo rispetto agli altri.
Come noto in tema di liquidazione degli onorari dei CTU la normativa di riferimento è il DPR 30.5.2002 n. 115
TU spese di giustizia che prevede, per quanto qui interessa, con riguardo ai compensi che "Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" (art,49,comma 1); gli onorari sono fissi, variabili e a tempo(art. 49
comma 2); "la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia..." (art. 50, comma 1); "Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali pagina 6 di 11 esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico"
(art. 50, comma 2); "Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita" (art. 51, comma 1); "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio" (art. 52, comma 1).
Quanto ai compensi spettanti agli ausiliari come da art. 50 TU spese di giustizia si applica il D.M. 30.5.2002, che all'art. 29, prevede che "Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività
concernente i quesiti". Detto D.M. 30 maggio 2002, disciplinando i criteri e gli onorari applicabili, a seconda delle attività svolte dal consulente sulla base dell'incarico affidatogli, prevede per quanto qui interessa :
-all'art 1 che "Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo... per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni";
-all'art.12 comma 2 che: " Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di rilievi topografici planimetrici e altimetrici compresi le triangolazioni o poligonazione, la misura dei fondi rustici, rilievi di strade, canali, fabbricati,
centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un orario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42".
-all'art. 16 che: "Per la perita o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42".
A ciò si aggiunga in giurisprudenza che è ormai pacifico quanto segue:
-la prevalenza della natura pubblicistica dell'incarico rispetto alla determinazione delle prestazioni con riguardo alle tariffe professionali, identiche, simili o analoghe, dovendosi ritenere che "il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima" (Corte
Cost. 1970 n. 88, 1996 n. 41);
pagina 7 di 11 -la necessità di aver riguardo "all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento" (Cass. 8298 del 01/09/1997);
- l'esigenza che l'attività svolta sia pertinente rispetto all'incarico conferito, tanto che nel caso contrario può
perfino giungersi a negare il compenso (Cass. n. 7632 del 2006 - Rv. 588180, secondo la quale compete al giudice dell'opposizione la valutazione della "rispondenza dell'opera svolta dall'ausiliario ai quesiti postigli. Ne
consegue che, nel caso in cui tutto l'elaborato debba ritenersi fuori d'opera rispetto al quesito, al consulente non spetta alcun compenso");
- la residualità del criterio di liquidazione degli onorari a vacazione, cui si può ricorrere, "anzichè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.
- la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. n. 17685 del 2010 rv. 614180);
- la tendenziale onnicomprensività dell'onorario "sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda le attività
complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso" (Cass. n. 7174 del 2010).
- se è vero che ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è
altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n.
6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014).
pagina 8 di 11 - “Il criterio in questa materia non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico,
ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o,
invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi;
nella seconda, invece,
varrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso. (cfr da ultimo Cass. 6927/2023 e Cass 32521\23).
Orbene fermo quanto sopra in fatto ed in diritto, ad un attento esame dei quesiti sottoposti al CTU che hanno generato il decreto di liquidazione oggi opposto si evince chiaramente come gli stessi siano autonomi e distinti l'uno dall'altro atteso che ben possono esistere senza essere interdipendenti tra loro seppur connessi in via soggettiva .
Ed infatti a ben vedere il quesito ai punti 1 e 2 si propone di verificare la conformità delle tabelle millesimali in vigore, e solo nel caso di non conformità della revisione delle tabelle stesse mentre il punto 3) assume connotato di autonomina atteso che in esso vi è la locuzione “in ogni caso” volta alla redazione “di nuove tabelle relative al riscaldamento tenendo conto di quanto pattuito tra le parti nell'accordo transattivo del 6/5/2015”.
Consegue che l'accertamento demandato al CTU nel procedimento rg.n14771/2023 è da ritenersi plurimo nel caso di specie e quindi legittima la richiesta di liquidazione ex art 12 DM 30.5.2002 per la parte del quesito inerente i rilievi ed ex art.16 DM 30.5.2002 per la redazione delle tabelle millesimali ,atteso che è accertato che le finalità dei quesiti era quella di produrre accertamenti autonomi e distinti ed hanno presupposto necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente (rilievi ex art 12 e tabelle millesimali ex art 16 DM
30.5.2002).
Altrettanto legittima è la richiesta di liquidazione dei compensi indicati all'art 12 e 16 del DM 30.5.2002 applicato per ogni unità immobiliare ovvero per i 28 appartamenti per cui è composto l'edificio.
Infatti, occorre considerare che, pur tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico, che giustifica l'inapplicabilità delle tariffe professionali, che costituiscono, però, il necessario punto di riferimento per l'elaborazione delle tabelle, l'opera del CTU deve pur sempre essere remunerata, in conformità ai criteri normativi, in modo tale da assicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo e dell'impegno prestato. In tale prospettiva sono state determinate ed aggiornate le relative tariffe, che vanno interpretate in pagina 9 di 11 modo da conseguire tale risultato. Pertanto, va ritenuto che una lettura orientata degli art 12 e 16 del DM 2002-
volta a raggiungere le finalità su indicate, attraverso un equilibrato contemperamento delle diverse esigenze-
porta alla determinazione della legittimità della liquidazione del compenso per ogni unità immobiliare oggetto di perizia. Infatti, se applicate restrittivamente, le norme in questione (che prevedono il tetto massimo di valore calcolabile nell'equivalente di un 970,42 euro) finirebbero per remunerare nello stesso modo sia l'unico rilievo di un immobile che tutte i possibili rilievi di "n" immobili, non potendosi adeguatamente recuperare il notevole scostamento tra i compensi come calcolati, nell'ipotesi unitaria prospettata dal ricorrente, limitata alla scelta della misura del compenso tra il minimo e il massimo: applicando il criterio restrittivo di interpretazione della norma -
come vorrebbe parte ricorrente- con una liquidazione totale per ogni attività volta dal CTU (di rilievo e redazione delle tabelle millesimali) per un importo massimo di €.970,42 ciascuna per un totale di €.1940,00, la detta liquidazione appare decisamente riduttiva non solo rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle tariffe professionali (il che, come si è detto, è giustificato dalla natura pubblicistica dell'incarico) ma anche in relazione ad una ragionevole compensazione del lavoro svolto.
Su queste considerazioni, accertata quindi la legittimità della modalità di determinazione separata degli onorari per ciascuna indagine tecnica, deve ritenersi corretto anche il calcolo degli onorari sulla base dei singoli accertamenti con liquidazione del compenso per ogni unità immobiliare oggetto di perizia atteso che la liquidazione in modo unitario, permettendo di giungere solo ad un massimo di 970 Euro, non consente di remunerare adeguatamente l'attività svolta tutte le volte che il numero degli immobili sia molto alto e le attività
allo stesso tempo complesse.
Con il terzo motivo di opposizione il ricorrente lamenta la sproporzione degli onorari liquidati in relazione all'attività svolta dal CTU assumendo che il CTU ha eseguito solo un rilievo generale delle porzioni esterne e dei cortili, nonché un rilievo metrico unicamente del locale dell'attrice e di due appartamenti al IV e V piano (cfr. doc.
3 e doc. 4), omettendo la misurazione di tutte le altre singole unità immobiliari di cui è composto il Condominio,
operando quindi semplicemente una parziale e limitata revisione delle tabelle esistenti.
pagina 10 di 11 Come noto “nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve
accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e
valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso (Cass. n. 7294 del 2013).
Orbene ad un esame attento e ragionato dell'elaborato peritale depositato nel procedimento rg n. 14771\23
emerge la completezza della prestazione svolta dal CTU, la difficoltà e la complessità incontrate dal CTU nello svolgimento dell'incarico nonché il numero di ore effettivamente e ragionevolmente dedicate per l'espletamento dell'incarico; considerate le argomentazioni svolte dal CTU in relazione agli errori rilevati e che hanno portato alla redazione di nuove tabelle millesimali rispetto a quelle vigenti ed i parametri medi applicati per ogni dipo di attività, tutti tali elementi fanno ritenere non solo la adeguatezza e correttezza dell'esecuzione dell'incarico ma anche la congruità degli importi imputati per ogni unità immobiliare (€300 ad unità immobiliare ex art 12 e
€.600,00 per la redazione di tre tabelle per ogni unità immobiliare) a titolo di compenso.
Per quanto sopra le domande di parte ricorrente andranno rigettate.
Stante la particolarità ed unicità della materia trattata, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
PQM
Rigetta le domande di parte ricorrente e conseguentemente conferma il decreto di liquidazione emesso in data
22 gennaio 2025, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23
R.G., G.I. dr. Pietro Paolo Pisani.
Compensa le spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
**** Oggi 25 novembre 2025, alle ore 9,05 innanzi al giudice Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per
, l'avv.to/gli avv.ti ORSENIGO AO IO IA e Parte_1 l'avv. Negri nonchè l'ing CP_1 Il Giudice
-in conformità al Protocollo per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti
-dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro espressa volontà alla trattazione della presente udienza nelle modalità da remoto I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza . Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. L'avv. Negri precisa come in atti e si riporta a quanto ivi dedotto. L'ing sottolinea che si tratta di due quesiti e non uno soltanto e fa presente che non sono stati CP_1 chiesti i costi delle spese sostenute e la modalità di richiesta di liquidazione è sempre la stessa da oltre 15 anni per le medesime attività professionali ribadisce che si tratta di rilievi su 64 unità immobiliari.
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 14,50 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7055/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSENIGO Parte_1 P.IVA_1
AO IO IA elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 7 20122 presso il difensore Pt_1
avv. ORSENIGO AO IO IA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con ricorso ex art 281 decies cpc da parte del con il quale ha opposto il decreto di liquidazione dei compensi del Controparte_2
c.t.u. ing. emesso in data 22 gennaio 2025, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Controparte_1
Tribunale di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23 R.G., G.I. dr. Pietro Paolo Pisani, chiedendo : “Piaccia al
Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, acquisiti, se necessario, da chi ha provveduto alla liquidazione o da chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011: in via preliminare: sospendere, con decreto inaudita altera parte ovvero a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'opposto decreto di liquidazione c.t.u. emesso in data 22 gennaio 2024, cron. n.
681/2025, nella causa davanti il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23 R.G.; nel merito: revocare il decreto di liquidazione c.t.u. emesso in data 22 gennaio 2024, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Tribunale
di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23 R.G. e, per l'effetto, rideterminare gli onorari dovuti al c.t.u. ing.
[...]
ai sensi dell'art. 16 del d.m. 30 maggio 2002, ovvero in base alle vacazioni ai sensi dell'art. 4 della CP_1
legge 319/1980 e, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto dell'attività effettivamente pagina 3 di 11 espletata per l'esecuzione dell'incarico. In ogni caso, con il favore delle spese del presente procedimento e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge. in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i corretti onorari dovuti al c.t.u. per l'attività espletata.”
L'ing depositava in data 20.5.2025 memoria con la quale chiedeva: “… di rigettare il predetto ricorso CP_1
e tutte le domande in esso sollevate, confermando il provvedimento di liquidazione emesso da codesto Spett.le
Tribunale il giorno 22 gennaio 2024, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Tribunale di Milano, sezione XIII
civile, n. 14771/23 R.G., G.I. dr. Pietro Paolo Pisani, tra con l'avv. Nicola Sacco - attrice – Controparte_1
contro , che di seguito si riporta, in relazione all'istanza di liquidazione che Controparte_2
viene congiuntamente allegata….”
All'udienza del 26.6.2025, contumace la parte ricorrente insisteva nella sospensione Controparte_3
dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e la resistente si opponeva.
Con ordinanza del 2.9.2025 il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia del decreto di liquidazione sul presupposto della sussistenza dei gravi motivi …” ovvero la difficoltà per i singoli condomini di recuperare -
nell'ipotesi di revoca del decreto di liquidazione e conseguente minor liquidazione del compenso al CTU -
quanto da ciascun condomino maggiormente versato, atteso che l'opposta non ha fornito sul punto idonea garanzia in tal senso”
All'udienza del 25.11.2025 le parti precisavano come in atti e in esito alla discussione orale ed alla camera di consiglio la causa viene decisa con la presente sentenza.
E' pacifico tra le parti, e comunque non contestato, che:
-nell'ambito del procedimento n. 14771/2023 R.G. promosso avanti il Tribunale di Milano da Controparte_1
contro , in data 14.12.2023 il Giudice dott. Pietro paolo Pisani,
[...] Controparte_4
ha nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio l'ing. Controparte_1
- All'udienza del 15.04.2024 il Giudice ha formulato al CTU nominato che accettava l'incarico il seguente quesito: “Sentite le parti ed i loro consulenti, avvalendosi delle facoltà di cui all'art.194 c.p.c., ivi comprese quelle
di accesso alle proprietà private e condominiali site sui luoghi di causa;
esaminati gli atti ed i documenti di
causa; tenuto conto dello stato dei luoghi, della loro destinazione originaria e delle loro modificazioni
pagina 4 di 11 eventualmente intervenute nel tempo, delle prescrizioni di legge e di quelle di regolamento condominiale ove
esistenti, dell'accordo transattivo del 6/5/2015 intervenuto tra le parti del presente giudizio, delle deduzioni ed
eccezioni rese dalle parti in atti di causa e della documentazione depositata in atti;
acquisita altresì eventuale
documentazione tecnica integrativa da richiedersi alle parti ed agli uffici pubblici competenti;
esperita ogni
eventuale ulteriore indagine, anche con l'ausilio fotografico e planimetrico e di tecnico specialista di sua fiducia;
tentata la conciliazione della lite;
il CTU:
1. Provveda ad analizzare le tabelle millesimali di proprietà e di gestione vigenti nel convenuto, Parte_1
evidenziando i criteri di impostazione e di calcolo utilizzati per la loro redazione ed a verificare la loro conformità
e congruenza alle prescrizioni legali e/o regolamentari e/o alla prassi tecnica e/o allo stato e destinazione attuali
dei luoghi di causa;
2. ove verifichi la loro non conformità e non congruenza alle suddette prescrizioni e criteri e/o allo stato e
destinazione attuali dei luoghi di causa, provveda a redigere le tabelle millesimali di proprietà e di gestione del
Condominio sito in Via Vespri Siciliani, n°5, in , evidenziando i criteri di impostazione e di calcolo utilizzati;
Pt_1
3. in ogni caso provveda a redigere le nuove tabelle relative al riscaldamento tenendo conto di quanto pattuito
tra le parti nell'accordo transattivo del 6/5/2015” …
-In data 28.10.2024 il CTU nominato provvedeva al deposito di elaborato definitivo
- in data 3.11.2024 il CTu depositava istanza di liquidazione dei propri onorari che ha quantificato, ai sensi degli artt. 12 comma 2° e 16 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, in complessivi € 25.200,00 oltre accessori di legge;
- con decreto in data 22 gennaio 2025, cron. 681/2025, il Tribunale di Milano ha liquidato a favore del c.t.u., a titolo di onorario, la somma da questi richiesta di € 25.200,00 oltre accessori, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico delle parti in via solidale.
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 Il Condominio ricorrente ha opposto il decreto di liquidazione lamentando la illegittima ed ingiustificata sommatoria, moltiplicazione e sproporzione deli onorari liquidati.
L'ing. ha contestato i motivi di opposizione al decreto di liquidazione confermando la correttezza CP_1
dell'applicazione delle norme e specificando che per ogni condomino la spesa di revisione hanno riguardato tre pagina 5 di 11 tabelle redatte ed ammontano ad €.900 e non 1200,00 come affermato dall'opponente e che si tratta di calcolo effettuato su 64 unità immobiliari e non 28 come sostenuto dall'opponente.
Il ricorso è tempestivo in quanto proposto in data 20.2.2025 ovvero entro 30 giorni dalla emissione del provvedimento di liquidazione avvenuto in data 25.1.2025.
Nel merito della questione si rileva quanto segue.
L'opponente lamenta tre motivi di opposizione:
1.la illegittima e ingiustificata la sommatoria tra gli onorari di cui all'art. 12 comma 2° e quelli di cui all'art. 16
del d.m. 30 maggio 2002, atteso che l'onorario previsto dall'art. 16 per la redazione delle tabelle, comprende anche tutte le attività accessorie e strumentali, quali i rilievi e le misurazioni, per le quali non potrà pertanto farsi applicazione dell'art. 12.
2. la illegittima e priva di fondamento moltiplicazione degli onorari disciplinati dalle citate disposizioni per ognuna delle 28 unità immobiliari di cui si compone il CP_5
3. la sproporzione degli onorari liquidati in relazione all'attività svolta dal CTU assumendo che il CTU ha
[...]
eseguito solo un rilievo generale delle porzioni esterne e dei cortili, nonché un rilievo metrico unicamente del locale dell'attrice e di due appartamenti al IV e V piano (cfr. doc. 3 e doc. 4), omettendo la misurazione di tutte le altre singole unità immobiliari di cui è composto il Condominio, operando quindi semplicemente una parziale e limitata revisione delle tabelle esistenti.
Quale primo motivo di opposizione l'opponente lamenta la illegittimità del decreto di liquidazione nella parte in cui il Giudice ha proceduto, in relazione agli accertamenti demandati al CTU, alla liquidazione dei singoli compensi, da sommarsi tra di loro, per ogni quesito ritenuto autonomo rispetto agli altri.
Come noto in tema di liquidazione degli onorari dei CTU la normativa di riferimento è il DPR 30.5.2002 n. 115
TU spese di giustizia che prevede, per quanto qui interessa, con riguardo ai compensi che "Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" (art,49,comma 1); gli onorari sono fissi, variabili e a tempo(art. 49
comma 2); "la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia..." (art. 50, comma 1); "Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali pagina 6 di 11 esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico"
(art. 50, comma 2); "Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita" (art. 51, comma 1); "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio" (art. 52, comma 1).
Quanto ai compensi spettanti agli ausiliari come da art. 50 TU spese di giustizia si applica il D.M. 30.5.2002, che all'art. 29, prevede che "Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività
concernente i quesiti". Detto D.M. 30 maggio 2002, disciplinando i criteri e gli onorari applicabili, a seconda delle attività svolte dal consulente sulla base dell'incarico affidatogli, prevede per quanto qui interessa :
-all'art 1 che "Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo... per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni";
-all'art.12 comma 2 che: " Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di rilievi topografici planimetrici e altimetrici compresi le triangolazioni o poligonazione, la misura dei fondi rustici, rilievi di strade, canali, fabbricati,
centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un orario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42".
-all'art. 16 che: "Per la perita o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42".
A ciò si aggiunga in giurisprudenza che è ormai pacifico quanto segue:
-la prevalenza della natura pubblicistica dell'incarico rispetto alla determinazione delle prestazioni con riguardo alle tariffe professionali, identiche, simili o analoghe, dovendosi ritenere che "il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima" (Corte
Cost. 1970 n. 88, 1996 n. 41);
pagina 7 di 11 -la necessità di aver riguardo "all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento" (Cass. 8298 del 01/09/1997);
- l'esigenza che l'attività svolta sia pertinente rispetto all'incarico conferito, tanto che nel caso contrario può
perfino giungersi a negare il compenso (Cass. n. 7632 del 2006 - Rv. 588180, secondo la quale compete al giudice dell'opposizione la valutazione della "rispondenza dell'opera svolta dall'ausiliario ai quesiti postigli. Ne
consegue che, nel caso in cui tutto l'elaborato debba ritenersi fuori d'opera rispetto al quesito, al consulente non spetta alcun compenso");
- la residualità del criterio di liquidazione degli onorari a vacazione, cui si può ricorrere, "anzichè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.
- la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. n. 17685 del 2010 rv. 614180);
- la tendenziale onnicomprensività dell'onorario "sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda le attività
complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso" (Cass. n. 7174 del 2010).
- se è vero che ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è
altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n.
6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014).
pagina 8 di 11 - “Il criterio in questa materia non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico,
ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o,
invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi;
nella seconda, invece,
varrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso. (cfr da ultimo Cass. 6927/2023 e Cass 32521\23).
Orbene fermo quanto sopra in fatto ed in diritto, ad un attento esame dei quesiti sottoposti al CTU che hanno generato il decreto di liquidazione oggi opposto si evince chiaramente come gli stessi siano autonomi e distinti l'uno dall'altro atteso che ben possono esistere senza essere interdipendenti tra loro seppur connessi in via soggettiva .
Ed infatti a ben vedere il quesito ai punti 1 e 2 si propone di verificare la conformità delle tabelle millesimali in vigore, e solo nel caso di non conformità della revisione delle tabelle stesse mentre il punto 3) assume connotato di autonomina atteso che in esso vi è la locuzione “in ogni caso” volta alla redazione “di nuove tabelle relative al riscaldamento tenendo conto di quanto pattuito tra le parti nell'accordo transattivo del 6/5/2015”.
Consegue che l'accertamento demandato al CTU nel procedimento rg.n14771/2023 è da ritenersi plurimo nel caso di specie e quindi legittima la richiesta di liquidazione ex art 12 DM 30.5.2002 per la parte del quesito inerente i rilievi ed ex art.16 DM 30.5.2002 per la redazione delle tabelle millesimali ,atteso che è accertato che le finalità dei quesiti era quella di produrre accertamenti autonomi e distinti ed hanno presupposto necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente (rilievi ex art 12 e tabelle millesimali ex art 16 DM
30.5.2002).
Altrettanto legittima è la richiesta di liquidazione dei compensi indicati all'art 12 e 16 del DM 30.5.2002 applicato per ogni unità immobiliare ovvero per i 28 appartamenti per cui è composto l'edificio.
Infatti, occorre considerare che, pur tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico, che giustifica l'inapplicabilità delle tariffe professionali, che costituiscono, però, il necessario punto di riferimento per l'elaborazione delle tabelle, l'opera del CTU deve pur sempre essere remunerata, in conformità ai criteri normativi, in modo tale da assicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo e dell'impegno prestato. In tale prospettiva sono state determinate ed aggiornate le relative tariffe, che vanno interpretate in pagina 9 di 11 modo da conseguire tale risultato. Pertanto, va ritenuto che una lettura orientata degli art 12 e 16 del DM 2002-
volta a raggiungere le finalità su indicate, attraverso un equilibrato contemperamento delle diverse esigenze-
porta alla determinazione della legittimità della liquidazione del compenso per ogni unità immobiliare oggetto di perizia. Infatti, se applicate restrittivamente, le norme in questione (che prevedono il tetto massimo di valore calcolabile nell'equivalente di un 970,42 euro) finirebbero per remunerare nello stesso modo sia l'unico rilievo di un immobile che tutte i possibili rilievi di "n" immobili, non potendosi adeguatamente recuperare il notevole scostamento tra i compensi come calcolati, nell'ipotesi unitaria prospettata dal ricorrente, limitata alla scelta della misura del compenso tra il minimo e il massimo: applicando il criterio restrittivo di interpretazione della norma -
come vorrebbe parte ricorrente- con una liquidazione totale per ogni attività volta dal CTU (di rilievo e redazione delle tabelle millesimali) per un importo massimo di €.970,42 ciascuna per un totale di €.1940,00, la detta liquidazione appare decisamente riduttiva non solo rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle tariffe professionali (il che, come si è detto, è giustificato dalla natura pubblicistica dell'incarico) ma anche in relazione ad una ragionevole compensazione del lavoro svolto.
Su queste considerazioni, accertata quindi la legittimità della modalità di determinazione separata degli onorari per ciascuna indagine tecnica, deve ritenersi corretto anche il calcolo degli onorari sulla base dei singoli accertamenti con liquidazione del compenso per ogni unità immobiliare oggetto di perizia atteso che la liquidazione in modo unitario, permettendo di giungere solo ad un massimo di 970 Euro, non consente di remunerare adeguatamente l'attività svolta tutte le volte che il numero degli immobili sia molto alto e le attività
allo stesso tempo complesse.
Con il terzo motivo di opposizione il ricorrente lamenta la sproporzione degli onorari liquidati in relazione all'attività svolta dal CTU assumendo che il CTU ha eseguito solo un rilievo generale delle porzioni esterne e dei cortili, nonché un rilievo metrico unicamente del locale dell'attrice e di due appartamenti al IV e V piano (cfr. doc.
3 e doc. 4), omettendo la misurazione di tutte le altre singole unità immobiliari di cui è composto il Condominio,
operando quindi semplicemente una parziale e limitata revisione delle tabelle esistenti.
pagina 10 di 11 Come noto “nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve
accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e
valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso (Cass. n. 7294 del 2013).
Orbene ad un esame attento e ragionato dell'elaborato peritale depositato nel procedimento rg n. 14771\23
emerge la completezza della prestazione svolta dal CTU, la difficoltà e la complessità incontrate dal CTU nello svolgimento dell'incarico nonché il numero di ore effettivamente e ragionevolmente dedicate per l'espletamento dell'incarico; considerate le argomentazioni svolte dal CTU in relazione agli errori rilevati e che hanno portato alla redazione di nuove tabelle millesimali rispetto a quelle vigenti ed i parametri medi applicati per ogni dipo di attività, tutti tali elementi fanno ritenere non solo la adeguatezza e correttezza dell'esecuzione dell'incarico ma anche la congruità degli importi imputati per ogni unità immobiliare (€300 ad unità immobiliare ex art 12 e
€.600,00 per la redazione di tre tabelle per ogni unità immobiliare) a titolo di compenso.
Per quanto sopra le domande di parte ricorrente andranno rigettate.
Stante la particolarità ed unicità della materia trattata, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
PQM
Rigetta le domande di parte ricorrente e conseguentemente conferma il decreto di liquidazione emesso in data
22 gennaio 2025, cron. n. 681/2025, nella causa davanti il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, n. 14771/23
R.G., G.I. dr. Pietro Paolo Pisani.
Compensa le spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
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